Articolo 290 del Codice penale
Articolo 303Articolo 275 bis
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
10 novembre 1944
>
Versione
4 dicembre 1947
>
Versione
22 agosto 1957
>
Versione
28 marzo 2006
Art. 290.

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente