Art. 30. Piano nazionale strategico per la promozione
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall' articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall' articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.