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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26529/2021 +rg 40423\21
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26529/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
****
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11,01 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO e Per l'avv. ZULIANI
[...] Controparte_1 ANDREA ATTILIO MARIA
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Ritenuta fondata l'istanza di riunione del presente procedimento con quello pendente tra le parti avanti questo giudice procedimento con rg n.40423\21, in quanto la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice in entrambe i procedimenti ha medesimo petitum e causa pentendi
Dispone la riunione del procedimento con rg n.40423\21 con il presente e che il verbale qui prosegua. Invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione
Le parti precisano come da fogli già depositati e si riportano agli atti ed alle domande ivi svolte, ed alla discussione già svolta all'udienza del 15.5.2025 Il Giudice in esito alla discussione dà lettura della sentenza.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26529/2021 riunita con rg n. 40423\21 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 14 20122 presso il difensore avv. ZINGALE CP_1
RICCARDO ELIO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZULIANI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA ATTILIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 presso il CP_1
difensore avv. ZULIANI ANDREA ATTILIO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 19 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con Parte_1
il quale ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “in via principale - accertare la responsabilità del ai Controparte_2
sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- e per l'effetto condannare il Controparte_2
al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si
[...] Parte_1
chiede la quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno
2013 e così per complessivi euro 19.200,00 alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. In ogni caso - condannare il alla rifusione in favore Controparte_2
della IG.ra delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso Parte_1
spese generali di studio, IVA e CPA”.
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 26529\21 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1
principale: rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del - Controparte_2
pagina 3 di 19 , in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa, assolvendolo con ogni miglior CP_1
formula da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ. e conseguentemente determinare in via equitativa l'ammontare del minor danno risarcibile da parte del
. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, stante l'istanza di rinvio formulata congiuntamente dalle parti in attesa dello scioglimento della riserva assunta dal dott. nel giudizio iscritto al R.G. n. 40423/2021 in cui Pt_2
era stata chiesta la riunione dei due giudizi, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
25.5.2022. Dopo diversi rinvii (30.11.2022, 3.5.2023, 22.11.2023) chiesti dalle parti per tentare di definire stragiudizialmente la controversia, all'udienza del 20.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183,
comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'esame dei mezzi istruttori all'udienza del 23.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., nelle more la causa veniva assegnata alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello che, con decreto del 16.10.2024, differiva la fissata udienza per i medesimi incombenti.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza al 30.1.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come segue (esclusione delle conclusioni precisate in via istruttoria): “in
via principale - accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione;
- e per l'effetto condannare il Controparte_2
[.. al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro 19.200,00 alla data del 7/06/2021, nonché euro 200,00 al mese fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024 fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. In ogni caso - condannare il
[...]
alla rifusione in favore della IG.ra delle spese, delle competenze e degli Controparte_2 Parte_1
onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA”….
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come segue (esclusione delle conclusioni precisate in via pagina 4 di 19 istruttoria): “In via principale: rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendolo con ogni miglior formula da Controparte_2
qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ. e conseguentemente determinare in via equitativa l'ammontare del minor danno risarcibile da parte del
. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 15.5.2025, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo in data 4.6.2025 per la riunione con la causa rg 40423\21 come da provvedimento del 12.6.2025.
Nelle more del procedimento rg .26529\21 l'attrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 13184/2021, emesso in data 19.6.2021, pubblicato in data 24.7.2021,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 10.508,85 oltre agli interessi legali e alle spese della
[...]
procedura monitoria a titolo di oneri condominiali impagati (cristallizzati nelle delibere condominiali del
26.6.2017, del 28.11.2017, del 21.6.2018, del 13.7.2020 e del 22.10.2020), di cui euro 2.412,14 a saldo della gestione straordinaria di cui al preventivo 1.6.2018 - 31.7.2019 relativo all'“Intervento recupero funzionale piani sommersi”, euro 1.384,20 a saldo della gestione straordinaria di cui al preventivo 1.10.2020 – 31.1.2021 relativo a “Varianti in corso d'opera risanamento piano -6”, euro 1.986,84 a saldo delle gestioni straordinarie relative a
“Importi dovuti sentenza n. 12102/16” e ad “Importi dovuti sentenza n. 2716/18”, euro 4.110,47 a saldo del rendiconto della gestione 2019, euro 615,20 a saldo del preventivo della gestione 2020.
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 40423\21 ed assegnata al dott.Pietro Paolo Pisani
L'opponente , contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiedeva l'accoglimento Pt_1
delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare di rito: adottare ogni e più opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. e ordinare la riunione del presente procedimento con quello instaurato dalla medesima IG.ra incardinato presso il Tribunale di Milano, sub. R.G. n. 26259/2021, e assegnato alla Pt_1
pagina 5 di 19 Dott.ssa Lorenza Zuffada. - Nel merito: per i motivi esposti in narrativa e in accoglimento delle relative eccezioni:
(i) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 13184/2021 concessa ai sensi dell'art. 63 disp. att.
cod. civ. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.; (ii) dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 13184/2021, R.G. n. 22085/2021 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 19 giugno 2021 - 24
luglio 2021 e notificato in data 2 settembre 2021, e in ogni caso revocare detto decreto ingiuntivo;
(iii) accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto da parte della IG.ra per i motivi esposti in narrativa. - In via Pt_1
riconvenzionale: - accertare la responsabilità del di ai sensi dell'art. 2051 CP_2 Controparte_2
cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il al risarcimento a Controparte_2
favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la quantificazione in euro Parte_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro
19.800,00 alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere il normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In via riconvenzionale, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal Decreto ingiuntivo dovesse essere considerato dovuto da parte della IG.ra , accertare in ogni caso la responsabilità del Pt_1 [...]
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare l'intervenuta Controparte_2
compensazione dei reciproci crediti e per l'effetto condannare il al Controparte_2
risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili per complessivi euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013, dedotto il credito portato dal Decreto ingiuntivo per euro 10.508,85, oltre spese e accessori, e così per complessivi euro 9.291,15 (oltre spese e accessori) alla data odierna, nonché euro 200,00
al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In ogni caso: condannare il Controparte_2
alla rifusione in favore della IG.ra delle spese, delle competenze e degli onorari del presente Parte_1
giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare: a) rigettare la domanda dell'opponente di riunione del presente procedimento a quello n.
pagina 6 di 19 26259/21 R.G. chiamato davanti alla stessa sezione del Tribunale, assegnato al Giudice Dott.ssa Lorenza
Zuffada e chiamato alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.02.22; b) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in premessa. Nel
merito: c) respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le consequenziali pronunce. In ogni caso: d) accertare e dichiarare che il
Condominio opposto è creditore verso la IGnora della somma di € 10.508,85 o della diversa Parte_1
somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare la IGnora a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal Parte_1 CP_1
dovuto al saldo effettivo;
e) rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente in via riconvenzionale, per i motivi di cui in premessa. In via subordinata: f) nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 13184/21 non dovesse essere ritenuto dal Tribunale interamente dovuto da parte dell'opponente, anche per effetto dell'eventuale e denegato accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione ex adverso proposta, condannare la IGnora al pagamento Parte_1
in favore del Condominio opposto della somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nonché quella ulteriore assunta sulla istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. n. 26529/2021 assegnato alla dott.ssa Zuffada, veniva rigettata la istanza di sospensione del decreto e veniva rimessa al Presidente della Sezione la decisione relativa alla richiesta riunione dei giudizi.
Con provvedimento del 6.4.2022 il giudizio veniva assegnato alla dott.ssa Zuffada Lorenza che, con decreto del
20.4.2022, fissava per il prosieguo l'udienza del 25.5.2022: nessuna decisione veniva assunta in merito alla riunione.
Dopo diversi rinvii (30.11.2022, 3.5.2023, 22.11.2023) chiesti dalle parti per tentare di definire stragiudizialmente la controversia, all'udienza del 20.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'esame dei mezzi istruttori all'udienza del 23.10.2024.
pagina 7 di 19 Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., nelle more la causa veniva assegnata alla dott.ssa Bocconcello che con decreto del 16.10.2024 la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 12.11.2024.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la richiesta di rimessione in temini per il deposito della documentazione di cui alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. formulata dal procuratore dell'opposta,
quest'ultima veniva rimessa in termini e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Depositati
documenti contrassegnati dai nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 40 in data 27.11.2024, parte attrice opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente con esclusione di quelle rassegnate in via istruttoria: “- in via preliminare di rito: adottare ogni e più opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. e ordinare la riunione del presente procedimento con quello instaurato dalla medesima IG.ra incardinato presso il Tribunale di Milano, sub. R.G. n. 26259/2021, e Pt_1
assegnato alla dott.ssa Sabrina Bocconcello;
- Nel merito: per i motivi esposti in narrativa e in accoglimento delle relative eccezioni: (i) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 13184/2021 concessa ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.; (ii) dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 13184/2021, R.G. n. 22085/2021 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 19
giugno 2021 - 24 luglio 2021 e notificato in data 2 settembre 2021, e in ogni caso revocare detto decreto ingiuntivo;
(iii) accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto da parte della IG.ra per i motivi Pt_1
esposti in narrativa. - In via riconvenzionale: - accertare la responsabilità del di CP_2 Controparte_2
[.. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il Controparte_2
[.. al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro 19.800,00 alla data del 7/06/2021 (atto di citazione della causa RG 26259/2021),
nonché euro 200,00 al mese fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024 fi no al momento in cui interverrà
l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In via riconvenzionale, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal Decreto
ingiuntivo dovesse essere considerato dovuto da parte della IG.ra , accertare in ogni caso la Pt_1
responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in Controparte_2
pagina 8 di 19 narrativa;
- accertare l'intervenuta compensazione dei reciproci crediti e per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si Controparte_2 Parte_1
chiede la quantificazione in euro 200,00 mensili per complessivi euro 23.800,00, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024, dedotto il credito portato dal Decreto ingiuntivo per euro 10.508,85, oltre spese e accessori, e così per complessivi euro 13.291,15 (oltre spese e accessori) alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In
ogni caso: condannare il alla rifusione in favore della IG.ra Controparte_2 Parte_1
delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA
e CPA”.
Parte convenuta opposta invece precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente,
che qui si trascrivono integralmente con esclusione di quelle rassegnate in via istruttoria: “Nel merito: a)
respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le consequenziali pronunce. In ogni caso: b) accertare e dichiarare che il
Condominio opposto è creditore verso la IGnora della somma di € 10.508,85 o della diversa Parte_1
somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare la IGnora a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal Parte_1 CP_1
dovuto al saldo effettivo;
c) rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente in via riconvenzionale e in via riconvenzionale subordinata, per i motivi di cui in atti. In via subordinata: d) nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 13184/21 non dovesse essere ritenuto dal
Tribunale interamente dovuto da parte dell'opponente, anche per effetto dell'eventuale e denegato accoglimento delle domande riconvenzionali (principale e subordinata) nonché dell'eccezione di compensazione ex adverso proposta, condannare la IGnora al pagamento in favore del opposto della somma Parte_1 CP_1
che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con pagina 9 di 19 termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 15.5.2025, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo in data 4.6.2025 per la riunione con la causa rg. 26529\21che avveniva come da provvedimento del
12.6.2025.
All'udienza del 12.6.2025 le cause riunite a seguito della precisazione delle conclusioni vengono decise con la presente sentenza, in esito alla discussione orale .
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le procedure, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve darsi atto poi che in via principale nella causa rg n.26529\21 ed in via riconvenzionale nella causa rg n.
40423\21, parte attrice deduce a fondamento delle proprie pretese di aver subito un danno a seguito dell'allagamento del box di sua proprietà situato al piano sesto sotterraneo del per un danno CP_1
strutturale e che la responsabilità di tale danno sia attribuibile al a causa della sua inerzia nel CP_1
deliberare prima ed eseguire poi i lavori di ripristino .
Il si difende contestando la inerzia e deducendo: CP_1
- di essersi immediatamente adoperata a deliberare i lavori di ripristino non appena la Corte l'Appello di
Milano con sentenza n. 2716\18 confermava la sentenza del Tribunale di Milano n. 12102\2016 con la quale, in accoglimento delle domande di altri condomini proprietari di box posti nello stesso piano di quello dell'odierna attrice, il veniva condannato a risarcire loro il danno subito dalle loro CP_1
unità immobiliari di proprietà, danno liquidato in sede di appello (in accoglimento dell'appello incidentale a parziale riforma della detta sentenza del Tribunale) in euro 200,00 al mese per ogni box oltre rivalutazione ed interessi legali dal 19.6.2013 all'effettivo ripristino
- la non imputabilità dei successivi ritardi perché riferibili a terzi, ad eventi imprevedibili o naturali ed al fatto del danneggiato.
Dalla documentazione in atti è risultato provato che:
- la attrice è proprietaria di box sito al sesto piano interrato del convenuto dal 28.2.2007, CP_2
- è accertato, come giudicato sostanziale – e comunque non è contestato - che, per lo meno dal 2013
pagina 10 di 19 tutto il sesto piano interrato del convenuto sia stato interessato da fenomeni di allagamento CP_1
dovuti all'innalzamento della falda acquifera ed ai vizi strutturali dello stabile , stante la CP_3
inefficienza della impermeabilizzazione delle pareti e della pavimentazione (Tribunale Milano sent n.
12102\15 e Corte d'appello di Milano 2716\2018).
- è accertato, come giudicato formale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che il è responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c. dei detti allagamenti, che hanno CP_1
interessato unità immobiliari box poste al sesto piano sotterraneo, a causa della sua inerzia nel non deliberare i lavori di ripristino.
- è accertato come giudicato sostanziale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che il è rimasto inerte non deliberando i lavori di ripristino dal 2013 sino al CP_1
21.6.2018, ovvero dopo il deposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano.
- Non è contestato che in data 16.07.2018 sono state avviate le operazioni di abbassamento del livello di falda, sebbene in attesa del permesso di occupazione di suolo pubblico;
- Non è contestato che in data 10.1.2019 veniva rilasciato il permesso di occupazione di suolo pubblico
- Non è contestato che nel corso delle demolizioni del pavimento e dello scavo per l'abbassamento dei piani è stata riscontrata, sotto il livello della falda, la presenza di un secondo massetto di calcestruzzo di spessore variabile tra i 20 e i 28 cm sottostante al pavimento, la cui demolizione ha ritardato i lavori di cantiere
- non è contestato che nel periodo febbraio-maggio 2019 si sono verificati diversi fermi cantiere a causa dell'innalzamento del livello di falda e della conseguente necessità di mettere a punto un efficace ed efficiente sistema di pompa;
- non è contestato che dal 8 agosto 2019 al 22.10.2019 sono state interrotte le attività di cantiere a causa di un infortunio mortale in cantiere (doc. 4 convenuto);
- non è contestato che in data 20.01.2020 si è verificato l'allagamento del cantiere a causa del blocco delle idrovore utilizzate a pieno regime da ormai diciotto mesi per il rilancio in fogna delle acque emunte
- non è contestato che il cantiere è rimasto chiuso dall'08.03.2020 al 03.06.2020 a causa dell'emergenza pagina 11 di 19 epidemiologica da COVID-19;
- è documentalmente provato che l'Assemblea in data 22.10.2020 ha approvato una “maggior spesa necessaria per il completamento delle opere fino alla concorrenza massima di € 900.000,00 Iva
compresa” (doc. 6 convenuto);
- è documentalmente provato che nel luglio 2023 è stata depositata la Relazione di fine lavori ( doc 49
convenuto)
- non è contestato che l'autorizzazione all'accesso ai box (ndr riapertura) è del 9.10.2023 (doc.57
convenuta)
- è documentalmente provato (da parte convenuta doc 57) e non contestato che nel giugno 2024 si sono verificate nuove infiltrazioni che hanno negato il collaudo finale con dichiarazione del tecnico incaricato dal che “l'opera non può quindi essere considerata conclusa” (pag 3 doc 57 parte CP_1
convenuta)
Queste le circostanze di fatto accertate in corso di causa.
In diritto, circa la responsabilità del non può che essere qui ribadito quanto evidenziato nella CP_1
sentenza 12102\16 di questo Giudice e poi confermato in sede di appello con la sentenza 2716\18.
In particolare deve qui essere ribadito il pacifico e granitico orientamento della Suprema Corte (Cass.
n26051\del 2008): che prevede “Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui
all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che
in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato
luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare
tutte le misure necessarie affinché' gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno e' perciò lo stesso CP_2
che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di
uno dei condomini, ancorché' tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od
omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica
causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai
sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della
pagina 12 di 19 cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del
danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile
2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507).
Ed ancora “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed pagina 13 di 19 evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità
ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass SU 20943\22 )
Ne consegue che si deve considerare accertata, in quanto peraltro mai oggetto di specifica contestazione , la circostanza secondo cui il box di parte attrice è stato interessato dalle medesime infiltrazioni e dei medesimi allegamenti di cui al procedimento conclusosi con sentenza di questo Tribunale n.10102\16 (che in sede di appello con sentenza n. 2716\18) che ha confermato la riferibilità delle infiltrazioni e allagamenti al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. per lo meno sino al 21.6.2018.
A ben vedere infatti la difesa di parte convenuta, nulla deduce in merito agli accadimenti precedenti alla delibera del 21.6.2018 che ha approvato l'esecuzione delle opere di ripristino, contestando invece solo il dedotto difetto di inerzia successivo a tale delibera, sul presupposto che la persistenza dei vizi lamentati dopo tale data siano riferibili a eventi di terzi, a causa di forza maggiore o per opera della danneggiata\attrice.
Ferma quindi la responsabilità acclarata del per gli eventi precedenti alla delibera del 21.6.2018, in CP_1
relazione al periodo successivo al 21.6.2018 (data delibera approvazioni lavori ripristino) il CP_2
convenuto deduce come prova liberatoria che i ritardi nell'esecuzione delle opere di risanamento e recupero del piano sesto interrato (deliberate in data 26.6.2017 e in data 21.6.2018) sarebbero riconducibili ad una serie di difficoltà tecniche e amministrative, del tutto imprevedibili in quanto indipendenti dalla propria volontà, integranti dei casi di forza maggiore, quali :1) il ritardo del Comune di nel rilascio dell'autorizzazione di occupazione CP_1
di suolo pubblico necessaria per predisporre il cantiere e per avviare i lavori, 2) la scoperta della presenza, sotto il livello della falda, di un secondo massetto di calcestruzzo, 3) una permeabilità delle sabbie di fondo maggiore rispetto a quella stimata in fase di progetto, 4) l'innalzamento del livello di falda nel periodo febbraio – maggio
2019, 5) un infortunio mortale verificatosi nel cantiere in data 8.8.2019, 6) la chiusura del cantiere disposta in osservanza del D.P.C.M. emanato in data 8.3.2020 per fronteggiare il COVID-19, 7) la necessità di dover deliberare in data 22.10.2020 l'approvazione di una “maggiore spesa necessaria per il completamento delle
opere fino alla concorrenza massima di € 900.000 (novecentomila/00) Iva compresa”, 8) il mancato pagamento da parte di alcuni condomini (tra cui la stessa attrice) degli importi destinati a far fronte all'esecuzione dei lavori di risanamento del piano allagato.
pagina 14 di 19 Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, le difficoltà organizzative e burocratiche indicate dal non integrano fatti imprevedibili e invitabili tali da giustificare la prova liberatoria dedotta. CP_1
Non rileva quindi come esimente :
-il ritardo del Comune di nel rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico necessaria per CP_1
predisporre il cantiere e per avviare i lavori, -
- la scoperta della presenza, sotto il livello della falda, di un secondo massetto di calcestruzzo,
- una permeabilità delle sabbie di fondo maggiore rispetto a quella stimata in fase di progetto,
- l'innalzamento del livello di falda nel periodo febbraio – maggio 2019,
- la necessità di dover deliberare una “maggiore spesa necessaria per il completamento delle opere
poiché tutti tali eventi sono riconducibili alla sfera organizzativa e gestoria del e suscettibili di essere CP_1
previsti e superati dal custode.
Né rileva ai fini liberatori il mancato pagamento da parte di alcuni condomini, tra cui la stessa attrice, degli importi destinati a far fronte all'esecuzione dei lavori di risanamento, mancando la prova che il mancato incassi dei ratei abbia comportato un ritardo nell'esecuzione delle dette opere di ripristino.
Sono invece ascrivibili ad eventi imprevedibili e inevitabili- limitati nel tempo e che non fanno interrompere il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e l'evento riferibile al Controparte_4
verificatosi che ha comportato la chiusura del cantiere dal 8 agosto 2019 al 22.10.2019, e la successiva la chiusura del cantiere disposta in osservanza del D.P.C.M. del 8.3.2020 per fronteggiare il COVID-19
dall'08.03.2020 al 03.06.2020.; ad eccezione di questi due periodi di chiusura del cantiere, i ritardi nell'esecuzione delle opere non sono giustificati e non assumono il carattere di circostanza liberatoria per il custode.
Ciò posto - ritenuto provata la sussistenza del danno lamentato dall'attore nei limiti sopra indicati e la riferibilità
dello stesso al stante la sua inerzia nel deliberare e poi nel far eseguire le opere di ripristino- in CP_1
relazione alla consistenza dei danni subiti, gli stessi devono ritenersi liquidabili in via equitativa in euro 200,00 al mese da calcolarsi dal giugno 2013 - escluso il periodo di chiusura del cantiere dal 8.8.2029 al 22.10.2019 e dal
8.3.2020 al 3.6.2020- all'effettivo ripristino e ciò tenuto conto che:
pagina 15 di 19 - è accertato come giudicato sostanziale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che la locazione di un box nelle vicinanze del convenuto preveda un canone mensile CP_2
di marcato di almeno €.200,000 mensili.
- I lavori non risultano ultimati perlomeno a giugno 2024 come dichiarato dal tecnico incaricato dal CP_1
che “l'opera non può quindi essere considerata conclusa” (pag 3 doc 57 parte convenuta)
- Sino al ripristino eventuale dello stato dei luoghi parte attrice ha completamente perso la possibilità di utilizzare il box di sua proprietà interamente allagato ed un inutilizzabile e quindi ha diritto a un risarcimento che consenta di poter godere di analogo utilizzo in zona nei termini indicati, come ben argomentato da Corte
d'appello di Milano 2716\2018, non rilevando sul punto l'eventuale uso del box ad autorimessa ben potendo il bene essere utilizzato per altri scopi (deposito ben mobile per esempio).
Venendo al merito del decreto ingiuntivo opposto si rileva quanto segue .
Nel merito del giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo, parte attrice deduce a fondamento della propria opposizione che il decreto deve essere revocato in quanto illegittimo posto che:
a) le spese esposte nei rendiconti preventivi e nei rendiconti consuntivi depositati dal non CP_2
risulterebbero provate e giustificate in quanto richieste per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del piano sesto interrato mai eseguite e/o completate, ben potendo di fronte all'inerzia del sollevare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., CP_2
b) vanta nei confronti del un controcredito a titolo risarcitorio, pari a non meno di euro 200,00 mensili CP_2
(dal 19.6.2013 fino alla data in cui il box verrà reso agibile), che oppone in compensazione ai sensi dell'art. 1241
c.c. per la responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. come riconosciuta nella citata sentenza della CP_1
Corte di Appello di Milano.
Come noto "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n. 7448 del 1993);
pagina 16 di 19 "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente)
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass.
n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ed ancora “l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass.
civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613). “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su CP_2
esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese,
nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito,
emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata,
e cioè che il credito preteso sussiste, è eIGibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di CP_2
approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_2
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_2
oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U.,
18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione
(Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
pagina 17 di 19 Ciò posto con la produzione del verbale di approvazione del riparto, oggetto del monitorio, il ha CP_1
assolto l'onere probatorio a lui spettante.
Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Nel caso de quo parte opponente non contesta né nell'an né nel quantum l'importo ingiunto né ha proposto impugnazione alla delibera su cui si basa la pretesa debitoria che come detto è valida ed efficace e quindi opponibile alla opponente, ma deduce un fatto estintivo del decreto ingiunto ovvero la compensazione con un controcredito per danni da infiltrazione, quelli oggi accertati con la presente sentenza.
Deve darsi atto sul punto che il credito da preteso risarcimento del danno posto in compensazione da parte opponente difetta, al momento del deposito del ricorso monitorio e sino al presente pronunciamento, tanto del requisito della certezza quanto del requisito della liquidità, in quanto il relativo accertamento ha avuto necessità
di un apposito provvedimento giudiziario di condanna e di accertamento, sicché non può essere oggetto di compensazione legale, poiché la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti (Cass 22234\14), coesistenza dei debiti che nella fattispecie in esame al momento della richiesta monitoria non sussisteva attesa la diversa natura- per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta , in quanto onere condominiale impagato.
Ne deriva che -poiché l'opponente non poteva porre in compensazione debiti pacifici e non contestati come quelli condominiali con eventuali crediti non dimostrati né in punto di an né in punto di quantum e, pertanto, né
liquidi né tantomeno eIGibili (Cfr., sul punto, ex multibus, Cass. civ. nr. 3704/2011 e nr. 2387/2003) – il ricorso monitorio risulta legittimamente emesso e l'opposizione va rigettata con la conseguenza che il decreto opposto va confermato e diviene definitivamente esecutivo.
Né piò operarsi oggi la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, 2 co., poiché il credito difetta del requisito della certezza sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha statuito la sussistenza.
pagina 18 di 19 Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide.
• in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata la responsabilità del convenuto CP_1
per gli allagamenti verificatesi nell'unità immobiliare di sua proprietà
• condanna il convenuto a risarcire all'attrice il danno subito, danno che liquida in euro 200,00 CP_1
al mese da calcolarsi dalla data da giugno 2013 all'effettivo ripristino, escluso il periodo dal 8.8.2019 al
22.10.2019 e dal 8.3.2020 al 3.6.2020, come in motivazione
• rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto diventa definitivamente esecutivo
• rigetta ogni altra domanda
• compensa tra le parti le spese di lite
• sentenza esecutiva
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Sabrina Bocconcello
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26529/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
****
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11,01 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO e Per l'avv. ZULIANI
[...] Controparte_1 ANDREA ATTILIO MARIA
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Ritenuta fondata l'istanza di riunione del presente procedimento con quello pendente tra le parti avanti questo giudice procedimento con rg n.40423\21, in quanto la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice in entrambe i procedimenti ha medesimo petitum e causa pentendi
Dispone la riunione del procedimento con rg n.40423\21 con il presente e che il verbale qui prosegua. Invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione
Le parti precisano come da fogli già depositati e si riportano agli atti ed alle domande ivi svolte, ed alla discussione già svolta all'udienza del 15.5.2025 Il Giudice in esito alla discussione dà lettura della sentenza.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26529/2021 riunita con rg n. 40423\21 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 14 20122 presso il difensore avv. ZINGALE CP_1
RICCARDO ELIO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZULIANI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA ATTILIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 presso il CP_1
difensore avv. ZULIANI ANDREA ATTILIO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 19 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con Parte_1
il quale ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “in via principale - accertare la responsabilità del ai Controparte_2
sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- e per l'effetto condannare il Controparte_2
al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si
[...] Parte_1
chiede la quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno
2013 e così per complessivi euro 19.200,00 alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. In ogni caso - condannare il alla rifusione in favore Controparte_2
della IG.ra delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso Parte_1
spese generali di studio, IVA e CPA”.
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 26529\21 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1
principale: rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del - Controparte_2
pagina 3 di 19 , in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa, assolvendolo con ogni miglior CP_1
formula da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ. e conseguentemente determinare in via equitativa l'ammontare del minor danno risarcibile da parte del
. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, stante l'istanza di rinvio formulata congiuntamente dalle parti in attesa dello scioglimento della riserva assunta dal dott. nel giudizio iscritto al R.G. n. 40423/2021 in cui Pt_2
era stata chiesta la riunione dei due giudizi, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
25.5.2022. Dopo diversi rinvii (30.11.2022, 3.5.2023, 22.11.2023) chiesti dalle parti per tentare di definire stragiudizialmente la controversia, all'udienza del 20.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183,
comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'esame dei mezzi istruttori all'udienza del 23.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., nelle more la causa veniva assegnata alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello che, con decreto del 16.10.2024, differiva la fissata udienza per i medesimi incombenti.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza al 30.1.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come segue (esclusione delle conclusioni precisate in via istruttoria): “in
via principale - accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione;
- e per l'effetto condannare il Controparte_2
[.. al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro 19.200,00 alla data del 7/06/2021, nonché euro 200,00 al mese fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024 fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. In ogni caso - condannare il
[...]
alla rifusione in favore della IG.ra delle spese, delle competenze e degli Controparte_2 Parte_1
onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA”….
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come segue (esclusione delle conclusioni precisate in via pagina 4 di 19 istruttoria): “In via principale: rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti del
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendolo con ogni miglior formula da Controparte_2
qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ. e conseguentemente determinare in via equitativa l'ammontare del minor danno risarcibile da parte del
. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 15.5.2025, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo in data 4.6.2025 per la riunione con la causa rg 40423\21 come da provvedimento del 12.6.2025.
Nelle more del procedimento rg .26529\21 l'attrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 13184/2021, emesso in data 19.6.2021, pubblicato in data 24.7.2021,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 10.508,85 oltre agli interessi legali e alle spese della
[...]
procedura monitoria a titolo di oneri condominiali impagati (cristallizzati nelle delibere condominiali del
26.6.2017, del 28.11.2017, del 21.6.2018, del 13.7.2020 e del 22.10.2020), di cui euro 2.412,14 a saldo della gestione straordinaria di cui al preventivo 1.6.2018 - 31.7.2019 relativo all'“Intervento recupero funzionale piani sommersi”, euro 1.384,20 a saldo della gestione straordinaria di cui al preventivo 1.10.2020 – 31.1.2021 relativo a “Varianti in corso d'opera risanamento piano -6”, euro 1.986,84 a saldo delle gestioni straordinarie relative a
“Importi dovuti sentenza n. 12102/16” e ad “Importi dovuti sentenza n. 2716/18”, euro 4.110,47 a saldo del rendiconto della gestione 2019, euro 615,20 a saldo del preventivo della gestione 2020.
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 40423\21 ed assegnata al dott.Pietro Paolo Pisani
L'opponente , contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiedeva l'accoglimento Pt_1
delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare di rito: adottare ogni e più opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. e ordinare la riunione del presente procedimento con quello instaurato dalla medesima IG.ra incardinato presso il Tribunale di Milano, sub. R.G. n. 26259/2021, e assegnato alla Pt_1
pagina 5 di 19 Dott.ssa Lorenza Zuffada. - Nel merito: per i motivi esposti in narrativa e in accoglimento delle relative eccezioni:
(i) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 13184/2021 concessa ai sensi dell'art. 63 disp. att.
cod. civ. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.; (ii) dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 13184/2021, R.G. n. 22085/2021 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 19 giugno 2021 - 24
luglio 2021 e notificato in data 2 settembre 2021, e in ogni caso revocare detto decreto ingiuntivo;
(iii) accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto da parte della IG.ra per i motivi esposti in narrativa. - In via Pt_1
riconvenzionale: - accertare la responsabilità del di ai sensi dell'art. 2051 CP_2 Controparte_2
cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il al risarcimento a Controparte_2
favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la quantificazione in euro Parte_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro
19.800,00 alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere il normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In via riconvenzionale, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal Decreto ingiuntivo dovesse essere considerato dovuto da parte della IG.ra , accertare in ogni caso la responsabilità del Pt_1 [...]
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare l'intervenuta Controparte_2
compensazione dei reciproci crediti e per l'effetto condannare il al Controparte_2
risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili per complessivi euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013, dedotto il credito portato dal Decreto ingiuntivo per euro 10.508,85, oltre spese e accessori, e così per complessivi euro 9.291,15 (oltre spese e accessori) alla data odierna, nonché euro 200,00
al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In ogni caso: condannare il Controparte_2
alla rifusione in favore della IG.ra delle spese, delle competenze e degli onorari del presente Parte_1
giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA e CPA”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare: a) rigettare la domanda dell'opponente di riunione del presente procedimento a quello n.
pagina 6 di 19 26259/21 R.G. chiamato davanti alla stessa sezione del Tribunale, assegnato al Giudice Dott.ssa Lorenza
Zuffada e chiamato alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.02.22; b) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in premessa. Nel
merito: c) respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le consequenziali pronunce. In ogni caso: d) accertare e dichiarare che il
Condominio opposto è creditore verso la IGnora della somma di € 10.508,85 o della diversa Parte_1
somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare la IGnora a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal Parte_1 CP_1
dovuto al saldo effettivo;
e) rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente in via riconvenzionale, per i motivi di cui in premessa. In via subordinata: f) nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 13184/21 non dovesse essere ritenuto dal Tribunale interamente dovuto da parte dell'opponente, anche per effetto dell'eventuale e denegato accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione ex adverso proposta, condannare la IGnora al pagamento Parte_1
in favore del Condominio opposto della somma che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nonché quella ulteriore assunta sulla istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. n. 26529/2021 assegnato alla dott.ssa Zuffada, veniva rigettata la istanza di sospensione del decreto e veniva rimessa al Presidente della Sezione la decisione relativa alla richiesta riunione dei giudizi.
Con provvedimento del 6.4.2022 il giudizio veniva assegnato alla dott.ssa Zuffada Lorenza che, con decreto del
20.4.2022, fissava per il prosieguo l'udienza del 25.5.2022: nessuna decisione veniva assunta in merito alla riunione.
Dopo diversi rinvii (30.11.2022, 3.5.2023, 22.11.2023) chiesti dalle parti per tentare di definire stragiudizialmente la controversia, all'udienza del 20.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'esame dei mezzi istruttori all'udienza del 23.10.2024.
pagina 7 di 19 Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., nelle more la causa veniva assegnata alla dott.ssa Bocconcello che con decreto del 16.10.2024 la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 12.11.2024.
Non ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, stante la richiesta di rimessione in temini per il deposito della documentazione di cui alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. formulata dal procuratore dell'opposta,
quest'ultima veniva rimessa in termini e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Depositati
documenti contrassegnati dai nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 40 in data 27.11.2024, parte attrice opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente con esclusione di quelle rassegnate in via istruttoria: “- in via preliminare di rito: adottare ogni e più opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. e ordinare la riunione del presente procedimento con quello instaurato dalla medesima IG.ra incardinato presso il Tribunale di Milano, sub. R.G. n. 26259/2021, e Pt_1
assegnato alla dott.ssa Sabrina Bocconcello;
- Nel merito: per i motivi esposti in narrativa e in accoglimento delle relative eccezioni: (i) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 13184/2021 concessa ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.; (ii) dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 13184/2021, R.G. n. 22085/2021 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 19
giugno 2021 - 24 luglio 2021 e notificato in data 2 settembre 2021, e in ogni caso revocare detto decreto ingiuntivo;
(iii) accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto da parte della IG.ra per i motivi Pt_1
esposti in narrativa. - In via riconvenzionale: - accertare la responsabilità del di CP_2 Controparte_2
[.. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il Controparte_2
[.. al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si chiede la Parte_1
quantificazione in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 e così per complessivi euro 19.800,00 alla data del 7/06/2021 (atto di citazione della causa RG 26259/2021),
nonché euro 200,00 al mese fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024 fi no al momento in cui interverrà
l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In via riconvenzionale, in subordine: - nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal Decreto
ingiuntivo dovesse essere considerato dovuto da parte della IG.ra , accertare in ogni caso la Pt_1
responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i motivi esposti in Controparte_2
pagina 8 di 19 narrativa;
- accertare l'intervenuta compensazione dei reciproci crediti e per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento a favore della IG.ra del danno subito e subendo, del quale si Controparte_2 Parte_1
chiede la quantificazione in euro 200,00 mensili per complessivi euro 23.800,00, oltre rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 19 giugno 2013 fino al 9/10/2023 e poi di nuovo dal 25/05/2024, dedotto il credito portato dal Decreto ingiuntivo per euro 10.508,85, oltre spese e accessori, e così per complessivi euro 13.291,15 (oltre spese e accessori) alla data odierna, nonché euro 200,00 al mese fino al momento in cui interverrà l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi in modo tale da permettere in normale uso del box di proprietà di parte attrice. - In
ogni caso: condannare il alla rifusione in favore della IG.ra Controparte_2 Parte_1
delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali di studio, IVA
e CPA”.
Parte convenuta opposta invece precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente,
che qui si trascrivono integralmente con esclusione di quelle rassegnate in via istruttoria: “Nel merito: a)
respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le consequenziali pronunce. In ogni caso: b) accertare e dichiarare che il
Condominio opposto è creditore verso la IGnora della somma di € 10.508,85 o della diversa Parte_1
somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare la IGnora a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal Parte_1 CP_1
dovuto al saldo effettivo;
c) rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente in via riconvenzionale e in via riconvenzionale subordinata, per i motivi di cui in atti. In via subordinata: d) nella denegata ipotesi in cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 13184/21 non dovesse essere ritenuto dal
Tribunale interamente dovuto da parte dell'opponente, anche per effetto dell'eventuale e denegato accoglimento delle domande riconvenzionali (principale e subordinata) nonché dell'eccezione di compensazione ex adverso proposta, condannare la IGnora al pagamento in favore del opposto della somma Parte_1 CP_1
che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con pagina 9 di 19 termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 15.5.2025, dopo ampia discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo in data 4.6.2025 per la riunione con la causa rg. 26529\21che avveniva come da provvedimento del
12.6.2025.
All'udienza del 12.6.2025 le cause riunite a seguito della precisazione delle conclusioni vengono decise con la presente sentenza, in esito alla discussione orale .
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le procedure, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve darsi atto poi che in via principale nella causa rg n.26529\21 ed in via riconvenzionale nella causa rg n.
40423\21, parte attrice deduce a fondamento delle proprie pretese di aver subito un danno a seguito dell'allagamento del box di sua proprietà situato al piano sesto sotterraneo del per un danno CP_1
strutturale e che la responsabilità di tale danno sia attribuibile al a causa della sua inerzia nel CP_1
deliberare prima ed eseguire poi i lavori di ripristino .
Il si difende contestando la inerzia e deducendo: CP_1
- di essersi immediatamente adoperata a deliberare i lavori di ripristino non appena la Corte l'Appello di
Milano con sentenza n. 2716\18 confermava la sentenza del Tribunale di Milano n. 12102\2016 con la quale, in accoglimento delle domande di altri condomini proprietari di box posti nello stesso piano di quello dell'odierna attrice, il veniva condannato a risarcire loro il danno subito dalle loro CP_1
unità immobiliari di proprietà, danno liquidato in sede di appello (in accoglimento dell'appello incidentale a parziale riforma della detta sentenza del Tribunale) in euro 200,00 al mese per ogni box oltre rivalutazione ed interessi legali dal 19.6.2013 all'effettivo ripristino
- la non imputabilità dei successivi ritardi perché riferibili a terzi, ad eventi imprevedibili o naturali ed al fatto del danneggiato.
Dalla documentazione in atti è risultato provato che:
- la attrice è proprietaria di box sito al sesto piano interrato del convenuto dal 28.2.2007, CP_2
- è accertato, come giudicato sostanziale – e comunque non è contestato - che, per lo meno dal 2013
pagina 10 di 19 tutto il sesto piano interrato del convenuto sia stato interessato da fenomeni di allagamento CP_1
dovuti all'innalzamento della falda acquifera ed ai vizi strutturali dello stabile , stante la CP_3
inefficienza della impermeabilizzazione delle pareti e della pavimentazione (Tribunale Milano sent n.
