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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 999/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano, che la Parte_3
rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ivano Fazio per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
tempore elettivamente domiciliato presso l'Avv. Edmondo Givone del Foro di Ivrea, Persona_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 21.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettato l'avversario appello incidentale, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 589/2023 pubblicata il 20 Giugno 2023, notificata, ferme le statuizioni di condanna della gravata sentenza, accertato e dichiarato il diritto di Parte_1
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle seguenti somme: Parte_1
-€ 2.842,30, a titolo di interessi moratori, maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, sulla sorte capitale di cui alla condanna di primo grado nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
-€ 862,54 per il mancato pagamento della DI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
-€ 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n.
17 fatture) che alle fatture (n. 9 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle
DI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 26 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 1.040,00).
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, parte appellante insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse con la memoria 3/01/22 ex art. 183, VI comma n. 2 cpc.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis
In via preliminare, di appello incidentale assorbente:
-Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto Controparte_1
riformare integralmente la sentenza n. 589/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 20.06.2023 mandando assolto l'esponente da qualsivoglia pretesa avversaria;
pagina 2 di 13 - Accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito azionato e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 589/2023 mandando assolto l'esponente da qualsivoglia pretesa e/o in subordine, ridurre la pretesa avversaria a quanto dovesse risultare effettivamente provato e dovuto;
-Per l'effetto dichiarare tenuta parte avversa alla restituzione di quanto versato dall'esponente in esito alla emanazione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva pari ad € 3.494,91 (diconsi tremilaquattrocentonovantaquattro/91)
-Con rifusione integrale delle spese di lite oltre accessori in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
In subordine nel merito:
-Nell'ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere i motivi di appello formulati in via incidentale dall'esponente, comunque rigettare l'avversario appello per tutti i motivi dedotti in atti in quanto inammissibile, nonché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 589/2023, anche eventualmente con diversa motivazione.
In via istruttoria:
-Fermo restando che controparte non ha formulato alcuna istanza, l'esponente nella sola denegata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte lo ritenesse necessario, insta per l'accoglimento delle istanze di prova formulate e non accolte nel giudizio di prime cure.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese e competenze come per legge in relazione ai due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione (oggi , allegando di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria di crediti nei confronti del (che comprendeva i centri abitati di AL Controparte_1
RE, AC e PE e le località di Buracco, Chiartano, Cornesco Gauna, Raghetto e Verna), in forza di contratti di cessione pro-soluto con ed NI AS e LU s.p.a., fornitrici di energia CP_2
erogata in favore del conveniva quest'ultimo davanti al Tribunale di Ivrea Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento:
-della somma di € 4.724,70 per sorte capitale portata dalle fatture elencate nel doc. 3; oltre interessi moratori maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002, pari a € 1.869,10 alla data del
28.7.2020; e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.;
pagina 3 di 13 -della somma di € 862,54 per mancato pagamento della Nota di Debito Interessi, emessa per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, documenti 7
e 8; oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora;
-di € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle 26 fatture, costituenti la sorte capitale e quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare le domande eccependo: in via preliminare Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato costituito solo a far data dal 1.1.2019 e non potendo pertanto avere fruito di prestazioni di energia indicate come risalenti al 2015-2016;
l'indeterminatezza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria, non avendone parte attrice indicato né dimostrato il fondamento;
l'avvenuto pagamento delle fatture E156002528/2015, E156002529/2015,
E166016572/2016, E1660016573/2016, E1660016574/2016, E1660016575/2016, E1660016576/2016,
E1660016577/2016, con infondatezza della pretesa di pagamento del saldo equivalente all'importo dell'IVA, poiché doveva applicarsi la normativa dello Split Payment, ovvero della scissione dei pagamenti, e il aveva regolarmente versato l'IVA in oggetto per tutte le fatture Controparte_3 ricevute con versamenti direttamente all'Erario; l'infondatezza della pretesa relativa alle fatture
E156000137/2015, E156000138/2015, E156000139/2015, E156000140/2015, E156000141/2015,
E156000142/2015, E156000143/2015, E156000144/2015, che non erano mai pervenute all'amministrazione nelle forme della fatturazione elettronica, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica, con conseguente non esigibilità e divieto per l'amministrazione di provvedere al pagamento;
l'infondatezza della pretesa di interessi moratori ex L. 231/02, di somme di tipo risarcitorio, di interessi anatocistici e della DI.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 589/2023 pubblicata il 20.6.2023, preliminarmente disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del evidenziando che Controparte_1 quest'ultimo era subentrato, per effetto dell'art. 4 della L.R. del Piemonte N.10 del 19.7.2018, nei rapporti obbligatori, come quello oggetto di causa, in cui era parte il;
e che dalla Controparte_3 documentazione prodotta dall'attrice emergeva che i contratti di fornitura erano stati conclusi con il
Comune di AC, in particolare il documento 3 “elenco non saldato” indicava quale debitore detto nel merito rilevava che: CP_1
aveva prodotto copia del contratto stipulato in data 1.7.2014 tra il Comune di AC ed Pt_1 [...]
le fatture, i contratti di cessione e, quale prova dell'adempimento dell'obbligazione di CP_2
somministrazione, una certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione
EDistribuzione s.p.a.;
pagina 4 di 13 -era infondata la pretesa di pagamento della somma di € 1.259,79, corrispondente all'IVA sulle fatture
2015 E156002528, 2015 E156002529, 2016 E166016572, 2016 E166016573, 2016 E166016574, 2016
E166016575, 2016 E166016576, 2016 E166016577, 2016 E166044986, perché ai sensi dell'art. 17 comma 3 D.P.R. 633/1972 e da quanto emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio, si trattava di imposta da versarsi direttamente in favore dell'Erario, come avvenuto nel caso di specie (a sostegno
Cass. civ. n. 77/2022);
Part
-era fondata la domanda di di pagamento della somma di € 3.464,91 quale corrispettivo dovuto per l'erogazione di energia, giuste fatture 2015 E156000137, 2015 E156000138, 2015 E156000139, 2015
E156000140, 2015 E156000141, 2015 E156000142, 2015 E156000143, 2015 E156000144, tutte emesse il 21.5.2015;
-non potevano invece riconoscersi in favore della creditrice, e per essa della cessionaria, ulteriori importi a titolo di interessi, spese e danni, in quanto, come eccepito dal lo stesso non aveva CP_1
potuto effettuare il pagamento non avendo ricevuto le fatture in formato elettronico, come invece prescritto dalla normativa in materia;
ai sensi dell'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 31.3.2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, doveva essere effettuata esclusivamente in forma elettronica;
la circostanza per cui il e/o il nuovo non avessero mai Controparte_3 Controparte_1
ricevuto le suddette fatture in formato elettronico, era stata confermata dalla sig.ra Persona_2
impiegata addetta all'Ufficio finanziario del Comune di AL e del , e dal sig. Controparte_1
, Segretario comunale del , ed era circostanza ben nota a Persona_3 Controparte_3 [...]
e alla stessa come emerso dalle numerose pec inviate a cedente e cessionaria dal CP_2 Pt_1
(docc. 3, 4, 5, 6 del convenuto); la creditrice, prontamente avvisata Controparte_3 CP_1 dall'ente della impossibilità di procedere al pagamento delle fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, non aveva fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione, configurandosi un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 c.c., con la conseguenza che parte attrice, ai sensi dell'art. 1207 c.c., non poteva fondatamente domandare alcun importo a titolo di interessi di mora o anatocistici o rimborso dei costi sostenuti per il recupero ex art. 6 D.Lgs.
231/2002;
-in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice, sussistevano giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 13 Part Pertanto condannava il a corrispondere a la somma di € CP_1 CP_1 Parte_1
Part 3.464,91, rigettava le altre domande avanzate da e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale, articolando i Parte_1
motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato e proponeva Controparte_1
a sua volta appello incidentale, articolando i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo - “Violazione degli artt. 1206 e 1207 cc - Violazione del D. lgs n.231/02 in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori, anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, di detto decreto” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non riconosce, sulla somma capitale di € 3.464,91, interessi moratori, anatocistici e risarcimento ex art. 6 comma 2
D.Lgs. 231/2002; allega che: il Tribunale avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori, anatocistici e il risarcimento del danno anche se la fattura non era stata inviata in formato elettronico, stante la non contestazione della somma richiesta e dovuta;
l'esistenza e la data del credito sono confermate non solo dalla tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di e di NI AS e LU s.p.a. prodotta come CP_2 doc. 31, ma anche e soprattutto dall'elenco allegato sia alla cessione del credito sia all'intimazione di pagamento doc. 6; il non ha mai contestato né il credito né la data di emissione della fattura, CP_1
con le conseguenze ex art. 115 c.p.c.; pertanto la richiesta successiva dell'emissione in formato elettronico non può essere considerata quale messa in mora del creditore ex art. 1206 c.c..
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata.
Il Tribunale ha accertato che:
1)-al caso di specie è applicabile l'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del
D.L. 66/2014, secondo cui a decorrere dal 31.3.2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica;
tale accertamento non viene censurato;
pagina 6 di 13 2)-la circostanza per cui il e/o il nuovo non hanno mai Controparte_3 Controparte_1
ricevuto le fatture in formato elettronico, è stata confermata dalla sig.ra impiegata Persona_2
addetta all'Ufficio finanziario del Comune di AL e del e dal sig. Controparte_1 Per_3
, Segretario comunale del , ed era ben nota a e alla stessa
[...] Controparte_3 CP_2 Pt_1
come emerso dalle numerose pec inviate a cedente e cessionaria dal (docc.
[...] Controparte_3
3, 4, 5, 6 del convenuto); CP_1
anche tale accertamento non viene censurato;
3)-non può assegnarsi valore di prova dell'avvenuta spedizione delle fatture in formato elettronico, alla
“tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di ed NI AS e LU SP” allegata dall'attrice CP_2
quale doc. 31, trattandosi di un mero elenco di produzione unilaterale;
il motivo d'appello non censura specificamente tale accertamento, non contestando che il doc. 31 sia un mero elenco di produzione unilaterale, limitandosi ad affermare che l'esistenza e la data del credito sono confermate dalla tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di e di NI AS e LU s.p.a. CP_2
prodotta come doc. 31, con affermazione del tutto generica che non tiene conto di quanto rilevato dal
Tribunale;
4)-la creditrice, prontamente avvisata dal della impossibilità di procedere al pagamento delle CP_1
fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, non ha fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione; il motivo non censura specificamente tale accertamento, non contestando il tempestivo avviso da parte del debitore dell'impossibilità di procedere al pagamento delle fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, e non contestando di non avere fatto quanto necessario perché il debitore potesse adempiere, ovvero fornire le fatture in formato elettronico;
5)-poiché la creditrice non ha fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione, si configura un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 c.c., con la conseguenza che l'attrice, giusto il disposto dell'art. 1207 c.c., non può domandare, sulla somma capitale, alcun importo a titolo di interessi di mora o anatocistici o rimborso dei costi sostenuti per il recupero ex art. 6 comma
2 D.Lgs. 231/2002; premesso che ai sensi dell'art. 1206 c.c. il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione, e ai sensi dell'art. 1207 c.c. quando il creditore è in mora non sono più dovuti gli interessi, anche tale accertamento non viene censurato in modo specifico e argomentato, non prospettando l'appellante un diverso percorso logico-giuridico per cui, partendo dai precedenti punti accertati, si debba giungere ad una conclusione diversa in appello.
pagina 7 di 13 Dagli stessi accertamenti che precedono si desume che non è invocabile alcuna mancata contestazione rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c., in quanto il Comune ha tempestivamente contestato di essere nell'impossibilità giuridica di pagare, in assenza di ricezione della fatturazione elettronica prescritta per legge;
non sussistendo un ritardo imputabile al debitore.
Con il secondo motivo – “Omessa pronuncia in punto mancato pagamento delle DI (note debito interessi)” – l'appellante afferma che: il Tribunale ha omesso ogni pronuncia e motivazione sulla domanda relativa al pagamento degli importi oggetto della DI (nota debito interessi); le note di debito rappresentano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture;
è incontroverso (art. 115
c.p.c.) e documentalmente provato, che con l'atto di cessione il credito portato delle fatture azionate sia stato ceduto alla banca e non risulta contestato il ritardo nel pagamento specificamente dedotto;
il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore convenuto che deve dare prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di aver tempestivamente adempiuto l'obbligazione; nel caso di specie
Part ha prodotto un allegato dettaglio, inviato anche al Comune con le DI, in cui sono indicate le singole fatture e, in relazione a ciascuna fattura, il nominativo della società che l'aveva emessa,
l'importo, la data di emissione e di scadenza e la data di inizio e fine per il calcolo degli interessi di mora;
in via cautelativa infine, attraverso le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., i testi avrebbero confermato quanto emerge già documentalmente, ossia il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le DI.
Il motivo è infondato.
Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di fatture, sulla base di una nota di debito di sua provenienza unilaterale (doc. 7), come tale priva di qualsivoglia efficacia probatoria;
tale nota di debito si limita ad indicare la cifra ritenuta dovuta per interessi, senza alcuna specificazione in ordine alle fatture del cui tardivo pagamento si tratta e ai contratti di riferimento.
In comparsa conclusionale - a fronte della difesa dell'appellato secondo cui la pronuncia sugli interessi oggetto della DI è da ritenersi assorbita dalle statuizioni principali della sentenza di primo grado sulle fatture - l'appellante precisa che la Nota di Debito è stata emessa per il ritardato pagamento di “altre fatture”, diverse da quelle oggetto della domanda per sorte capitale. Part invoca, oltre alla Nota di Debito, un dettaglio allegato alla stessa in cui sarebbero indicate le singole fatture e, in relazione a ciascuna fattura, il nominativo della società che l'aveva emessa,
pagina 8 di 13 l'importo, la data di emissione e di scadenza e la data di inizio e fine per il calcolo degli interessi di mora.
Premesso che un eventuale elenco di provenienza unilaterale sarebbe anch'esso privo di qualsivoglia Part efficacia probatoria siccome predisposto dalla stessa i documenti 7 e 8 invocati dall'appellante
(che nelle conclusioni domanda l'importo di € 862,54 “per il mancato pagamento della DI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8”) non contengono tale elenco.
Tanto il documento 7, quanto i due documenti prodotti come 8, hanno ad oggetto esclusivamente la nota di debito.
Part E il doc. 12, prodotto in primo grado da con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., non invocato nell'atto di appello, è riferito a fatture oggetto di domanda di pagamento per sorte capitale.
A fronte della genericità delle deduzioni, non vi è alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro il ha contestato, fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, CP_1
qualsiasi debito per interessi moratori.
Le conclusioni istruttorie sono inammissibili perché non vengono riportati gli specifici capi di prova orale di cui si chiede l'ammissione e le ragioni per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante al fine di condurre ad una diversa decisione.
L'appello viene conseguentemente rigettato.
III. L'appello incidentale proposto dal è articolato in due motivi di gravame. Controparte_1
Con il primo motivo – “Erroneità della sentenza di primo grado in punto difetto di legittimazione passiva del ” – la sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato Controparte_1
Part l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, allegando che: ha CP_1
individuato il quale destinatario, in proprio, della pretesa di pagamento derivante CP_1 CP_1
da forniture che sarebbero state erogate in suo favore, in virtù di un rapporto contrattuale sorto con le
Cont cedenti e NI AS e LU;
le fatture asseritamente non pagate sono invece relative a forniture erogate negli anni 2015 e 2016; il è sorto quale soggetto giuridico autonomo Controparte_1
solo dal 1.1.2019, in forza della L.R. Piemonte n. 10/2018, pertanto non poteva aver sottoscritto alcun contratto, né aver usufruito della fornitura di energia elettrica e registrato i consumi fatturati;
infatti,
Part dalla documentazione emerge che il rapporto giuridico è riferibile al Comune di AC, a cui Part non ha fatto alcun riferimento nell'atto di citazione;
ha poi modificato in maniera inammissibile la pagina 9 di 13 causa petendi, in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., qualificando il non più Controparte_1 quale titolare dei rapporti giuridici sottesi, ma quale successore nei rapporti riferibili all'estinto Part ; al contrario, avrebbe dovuto qualificare ab origine l'odierno Comune quale Controparte_3
destinatario della pretesa azionata in quanto successore nei rapporti giuridici attivi e passivi del
Comune di AC, titolare del rapporto giuridico e responsabile dei consumi fatturati, e non quale titolare del rapporto contrattuale ed utilizzatore dei consumi sottesi alla pretesa di pagamento.
Il motivo è infondato.
Il è il titolare passivo del rapporto giuridico oggetto di causa (nascente dal Controparte_1
contratto stipulato in data 1.7.2014 tra e il per la somministrazione di CP_2 Controparte_3 energia elettrica), essendo subentrato nei rapporti obbligatori dell'estinto Controparte_3
l'accertamento svolto sul punto nella sentenza di primo grado - secondo cui “per effetto dell'art. 4 della richiamata legge regionale del Piemonte n.10 del 19 Luglio 2018, il è subentrato Controparte_1
nei rapporti obbligatori, come quello per cui è causa, nei quali era parte il disciolto CP_3
”, essendosi il fuso con i Comuni di AL RE e PE per dar
[...] Controparte_3
vita al – non viene specificamente censurato nel motivo di gravame. Controparte_1
Il lamenta che in primo grado vi sia stata una inammissibile modifica della causa petendi con CP_1
Part la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., quando ha allegato di agire nei suoi confronti quale successore nei rapporti riferibili all'estinto di AC, mentre in atto di citazione sarebbe CP_1
stato evocato quale titolare del rapporto giuridico sotteso e responsabile dei consumi fatturati.
Non si ravvisa alcuna inammissibile modifica della domanda.
Part Con l'atto di citazione pur non deducendo esplicitamente di agire nei confronti del CP_1
quale successore del rapporto instaurato dalle fornitrici cedenti con il , ha
[...] Controparte_3
allegato di essere creditrice nei confronti del “che comprende i centri abitati di Controparte_1
AL RE, AC e PE…” e nei documenti prodotti, richiamati nell'esposizione dell'atto, ha fatto riferimento al come contraente e debitore;
così il doc. 3, contenente Controparte_3
l'elenco delle fatture di cui viene domandato il pagamento per sorte capitale, indica quale debitore il
(documento richiamato nell'atto di citazione, ove si deduce che il credito sussiste per Controparte_3 gli importi di “€ 4.601,33 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e descritte CP_2 nell'elenco che si produce sub doc. 3; € 123,37 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
NI AS e LU SP e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 3); il doc. 6, intimazione ad adempiere, indica come destinatario dell'intimazione il (anche tale documento è Controparte_3
pagina 10 di 13 richiamato nell'atto di citazione, ove si afferma che “L' intimazione volta ad ottenere il pagamento (doc.
6) è rimasta infruttuosa”).
Compete al giudice accertare la legittimazione passiva e la titolarità passiva del rapporto oggetto di causa, sulla base delle complessive allegazioni e produzioni documentali delle parti;
e correttamente il
Tribunale, a fronte dell'eccezione proposta dal con la comparsa di costituzione, ha accertato la CP_1
sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità passiva in capo al medesimo, quale successore del in virtù della normativa regionale;
è irrilevante che la precisazione esplicita Controparte_3
Part sul punto da parte di sia avvenuta solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., disponendo il giudice di tutti gli elementi per svolgere l'accertamento già con gli atti introduttivi.
Non vi è stata lesione del diritto di difesa del che fin dalla comparsa di costituzione ha preso CP_1
posizione nel merito delle domande attoree, identificando il di AC come il soggetto CP_1
Part contraente e destinatario delle erogazioni oggetto delle fatture azionate da eccependo l'avvenuto pagamento e la mancata ricezione di fatture in formato elettronico.
Con il secondo motivo – “Erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto provato il credito Part azionato”- la sentenza viene censurata nella parte in cui ha condannato il a pagare a la CP_1 somma di € 3.464,91 per sorte capitale, allegando che: il Tribunale ha errato per aver ritenuto provato il Part credito azionato sia nell' an che nel quantum; infatti, non ha fornito prova e/o elementi di prova, né dei punti di fornitura, né dei consumi addebitati, in violazione del disposto dell'art. 2697 c.c. che impone alla parte che agisce in giudizio l'onere di provare il diritto azionato;
tutti i documenti prodotti
Part da a fondamento del proprio credito sono stati immediatamente e tempestivamente contestati dal nella prima difesa successiva alla loro produzione, in quanto inidonei a provare an e quantum; CP_1
Part non ha prodotto le fatture in formato elettronico (.xml) con le comunicazioni a mezzo sdi attestanti l'invio e la consegna al destinatario, ma solo le copie di cortesia cartacee che non hanno alcuna valenza probatoria;
e comunque la giurisprudenza ritiene che, qualora il rapporto sia contestato, le fatture non possano costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e che pertanto il creditore debba provare aliunde il presunto credito e l'esatto ammontare;
il doc. 32 non contiene alcuna sottoscrizione, non reca data certa né è certa la trasmissione, pertanto non può essere assunto quale prova dei consumi addebitati.
Il motivo è infondato.
Part Il credito di riconosciuto dal Tribunale (credito di € 3.464,91 per le fatture 2015 E156000137,
2015 E156000138, 2015 E156000139, 2015 E156000140, 2015 E156000141, 2015 E156000142, 2015
pagina 11 di 13 E156000143, 2015 E156000144, tutte emesse il 21.5.2015), è stato sufficientemente provato mediante la produzione: del contratto stipulato per la somministrazione di energia elettrica dal Comune di
AC con (doc.13), contenente l'indicazione specifica di tutti i Pdr/Pod e che costituisce CP_2
la fonte negoziale dei crediti oggetto delle fatture azionate;
delle fatture cartacee contenenti i dati
Par specifici di consumo e di prezzo con riferimento a ciascuno dei Pod , con gli Controparte_3 elenchi analitici che illustrano la formazione dell'importo totale indicato (docc. da 14 a 30); dei Part contratti di cessione, tra il fornitore e dei crediti portati dalle fatture specificamente elencate, notificati al Comune di AC (docc. 3, 4, 5); della certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione E-Distribuzione s.p.a., contenente le letture dei consumi alle date specificate, per ciascuno dei Pod indicati (doc. 32). E il (o il ) non ha Controparte_3 Controparte_1 mai lamentato la mancanza di somministrazione di energia elettrica, l'interruzione della fornitura o vizi della stessa.
In appello, a fronte dei documenti prodotti, dei dettagli in essi contenuti e delle argomentazioni svolte dal Tribunale, il non svolge specifiche censure ai dati riportati nella documentazione, all'entità CP_1
dei consumi o agli importi indicati.
Tenendo conto di tali considerazioni:
-le allegazioni relative alla mancanza di efficacia probatoria delle fatture cartacee sono generiche e infondate;
occorre infatti distinguere l'impossibilità giuridica per il di pagare fatture ove non CP_1
ricevute in formato elettronico, sulla base dell'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del D.L. 66/2014 (circostanza che esclude l'imputabilità al del ritardo del CP_1
pagamento), dagli elementi probatori che si possono validamente desumere dalle fatture cartacee contenenti tutti i dettagli riguardanti la fornitura, i consumi e gli importi, non contestate nei loro contenuti;
-sono parimenti generiche e infondate le allegazioni riguardanti l'inidoneità probatoria del doc. 32
(certificazione consumi), considerato che il documento indica puntualmente le date delle letture dei consumi per ciascun Pod, reca l'intestazione E-Distribuzione s.p.a., riferisce che la certificazione è resa disponibile attraverso il portale FOUR Front Office Unico Rete, realizzato per lo scambio di informazioni tra distributori e venditori di energia elettrica, strumento di comunicazione evoluto ai sensi della Deliberazione 4.2.2010 – ARG/elt 13/10 Allegato A, pubblicata sul sito di e che Pt_5
nessuna specifica censura viene mossa ai puntuali dati ivi riportati con riferimento ai consumi e alle date di lettura, per ciascun Pod.
pagina 12 di 13 Le conclusioni istruttorie sono inammissibili perché non vengono riportati gli specifici capi di prova orale di cui si chiede l'ammissione e le ragioni per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante al fine di condurre ad una diversa decisione.
L'appello incidentale viene pertanto rigettato.
La sentenza di primo grado viene confermata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono compensate integralmente tra le parti, a fronte della reciproca soccombenza, stante l'infondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello principale proposto da già e l'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 589/2023 del Tribunale di Ivrea, Controparte_1
pubblicata il 20.6.2023, che per l'effetto conferma.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 999/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano, che la Parte_3
rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ivano Fazio per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
tempore elettivamente domiciliato presso l'Avv. Edmondo Givone del Foro di Ivrea, Persona_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 21.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettato l'avversario appello incidentale, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 589/2023 pubblicata il 20 Giugno 2023, notificata, ferme le statuizioni di condanna della gravata sentenza, accertato e dichiarato il diritto di Parte_1
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle seguenti somme: Parte_1
-€ 2.842,30, a titolo di interessi moratori, maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, sulla sorte capitale di cui alla condanna di primo grado nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
-€ 862,54 per il mancato pagamento della DI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
-€ 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n.
17 fatture) che alle fatture (n. 9 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle
DI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 26 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 1.040,00).
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, parte appellante insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse con la memoria 3/01/22 ex art. 183, VI comma n. 2 cpc.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis
In via preliminare, di appello incidentale assorbente:
-Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto Controparte_1
riformare integralmente la sentenza n. 589/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 20.06.2023 mandando assolto l'esponente da qualsivoglia pretesa avversaria;
pagina 2 di 13 - Accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito azionato e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 589/2023 mandando assolto l'esponente da qualsivoglia pretesa e/o in subordine, ridurre la pretesa avversaria a quanto dovesse risultare effettivamente provato e dovuto;
-Per l'effetto dichiarare tenuta parte avversa alla restituzione di quanto versato dall'esponente in esito alla emanazione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva pari ad € 3.494,91 (diconsi tremilaquattrocentonovantaquattro/91)
-Con rifusione integrale delle spese di lite oltre accessori in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
In subordine nel merito:
-Nell'ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere i motivi di appello formulati in via incidentale dall'esponente, comunque rigettare l'avversario appello per tutti i motivi dedotti in atti in quanto inammissibile, nonché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 589/2023, anche eventualmente con diversa motivazione.
In via istruttoria:
-Fermo restando che controparte non ha formulato alcuna istanza, l'esponente nella sola denegata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte lo ritenesse necessario, insta per l'accoglimento delle istanze di prova formulate e non accolte nel giudizio di prime cure.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese e competenze come per legge in relazione ai due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione (oggi , allegando di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria di crediti nei confronti del (che comprendeva i centri abitati di AL Controparte_1
RE, AC e PE e le località di Buracco, Chiartano, Cornesco Gauna, Raghetto e Verna), in forza di contratti di cessione pro-soluto con ed NI AS e LU s.p.a., fornitrici di energia CP_2
erogata in favore del conveniva quest'ultimo davanti al Tribunale di Ivrea Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento:
-della somma di € 4.724,70 per sorte capitale portata dalle fatture elencate nel doc. 3; oltre interessi moratori maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002, pari a € 1.869,10 alla data del
28.7.2020; e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.;
pagina 3 di 13 -della somma di € 862,54 per mancato pagamento della Nota di Debito Interessi, emessa per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, documenti 7
e 8; oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora;
-di € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle 26 fatture, costituenti la sorte capitale e quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare le domande eccependo: in via preliminare Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato costituito solo a far data dal 1.1.2019 e non potendo pertanto avere fruito di prestazioni di energia indicate come risalenti al 2015-2016;
l'indeterminatezza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria, non avendone parte attrice indicato né dimostrato il fondamento;
l'avvenuto pagamento delle fatture E156002528/2015, E156002529/2015,
E166016572/2016, E1660016573/2016, E1660016574/2016, E1660016575/2016, E1660016576/2016,
E1660016577/2016, con infondatezza della pretesa di pagamento del saldo equivalente all'importo dell'IVA, poiché doveva applicarsi la normativa dello Split Payment, ovvero della scissione dei pagamenti, e il aveva regolarmente versato l'IVA in oggetto per tutte le fatture Controparte_3 ricevute con versamenti direttamente all'Erario; l'infondatezza della pretesa relativa alle fatture
E156000137/2015, E156000138/2015, E156000139/2015, E156000140/2015, E156000141/2015,
E156000142/2015, E156000143/2015, E156000144/2015, che non erano mai pervenute all'amministrazione nelle forme della fatturazione elettronica, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica, con conseguente non esigibilità e divieto per l'amministrazione di provvedere al pagamento;
l'infondatezza della pretesa di interessi moratori ex L. 231/02, di somme di tipo risarcitorio, di interessi anatocistici e della DI.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 589/2023 pubblicata il 20.6.2023, preliminarmente disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del evidenziando che Controparte_1 quest'ultimo era subentrato, per effetto dell'art. 4 della L.R. del Piemonte N.10 del 19.7.2018, nei rapporti obbligatori, come quello oggetto di causa, in cui era parte il;
e che dalla Controparte_3 documentazione prodotta dall'attrice emergeva che i contratti di fornitura erano stati conclusi con il
Comune di AC, in particolare il documento 3 “elenco non saldato” indicava quale debitore detto nel merito rilevava che: CP_1
aveva prodotto copia del contratto stipulato in data 1.7.2014 tra il Comune di AC ed Pt_1 [...]
le fatture, i contratti di cessione e, quale prova dell'adempimento dell'obbligazione di CP_2
somministrazione, una certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione
EDistribuzione s.p.a.;
pagina 4 di 13 -era infondata la pretesa di pagamento della somma di € 1.259,79, corrispondente all'IVA sulle fatture
2015 E156002528, 2015 E156002529, 2016 E166016572, 2016 E166016573, 2016 E166016574, 2016
E166016575, 2016 E166016576, 2016 E166016577, 2016 E166044986, perché ai sensi dell'art. 17 comma 3 D.P.R. 633/1972 e da quanto emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio, si trattava di imposta da versarsi direttamente in favore dell'Erario, come avvenuto nel caso di specie (a sostegno
Cass. civ. n. 77/2022);
Part
-era fondata la domanda di di pagamento della somma di € 3.464,91 quale corrispettivo dovuto per l'erogazione di energia, giuste fatture 2015 E156000137, 2015 E156000138, 2015 E156000139, 2015
E156000140, 2015 E156000141, 2015 E156000142, 2015 E156000143, 2015 E156000144, tutte emesse il 21.5.2015;
-non potevano invece riconoscersi in favore della creditrice, e per essa della cessionaria, ulteriori importi a titolo di interessi, spese e danni, in quanto, come eccepito dal lo stesso non aveva CP_1
potuto effettuare il pagamento non avendo ricevuto le fatture in formato elettronico, come invece prescritto dalla normativa in materia;
ai sensi dell'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 31.3.2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, doveva essere effettuata esclusivamente in forma elettronica;
la circostanza per cui il e/o il nuovo non avessero mai Controparte_3 Controparte_1
ricevuto le suddette fatture in formato elettronico, era stata confermata dalla sig.ra Persona_2
impiegata addetta all'Ufficio finanziario del Comune di AL e del , e dal sig. Controparte_1
, Segretario comunale del , ed era circostanza ben nota a Persona_3 Controparte_3 [...]
