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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15784/2022 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra (C.F. , con studio in C.F._2
Caserta alla Via Guido Dorso n. 16
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Boccagna, con studio in C.F._3 Aversa (CE) alla via S. d'Acquisto n. 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 la sola parte convenuta concludeva come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.06.2022, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20.06.2022, l'odierno attore evocava in giudizio affinché, in via principale, preso atto della CP_1 validità ed efficacia della documentazione probatoria allegata, nonché del relativo diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., venisse accertata e dichiarata la responsabilità del dott. con condanna al pagamento del risarcimento da determinare nel corso del CP_1 giudizio e comunque in misura almeno pari ad euro centomila.
A fondamento della domanda, il dott. esponeva, che, a seguito della circolare Parte_1 del 14.06.2016 - protocollo GEN19 - il dott. nella qualità di amministratore CP_1 delle società nonché delle Controparte_2 società e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 comunicava ai direttori tecnici, ai dipendenti e ai collaboratori autonomi, il divieto
[...] 2 assoluto di ingresso del dott. - all'epoca dei fatti socio del Parte_1 [...] con una quota pari al 50% - con annesso divieto di Controparte_2 trasmissione allo stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società.
In conseguenza di ciò, il dott. veniva bruscamente estromesso - fisicamente - Parte_1 dal poter accedere alla sede della società di cui era socio, con una palese violazione delle norme che regolano la vita sociale e, quindi, dalla stessa data, subiva una gravissima violazione fisica, morale e personale.
Infatti, nei mesi seguenti, l'attore cominciava ad accusare forti sintomi psicosomatici, tra cui palpitazioni, capogiri, debolezza e mancanza di energia, insonnia, nonché un continuo stato umorale di inadeguatezza e frustrazione. Successivamente, gli veniva diagnosticata una malattia depressiva e con annesso stato ansiogeno post-traumatico verificatosi a seguito dell'evento lesivo vissuto.
In diritto, l'attore asseriva che la circolare fosse in evidente contrasto con la disciplina generale delle società a responsabilità limitata prevista dal codice civile.
In particolare riteneva che la circolare, firmata dal dott. nei punti in cui CP_1 stabiliva: «Che è fatto assoluto divieto al Dott. di entrare nella struttura in Parte_1 assenza di preventiva autorizzazione da parte del sottoscritto Amministratore;
Che è assolutamente vietato trasmettere al Dott. informazioni inerenti la gestione Parte_1 operativa della società […] ; Che è fatto obbligo a tutti i direttori tecnici e ai dipendenti, che dovessero riscontrare la presenza del Dott. nel proprio reparto, di Parte_1 comunicarla agli addetti al servizio di guardiania» oltre a configurare l'illecito penale di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., fosse palesemente contrastante con l'art. 2476 c.c., qualificando la condotta dell'amministratore, dott. come assolutamente CP_1 contraria a norme che regolano l'esercizio dei diritti del socio di s.r.l..
Tale condotta aveva conseguentemente innescato una serie di avvenimenti che avevano fortemente compromesso la situazione psichica ed esistenziale dell'attore.
Il dott. riteneva che i fatti così sintetizzati, stante la condotta antigiuridica alla Parte_1 base dei cennati avvenimenti, configurassero un illecito civile risarcibile ex art. 2043 c.c. nella misura del danno esistenziale, che egli stesso aveva dovuto patire.
Si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dott. CP_1 eccependo l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale adito in favore
[...] della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Successivamente con ordinanza del 20.06.2022 il Giudice, dott.ssa Arlen Picano, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.06.2022.
Alla stregua di quanto sopra, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: «In via principale preso atto della validità ed efficacia della documentazione probatoria allegata in uno alla presente, nonché del relativo diritto al risarcimento del danno ex art 2043 c.c, si chiede che venga accertata e dichiarata la responsabilità del dott. con condanna al CP_1 pagamento del risarcimento che sarà determinato nel corso del presente giudizio e comunque si ritiene almeno pari ad euro centomila , salvo errore od omissioni o differente valutazione quantitativa che si rileverà nel giudizio de quo;
In via successiva accertata la 3 violazione delle norme sopra indicate e dell'art 2625 c.c. per l'effetto condannare esso al risarcimento dei danni fisici, morali psicologici ,esistenziali ed ogni CP_1 altra componente di danno determinabile in favore dell'attore nella misura di almeno centomila euro e\o nella misura che si accerterà nel corso del processo a mezzo ctu . In via istruttoria si chiede l'ammissione della CTU per la determinazione del danno cagionato con esperto psicologo e psicoterapeuta e si indica,fin d'adesso come ct di parte la dott.ssa
[...]
. Condannarsi esso convenuto alla liquidazione degli onorari del giudizio con Per_1 attribuzione all'avv.to Michele Marra, quale anticipatario .»
Si costituiva in giudizio il convenuto, dott. impugnando e contestando l'atto di CP_1 citazione e chiedendo l'integrale rigetto delle domande ivi formulate dall'attore, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e, nel merito, infondate.
In punto di fatto il convenuto asseriva che, in data 29.10.2015, era stato designato amministratore del carica Controparte_2 rivestita fino al 04.05.2017 e che, tale nomina, si era resa necessaria per l'eccessiva litigiosità tra i fratelli e Pt_1 CP_6
In via preliminare, il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dell'attore.
Nel merito, contestava decisamente di aver impedito a controparte l'esercizio del diritto di consultazione della documentazione sociale, contemplato dall'art. 2476 c.c., avendo precluso soltanto il compimento di atti di abuso dello status di socio. In particolare, il dott. CP_1 con l'e-mail del 14.06.2016, prot. del 15.06.2016, con cui diffidava il dott.
[...] [...] ad accedere ai reparti ed a compiere atti di amministrazione della società Pt_1 [...]
dichiarava, al contempo, la propria Controparte_2 disponibilità a fornire le informazioni che dovessero necessitare nonché ad incontrare l'attore qualora lo ritenesse opportuno.
Parte convenuta, sempre in riferimento al diritto di consultazione contemplato dall'art. 2476 c.c., contestava, poi, la tesi attorea secondo cui il capoverso dell'art. 2476 c.c. garantirebbe al socio non amministratore un diritto assoluto e quotidiano di consultazione dei libri sociali e ciò, in quanto, tale diritto, trova dei limiti nel rispetto dei principi di correttezza (art. 1175
c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.).
In applicazione di tali principi, infatti, gli amministratori possono legittimamente rifiutarsi di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali ogni qualvolta la richiesta del socio si palesi come emulativa o vessatoria nella scelta dei tempi e delle modalità di esercizio, palesando, in ultima analisi, un fine dilatorio ed ostruzionistico.
Parte convenuta, inoltre, riteneva non ipotizzabile la consumazione della fattispecie incriminatrice disciplinata dall'articolo 2625 c.c., così come prospettato dall'attore.
Per il convenuto, infatti, la fattispecie di cui all'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o compiendo altri idonei artifici, di fatto impediscono o, comunque, ostacolano l'attività di controllo dei soci o di altri organi sociali, con la sanzione amministrativa pari ad euro 10.329; qualora tale condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e il reato è procedibile a querela della persona offesa.
La norma predetta, secondo parte convenuta, postula necessariamente una condotta attiva in capo all'amministratore, idonea e finalizzata ad essere di intralcio alle funzioni di controllo 4 circa la regolarità della gestione societaria. L'amministratore, pertanto, risponde del delitto di impedito controllo solo qualora, per il tramite della sua azione, ponga in essere quelle operazioni specificamente volte ad occultare i documenti sociali di cui gli viene fatta richiesta oppure, ancora, ad alterare in modo fraudolento il contenuto delle scritture contabili o dei verbali assembleari, ma non anche qualora si sia limitato a negare l'ostensione della documentazione richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, non vi era stata alcuna condotta del dott. volta ad impedire CP_1 la consultazione dei documenti sociali, avendo il convenuto soltanto richiesto un preventivo appuntamento onde impedire il reiterarsi delle precedenti condotte tenute dal dott.
[...]
Pt_1
Bisognava, inoltre, considerare che l'attore non lamentava danni patrimoniali derivanti dall'inesistente impedito controllo, per cui non era neppure ipotizzabile il delitto di cui all'articolo 2625 c.c.
Il convenuto, in aggiunta, contestava decisamente che il dott. avesse subito Parte_1 compromissioni della propria sfera psichica ed esistenziale a seguito delle vicende descritte in citazione. Il dott. infatti, aveva instaurato una serie di giudizi in danno del Parte_1 germano e delle società del gruppo anche dopo la situazione di depressione Pt_1 asseritamente subita e tale condotta - secondo quanto sostenuto da parte convenuta - non poteva assolutamente ritenersi compatibile con una situazione psicologica pregiudicata.
In ordine alla perizia psichiatrica, il dott. ne rilevava la totale infondatezza in CP_1 quanto redatta nel 2021 a seguito di una presunta visita al dott. effettuata nel Parte_1 mese di settembre 2016 e sulla scorta di quanto dichiarato da quest'ultimo.
Riteneva, inoltre, che la CTU medica richiesta da controparte, avesse natura meramente esplorativa, posto che non era stata fornita la prova che l'attore avesse subito danni di sorta, avesse acquistato medicine, si fosse sottoposto ad una terapia e avesse subiti limitazioni di sorta.
Contestava, infine, per mero scrupolo, il quantum del danno asseritamente invocato da controparte.
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, il dott. concludeva in tal senso: «piaccia all'On. Tribunale di Napoli, reietta ogni CP_1 avversa domanda, eccezione e/o difesa, così provvedere alla luce di quanto sopra argomentato: In via preliminare a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
Nel merito c) ferme le superiori eccezioni rigettare le domande attoree in quanto Pt_1 infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso e comunque d) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite».
Celebrata la prima udienza in data 13.12.2022, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, il convenuto, prendeva atto che parte attrice, alla prima udienza, sebbene il dott. si fosse costituito nel rispetto dei CP_1 termini di cui all'art. 166 c.p.c., non aveva proposto le domande e/o le eccezioni che erano conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, decadendo, in tal modo, dalla possibilità di sollevarle. Ciò posto, il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni sollevate da controparte nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e modificava, così, le proprie conclusioni: «piaccia all'On. Tribunale di Napoli, 5 reietta ogni avversa domanda, eccezione e/o difesa, e dichiarata l'inammissibilità di eventuali domande, eccezioni e difese sollevate successivamente alla prima udienza dall'attore, così provvedere alla luce di quanto sopra argomentato: In via preliminare a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Nel merito c) ferme le superiori Pt_1 eccezioni rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso e comunque d) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite».
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti con particolare riferimento alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, dal carattere segnatamente esplorativo, fissava l'udienza del 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, il convenuto eccepiva l'intervenuto giudicato su ogni possibile questione afferente al proprio operato per questioni proposte dal dott.
[...]
a seguito della definizione, da parte del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Pt_1
Materia di Imprese, con sentenza di rigetto - versata in atti sub 50 - della controversia avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dr. instaurata dall'attuale CP_1 attore.
È necessario soffermarsi, in via preliminare, sulla carenza di legittimazione attiva asserita da parte convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad agire o a contraddire integra una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa – è quindi un “elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, l'eccezione sollevata nella presente controversia non può trovare accoglimento in virtù dello svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Quest'ultimo, infatti, prendendo posizione – nella comparsa di costituzione e risposta - sulle contestazioni mosse da controparte, dimostra di riconoscerne implicitamente la qualità di socio (cfr. “(II) Infondatezza della domanda: omessa privazione del diritto di consultazione” nella parte in cui si afferma che «il dr. CP_1 contesta decisamente di aver impedito al dr. l'esercizio del diritto di
[...] Parte_1 consultazione della documentazione sociale contemplato dall'articolo 2476 c.c. avendo precluso soltanto il compimento di atti di abuso dello status di socio»; cfr. pag. 7 «Non si comprende che di cosa si possa lamentare il dr. in ordine alla specchiata Parte_1 condotta del dr. che gli ha garantito il diritto di consultazione, previo CP_1 appuntamento»).
Inoltre in sede di memoria ex art 183 c.p.c. primo termine, è lo stesso dott. ad CP_1 allegare il verbale di consultazione documentazione ex art 2476 c.c. dell'11.04.2016 – risalente, quindi, a pochi mesi prima della circolare del 14.06.2016 con cui veniva vietato tanto l'ingresso al Centro dell'attore tanto il divieto di trasmissione allo stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società – nel quale, più volte, ricorre tale 6 espressione: «il socio , (cfr. allegato 048). Parte_1
Non coglie nel segno neanche quanto affermato dal dott. in sede di comparsa CP_1 conclusionale quando afferma che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva risultava fondata avendo il dott. ceduto la propria partecipazione sociale rinunciando a Parte_1 qualsiasi diritto e/o azione nei confronti del e dei suoi amministratori, CP_2 richiamando, a tal fine, la sentenza allegata sub. 50 alla memoria ex art 183 c.p.c. primo termine.
Come chiaramente si evince dalla lettura della sentenza, l'oggetto del contendere era, in realtà, l'atto transattivo in forza del quale le società del gruppo rinunciavano Pt_1 all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti di e quest'ultimo si Parte_1 impegnava a trasferire la propria quota nominale pari ad € 1.717.500,00 (25% del capitale sociale totale) della Perla Holding S.r.l. (e non del Controparte_2
alle predette società del gruppo (tra cui figura anche il
[...] Pt_1 [...]
e di , (cfr. pag. 11 della sentenza allegata Controparte_2 Controparte_2 alla memoria ex art. 183 primo termine di parte convenuta).
Per quanto detto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva merita di essere disattesa.
In riferimento all'eccezione di giudicato sollevata dal dott. in sede di comparsa CP_1 conclusione, questa deve essere respinta.
Parte convenuta afferma l'intervenuto giudicato su ogni possibile questione afferente al proprio operato per questioni proposte dal dott. a seguito della definizione da Parte_1 parte del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia di Imprese, con la sentenza di rigetto versata in atti sub 50, della controversia avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dr. intentata dallo stesso CP_1 Pt_1
L'eccezione non coglie nel segno, in quanto, la sentenza sopra richiamata (cfr. “050 sentenza Sez. Imprese di Napoli” allegata alla memoria ex art 183 c.p.c. primo termine) rigettava le domande del dott. «relative alla responsabilità dei convenuti Parte_1 Controparte_7
e per violazione delle regole di diligenza professionale;
sul CP_1 Controparte_8 punto giova precisare che, quanto al Notaio dott. della dedotta azione ex art. 2043 c.c. CP_7 non è stato dimostrato alcuno dei suoi elementi costitutivi;
medesime conclusioni possono essere formulate con riguardo alle posizioni degli altri convenuti per i quali l'attore, oltre a generiche deduzioni, non ha né argomentato né tantomeno provato eventuali condotte poste in essere in violazione della diligenza professionale connessa al loro ufficio (il dott. CP_1 quale commercialista e legale rapp.te p.t. delle società convenute, il dott. Controparte_8 quale sindaco delle società convenute) e rilevanti ex art. 2043 c.c..».
Nel caso che ci occupa, invece, la domanda proposta dall'attore presenta un petitum ed una causa petendi sostanzialmente diversi, poiché volta ad accertare la responsabilità del dott. per violazione dell'art. 2625 c.c. con conseguente richiesta di risarcimento del CP_1 danno ex art 2043 c.c.
Di conseguenza, l'autorità di cosa giudicata della sentenza allegata da parte convenuta non può essere invocata in tale giudizio stante la diversità delle domande proposte dall'attore.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Il dott. sostiene che la circolare del 14.06.2016, protocollo GEN19, con la Parte_1 quale il dott. nella qualità di amministratore delle società CP_1 Controparte_2 nonché delle società
[...] Controparte_2 Controparte_9 [...]
e comunicava ai direttori tecnici, ai
[...] Controparte_4 Controparte_5 dipendenti e ai collaboratori autonomi, il divieto assoluto di ingresso, nella struttura del
Centro, del dott. con annesso divieto di trasmissione allo stesso di tutte le Parte_1 informazioni inerenti la gestione operativa della società, oltre a configurare l'illecito penale di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., sia contrastante con l'art. 2476 c.c. e che, la condotta antigiuridica posta alla base di tale atto, configuri un illecito civile risarcibile ex art. 2043 c.c. nella misura del danno esistenziale patito dallo stesso attore.
Ebbene l'art. 2625 c.c. prevede, ai commi 1 e 2, che: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede
a querela della persona offesa» delineando, in tal modo, il reato di impedito controllo punito dal comma 2 del citato art. 2625 c.c..
Per costante giurisprudenza di legittimità: “il reato proprio dell'art. 2625 cod. civ., non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, può configurare violazione della norma di cui all'art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione” (Sez. 5 n. 15641, del CP_1 27/02/2015, P.M. di Frosinone nei confronti di non massimata). “In considerazione dell'inequivoco dato testuale dell'art. 2625, comma primo, cod. civ., si deve ritenere che detta norma, là dove sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postuli una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno” (cfr. Cass., VI sez. penale, sentenza n. 49550 del 2018).
E comunque il danno al quale fa riferimento l'art. 2625 cod. civ. è quello di natura patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento (vedi sul punto Sez. 5, n. 38393 del
16/04/2012, Rv. 253354; Cass. 2018 49550). Per_2
Quanto affermato in sede di giurisprudenza di legittimità, trova riscontro anche negli approdi recenti della giurisprudenza di merito che ha ribadito che la predetta fattispecie incriminatrice nel sanzionare l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postula una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno (quali ad esempio operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero ad alterare fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari) (cfr. sentenza Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia d' Impresa n. 1193 del 04.10.2021).
Da quanto sopra, emerge come sia necessaria una condotta attiva posta in essere dall'amministratore affinché si delinei la fattispecie sanzionata dal codice civile all'art. 2625 c.c..
Ebbene, nel caso di specie, la condotta denunciata non sembra configurare l'elemento 8 oggettivo della fattispecie incriminatrice di impedito controllo.
Infatti il dott. nella sua qualità di amministratore del CP_1 [...]
con circolare del 14.06.2016, si limitava a Controparte_2 comunicare ai direttori tecnici, ai dipendenti e ai collaboratori autonomi il divieto di accesso al centro del dott. con annesso divieto di trasmissione allo stesso di tutte le Parte_1 informazioni inerenti la gestione operativa della società.
Inoltre, il convenuto con l'e-mail del 14.06.2016, con la quale diffidava ad Parte_1 entrare nei reparti del Centro in assenza di una sua preventiva autorizzazione, comunicava, al contempo, la sua disponibilità a fornire le informazioni che dovessero necessitare nonché ad incontrare il qualora lo ritenesse opportuno (cfr. pag. 5 “documenti Pt_1 Pt_1 allegato da parte attrice all'atto di citazione, nonché doc. 005 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
I motivi posti alla base della condotta del dott. descritta nei termini su indicati, CP_1 sono da rinvenire nel comportamento tenuto in passato dall'odierno attore che lo vide coinvolto in numerose controversie giudiziarie intercorse tra lo stesso, le società del Gruppo
Morrone e il germano CP_6
Tale contesto così litigioso trae origine dalla donazione, effettuata in data 10.09.2013, dell'intera quota posseduta da della società Perla Holding S.r.l., del valore Parte_1 nominale di euro 3.435.000,00 alla sig.ra . Persona_3
In ordine a detta donazione delle quote, il Tribunale di Napoli, con provvedimento del
16.07.2014, disponeva il sequestro, in quanto il dott. che avrebbe dovuto CP_6 esprimere il gradimento, era stato falsamente considerato presente alla stipula.
In corso di verifiche periodiche dal 27.11.2013 al 31.01.2014, il dott. aveva Parte_1 disposto una serie di bonifici, privi di causale, per un importo di euro 365.003,00 in proprio favore e per euro 1.380.723,00 in favore de (società facente capo alla Controparte_11
Sig.ra ). Successivamente il dott. effettuava altri bonifici Per_3 Per_3 Parte_1 per circa un milione di euro sempre in favore de Controparte_11
In data 12.02.2014, senza ragione alcuna, il dott. provvedeva al licenziamento Parte_1 del fratello, dott. già dipendente della società del Gruppo Morrone. In data CP_6
28.04.2014, su ricorso del dott. venivano sospese le delibere della Perla CP_6
Holding S.r.l., con le quali, in maniera del tutto ingiustificata, l'assemblea aveva approvato un aumento di capitale da euro 6.870.000,00 ad euro 12.000.000,00.
In data 28.07.2014, il dott. veniva revocato quale amministratore del Parte_2 [...] dal Tribunale di Napoli, Sezione Controparte_2
Specializzata in Materia di Impresa che così stigmatizzava gli atti compiuti: «è ragionevole pertanto ritenere che il convenuto possa compiere irregolarità tali da cagionare un grave ed irreparabile danno per la società soprattutto se si tiene conto del fatto che, in maniera illegittima, lo stesso ha provveduto a sostituire il consiglio di Parte_1 amministrazione con un amministratore unico evidentemente al fine di limitare ulteriormente
i controlli sul proprio operato».
In data 16.09.2014 veniva autorizzato, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario di una parte della quota già posseduta dal dott. nella Perla Holding S.r.l. che il CP_12 fratello aveva acquisito sulla base di un atto falso. In data 16.12.2014, il dott. Parte_2 di fatto ammetteva il tentativo fraudolento di impossessarsi della quota del fratello, 9 rinunziando con il verbale di udienza a far valere gli effetti della cessione. A partire dal dicembre 2014, il dott. già sostituito come amministratore della Perla Parte_1
Holding S.r.l. dal luglio dello stesso anno, non ha più avuto incarichi nelle società del Gruppo
Morrone. In data 27.01.2016, le società del Gruppo Morrone instauravano un'azione di responsabilità per un complessivo importo di euro 3.517.544,00.
Nell'aprile 2016, le società del citavano in giudizio la per far Parte_3 CP_11 dichiarare la nullità dei contratti preliminari, sulla base dei quali erano stati già versati ingiustificatamente importi per oltre euro 2.300.000,00. Tali contratti preliminari, come risulta dal PVC del 17.06.2015, redatto dalla Polizia Giudiziaria di Caserta, erano stati posti simulatamente in essere da e da al solo scopo di dare una Parte_2 CP_11 giustificazione al trasferimento di danaro dalla società di verso Parte_2 CP_11
e per essa a e senza che vi fosse un reale rapporto sottostante. In
[...] Persona_3 corso di causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere autorizzava il sequestro conservativo fino ad euro 1.600.000,00 di beni mobili, di danaro, di beni immobili di titolarità de Il provvedimento veniva, altresì, confermato a seguito del Controparte_11 reclamo, ex art. 669 terdecies, da parte de Controparte_11
La ricostruzione operata dal Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia di Impresa con l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal dott. avverso il sequestro Parte_1 giudiziario richiesto in danno del germano e di varie società del gruppo (cfr. doc sub Pt_1
004 allegato alla comparsa di costituzione) consente di comprendere il contesto nel quale maturarono le ragioni che determinarono la revoca del dott. da amministratore Parte_1 della società e della successiva Controparte_2 nomina del dott. ad amministratore di varie società del gruppo nonché CP_1 Pt_1 consentono di chiarire le ragioni sottese alla circolare adottata dal in data 14.06.2016 CP_1 al fine di vietare l'ingresso al centro del dott. e il divieto di trasmissione allo Parte_1 stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società.
Nel caso di specie, quindi, non è possibile ravvisare una condotta attiva posta in essere dall'amministratore al fine di impedire o di ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci.
Non è chi non veda che parte attrice non ha neppure allegato il danno patrimoniale cagionato dalla condotta di reato denunciata, non dovendosi ignorare che in difetto del danno patrimoniale la condotta non assurge a fattispecie incriminatrice (cfr. art. 2626 comma 1
c.p.).
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2476 c.c., essa non è del pari ravvisabile nel caso di specie.
La predetta norma al comma 2 prevede che: «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».
Ebbene tale diritto, nel caso che ci occupa, viene comunque garantito dal convenuto con la dichiarata disponibilità a fornire informazioni a controparte, nonché ad incontrarla, così come si evince dalla succitata e-mail del 14.06.2016, comportamenti incompatibili con la denunciata condotta ostruzionistica dell'organo amministrativo.
In riferimento alla domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, psicologici, esistenziali avanzata da essa non può trovare accoglimento. Parte_1 10
L 'attore, infatti, non ha specificato il tipo di danno subito a causa dell'impossibilità di accedere al centro a seguito del divieto imposto dal dott. egli, infatti, si è limitato ad CP_1 asserire, genericamente, negli atti di causa, di aver subito un profondo turbamento, di aver iniziato ad accusare forti sintomi psicosomatici, tra cui palpitazioni, capogiri, debolezza e mancanza di energia, insonnia, nonché un continuo stato umorale di inadeguatezza e frustrazione e che, a seguito di questi mesi difficili, gli veniva, diagnosticata una malattia depressiva, con annesso stato ansiogeno post -traumatico verificatosi a seguito dell'evento vissuto.
Anche la relazione peritale – allegata dal dott. - datata 12.01.2021, della Parte_1 dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, con la quale si ipotizzava che l'evento Persona_1 traumatico del 14.06.2016 avesse determinato problemi emotivi, non presenti prima del trauma, compatibili con una diagnosi di depressione di tipo reattivo nonché nella diagnosi di disturbi post-traumatici da stress lavorativo, non consente di provare il danno lamentato se si considera il solo fatto che, come si evince chiaramente dalla lettura del documento, essa trova ragion d'essere nella seduta psicodiagnostica avuta nel mese di settembre 2016 e, poi, proseguita saltuariamente con ulteriori incontri (cfr. relazione peritale a pag. 16 allegato fascicolo parte”). Pt_1
Alla luce di quanto sopra, deve essere, quindi, qualificata come meramente esplorativa la richiesta di CTU avanzata dal dott. proprio in assenza di solidi elementi Parte_1 probatori che potessero giustificarla.
Ebbene, tutto quanto esposto, non è sufficiente a provare né il danno lamentato (tantomeno i presunti danni morali) dal dott. né il nesso causale tra il danno e la condotta Parte_1 contestata al dott. CP_1
Per quanto sopra esposto, le domande sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese processuali che CP_1 liquida in € 5.431,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15784/2022 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra (C.F. , con studio in C.F._2
Caserta alla Via Guido Dorso n. 16
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Boccagna, con studio in C.F._3 Aversa (CE) alla via S. d'Acquisto n. 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 la sola parte convenuta concludeva come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.06.2022, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20.06.2022, l'odierno attore evocava in giudizio affinché, in via principale, preso atto della CP_1 validità ed efficacia della documentazione probatoria allegata, nonché del relativo diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., venisse accertata e dichiarata la responsabilità del dott. con condanna al pagamento del risarcimento da determinare nel corso del CP_1 giudizio e comunque in misura almeno pari ad euro centomila.
A fondamento della domanda, il dott. esponeva, che, a seguito della circolare Parte_1 del 14.06.2016 - protocollo GEN19 - il dott. nella qualità di amministratore CP_1 delle società nonché delle Controparte_2 società e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 comunicava ai direttori tecnici, ai dipendenti e ai collaboratori autonomi, il divieto
[...] 2 assoluto di ingresso del dott. - all'epoca dei fatti socio del Parte_1 [...] con una quota pari al 50% - con annesso divieto di Controparte_2 trasmissione allo stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società.
In conseguenza di ciò, il dott. veniva bruscamente estromesso - fisicamente - Parte_1 dal poter accedere alla sede della società di cui era socio, con una palese violazione delle norme che regolano la vita sociale e, quindi, dalla stessa data, subiva una gravissima violazione fisica, morale e personale.
Infatti, nei mesi seguenti, l'attore cominciava ad accusare forti sintomi psicosomatici, tra cui palpitazioni, capogiri, debolezza e mancanza di energia, insonnia, nonché un continuo stato umorale di inadeguatezza e frustrazione. Successivamente, gli veniva diagnosticata una malattia depressiva e con annesso stato ansiogeno post-traumatico verificatosi a seguito dell'evento lesivo vissuto.
In diritto, l'attore asseriva che la circolare fosse in evidente contrasto con la disciplina generale delle società a responsabilità limitata prevista dal codice civile.
In particolare riteneva che la circolare, firmata dal dott. nei punti in cui CP_1 stabiliva: «Che è fatto assoluto divieto al Dott. di entrare nella struttura in Parte_1 assenza di preventiva autorizzazione da parte del sottoscritto Amministratore;
Che è assolutamente vietato trasmettere al Dott. informazioni inerenti la gestione Parte_1 operativa della società […] ; Che è fatto obbligo a tutti i direttori tecnici e ai dipendenti, che dovessero riscontrare la presenza del Dott. nel proprio reparto, di Parte_1 comunicarla agli addetti al servizio di guardiania» oltre a configurare l'illecito penale di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., fosse palesemente contrastante con l'art. 2476 c.c., qualificando la condotta dell'amministratore, dott. come assolutamente CP_1 contraria a norme che regolano l'esercizio dei diritti del socio di s.r.l..
Tale condotta aveva conseguentemente innescato una serie di avvenimenti che avevano fortemente compromesso la situazione psichica ed esistenziale dell'attore.
Il dott. riteneva che i fatti così sintetizzati, stante la condotta antigiuridica alla Parte_1 base dei cennati avvenimenti, configurassero un illecito civile risarcibile ex art. 2043 c.c. nella misura del danno esistenziale, che egli stesso aveva dovuto patire.
Si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dott. CP_1 eccependo l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale adito in favore
[...] della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Successivamente con ordinanza del 20.06.2022 il Giudice, dott.ssa Arlen Picano, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.06.2022.
Alla stregua di quanto sopra, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: «In via principale preso atto della validità ed efficacia della documentazione probatoria allegata in uno alla presente, nonché del relativo diritto al risarcimento del danno ex art 2043 c.c, si chiede che venga accertata e dichiarata la responsabilità del dott. con condanna al CP_1 pagamento del risarcimento che sarà determinato nel corso del presente giudizio e comunque si ritiene almeno pari ad euro centomila , salvo errore od omissioni o differente valutazione quantitativa che si rileverà nel giudizio de quo;
In via successiva accertata la 3 violazione delle norme sopra indicate e dell'art 2625 c.c. per l'effetto condannare esso al risarcimento dei danni fisici, morali psicologici ,esistenziali ed ogni CP_1 altra componente di danno determinabile in favore dell'attore nella misura di almeno centomila euro e\o nella misura che si accerterà nel corso del processo a mezzo ctu . In via istruttoria si chiede l'ammissione della CTU per la determinazione del danno cagionato con esperto psicologo e psicoterapeuta e si indica,fin d'adesso come ct di parte la dott.ssa
[...]
. Condannarsi esso convenuto alla liquidazione degli onorari del giudizio con Per_1 attribuzione all'avv.to Michele Marra, quale anticipatario .»
Si costituiva in giudizio il convenuto, dott. impugnando e contestando l'atto di CP_1 citazione e chiedendo l'integrale rigetto delle domande ivi formulate dall'attore, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e, nel merito, infondate.
In punto di fatto il convenuto asseriva che, in data 29.10.2015, era stato designato amministratore del carica Controparte_2 rivestita fino al 04.05.2017 e che, tale nomina, si era resa necessaria per l'eccessiva litigiosità tra i fratelli e Pt_1 CP_6
In via preliminare, il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dell'attore.
Nel merito, contestava decisamente di aver impedito a controparte l'esercizio del diritto di consultazione della documentazione sociale, contemplato dall'art. 2476 c.c., avendo precluso soltanto il compimento di atti di abuso dello status di socio. In particolare, il dott. CP_1 con l'e-mail del 14.06.2016, prot. del 15.06.2016, con cui diffidava il dott.
[...] [...] ad accedere ai reparti ed a compiere atti di amministrazione della società Pt_1 [...]
dichiarava, al contempo, la propria Controparte_2 disponibilità a fornire le informazioni che dovessero necessitare nonché ad incontrare l'attore qualora lo ritenesse opportuno.
Parte convenuta, sempre in riferimento al diritto di consultazione contemplato dall'art. 2476 c.c., contestava, poi, la tesi attorea secondo cui il capoverso dell'art. 2476 c.c. garantirebbe al socio non amministratore un diritto assoluto e quotidiano di consultazione dei libri sociali e ciò, in quanto, tale diritto, trova dei limiti nel rispetto dei principi di correttezza (art. 1175
c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.).
In applicazione di tali principi, infatti, gli amministratori possono legittimamente rifiutarsi di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali ogni qualvolta la richiesta del socio si palesi come emulativa o vessatoria nella scelta dei tempi e delle modalità di esercizio, palesando, in ultima analisi, un fine dilatorio ed ostruzionistico.
Parte convenuta, inoltre, riteneva non ipotizzabile la consumazione della fattispecie incriminatrice disciplinata dall'articolo 2625 c.c., così come prospettato dall'attore.
Per il convenuto, infatti, la fattispecie di cui all'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o compiendo altri idonei artifici, di fatto impediscono o, comunque, ostacolano l'attività di controllo dei soci o di altri organi sociali, con la sanzione amministrativa pari ad euro 10.329; qualora tale condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e il reato è procedibile a querela della persona offesa.
La norma predetta, secondo parte convenuta, postula necessariamente una condotta attiva in capo all'amministratore, idonea e finalizzata ad essere di intralcio alle funzioni di controllo 4 circa la regolarità della gestione societaria. L'amministratore, pertanto, risponde del delitto di impedito controllo solo qualora, per il tramite della sua azione, ponga in essere quelle operazioni specificamente volte ad occultare i documenti sociali di cui gli viene fatta richiesta oppure, ancora, ad alterare in modo fraudolento il contenuto delle scritture contabili o dei verbali assembleari, ma non anche qualora si sia limitato a negare l'ostensione della documentazione richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, non vi era stata alcuna condotta del dott. volta ad impedire CP_1 la consultazione dei documenti sociali, avendo il convenuto soltanto richiesto un preventivo appuntamento onde impedire il reiterarsi delle precedenti condotte tenute dal dott.
[...]
Pt_1
Bisognava, inoltre, considerare che l'attore non lamentava danni patrimoniali derivanti dall'inesistente impedito controllo, per cui non era neppure ipotizzabile il delitto di cui all'articolo 2625 c.c.
Il convenuto, in aggiunta, contestava decisamente che il dott. avesse subito Parte_1 compromissioni della propria sfera psichica ed esistenziale a seguito delle vicende descritte in citazione. Il dott. infatti, aveva instaurato una serie di giudizi in danno del Parte_1 germano e delle società del gruppo anche dopo la situazione di depressione Pt_1 asseritamente subita e tale condotta - secondo quanto sostenuto da parte convenuta - non poteva assolutamente ritenersi compatibile con una situazione psicologica pregiudicata.
In ordine alla perizia psichiatrica, il dott. ne rilevava la totale infondatezza in CP_1 quanto redatta nel 2021 a seguito di una presunta visita al dott. effettuata nel Parte_1 mese di settembre 2016 e sulla scorta di quanto dichiarato da quest'ultimo.
Riteneva, inoltre, che la CTU medica richiesta da controparte, avesse natura meramente esplorativa, posto che non era stata fornita la prova che l'attore avesse subito danni di sorta, avesse acquistato medicine, si fosse sottoposto ad una terapia e avesse subiti limitazioni di sorta.
Contestava, infine, per mero scrupolo, il quantum del danno asseritamente invocato da controparte.
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, il dott. concludeva in tal senso: «piaccia all'On. Tribunale di Napoli, reietta ogni CP_1 avversa domanda, eccezione e/o difesa, così provvedere alla luce di quanto sopra argomentato: In via preliminare a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
Nel merito c) ferme le superiori eccezioni rigettare le domande attoree in quanto Pt_1 infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso e comunque d) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite».
Celebrata la prima udienza in data 13.12.2022, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, il convenuto, prendeva atto che parte attrice, alla prima udienza, sebbene il dott. si fosse costituito nel rispetto dei CP_1 termini di cui all'art. 166 c.p.c., non aveva proposto le domande e/o le eccezioni che erano conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, decadendo, in tal modo, dalla possibilità di sollevarle. Ciò posto, il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni sollevate da controparte nelle memorie depositate ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e modificava, così, le proprie conclusioni: «piaccia all'On. Tribunale di Napoli, 5 reietta ogni avversa domanda, eccezione e/o difesa, e dichiarata l'inammissibilità di eventuali domande, eccezioni e difese sollevate successivamente alla prima udienza dall'attore, così provvedere alla luce di quanto sopra argomentato: In via preliminare a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Nel merito c) ferme le superiori Pt_1 eccezioni rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso e comunque d) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite».
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti con particolare riferimento alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, dal carattere segnatamente esplorativo, fissava l'udienza del 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, il convenuto eccepiva l'intervenuto giudicato su ogni possibile questione afferente al proprio operato per questioni proposte dal dott.
[...]
a seguito della definizione, da parte del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Pt_1
Materia di Imprese, con sentenza di rigetto - versata in atti sub 50 - della controversia avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dr. instaurata dall'attuale CP_1 attore.
È necessario soffermarsi, in via preliminare, sulla carenza di legittimazione attiva asserita da parte convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad agire o a contraddire integra una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sent. n. 2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa – è quindi un “elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, l'eccezione sollevata nella presente controversia non può trovare accoglimento in virtù dello svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Quest'ultimo, infatti, prendendo posizione – nella comparsa di costituzione e risposta - sulle contestazioni mosse da controparte, dimostra di riconoscerne implicitamente la qualità di socio (cfr. “(II) Infondatezza della domanda: omessa privazione del diritto di consultazione” nella parte in cui si afferma che «il dr. CP_1 contesta decisamente di aver impedito al dr. l'esercizio del diritto di
[...] Parte_1 consultazione della documentazione sociale contemplato dall'articolo 2476 c.c. avendo precluso soltanto il compimento di atti di abuso dello status di socio»; cfr. pag. 7 «Non si comprende che di cosa si possa lamentare il dr. in ordine alla specchiata Parte_1 condotta del dr. che gli ha garantito il diritto di consultazione, previo CP_1 appuntamento»).
Inoltre in sede di memoria ex art 183 c.p.c. primo termine, è lo stesso dott. ad CP_1 allegare il verbale di consultazione documentazione ex art 2476 c.c. dell'11.04.2016 – risalente, quindi, a pochi mesi prima della circolare del 14.06.2016 con cui veniva vietato tanto l'ingresso al Centro dell'attore tanto il divieto di trasmissione allo stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società – nel quale, più volte, ricorre tale 6 espressione: «il socio , (cfr. allegato 048). Parte_1
Non coglie nel segno neanche quanto affermato dal dott. in sede di comparsa CP_1 conclusionale quando afferma che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva risultava fondata avendo il dott. ceduto la propria partecipazione sociale rinunciando a Parte_1 qualsiasi diritto e/o azione nei confronti del e dei suoi amministratori, CP_2 richiamando, a tal fine, la sentenza allegata sub. 50 alla memoria ex art 183 c.p.c. primo termine.
Come chiaramente si evince dalla lettura della sentenza, l'oggetto del contendere era, in realtà, l'atto transattivo in forza del quale le società del gruppo rinunciavano Pt_1 all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti di e quest'ultimo si Parte_1 impegnava a trasferire la propria quota nominale pari ad € 1.717.500,00 (25% del capitale sociale totale) della Perla Holding S.r.l. (e non del Controparte_2
alle predette società del gruppo (tra cui figura anche il
[...] Pt_1 [...]
e di , (cfr. pag. 11 della sentenza allegata Controparte_2 Controparte_2 alla memoria ex art. 183 primo termine di parte convenuta).
Per quanto detto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva merita di essere disattesa.
In riferimento all'eccezione di giudicato sollevata dal dott. in sede di comparsa CP_1 conclusione, questa deve essere respinta.
Parte convenuta afferma l'intervenuto giudicato su ogni possibile questione afferente al proprio operato per questioni proposte dal dott. a seguito della definizione da Parte_1 parte del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia di Imprese, con la sentenza di rigetto versata in atti sub 50, della controversia avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dr. intentata dallo stesso CP_1 Pt_1
L'eccezione non coglie nel segno, in quanto, la sentenza sopra richiamata (cfr. “050 sentenza Sez. Imprese di Napoli” allegata alla memoria ex art 183 c.p.c. primo termine) rigettava le domande del dott. «relative alla responsabilità dei convenuti Parte_1 Controparte_7
e per violazione delle regole di diligenza professionale;
sul CP_1 Controparte_8 punto giova precisare che, quanto al Notaio dott. della dedotta azione ex art. 2043 c.c. CP_7 non è stato dimostrato alcuno dei suoi elementi costitutivi;
medesime conclusioni possono essere formulate con riguardo alle posizioni degli altri convenuti per i quali l'attore, oltre a generiche deduzioni, non ha né argomentato né tantomeno provato eventuali condotte poste in essere in violazione della diligenza professionale connessa al loro ufficio (il dott. CP_1 quale commercialista e legale rapp.te p.t. delle società convenute, il dott. Controparte_8 quale sindaco delle società convenute) e rilevanti ex art. 2043 c.c..».
Nel caso che ci occupa, invece, la domanda proposta dall'attore presenta un petitum ed una causa petendi sostanzialmente diversi, poiché volta ad accertare la responsabilità del dott. per violazione dell'art. 2625 c.c. con conseguente richiesta di risarcimento del CP_1 danno ex art 2043 c.c.
Di conseguenza, l'autorità di cosa giudicata della sentenza allegata da parte convenuta non può essere invocata in tale giudizio stante la diversità delle domande proposte dall'attore.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Il dott. sostiene che la circolare del 14.06.2016, protocollo GEN19, con la Parte_1 quale il dott. nella qualità di amministratore delle società CP_1 Controparte_2 nonché delle società
[...] Controparte_2 Controparte_9 [...]
e comunicava ai direttori tecnici, ai
[...] Controparte_4 Controparte_5 dipendenti e ai collaboratori autonomi, il divieto assoluto di ingresso, nella struttura del
Centro, del dott. con annesso divieto di trasmissione allo stesso di tutte le Parte_1 informazioni inerenti la gestione operativa della società, oltre a configurare l'illecito penale di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., sia contrastante con l'art. 2476 c.c. e che, la condotta antigiuridica posta alla base di tale atto, configuri un illecito civile risarcibile ex art. 2043 c.c. nella misura del danno esistenziale patito dallo stesso attore.
Ebbene l'art. 2625 c.c. prevede, ai commi 1 e 2, che: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede
a querela della persona offesa» delineando, in tal modo, il reato di impedito controllo punito dal comma 2 del citato art. 2625 c.c..
Per costante giurisprudenza di legittimità: “il reato proprio dell'art. 2625 cod. civ., non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, può configurare violazione della norma di cui all'art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione” (Sez. 5 n. 15641, del CP_1 27/02/2015, P.M. di Frosinone nei confronti di non massimata). “In considerazione dell'inequivoco dato testuale dell'art. 2625, comma primo, cod. civ., si deve ritenere che detta norma, là dove sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postuli una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno” (cfr. Cass., VI sez. penale, sentenza n. 49550 del 2018).
E comunque il danno al quale fa riferimento l'art. 2625 cod. civ. è quello di natura patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento (vedi sul punto Sez. 5, n. 38393 del
16/04/2012, Rv. 253354; Cass. 2018 49550). Per_2
Quanto affermato in sede di giurisprudenza di legittimità, trova riscontro anche negli approdi recenti della giurisprudenza di merito che ha ribadito che la predetta fattispecie incriminatrice nel sanzionare l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postula una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno (quali ad esempio operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero ad alterare fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari) (cfr. sentenza Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia d' Impresa n. 1193 del 04.10.2021).
Da quanto sopra, emerge come sia necessaria una condotta attiva posta in essere dall'amministratore affinché si delinei la fattispecie sanzionata dal codice civile all'art. 2625 c.c..
Ebbene, nel caso di specie, la condotta denunciata non sembra configurare l'elemento 8 oggettivo della fattispecie incriminatrice di impedito controllo.
Infatti il dott. nella sua qualità di amministratore del CP_1 [...]
con circolare del 14.06.2016, si limitava a Controparte_2 comunicare ai direttori tecnici, ai dipendenti e ai collaboratori autonomi il divieto di accesso al centro del dott. con annesso divieto di trasmissione allo stesso di tutte le Parte_1 informazioni inerenti la gestione operativa della società.
Inoltre, il convenuto con l'e-mail del 14.06.2016, con la quale diffidava ad Parte_1 entrare nei reparti del Centro in assenza di una sua preventiva autorizzazione, comunicava, al contempo, la sua disponibilità a fornire le informazioni che dovessero necessitare nonché ad incontrare il qualora lo ritenesse opportuno (cfr. pag. 5 “documenti Pt_1 Pt_1 allegato da parte attrice all'atto di citazione, nonché doc. 005 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
I motivi posti alla base della condotta del dott. descritta nei termini su indicati, CP_1 sono da rinvenire nel comportamento tenuto in passato dall'odierno attore che lo vide coinvolto in numerose controversie giudiziarie intercorse tra lo stesso, le società del Gruppo
Morrone e il germano CP_6
Tale contesto così litigioso trae origine dalla donazione, effettuata in data 10.09.2013, dell'intera quota posseduta da della società Perla Holding S.r.l., del valore Parte_1 nominale di euro 3.435.000,00 alla sig.ra . Persona_3
In ordine a detta donazione delle quote, il Tribunale di Napoli, con provvedimento del
16.07.2014, disponeva il sequestro, in quanto il dott. che avrebbe dovuto CP_6 esprimere il gradimento, era stato falsamente considerato presente alla stipula.
In corso di verifiche periodiche dal 27.11.2013 al 31.01.2014, il dott. aveva Parte_1 disposto una serie di bonifici, privi di causale, per un importo di euro 365.003,00 in proprio favore e per euro 1.380.723,00 in favore de (società facente capo alla Controparte_11
Sig.ra ). Successivamente il dott. effettuava altri bonifici Per_3 Per_3 Parte_1 per circa un milione di euro sempre in favore de Controparte_11
In data 12.02.2014, senza ragione alcuna, il dott. provvedeva al licenziamento Parte_1 del fratello, dott. già dipendente della società del Gruppo Morrone. In data CP_6
28.04.2014, su ricorso del dott. venivano sospese le delibere della Perla CP_6
Holding S.r.l., con le quali, in maniera del tutto ingiustificata, l'assemblea aveva approvato un aumento di capitale da euro 6.870.000,00 ad euro 12.000.000,00.
In data 28.07.2014, il dott. veniva revocato quale amministratore del Parte_2 [...] dal Tribunale di Napoli, Sezione Controparte_2
Specializzata in Materia di Impresa che così stigmatizzava gli atti compiuti: «è ragionevole pertanto ritenere che il convenuto possa compiere irregolarità tali da cagionare un grave ed irreparabile danno per la società soprattutto se si tiene conto del fatto che, in maniera illegittima, lo stesso ha provveduto a sostituire il consiglio di Parte_1 amministrazione con un amministratore unico evidentemente al fine di limitare ulteriormente
i controlli sul proprio operato».
In data 16.09.2014 veniva autorizzato, inaudita altera parte, il sequestro giudiziario di una parte della quota già posseduta dal dott. nella Perla Holding S.r.l. che il CP_12 fratello aveva acquisito sulla base di un atto falso. In data 16.12.2014, il dott. Parte_2 di fatto ammetteva il tentativo fraudolento di impossessarsi della quota del fratello, 9 rinunziando con il verbale di udienza a far valere gli effetti della cessione. A partire dal dicembre 2014, il dott. già sostituito come amministratore della Perla Parte_1
Holding S.r.l. dal luglio dello stesso anno, non ha più avuto incarichi nelle società del Gruppo
Morrone. In data 27.01.2016, le società del Gruppo Morrone instauravano un'azione di responsabilità per un complessivo importo di euro 3.517.544,00.
Nell'aprile 2016, le società del citavano in giudizio la per far Parte_3 CP_11 dichiarare la nullità dei contratti preliminari, sulla base dei quali erano stati già versati ingiustificatamente importi per oltre euro 2.300.000,00. Tali contratti preliminari, come risulta dal PVC del 17.06.2015, redatto dalla Polizia Giudiziaria di Caserta, erano stati posti simulatamente in essere da e da al solo scopo di dare una Parte_2 CP_11 giustificazione al trasferimento di danaro dalla società di verso Parte_2 CP_11
e per essa a e senza che vi fosse un reale rapporto sottostante. In
[...] Persona_3 corso di causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere autorizzava il sequestro conservativo fino ad euro 1.600.000,00 di beni mobili, di danaro, di beni immobili di titolarità de Il provvedimento veniva, altresì, confermato a seguito del Controparte_11 reclamo, ex art. 669 terdecies, da parte de Controparte_11
La ricostruzione operata dal Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia di Impresa con l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal dott. avverso il sequestro Parte_1 giudiziario richiesto in danno del germano e di varie società del gruppo (cfr. doc sub Pt_1
004 allegato alla comparsa di costituzione) consente di comprendere il contesto nel quale maturarono le ragioni che determinarono la revoca del dott. da amministratore Parte_1 della società e della successiva Controparte_2 nomina del dott. ad amministratore di varie società del gruppo nonché CP_1 Pt_1 consentono di chiarire le ragioni sottese alla circolare adottata dal in data 14.06.2016 CP_1 al fine di vietare l'ingresso al centro del dott. e il divieto di trasmissione allo Parte_1 stesso di tutte le informazioni inerenti la gestione operativa della società.
Nel caso di specie, quindi, non è possibile ravvisare una condotta attiva posta in essere dall'amministratore al fine di impedire o di ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci.
Non è chi non veda che parte attrice non ha neppure allegato il danno patrimoniale cagionato dalla condotta di reato denunciata, non dovendosi ignorare che in difetto del danno patrimoniale la condotta non assurge a fattispecie incriminatrice (cfr. art. 2626 comma 1
c.p.).
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2476 c.c., essa non è del pari ravvisabile nel caso di specie.
La predetta norma al comma 2 prevede che: «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».
Ebbene tale diritto, nel caso che ci occupa, viene comunque garantito dal convenuto con la dichiarata disponibilità a fornire informazioni a controparte, nonché ad incontrarla, così come si evince dalla succitata e-mail del 14.06.2016, comportamenti incompatibili con la denunciata condotta ostruzionistica dell'organo amministrativo.
In riferimento alla domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, psicologici, esistenziali avanzata da essa non può trovare accoglimento. Parte_1 10
L 'attore, infatti, non ha specificato il tipo di danno subito a causa dell'impossibilità di accedere al centro a seguito del divieto imposto dal dott. egli, infatti, si è limitato ad CP_1 asserire, genericamente, negli atti di causa, di aver subito un profondo turbamento, di aver iniziato ad accusare forti sintomi psicosomatici, tra cui palpitazioni, capogiri, debolezza e mancanza di energia, insonnia, nonché un continuo stato umorale di inadeguatezza e frustrazione e che, a seguito di questi mesi difficili, gli veniva, diagnosticata una malattia depressiva, con annesso stato ansiogeno post -traumatico verificatosi a seguito dell'evento vissuto.
Anche la relazione peritale – allegata dal dott. - datata 12.01.2021, della Parte_1 dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, con la quale si ipotizzava che l'evento Persona_1 traumatico del 14.06.2016 avesse determinato problemi emotivi, non presenti prima del trauma, compatibili con una diagnosi di depressione di tipo reattivo nonché nella diagnosi di disturbi post-traumatici da stress lavorativo, non consente di provare il danno lamentato se si considera il solo fatto che, come si evince chiaramente dalla lettura del documento, essa trova ragion d'essere nella seduta psicodiagnostica avuta nel mese di settembre 2016 e, poi, proseguita saltuariamente con ulteriori incontri (cfr. relazione peritale a pag. 16 allegato fascicolo parte”). Pt_1
Alla luce di quanto sopra, deve essere, quindi, qualificata come meramente esplorativa la richiesta di CTU avanzata dal dott. proprio in assenza di solidi elementi Parte_1 probatori che potessero giustificarla.
Ebbene, tutto quanto esposto, non è sufficiente a provare né il danno lamentato (tantomeno i presunti danni morali) dal dott. né il nesso causale tra il danno e la condotta Parte_1 contestata al dott. CP_1
Per quanto sopra esposto, le domande sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese processuali che CP_1 liquida in € 5.431,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA