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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
In composizione collegiale in persona delle Magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2220/2023 discussa nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo il 10.08.2025
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.ta Viviana Cugnasca e dall'avv.ta Paola Zanoni Parte_2 contro rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Vernizzi CP_1
RESISTENTE Data comunicazione al PM presso il Tribunale di Lodi ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, e hanno contratto matrimonio concordatario in Carpiano Parte_2 CP_1 (MI) il giorno 13.09.2008, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune, all'anno 2008, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia Persona_1
Le parti sono comparse dinanzi al Collegio all'udienza del 31.10.2023, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., sono state autorizzate a vivere separate e sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti. All'ultima udienza del 16.04.2025 le parti sono comparse nuovamente dinanzi al Collegio e hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il processo deve continuare per la decisione sulle ulteriori domande svolte dalle parti, e la causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Carpiano (MI) il giorno 13 settembre 2008, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
In composizione collegiale in persona delle Magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2220/2023 discussa nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, promossa con ricorso iscritto a ruolo il 10.08.2025
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.ta Viviana Cugnasca e dall'avv.ta Paola Zanoni Parte_2 contro rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Vernizzi CP_1
RESISTENTE Data comunicazione al PM presso il Tribunale di Lodi ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.;
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, e hanno contratto matrimonio concordatario in Carpiano Parte_2 CP_1 (MI) il giorno 13.09.2008, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune, all'anno 2008, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia Persona_1
Le parti sono comparse dinanzi al Collegio all'udienza del 31.10.2023, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., sono state autorizzate a vivere separate e sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti. All'ultima udienza del 16.04.2025 le parti sono comparse nuovamente dinanzi al Collegio e hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il processo deve continuare per la decisione sulle ulteriori domande svolte dalle parti, e la causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Carpiano (MI) il giorno 13 settembre 2008, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del suddetto Comune;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
La Giudice rel. est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
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