e alla stessa come emerso dalle numerose pec inviate a cedente e cessionaria dal CP_2 Pt_1
(docc. 3, 4, 5, 6 del convenuto); la creditrice, prontamente avvisata Controparte_3 CP_1 dall'ente della impossibilità di procedere al pagamento delle fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, non aveva fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione, configurandosi un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 c.c., con la conseguenza che parte attrice, ai sensi dell'art. 1207 c.c., non poteva fondatamente domandare alcun importo a titolo di interessi di mora o anatocistici o rimborso dei costi sostenuti per il recupero ex art. 6 D.Lgs.
231/2002;
-in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice, sussistevano giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 13 Part Pertanto condannava il a corrispondere a la somma di € CP_1 CP_1 Parte_1
Part 3.464,91, rigettava le altre domande avanzate da e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Tribunale, articolando i Parte_1
motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato e proponeva Controparte_1
a sua volta appello incidentale, articolando i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo - “Violazione degli artt. 1206 e 1207 cc - Violazione del D. lgs n.231/02 in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori, anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, di detto decreto” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non riconosce, sulla somma capitale di € 3.464,91, interessi moratori, anatocistici e risarcimento ex art. 6 comma 2
D.Lgs. 231/2002; allega che: il Tribunale avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori, anatocistici e il risarcimento del danno anche se la fattura non era stata inviata in formato elettronico, stante la non contestazione della somma richiesta e dovuta;
l'esistenza e la data del credito sono confermate non solo dalla tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di e di NI AS e LU s.p.a. prodotta come CP_2 doc. 31, ma anche e soprattutto dall'elenco allegato sia alla cessione del credito sia all'intimazione di pagamento doc. 6; il non ha mai contestato né il credito né la data di emissione della fattura, CP_1
con le conseguenze ex art. 115 c.p.c.; pertanto la richiesta successiva dell'emissione in formato elettronico non può essere considerata quale messa in mora del creditore ex art. 1206 c.c..
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata.
Il Tribunale ha accertato che:
1)-al caso di specie è applicabile l'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del
D.L. 66/2014, secondo cui a decorrere dal 31.3.2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica;
tale accertamento non viene censurato;
pagina 6 di 13 2)-la circostanza per cui il e/o il nuovo non hanno mai Controparte_3 Controparte_1
ricevuto le fatture in formato elettronico, è stata confermata dalla sig.ra impiegata Persona_2
addetta all'Ufficio finanziario del Comune di AL e del e dal sig. Controparte_1 Per_3
, Segretario comunale del , ed era ben nota a e alla stessa
[...] Controparte_3 CP_2 Pt_1
come emerso dalle numerose pec inviate a cedente e cessionaria dal (docc.
[...] Controparte_3
3, 4, 5, 6 del convenuto); CP_1
anche tale accertamento non viene censurato;
3)-non può assegnarsi valore di prova dell'avvenuta spedizione delle fatture in formato elettronico, alla
“tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di ed NI AS e LU SP” allegata dall'attrice CP_2
quale doc. 31, trattandosi di un mero elenco di produzione unilaterale;
il motivo d'appello non censura specificamente tale accertamento, non contestando che il doc. 31 sia un mero elenco di produzione unilaterale, limitandosi ad affermare che l'esistenza e la data del credito sono confermate dalla tabella contenente gli esiti sdi delle fatture di e di NI AS e LU s.p.a. CP_2
prodotta come doc. 31, con affermazione del tutto generica che non tiene conto di quanto rilevato dal
Tribunale;
4)-la creditrice, prontamente avvisata dal della impossibilità di procedere al pagamento delle CP_1
fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, non ha fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione; il motivo non censura specificamente tale accertamento, non contestando il tempestivo avviso da parte del debitore dell'impossibilità di procedere al pagamento delle fatture senza la preventiva acquisizione in formato elettronico, e non contestando di non avere fatto quanto necessario perché il debitore potesse adempiere, ovvero fornire le fatture in formato elettronico;
5)-poiché la creditrice non ha fatto quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere l'obbligazione, si configura un'ipotesi di mora del creditore ex art. 1206 c.c., con la conseguenza che l'attrice, giusto il disposto dell'art. 1207 c.c., non può domandare, sulla somma capitale, alcun importo a titolo di interessi di mora o anatocistici o rimborso dei costi sostenuti per il recupero ex art. 6 comma
2 D.Lgs. 231/2002; premesso che ai sensi dell'art. 1206 c.c. il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione, e ai sensi dell'art. 1207 c.c. quando il creditore è in mora non sono più dovuti gli interessi, anche tale accertamento non viene censurato in modo specifico e argomentato, non prospettando l'appellante un diverso percorso logico-giuridico per cui, partendo dai precedenti punti accertati, si debba giungere ad una conclusione diversa in appello.
pagina 7 di 13 Dagli stessi accertamenti che precedono si desume che non è invocabile alcuna mancata contestazione rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c., in quanto il Comune ha tempestivamente contestato di essere nell'impossibilità giuridica di pagare, in assenza di ricezione della fatturazione elettronica prescritta per legge;
non sussistendo un ritardo imputabile al debitore.
Con il secondo motivo – “Omessa pronuncia in punto mancato pagamento delle DI (note debito interessi)” – l'appellante afferma che: il Tribunale ha omesso ogni pronuncia e motivazione sulla domanda relativa al pagamento degli importi oggetto della DI (nota debito interessi); le note di debito rappresentano gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture;
è incontroverso (art. 115
c.p.c.) e documentalmente provato, che con l'atto di cessione il credito portato delle fatture azionate sia stato ceduto alla banca e non risulta contestato il ritardo nel pagamento specificamente dedotto;
il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore convenuto che deve dare prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di aver tempestivamente adempiuto l'obbligazione; nel caso di specie
Part ha prodotto un allegato dettaglio, inviato anche al Comune con le DI, in cui sono indicate le singole fatture e, in relazione a ciascuna fattura, il nominativo della società che l'aveva emessa,
l'importo, la data di emissione e di scadenza e la data di inizio e fine per il calcolo degli interessi di mora;
in via cautelativa infine, attraverso le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., i testi avrebbero confermato quanto emerge già documentalmente, ossia il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le DI.
Il motivo è infondato.
Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di fatture, sulla base di una nota di debito di sua provenienza unilaterale (doc. 7), come tale priva di qualsivoglia efficacia probatoria;
tale nota di debito si limita ad indicare la cifra ritenuta dovuta per interessi, senza alcuna specificazione in ordine alle fatture del cui tardivo pagamento si tratta e ai contratti di riferimento.
In comparsa conclusionale - a fronte della difesa dell'appellato secondo cui la pronuncia sugli interessi oggetto della DI è da ritenersi assorbita dalle statuizioni principali della sentenza di primo grado sulle fatture - l'appellante precisa che la Nota di Debito è stata emessa per il ritardato pagamento di “altre fatture”, diverse da quelle oggetto della domanda per sorte capitale. Part invoca, oltre alla Nota di Debito, un dettaglio allegato alla stessa in cui sarebbero indicate le singole fatture e, in relazione a ciascuna fattura, il nominativo della società che l'aveva emessa,
pagina 8 di 13 l'importo, la data di emissione e di scadenza e la data di inizio e fine per il calcolo degli interessi di mora.
Premesso che un eventuale elenco di provenienza unilaterale sarebbe anch'esso privo di qualsivoglia Part efficacia probatoria siccome predisposto dalla stessa i documenti 7 e 8 invocati dall'appellante
(che nelle conclusioni domanda l'importo di € 862,54 “per il mancato pagamento della DI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla DI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 8”) non contengono tale elenco.
Tanto il documento 7, quanto i due documenti prodotti come 8, hanno ad oggetto esclusivamente la nota di debito.
Part E il doc. 12, prodotto in primo grado da con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., non invocato nell'atto di appello, è riferito a fatture oggetto di domanda di pagamento per sorte capitale.
A fronte della genericità delle deduzioni, non vi è alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro il ha contestato, fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, CP_1
qualsiasi debito per interessi moratori.
Le conclusioni istruttorie sono inammissibili perché non vengono riportati gli specifici capi di prova orale di cui si chiede l'ammissione e le ragioni per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante al fine di condurre ad una diversa decisione.
L'appello viene conseguentemente rigettato.
III. L'appello incidentale proposto dal è articolato in due motivi di gravame. Controparte_1
Con il primo motivo – “Erroneità della sentenza di primo grado in punto difetto di legittimazione passiva del ” – la sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato Controparte_1
Part l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, allegando che: ha CP_1
individuato il quale destinatario, in proprio, della pretesa di pagamento derivante CP_1 CP_1
da forniture che sarebbero state erogate in suo favore, in virtù di un rapporto contrattuale sorto con le
Cont cedenti e NI AS e LU;
le fatture asseritamente non pagate sono invece relative a forniture erogate negli anni 2015 e 2016; il è sorto quale soggetto giuridico autonomo Controparte_1
solo dal 1.1.2019, in forza della L.R. Piemonte n. 10/2018, pertanto non poteva aver sottoscritto alcun contratto, né aver usufruito della fornitura di energia elettrica e registrato i consumi fatturati;
infatti,
Part dalla documentazione emerge che il rapporto giuridico è riferibile al Comune di AC, a cui Part non ha fatto alcun riferimento nell'atto di citazione;
ha poi modificato in maniera inammissibile la pagina 9 di 13 causa petendi, in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., qualificando il non più Controparte_1 quale titolare dei rapporti giuridici sottesi, ma quale successore nei rapporti riferibili all'estinto Part ; al contrario, avrebbe dovuto qualificare ab origine l'odierno Comune quale Controparte_3
destinatario della pretesa azionata in quanto successore nei rapporti giuridici attivi e passivi del
Comune di AC, titolare del rapporto giuridico e responsabile dei consumi fatturati, e non quale titolare del rapporto contrattuale ed utilizzatore dei consumi sottesi alla pretesa di pagamento.
Il motivo è infondato.
Il è il titolare passivo del rapporto giuridico oggetto di causa (nascente dal Controparte_1
contratto stipulato in data 1.7.2014 tra e il per la somministrazione di CP_2 Controparte_3 energia elettrica), essendo subentrato nei rapporti obbligatori dell'estinto Controparte_3
l'accertamento svolto sul punto nella sentenza di primo grado - secondo cui “per effetto dell'art. 4 della richiamata legge regionale del Piemonte n.10 del 19 Luglio 2018, il è subentrato Controparte_1
nei rapporti obbligatori, come quello per cui è causa, nei quali era parte il disciolto CP_3
”, essendosi il fuso con i Comuni di AL RE e PE per dar
[...] Controparte_3
vita al – non viene specificamente censurato nel motivo di gravame. Controparte_1
Il lamenta che in primo grado vi sia stata una inammissibile modifica della causa petendi con CP_1
Part la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., quando ha allegato di agire nei suoi confronti quale successore nei rapporti riferibili all'estinto di AC, mentre in atto di citazione sarebbe CP_1
stato evocato quale titolare del rapporto giuridico sotteso e responsabile dei consumi fatturati.
Non si ravvisa alcuna inammissibile modifica della domanda.
Part Con l'atto di citazione pur non deducendo esplicitamente di agire nei confronti del CP_1
quale successore del rapporto instaurato dalle fornitrici cedenti con il , ha
[...] Controparte_3
allegato di essere creditrice nei confronti del “che comprende i centri abitati di Controparte_1
AL RE, AC e PE…” e nei documenti prodotti, richiamati nell'esposizione dell'atto, ha fatto riferimento al come contraente e debitore;
così il doc. 3, contenente Controparte_3
l'elenco delle fatture di cui viene domandato il pagamento per sorte capitale, indica quale debitore il
(documento richiamato nell'atto di citazione, ove si deduce che il credito sussiste per Controparte_3 gli importi di “€ 4.601,33 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e descritte CP_2 nell'elenco che si produce sub doc. 3; € 123,37 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
NI AS e LU SP e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 3); il doc. 6, intimazione ad adempiere, indica come destinatario dell'intimazione il (anche tale documento è Controparte_3
pagina 10 di 13 richiamato nell'atto di citazione, ove si afferma che “L' intimazione volta ad ottenere il pagamento (doc.
6) è rimasta infruttuosa”).
Compete al giudice accertare la legittimazione passiva e la titolarità passiva del rapporto oggetto di causa, sulla base delle complessive allegazioni e produzioni documentali delle parti;
e correttamente il
Tribunale, a fronte dell'eccezione proposta dal con la comparsa di costituzione, ha accertato la CP_1
sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità passiva in capo al medesimo, quale successore del in virtù della normativa regionale;
è irrilevante che la precisazione esplicita Controparte_3
Part sul punto da parte di sia avvenuta solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., disponendo il giudice di tutti gli elementi per svolgere l'accertamento già con gli atti introduttivi.
Non vi è stata lesione del diritto di difesa del che fin dalla comparsa di costituzione ha preso CP_1
posizione nel merito delle domande attoree, identificando il di AC come il soggetto CP_1
Part contraente e destinatario delle erogazioni oggetto delle fatture azionate da eccependo l'avvenuto pagamento e la mancata ricezione di fatture in formato elettronico.
Con il secondo motivo – “Erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto provato il credito Part azionato”- la sentenza viene censurata nella parte in cui ha condannato il a pagare a la CP_1 somma di € 3.464,91 per sorte capitale, allegando che: il Tribunale ha errato per aver ritenuto provato il Part credito azionato sia nell' an che nel quantum; infatti, non ha fornito prova e/o elementi di prova, né dei punti di fornitura, né dei consumi addebitati, in violazione del disposto dell'art. 2697 c.c. che impone alla parte che agisce in giudizio l'onere di provare il diritto azionato;
tutti i documenti prodotti
Part da a fondamento del proprio credito sono stati immediatamente e tempestivamente contestati dal nella prima difesa successiva alla loro produzione, in quanto inidonei a provare an e quantum; CP_1
Part non ha prodotto le fatture in formato elettronico (.xml) con le comunicazioni a mezzo sdi attestanti l'invio e la consegna al destinatario, ma solo le copie di cortesia cartacee che non hanno alcuna valenza probatoria;
e comunque la giurisprudenza ritiene che, qualora il rapporto sia contestato, le fatture non possano costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e che pertanto il creditore debba provare aliunde il presunto credito e l'esatto ammontare;
il doc. 32 non contiene alcuna sottoscrizione, non reca data certa né è certa la trasmissione, pertanto non può essere assunto quale prova dei consumi addebitati.
Il motivo è infondato.
Part Il credito di riconosciuto dal Tribunale (credito di € 3.464,91 per le fatture 2015 E156000137,
2015 E156000138, 2015 E156000139, 2015 E156000140, 2015 E156000141, 2015 E156000142, 2015
pagina 11 di 13 E156000143, 2015 E156000144, tutte emesse il 21.5.2015), è stato sufficientemente provato mediante la produzione: del contratto stipulato per la somministrazione di energia elettrica dal Comune di
AC con (doc.13), contenente l'indicazione specifica di tutti i Pdr/Pod e che costituisce CP_2
la fonte negoziale dei crediti oggetto delle fatture azionate;
delle fatture cartacee contenenti i dati
Par specifici di consumo e di prezzo con riferimento a ciascuno dei Pod , con gli Controparte_3 elenchi analitici che illustrano la formazione dell'importo totale indicato (docc. da 14 a 30); dei Part contratti di cessione, tra il fornitore e dei crediti portati dalle fatture specificamente elencate, notificati al Comune di AC (docc. 3, 4, 5); della certificazione dei consumi rilasciata dalla società di distribuzione E-Distribuzione s.p.a., contenente le letture dei consumi alle date specificate, per ciascuno dei Pod indicati (doc. 32). E il (o il ) non ha Controparte_3 Controparte_1 mai lamentato la mancanza di somministrazione di energia elettrica, l'interruzione della fornitura o vizi della stessa.
In appello, a fronte dei documenti prodotti, dei dettagli in essi contenuti e delle argomentazioni svolte dal Tribunale, il non svolge specifiche censure ai dati riportati nella documentazione, all'entità CP_1
dei consumi o agli importi indicati.
Tenendo conto di tali considerazioni:
-le allegazioni relative alla mancanza di efficacia probatoria delle fatture cartacee sono generiche e infondate;
occorre infatti distinguere l'impossibilità giuridica per il di pagare fatture ove non CP_1
ricevute in formato elettronico, sulla base dell'art. 1 commi 209 – 214 della L. 244/2007, richiamato dall'art.25 del D.L. 66/2014 (circostanza che esclude l'imputabilità al del ritardo del CP_1
pagamento), dagli elementi probatori che si possono validamente desumere dalle fatture cartacee contenenti tutti i dettagli riguardanti la fornitura, i consumi e gli importi, non contestate nei loro contenuti;
-sono parimenti generiche e infondate le allegazioni riguardanti l'inidoneità probatoria del doc. 32
(certificazione consumi), considerato che il documento indica puntualmente le date delle letture dei consumi per ciascun Pod, reca l'intestazione E-Distribuzione s.p.a., riferisce che la certificazione è resa disponibile attraverso il portale FOUR Front Office Unico Rete, realizzato per lo scambio di informazioni tra distributori e venditori di energia elettrica, strumento di comunicazione evoluto ai sensi della Deliberazione 4.2.2010 – ARG/elt 13/10 Allegato A, pubblicata sul sito di e che Pt_5
nessuna specifica censura viene mossa ai puntuali dati ivi riportati con riferimento ai consumi e alle date di lettura, per ciascun Pod.
pagina 12 di 13 Le conclusioni istruttorie sono inammissibili perché non vengono riportati gli specifici capi di prova orale di cui si chiede l'ammissione e le ragioni per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante al fine di condurre ad una diversa decisione.
L'appello incidentale viene pertanto rigettato.
La sentenza di primo grado viene confermata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono compensate integralmente tra le parti, a fronte della reciproca soccombenza, stante l'infondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello principale proposto da già e l'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 589/2023 del Tribunale di Ivrea, Controparte_1
pubblicata il 20.6.2023, che per l'effetto conferma.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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