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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8857/2024 vertente
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SODANO FELICIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 07/11/2023, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l che all'udienza del 30/09/2025 eccepiva il pagamento e CP_1
chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , CP_1
nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Aversa, 03/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8857/2024 vertente
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SODANO FELICIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 07/11/2023, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l che all'udienza del 30/09/2025 eccepiva il pagamento e CP_1
chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , CP_1
nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Aversa, 03/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna