Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 462/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Simona Bisceglie Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Emilio Salvato
- Appellato -
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 20.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
1. – ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 cpc, davanti al Parte_1
Tribunale di Foggia, avverso tre distinti atti di precetto notificati su istanza del a Controparte_2
Foggia in viale Europa n. 25, con i quali gli è stato intimato il pagamento rispettivamente delle somme di € 43.381,89, di € 2.534,90 e di € 8.670,09, formulando al contempo domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in € 277.000,00) per infiltrazioni che sarebbero state provocate al suo immobile ubicato nell'edificio condominiale.
2. – Il opposto si è costituito in giudizio, ha contestato puntualmente il CP_1
fondamento dell'opposizione ex art. 615 cpc ed ha eccepito l'improponibilità della domanda riconvenzionale, la quale è stata più volte respinta in altri giudizi in precedenza instaurati dall'opponente.
3. – Il GI ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei sei titoli posti a base del precetto.
4. – Con sentenza n. 599/2024 il giudice adito ha rigettato l'opposizione (capo 1 del dispositivo); ha condannato l'opponente al pagamento in favore del opposto delle CP_1
spese di lite, liquidate – in base ai parametri forensi medi dello scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia (“dimidiando” il solo compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione della natura documentale della causa) – nella somma complessiva di € 11.268,00, oltre
Rsf ed accessori di legge (capo 2); ha, altresì, condannato l'opponente al pagamento in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, della somma equitativamente determinata di € 6.480,00
(capo 3); infine, in motivazione, il giudicante ha ritenuto palesemente infondata la domanda riconvenzionale.
4.1. – Nel pervenire alla resa pronunzia reiettiva il giudice dauno ha ritenuto che, in relazione al primo precetto dell'importo complessivo di € 43.381,89, l'opponente ha contestato esclusivamente il titolo A) costituito dall'ordinanza del 25.6.2015, sostenendo che il medesimo titolo sarebbe stato già azionato dall'Ente con l'atto di precetto del 6.3.2019 sfociato nella
2 procedura esecutiva n. 337/2017 R.G., essendo, invece, irrilevante la doglianza relativa alla contestata compensazione dei contrapposti crediti in quanto la sentenza n. 2977/2022 del Tribunale
di Foggia e la sentenza n. 1074/2016 della Corte di Appello di Bari non sono incluse tra i titoli posti a base dei precetti opposti;
che, in virtù del principio del cumulo dei mezzi di espropriazione fissato dall'art. 483 cpc e dei principi statuiti dai giudici di legittimità, la notifica di un nuovo atto di precetto in pendenza di una procedura esecutiva azionata sulla base del medesimo titolo non costituisce abuso del diritto di agire “in executivis” purché ciò non determini l'aumento delle spese di precetto, atteso che il creditore ha il diritto di agire fintantoché il debitore esecutato non abbia corrisposto l'intero importo dovuto in forza di quel titolo, ciò in considerazione del suo interesse a preservare la concreta attuazione delle pretesa esecutiva da possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi dei precedenti atti;
che, pertanto, non costituisce abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto, sebbene eseguita prima della perenzione della precedente intimazione,
per l'intero importo del credito e fino alla sua totale estinzione, a condizione che l'intimante non chieda, con il precetto successivo, le spese e competenze legali relative ai precetti anteriori;
che,
nella specie, le spese ed i compensi inerenti al precedente atto di precetto del 6.3.2019 non sono stati richiesti dall'Ente e, inoltre, non è stato contestato dall'opponente che il debito portato dal titolo A) sia rimasto insoddisfatto poiché la relativa procedura esecutiva è stata dichiarata improcedibile con ordinanza resa dal GE il 21.2.2023; che la notifica di plurimi atti di precetto non integra un abuso del diritto poiché il divieto di frazionamento riguarda l'ipotesi di credito originariamente unitario, derivante cioè da un unico rapporto obbligatorio, che non può essere
“parcellizzato” in molteplici domande di adempimento, pena l'illegittimo aggravamento della posizione del debitore, in spregio dei principi di correttezza/buona fede e del giusto processo, che precludono l'uso strumentale dei rimedi processuali;
che, invece, nel caso in esame, i crediti azionati traggono origine da fatti costitutivi diversi fra loro;
che, inoltre, nessuna contestazione ha attinto gli altri titoli azionati con i tre precetti, non avendo l'opponente fornito alcuna prova di eventuali fatti impeditivi/estintivi successivi alla formazione dei crediti azionati;
che, infine, il
3 controcredito risarcitorio fatto valere con la domanda riconvenzionale, oltre che sprovvisto dei requisiti di certezza e liquidità necessari per l'operatività della compensazione con i crediti condominiali, è, comunque, insussistente, giacché la relativa pretesa è già coperta dal giudicato,
per essere stata disattesa in altre pronunzie giudiziali divenute definitive.
