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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1727/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1727 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Napolitano e Parte_1
Antonio Napolitano giusta procura in atti
OPPONENTE
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Nino Nigro giusta procura in atti
[...]
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1
, e in data 29.5.2019, per il Controparte_3 Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 62.957,04, sulla base di sentenza n. 2042/2015 emessa dal Tribunale di Salerno.
Parte opponente ha dedotto che: con la sentenza n. 2042/2015 il Tribunale di
Salerno, nel disporre la divisione dei beni caduti in successione alla morte di e , secondo l'attribuzione fattane con l'allegato n. Persona_2 Persona_3
11 (da costituire parte integrante della sentenza), ha determinato i conguagli dovuti da alcuni condividenti ( , e in Parte_1 CP_4 Controparte_5
favore della massa ereditaria, per cui solo dopo aver costituto la massa ereditaria, con i versamenti di , e Parte_1 CP_4 Controparte_5
potranno essere attribuiti e corrisposti i conguagli ai condividenti indicati in sentenza ( e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
- oggi eredi;
, e Persona_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2 avevano notificato il 12.12.2016 precedente atto di precetto e azionato
[...]
pignoramento presso terzi, a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. il g.e aveva sospeso la procedura esecutiva n. 321/2017, , e Controparte_3 Controparte_1
avevano proposto reclamo che era stato rigettato, non era stato CP_2
introdotto il merito e la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta;
CP_3
, e dovranno confermare la qualità di eredi
[...] Controparte_1 CP_2 di con il deposito dell'atto di intervenuta accettazione Persona_1 dell'eredità.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
Va evidenziato che le decisioni cautelari emesse dal g.e. e dal collegio nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 321/2017 non sono idonee al giudicato, per cui non incidono sul presente giudizio.
Infondata è la contestazione di parte opponente sulla qualità di eredi degli opposti di Persona_1
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2042/2015, posta a base del precetto, è stata emessa direttamente nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
quali eredi di
[...] Persona_1
Quindi di , e sono pienamente Controparte_3 Controparte_1 CP_2
legittimati e porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2042/2015.
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Con sentenza n. 2042/2015 il Tribunale di Salerno ha: dichiarato aperta la successione di e e disposto lo scioglimento della Persona_2 Persona_3
comunione ereditaria tra i germani;
condannato Per_1 Controparte_5 CP_4
e al pagamento in favore della massa ereditaria delle
[...] Parte_1
seguenti somme: al pagamento della somma di € 29.485,17, Controparte_5
al pagamento della somma di € 128.682,00, al CP_4 Parte_1 pagamento della somma di € 58.720,79; accertato il diritto di
[...]
, eredi di a CP_6 Persona_1 CP_8 Persona_1 percepire dalla massa ereditaria le seguenti somme: € Controparte_6
2.007,39, € 67.184,10, € 85.507,68, eredi di Persona_1 CP_8 [...]
€ 62.188,79. Persona_1
Quindi alla lettura di tale sentenza risulta che il Tribunale ha regolato puntualmente le partite dare/avere fra i condividenti e ha stabilito in modo preciso gli importi dovuti a titolo di conguaglio, indicando in modo puntuale i condividenti debitori, con indicazione delle somme, e i condividenti creditori, con indicazione delle somme.
La Suprema Corte con la sentenza n.26170 del 14/12/2009 ha affermato che “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto”.
Come evidenziato da Corte appello Napoli sez. II, 06/06/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 06/06/2018), n.2723:
“In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali in argomento, ha aderito alla dottrina occupatasi della questione, secondo la quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che dove prestarlo ed a favore degli altri condividenti.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente.
Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita. Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando, ad avviso della Corte di Cassazione, si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla posizione del coerede debitore, in alterazione dell'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e così realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito. Inoltre la solidarietà, ove imposta, costituirebbe contraddizione al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei condividenti. Con la divisione si mira al frazionamento della massa ereditaria, a sciogliere il vincolo tra i comunisti. Sarebbe contraddittorio ritenere l'insorgere di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha escluso espressamente per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Per escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, ma ciò perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità né possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori. Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva, perché manca l'identità' della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè la maggiore attribuzione ricevuta.”
Orbene, gli opposti, creditori del conguaglio, hanno ingiunto al , debitore Per_1
del conguaglio, il pagamento nei limiti di quanto dovuto dal a titolo di Per_1
conguaglio.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 8.433,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'avv. Nino Nigro.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1727 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Napolitano e Parte_1
Antonio Napolitano giusta procura in atti
OPPONENTE
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Nino Nigro giusta procura in atti
[...]
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato da Parte_1
, e in data 29.5.2019, per il Controparte_3 Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 62.957,04, sulla base di sentenza n. 2042/2015 emessa dal Tribunale di Salerno.
Parte opponente ha dedotto che: con la sentenza n. 2042/2015 il Tribunale di
Salerno, nel disporre la divisione dei beni caduti in successione alla morte di e , secondo l'attribuzione fattane con l'allegato n. Persona_2 Persona_3
11 (da costituire parte integrante della sentenza), ha determinato i conguagli dovuti da alcuni condividenti ( , e in Parte_1 CP_4 Controparte_5
favore della massa ereditaria, per cui solo dopo aver costituto la massa ereditaria, con i versamenti di , e Parte_1 CP_4 Controparte_5
potranno essere attribuiti e corrisposti i conguagli ai condividenti indicati in sentenza ( e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
- oggi eredi;
, e Persona_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2 avevano notificato il 12.12.2016 precedente atto di precetto e azionato
[...]
pignoramento presso terzi, a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. il g.e aveva sospeso la procedura esecutiva n. 321/2017, , e Controparte_3 Controparte_1
avevano proposto reclamo che era stato rigettato, non era stato CP_2
introdotto il merito e la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta;
CP_3
, e dovranno confermare la qualità di eredi
[...] Controparte_1 CP_2 di con il deposito dell'atto di intervenuta accettazione Persona_1 dell'eredità.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
Va evidenziato che le decisioni cautelari emesse dal g.e. e dal collegio nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 321/2017 non sono idonee al giudicato, per cui non incidono sul presente giudizio.
Infondata è la contestazione di parte opponente sulla qualità di eredi degli opposti di Persona_1
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2042/2015, posta a base del precetto, è stata emessa direttamente nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
quali eredi di
[...] Persona_1
Quindi di , e sono pienamente Controparte_3 Controparte_1 CP_2
legittimati e porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2042/2015.
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Con sentenza n. 2042/2015 il Tribunale di Salerno ha: dichiarato aperta la successione di e e disposto lo scioglimento della Persona_2 Persona_3
comunione ereditaria tra i germani;
condannato Per_1 Controparte_5 CP_4
e al pagamento in favore della massa ereditaria delle
[...] Parte_1
seguenti somme: al pagamento della somma di € 29.485,17, Controparte_5
al pagamento della somma di € 128.682,00, al CP_4 Parte_1 pagamento della somma di € 58.720,79; accertato il diritto di
[...]
, eredi di a CP_6 Persona_1 CP_8 Persona_1 percepire dalla massa ereditaria le seguenti somme: € Controparte_6
2.007,39, € 67.184,10, € 85.507,68, eredi di Persona_1 CP_8 [...]
€ 62.188,79. Persona_1
Quindi alla lettura di tale sentenza risulta che il Tribunale ha regolato puntualmente le partite dare/avere fra i condividenti e ha stabilito in modo preciso gli importi dovuti a titolo di conguaglio, indicando in modo puntuale i condividenti debitori, con indicazione delle somme, e i condividenti creditori, con indicazione delle somme.
La Suprema Corte con la sentenza n.26170 del 14/12/2009 ha affermato che “Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto”.
Come evidenziato da Corte appello Napoli sez. II, 06/06/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 06/06/2018), n.2723:
“In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali in argomento, ha aderito alla dottrina occupatasi della questione, secondo la quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che dove prestarlo ed a favore degli altri condividenti.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L'obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente.
Ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente conseguita. Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando, ad avviso della Corte di Cassazione, si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla posizione del coerede debitore, in alterazione dell'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e così realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito. Inoltre la solidarietà, ove imposta, costituirebbe contraddizione al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei condividenti. Con la divisione si mira al frazionamento della massa ereditaria, a sciogliere il vincolo tra i comunisti. Sarebbe contraddittorio ritenere l'insorgere di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha escluso espressamente per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Per escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, ma ciò perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità né possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori. Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva, perché manca l'identità' della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè la maggiore attribuzione ricevuta.”
Orbene, gli opposti, creditori del conguaglio, hanno ingiunto al , debitore Per_1
del conguaglio, il pagamento nei limiti di quanto dovuto dal a titolo di Per_1
conguaglio.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 8.433,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'avv. Nino Nigro.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo