Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 384/2022
n. 384/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 Dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 384/2022, promossa da
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Nicola Sansonetti;
APPELLANTI
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._4
Gallo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 05.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.06.2018 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
opponevano dinanzi al Tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da
[...] [...]
per €. 30.900,00, somma versata a titolo di acconto per l'acquisto di un terreno già di CP_1
1
proprietà di e di suo figlio in esecuzione di un “compromesso di Parte_3 Persona_1
vendita” del 30.05.2008, entrambi deceduti prima della stipula dell'atto definitivo di vendita.
CP_ Riferivano come il “compromesso” fosse stato oggetto di precedente contenzioso promosso dal nei loro confronti quali nipoti ed eredi legittimi di per ottenere – tra l'altro – gli Parte_3
effetti del contratto definitivo non concluso, contenzioso concluso con sentenza n. 585/2013 del
19.01.2013 con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea per mancanza di valida sottoscrizione da parte di sentenza passata in giudicato nonostante la proposizione Parte_3
dell'appello per essere stato questo interrotto e mai riassunto (giudizio App. Lecce, n. r.g. 75//2013).
CP_ Sicché il non avendo ottenuto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, aveva richiesto la restituzione delle somme versate in acconto in virtù del “compromesso” in questione chiedendo ed ottenendo l'ingiunzione di pagamento (decreto n. 962/2018 del 18.04.2018).
Opponendo detto decreto, gli attori precisavano come con la sentenza n. 585/2013 non fosse
CP_ intervenuta alcuna pronunzia sulla restituzione delle somme asseritamente versate dal e che pertanto occorresse verificarne la sua efficacia su tale obbligazione. Per quanto innanzi, chiedevano al Tribunale che, in revoca del decreto, preliminarmente dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dei fratelli per omessa indicazioni in decreto della qualità di eredi;
nel merito, Pt_3
dichiarare come non dovute le somme ingiunte per mancanza di adeguato valore probatorio della scrittura (il “compromesso”) del 30.05.2008, non autenticata e da dichiararsi inesistente quanto al suo contenuto per mancanza di sottoscrizione da parte di in via riconvenzionale, per Parte_3
l'accertamento e risarcimento dei danni cagionati dalla condotta colposa mantenuta da CP_1
per aver tentato di porre in vendita il terreno oggetto del “compromesso”; vittoria per le spese di
[...]
giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposto affermando come provato il ricevimento, da Controparte_1
parte di e di della somma di €. 30.900,00, giusta ricevute per Parte_3 Persona_1
quietanza rilasciate da (con contrassegno “X” e da e Parte_3 Persona_1 Persona_2
(a mezzo sottoscrizione autografa). Contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto di tutte le domande degli opponenti, con loro condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo prove orali. Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 24.02.2022, passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
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Con sentenza n. 534/2022 del 244.02.2022 il Tribunale di Lecce, giudicando provato il credito agito in sede monitoria e non già il suo fatto estintivo, modificativo od impeditivo, rigettava la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la domanda riconvenzionale;
compensava interamente tra le parti le spese di lite stante la particolarità della controversia.
, e hanno impugnato detta sentenza chiedendone la Pt_1 Parte_2 Parte_3
riforma sia quanto alla revoca del decreto opposto, sia quanto alla domanda riconvenzionale rigettata;
con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Si è costituito nella presente fase processuale che ha opposto le avverse ragioni Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese.
Con ordinanza dell'11.11.2024 la Corte accoglieva parzialmente la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza con riferimento all'importo eccedente quello di €.
29.600,00 per sorte capitale.
All'udienza del 05.12.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, passava in decisione con assegnazione dei termini per memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte preliminarmente da atto che in corso di causa è intervenuta la rinunzia al mandato da parte del difensore di e che, vieppiù, i procuratori costituiti hanno dichiarato a Parte_3
verbale (udienza del 02.07.2024) essere intervenuta intesa transattiva tra l'appellante Parte_2
e l'appellato così dandosi atto, tra essi, della cessata materia del
[...] Controparte_1
contendere.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per motivazione apparente consistente nell'integrale riproduzione di una sentenza resa dal Tribunale di Trani – Sez. Dist. Andria.
CP_ In altra parte, la sentenza risulterebbe copiata dalla difesa del senza che ne consti la ragione della condivisione.
3. Con il secondo motivo si deduce come sul contenuto della scrittura privata agita in giudizio, il
“compromesso” del 30.05.2008, in particolare sul suo disconoscimento, sulla validità del segno di croce
(“X”), della firma di e dei testimoni presenti ad esso, si sarebbe formato il giudicato Persona_1
sostanziale, giusta sentenza del Tribunale di Lecce n. 585/2013. Si afferma la erroneità della sentenza
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per aver giudicato come idonea a produrre effetti giuridici, relativamente alle dichiarazioni di quietanza,
una scrittura per altro verso (quanto al trasferimento della proprietà del bene) ritenuta improduttiva di effetti.
4. Con il terzo motivo di appello si contesta la sentenza per aver ritenuta raggiunta la prova delle somme
CP_ versate dal attraverso le quietanze rilasciate da e . Si assume come Persona_1 Persona_2
alcuna somma quietanzata sarebbe riferibile a stante il dispositivo della citata sentenza Parte_3
n. 585/2013 e che, in ogni caso, non sarebbe chiaro il motivo per il quale i figli del dovrebbero Pt_3
rispondere per somme riscosse da , essendo rimasto indeterminato se chiamati all'obbligo Persona_2
quali eredi di o di (con misura di diritti differenti). Parte_3 Persona_1
5. Con il quarto motivo si censura la sentenza per aver errato nella valutazione del materiale probatorio. In particolare dalle prove testimoniali acquisite non sarebbe emerso alcun elemento a supporto del fatto costitutivo del credito agito.
6. Con il quinto motivo di appello si contesta la sentenza per non aver accolto la domanda
CP_ riconvenzionale. Dalle prove testimoniale emergerebbe come il comportamento del avrebbe pregiudicato il pieno diritto di proprietà dei germani per non aver potuto vendere quanto Pt_3
oggetto del “compromesso” in un momento in cui il mercato immobiliare era florido.
7. La Corte non rileva nella sentenza i vizi dedotti dagli appellanti.
8. Il primo motivo, con il quale la sentenza si accusa di motivazione apparente, non coglie nel segno in ragione della irrilevanza – all'accusato scopo – dell'utilizzo di espressioni o presunte “copiature”
da altre sentenza o parti degli scritti difensivi. Quel che rileva è che dalla sentenza emerga il percorso logico – motivazionale seguito dal Giudice, riservandosi la censura di “motivazione apparente” solo laddove la motivazione sia del tutto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del Giudice di palesare le ragioni della propria decisione (da ultimo, si rimanda a Cass., III, 04.02.2025, n. 2632; I,
28.01.2025, n. 1986; I, 22.01.2025, n. 1511).
Nella sentenza impugnata, invece, il ragionamento operato dal Tribunale è correttamente esposto ben potendosi apprezzare come sia stato conferito rilievo alle quietanze apposte in calce al
“compromesso”. Tanto, finanche a prescindere (al momento) dalla valutazione circa la legittimità di tale rilievo.
9. Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente.
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9.1. La Corte deve confermare come la prospettazione offerta dagli appellanti circa gli effetti del giudicato operato dalla sentenza resa dal Tribunale di Lecce, n. 583/2013 del 14.02.2013, sia errata.
Come correttamente rilevato nella sentenza qui impugnata, la testé citata e precedente pronunzia ha interessato solo la validità del preliminare di vendita agli effetti del trasferimento ex art. 2932 c.c.,
come si evince dalle conclusioni formulate dagli eredi di in quel processo. Quanto, Parte_3
invece, agli effetti restitutori attinenti gli acconti versati, come presenti in quel medesimo documento,
non risulta formulata alcuna domanda processuale e, pertanto, non si è realizzato alcun giudicato.
9.2. Riguardo le quietanze, non risulta agli atti alcun formale disconoscimento e procedimento di verificazione delle firme, né risulta che gli eredi di abbiano mai contestato tale loro Parte_3
qualità, né risulta che sia stata formulata una qualche tempestiva eccezione circa le quote ereditarie.
Peraltro, il decreto opposto ingiunge loro il pagamento “…nei limiti della rispettiva quota ereditaria…”. Né mai, per le ragioni già esposte, può dirsi che la sentenza n. 583/2013 del Tribunale di Lecce abbia inciso in qualche maniera su tale aspetto, non sottoposto alla cognizione di quel
Giudice.
10. Quanto al quarto motivo, la presenza delle quietanze, che anche la Corte – come già espresso –
giudica idonee, rende superflua ogni valutazione circa le testimonianze acquisite, che peraltro appaiono del tutto generiche rispetto allo specifico interesse, cioè l'avvenuto pagamento, da parte di dei diversi acconti in favore di e da sua moglie , le Controparte_1 Persona_1 Persona_2
cui firme – si ribadisce – non sono state disconosciute, come pure in sentenza si evidenzia.
10.1. Tuttavia e per quanto occorra, la sentenza pone in rilievo la testimonianza di Testimone_1
(udienza del 24.06.2021), che, interessato all'acquisto del terreno oggetto del “compromesso” riferisce che “…il padre dei CA mi disse di non poterlo vendere a me avendo già ricevuto delle
CP_ somme come caparra da pare di ”. Ma la circostanza dell'interesse del al Controparte_2
recupero delle somme versate in acconto viene altresì confermata anche dai testi Testimone_2
(udienza 15.10.2020) e (udienza 18.02.2021). Testimone_3
11. Passando all'esame del quinto ed ultimo motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale, anch'essa non coglie nel segno.
Con detta domanda gli opponenti propongono domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei
CP_ confronti del in ragione della sua condotta colposa “…per come accertato nella sentenza passata
in giudicato…”, nonché per aver tentato la vendita del terreno anche mediante apposizione di un
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cartello con indicazione del proprio numero di telefono. Tali condotte avrebbero comportato perdite di possibilità di vendita.
11.1. La Corte osserva come gli stessi opponenti riferiscono nell'atto di opposizione come la vendita non si fosse verificata “…sia per la trascrizione dell'atto giudiziario sia per l'illegittima apposizione del cartello…” in questione e che tanto avrebbe cagionato un danno risarcibile per non aver potuto effettuare la vendita in un periodo favorevole, danno che “…in via forfettaria viene quantificato in €.
50.000,00…”.
Sicché, reiterato anche in questo caso l'assoluta irrilevanza del riferimento alla sentenza n. 583/2013,
come nuovamente invocata, da un canto la prima causa del danno viene individuata in un fatto (la trascrizione della domanda processuale) del tutto legittimo (e consentito dall'Ordinamento) rispetto alle aspettative processuali della parte che lo pone in essere;
d'altro canto, quand'anche dall'istruttoria emerga la impossibilità della vendita, dagli atti non risultano evidenze circa il danno che sarebbe stato materialmente sofferto e la cui liquidazione equitativa richiede comunque un supporto probatorio che ne indirizzi la determinazione del Giudice.
12. Per quanto precede, la sentenza impugnata è corretta e l'appello va rigettato.
12.1. Si dà nuovamente atto dell'intervenuta transazione, con cessazione della materia del contendere,
riguardo e Parte_2 Controparte_1
12.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e ne va disposta la condanna al pagamento da parte degli appellanti e in favore di Parte_1 Parte_3 CP_1
come da dispositivo.
[...]
12.3. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto, a carico di Pt_1
e
[...] Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 534/2022 del
[...] Controparte_1
24.02.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
6 r.g. 384/2022
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_2 Controparte_1
compensando tra gli stessi le spese processuali;
- condanna e in solido, al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 Parte_3
di giudizio, che liquida in €. 5.000,00 oltre spese generali, iva e cap, come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- dà atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto, a carico di e Parte_1 Parte_3
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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