5. – Avverso la sentenza ha proposto appello (articolato in tre Parte_1
motivi, testualmente così rubricati: 1) “Nullità e/o inefficacia dei titoli posti alla base dei precetti
opposti”; 2) “Abuso del diritto” per illegittimo cumulo di titoli;
3) “Credito maggiore
dell'appellante che si eccepisce e richiede in via “riconvenzionale””), chiedendo in via
“cautelare” la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 283 cpc.
6. – Il gravame è stato contrastato dal che ne ha eccepito l'inammissibilità per CP_1
violazione dell'art. 342 nn. 2) e 3) cpc, deducendone subordinatamente nel merito l'infondatezza,
concludendo per la reiezione anche dell'istanza di sospensione ex art. 283 cpc.
7. – Con ordinanza del 10.9.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi di quest'ultima norma codicistica.
8. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 20.5.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
8.1. – L'appello, nei suoi tre motivi, non supera il vaglio di ammissibilità imposto dall'art. 342 cpc giacché l'impugnante ha riprodotto, pressoché invariabilmente, il contenuto dell'atto di opposizione a precetto;
non risulta aver individuato, in maniera percepibile, gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado;
non ha indicato, nel rispetto dell'anzidetta disposizione codicistica, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
8.2. – Dopo aver reiterato, con il primo motivo di gravame, l'eccezione di “Nullità e/o
inefficacia dei titoli posti alla base dei precetti”, alle pagg. 3 e 4 dell'atto di appello ha riprodotto pedissequamente il contenuto della pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. 1
cpc: “Quanto al titolo A) del primo precetto opposto si precisa che lo stesso è stato già inserito
nell'atto di precetto cumulativo notificato il 06.03.2019 e insinuato nella procedura esecutiva
4 immobiliare RGEI 337/2017. Con sentenza N°2977/2022 il Tribunale di Foggia ha revocato il
decreto ingiuntivo N°1403/2018, ha annullato anche la delibera condominiale posta a sostegno
del detto decreto ingiuntivo ed ha condannato il opposto al pagamento delle spese e CP_1
competenze di giudizio per l'importo di €.3.300,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per
legge. L'opposto , arbitrariamente e senza alcun consenso dell'opponente, ha CP_1
compensato suddetto credito con quello vantato dallo stesso con sentenza N°1074/2016 della
Corte di Appello di Bari pari ad €.3.300,00, oltre accessori e, conseguentemente, lo ha decurtato
dal totale complessivo del precetto sub 1) per cui il totale del precetto assommerebbe ad
€.47.407,49…”. Rispetto a quanto dedotto nell'atto di opposizione a precetto, l'appellante ha aggiunto soltanto il seguente scarno inciso: “Vi è, quindi carenza di motivazione sul punto relativo
alla validità ed efficacia dei predetti titoli, con la conseguente riforma della gravata sentenza”. In
tal modo, non si è confrontato con la ragione decisoria che sorregge la reiezione della stessa doglianza da parte del Tribunale di Foggia, che ha precisato che la stessa è priva di rilevanza in quanto le due predette sentenze non rientrano nel novero dei titoli posti a base dei precetti opposti.
8.3. – Dopo aver nuovamente lamentato, con il secondo motivo, l'asserito abuso del diritto,
alle pagg. 5 e segg. dell'atto di appello l'impugnante ha riprodotto, nei sostanziali termini testuali,
il contenuto delle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a precetto: “Da quanto già
evidenziato in primo grado, è, ictu oculi, l'erroneità, infondatezza ed illegittimità del presunto
diritto del creditore, di procedere Controparte_3
in executivis con gli atti di precetto, così notificati, al fine di crearsi un ulteriore titolo legittimante
una ulteriore azione esecutiva. La ricezione degli atti di precetto nei termini di scadenza, notificati
ex art. 140 c.p.c. a mezzo del servizio postale, anziché a mezzo PEC, ha fallito l'aspettativa del
notificante di esercitare l'ulteriore programmata vessatoria azione esecutiva. Il Giudice di primo
grado non ha minimamente preso posizione su detta eccezione, ignorandola completamente. È
indubbio che il appellato ha esercitato un vero e proprio “abuso del diritto” nonché CP_1
“abuso dello strumento processuale” in danno dell'appellante, attaccandolo con più azioni
5 esecutive e con la notifica di un solo precetto cumulativo fondato su titoli nulli, erronei per i quali
ha già attivato procedure esecutive. La condotta in esame tenuta dal appellato finisce CP_1
inevitabilmente per comportare un aggravio di spese processuali per l'appellante che resterebbe
esposto indefinitamente al vincolo coattivo, in aggiunta al rischio di contrasti di giudicato, con
duplicazione dell'attività istruttoria in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Preme porre,
altresì, all'attenzione dell'Ecc.ma Corte che il appellato ha già promosso ben due CP_1
pignoramenti presso terzi (istituti bancari), nonché plurimo pignoramento immobiliare, con
notevole danno d'immagine, pregiudizio economico per l'appellante, stato di sofferenza fisica e
psichica nonostante, come già detto in primo grado, gli innumerevoli inviti ad una definizione
bonaria dei rapporti, ad oggi tutti obliterati e disattesi. Vi è, quindi, carenza di motivazione anche
sul punto relativo all'esercitato abuso del diritto, con la conseguente riforma della sentenza
impugnata…”. In tal modo, l'appellante non ha preso alcuna minima posizione contestativa in ordine al ragionamento del primo giudice circa la ravvisata insussistenza, nella condotta del precettante, di profili di abuso del suo diritto alla riscossione dei crediti rimasti lungamente insoluti
(si rinvia ai rilievi di cui al punto 4.1 che precede).
8.4. – Infine, con riferimento al terzo ed ultimo motivo di appello, la domanda riconvenzionale, finalizzata al riconoscimento del controcredito risarcitorio per supposti danni da infiltrazioni imputabili al è stata più volte rigettata nel merito e, comunque, ritenuta CP_1
inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”, in virtù della sentenza n.
1528/2011 del Tribunale di Foggia, confermata in grado di appello con sentenza n. 1074/2016;
nonché della sentenza n. 54/2021 del Tribunale di Foggia, confermata in grado di appello con sentenza n. 1221/2023 (l'Ente appellato ha ulteriormente dedotto che, con decreto ex art. 391 cpc del 10.5.2024, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità
instaurato dall'odierno appellante avverso la sentenza n. 1221/2023 della Corte di Appello di Bari).
9. – Per le suesposte ragioni, ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso –
6 svincolato, quindi, da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è
finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione)
che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo, la mera riproposizione dei motivi fatti valere con l'opposizione al precetto e l'assoluta mancanza di censure rivolte contro il solido impianto argomentativo della sentenza appellata tradiscono la manifesta inconsistenza del gravame, connotato da indici di evidente negligenza nella sua proposizione (e coltivazione), integrante un abuso dello strumento processuale.
9.1. – Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
10. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc. La determinazione delle competenze legali deve avvenire in base al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 della vigente disciplina parametrica forense). Esse sono liquidate secondo gli importi minimi in ragione della definizione in rito della causa.
11. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_1
di sito a Foggia in viale Europa n. 25, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. CP_1
599/2024, pubblicata il 26.2.2024, con atto di citazione del 28.3.2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
7 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.160,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.790,00,
così equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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