12102\15 e Corte d'appello di Milano 2716\2018).
- è accertato, come giudicato formale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che il è responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c. dei detti allagamenti, che hanno CP_1
interessato unità immobiliari box poste al sesto piano sotterraneo, a causa della sua inerzia nel non deliberare i lavori di ripristino.
- è accertato come giudicato sostanziale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che il è rimasto inerte non deliberando i lavori di ripristino dal 2013 sino al CP_1
21.6.2018, ovvero dopo il deposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano.
- Non è contestato che in data 16.07.2018 sono state avviate le operazioni di abbassamento del livello di falda, sebbene in attesa del permesso di occupazione di suolo pubblico;
- Non è contestato che in data 10.1.2019 veniva rilasciato il permesso di occupazione di suolo pubblico
- Non è contestato che nel corso delle demolizioni del pavimento e dello scavo per l'abbassamento dei piani è stata riscontrata, sotto il livello della falda, la presenza di un secondo massetto di calcestruzzo di spessore variabile tra i 20 e i 28 cm sottostante al pavimento, la cui demolizione ha ritardato i lavori di cantiere
- non è contestato che nel periodo febbraio-maggio 2019 si sono verificati diversi fermi cantiere a causa dell'innalzamento del livello di falda e della conseguente necessità di mettere a punto un efficace ed efficiente sistema di pompa;
- non è contestato che dal 8 agosto 2019 al 22.10.2019 sono state interrotte le attività di cantiere a causa di un infortunio mortale in cantiere (doc. 4 convenuto);
- non è contestato che in data 20.01.2020 si è verificato l'allagamento del cantiere a causa del blocco delle idrovore utilizzate a pieno regime da ormai diciotto mesi per il rilancio in fogna delle acque emunte
- non è contestato che il cantiere è rimasto chiuso dall'08.03.2020 al 03.06.2020 a causa dell'emergenza pagina 11 di 19 epidemiologica da COVID-19;
- è documentalmente provato che l'Assemblea in data 22.10.2020 ha approvato una “maggior spesa necessaria per il completamento delle opere fino alla concorrenza massima di € 900.000,00 Iva
compresa” (doc. 6 convenuto);
- è documentalmente provato che nel luglio 2023 è stata depositata la Relazione di fine lavori ( doc 49
convenuto)
- non è contestato che l'autorizzazione all'accesso ai box (ndr riapertura) è del 9.10.2023 (doc.57
convenuta)
- è documentalmente provato (da parte convenuta doc 57) e non contestato che nel giugno 2024 si sono verificate nuove infiltrazioni che hanno negato il collaudo finale con dichiarazione del tecnico incaricato dal che “l'opera non può quindi essere considerata conclusa” (pag 3 doc 57 parte CP_1
convenuta)
Queste le circostanze di fatto accertate in corso di causa.
In diritto, circa la responsabilità del non può che essere qui ribadito quanto evidenziato nella CP_1
sentenza 12102\16 di questo Giudice e poi confermato in sede di appello con la sentenza 2716\18.
In particolare deve qui essere ribadito il pacifico e granitico orientamento della Suprema Corte (Cass.
n26051\del 2008): che prevede “Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui
all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che
in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato
luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare
tutte le misure necessarie affinché' gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno e' perciò lo stesso CP_2
che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di
uno dei condomini, ancorché' tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od
omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica
causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai
sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della
pagina 12 di 19 cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del
danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile
2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507).
Ed ancora “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed pagina 13 di 19 evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità
ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass SU 20943\22 )
Ne consegue che si deve considerare accertata, in quanto peraltro mai oggetto di specifica contestazione , la circostanza secondo cui il box di parte attrice è stato interessato dalle medesime infiltrazioni e dei medesimi allegamenti di cui al procedimento conclusosi con sentenza di questo Tribunale n.10102\16 (che in sede di appello con sentenza n. 2716\18) che ha confermato la riferibilità delle infiltrazioni e allagamenti al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. per lo meno sino al 21.6.2018.
A ben vedere infatti la difesa di parte convenuta, nulla deduce in merito agli accadimenti precedenti alla delibera del 21.6.2018 che ha approvato l'esecuzione delle opere di ripristino, contestando invece solo il dedotto difetto di inerzia successivo a tale delibera, sul presupposto che la persistenza dei vizi lamentati dopo tale data siano riferibili a eventi di terzi, a causa di forza maggiore o per opera della danneggiata\attrice.
Ferma quindi la responsabilità acclarata del per gli eventi precedenti alla delibera del 21.6.2018, in CP_1
relazione al periodo successivo al 21.6.2018 (data delibera approvazioni lavori ripristino) il CP_2
convenuto deduce come prova liberatoria che i ritardi nell'esecuzione delle opere di risanamento e recupero del piano sesto interrato (deliberate in data 26.6.2017 e in data 21.6.2018) sarebbero riconducibili ad una serie di difficoltà tecniche e amministrative, del tutto imprevedibili in quanto indipendenti dalla propria volontà, integranti dei casi di forza maggiore, quali :1) il ritardo del Comune di nel rilascio dell'autorizzazione di occupazione CP_1
di suolo pubblico necessaria per predisporre il cantiere e per avviare i lavori, 2) la scoperta della presenza, sotto il livello della falda, di un secondo massetto di calcestruzzo, 3) una permeabilità delle sabbie di fondo maggiore rispetto a quella stimata in fase di progetto, 4) l'innalzamento del livello di falda nel periodo febbraio – maggio
2019, 5) un infortunio mortale verificatosi nel cantiere in data 8.8.2019, 6) la chiusura del cantiere disposta in osservanza del D.P.C.M. emanato in data 8.3.2020 per fronteggiare il COVID-19, 7) la necessità di dover deliberare in data 22.10.2020 l'approvazione di una “maggiore spesa necessaria per il completamento delle
opere fino alla concorrenza massima di € 900.000 (novecentomila/00) Iva compresa”, 8) il mancato pagamento da parte di alcuni condomini (tra cui la stessa attrice) degli importi destinati a far fronte all'esecuzione dei lavori di risanamento del piano allagato.
pagina 14 di 19 Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, le difficoltà organizzative e burocratiche indicate dal non integrano fatti imprevedibili e invitabili tali da giustificare la prova liberatoria dedotta. CP_1
Non rileva quindi come esimente :
-il ritardo del Comune di nel rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico necessaria per CP_1
predisporre il cantiere e per avviare i lavori, -
- la scoperta della presenza, sotto il livello della falda, di un secondo massetto di calcestruzzo,
- una permeabilità delle sabbie di fondo maggiore rispetto a quella stimata in fase di progetto,
- l'innalzamento del livello di falda nel periodo febbraio – maggio 2019,
- la necessità di dover deliberare una “maggiore spesa necessaria per il completamento delle opere
poiché tutti tali eventi sono riconducibili alla sfera organizzativa e gestoria del e suscettibili di essere CP_1
previsti e superati dal custode.
Né rileva ai fini liberatori il mancato pagamento da parte di alcuni condomini, tra cui la stessa attrice, degli importi destinati a far fronte all'esecuzione dei lavori di risanamento, mancando la prova che il mancato incassi dei ratei abbia comportato un ritardo nell'esecuzione delle dette opere di ripristino.
Sono invece ascrivibili ad eventi imprevedibili e inevitabili- limitati nel tempo e che non fanno interrompere il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e l'evento riferibile al Controparte_4
verificatosi che ha comportato la chiusura del cantiere dal 8 agosto 2019 al 22.10.2019, e la successiva la chiusura del cantiere disposta in osservanza del D.P.C.M. del 8.3.2020 per fronteggiare il COVID-19
dall'08.03.2020 al 03.06.2020.; ad eccezione di questi due periodi di chiusura del cantiere, i ritardi nell'esecuzione delle opere non sono giustificati e non assumono il carattere di circostanza liberatoria per il custode.
Ciò posto - ritenuto provata la sussistenza del danno lamentato dall'attore nei limiti sopra indicati e la riferibilità
dello stesso al stante la sua inerzia nel deliberare e poi nel far eseguire le opere di ripristino- in CP_1
relazione alla consistenza dei danni subiti, gli stessi devono ritenersi liquidabili in via equitativa in euro 200,00 al mese da calcolarsi dal giugno 2013 - escluso il periodo di chiusura del cantiere dal 8.8.2029 al 22.10.2019 e dal
8.3.2020 al 3.6.2020- all'effettivo ripristino e ciò tenuto conto che:
pagina 15 di 19 - è accertato come giudicato sostanziale (Tribunale Milano sent n. 12102\15 e Corte d'appello di Milano
2716\2018) che la locazione di un box nelle vicinanze del convenuto preveda un canone mensile CP_2
di marcato di almeno €.200,000 mensili.
- I lavori non risultano ultimati perlomeno a giugno 2024 come dichiarato dal tecnico incaricato dal CP_1
che “l'opera non può quindi essere considerata conclusa” (pag 3 doc 57 parte convenuta)
- Sino al ripristino eventuale dello stato dei luoghi parte attrice ha completamente perso la possibilità di utilizzare il box di sua proprietà interamente allagato ed un inutilizzabile e quindi ha diritto a un risarcimento che consenta di poter godere di analogo utilizzo in zona nei termini indicati, come ben argomentato da Corte
d'appello di Milano 2716\2018, non rilevando sul punto l'eventuale uso del box ad autorimessa ben potendo il bene essere utilizzato per altri scopi (deposito ben mobile per esempio).
Venendo al merito del decreto ingiuntivo opposto si rileva quanto segue .
Nel merito del giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo, parte attrice deduce a fondamento della propria opposizione che il decreto deve essere revocato in quanto illegittimo posto che:
a) le spese esposte nei rendiconti preventivi e nei rendiconti consuntivi depositati dal non CP_2
risulterebbero provate e giustificate in quanto richieste per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del piano sesto interrato mai eseguite e/o completate, ben potendo di fronte all'inerzia del sollevare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., CP_2
b) vanta nei confronti del un controcredito a titolo risarcitorio, pari a non meno di euro 200,00 mensili CP_2
(dal 19.6.2013 fino alla data in cui il box verrà reso agibile), che oppone in compensazione ai sensi dell'art. 1241
c.c. per la responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. come riconosciuta nella citata sentenza della CP_1
Corte di Appello di Milano.
Come noto "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n. 7448 del 1993);
pagina 16 di 19 "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente)
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass.
n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ed ancora “l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass.
civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613). “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su CP_2
esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese,
nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito,
emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata,
e cioè che il credito preteso sussiste, è eIGibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di CP_2
approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_2
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo CP_2
oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U.,
18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione
(Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
pagina 17 di 19 Ciò posto con la produzione del verbale di approvazione del riparto, oggetto del monitorio, il ha CP_1
assolto l'onere probatorio a lui spettante.
Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro all'opponente provare il fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.
Nel caso de quo parte opponente non contesta né nell'an né nel quantum l'importo ingiunto né ha proposto impugnazione alla delibera su cui si basa la pretesa debitoria che come detto è valida ed efficace e quindi opponibile alla opponente, ma deduce un fatto estintivo del decreto ingiunto ovvero la compensazione con un controcredito per danni da infiltrazione, quelli oggi accertati con la presente sentenza.
Deve darsi atto sul punto che il credito da preteso risarcimento del danno posto in compensazione da parte opponente difetta, al momento del deposito del ricorso monitorio e sino al presente pronunciamento, tanto del requisito della certezza quanto del requisito della liquidità, in quanto il relativo accertamento ha avuto necessità
di un apposito provvedimento giudiziario di condanna e di accertamento, sicché non può essere oggetto di compensazione legale, poiché la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti (Cass 22234\14), coesistenza dei debiti che nella fattispecie in esame al momento della richiesta monitoria non sussisteva attesa la diversa natura- per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta , in quanto onere condominiale impagato.
Ne deriva che -poiché l'opponente non poteva porre in compensazione debiti pacifici e non contestati come quelli condominiali con eventuali crediti non dimostrati né in punto di an né in punto di quantum e, pertanto, né
liquidi né tantomeno eIGibili (Cfr., sul punto, ex multibus, Cass. civ. nr. 3704/2011 e nr. 2387/2003) – il ricorso monitorio risulta legittimamente emesso e l'opposizione va rigettata con la conseguenza che il decreto opposto va confermato e diviene definitivamente esecutivo.
Né piò operarsi oggi la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, 2 co., poiché il credito difetta del requisito della certezza sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha statuito la sussistenza.
pagina 18 di 19 Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide.
• in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata la responsabilità del convenuto CP_1
per gli allagamenti verificatesi nell'unità immobiliare di sua proprietà
• condanna il convenuto a risarcire all'attrice il danno subito, danno che liquida in euro 200,00 CP_1
al mese da calcolarsi dalla data da giugno 2013 all'effettivo ripristino, escluso il periodo dal 8.8.2019 al
22.10.2019 e dal 8.3.2020 al 3.6.2020, come in motivazione
• rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto diventa definitivamente esecutivo
• rigetta ogni altra domanda
• compensa tra le parti le spese di lite
• sentenza esecutiva
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Sabrina Bocconcello
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