Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Le disposizioni della legge n. 898 del 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio spiegano i propri effetti anche in relazione ai matrimoni precedentemente celebrati, anche se concordatari, in qualunque tempo contratti, in applicazione del principio della immediata operatività dello "ius superveniens" sui rapporti non esauriti, senza che ciò importi l'efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare gli effetti del rapporto matrimoniale in corso, senza incidere sul fatto generatore di esso.
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di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario: 1. Introduzione. - 2. I divieti di mutamento di funzioni secondo la riforma Castelli-Mastella del 2006. - 3. La riforma dell'art. 13: una separazione delle carriere a Costituzione invariata. - 3.1. I cambi nei primi nove anni di funzioni giudiziarie. - 3.2. Le possibilità di scelta residue dopo nove anni dal conferimento delle funzioni giudiziarie. - 3.3. Le funzioni di legittimità. - 3.4. I procuratori europei delegati e il procuratore europeo. - 4. La normativa transitoria e la tutela del principio dell'affidamento. - 5. Gli ulteriori problemi sollevati dalla riforma: assegnazione d'ufficio delle funzioni, incoerenza e irrazionalità delle finalità …
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di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario: 1. Introduzione. - 2. I divieti di mutamento di funzioni secondo la riforma Castelli-Mastella del 2006. - 3. La riforma dell'art. 13: una separazione delle carriere a Costituzione invariata. - 3.1. I cambi nei primi nove anni di funzioni giudiziarie. - 3.2. Le possibilità di scelta residue dopo nove anni dal conferimento delle funzioni giudiziarie. - 3.3. Le funzioni di legittimità. - 3.4. I procuratori europei delegati e il procuratore europeo. - 4. La normativa transitoria e la tutela del principio dell'affidamento. - 5. Gli ulteriori problemi sollevati dalla riforma: assegnazione d'ufficio delle funzioni, incoerenza e irrazionalità delle finalità …
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di Pasquale Serrao d'Aquino Sommario: 1. Introduzione. - 2. I divieti di mutamento di funzioni secondo la riforma Castelli-Mastella del 2006. - 3. La riforma dell'art. 13: una separazione delle carriere a Costituzione invariata. - 3.1. I cambi nei primi nove anni di funzioni giudiziarie. - 3.2. Le possibilità di scelta residue dopo nove anni dal conferimento delle funzioni giudiziarie. - 3.3. Le funzioni di legittimità. - 3.4. I procuratori europei delegati e il procuratore europeo. - 4. La normativa transitoria e la tutela del principio dell'affidamento. - 5. Gli ulteriori problemi sollevati dalla riforma: assegnazione d'ufficio delle funzioni, incoerenza e irrazionalità delle finalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE ST, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CHENERI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SS ER OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso l'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 28/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il resistente, l'Avvocato Gullotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza non definitiva del 25 luglio 1997, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Riva del Garda il 16 luglio 1949 fra BO RI ND e RE US.
Avverso questa sentenza la RE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 28 febbraio 1998. A sostegno della pronuncia il giudice del gravame osservava:
- che l'eccezione di incostituzionalità della legge n. 898 del 1970, per avere ammesso la dissolubilità del matrimonio anche in riferimento ai matrimoni contratti in un regime fondato sulla indissolubilità del vincolo era infondata sulla base di pronunce della Corte di cassazione;
- che il principio secondo cui pacta sunt servanda non trova applicazione in materia matrimoniale;
- che l'indissolubilità del matrimonio non solo non è stata costituzionalizzata, ma sua dissolubilità è attualmente vista come principio cardine dell'ordine pubblico italiano.
Avverso questa sentenza la RE ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo cui resiste con controricorso il BO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si ripropone l'eccezione di inapplicabilità di sentenza non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 4, comma 9 della legge n. 898 del 1970, in assenza del consenso di entrambi i coniugi e si insiste, quale mezzo al fine per l'accoglimento del ricorso, perché questa Corte sollevi "eccezione di incostituzionalità delle disposizioni della legge sul divorzio laddove la stessa consente e prevede lo scioglimento dei rapporti coniugali sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, per contrasto con l'art. 10, comma 1, della Carta costituzionale." Il ricorso è infondato ed al fine del suo rigetto è sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte - per il cui superamento la ricorrente non ha addotto motivi nuovi e diversi da quelli già in precedenza esaminati e disattesi - per la quale con l'art. 149 c.c., anche prima della modifica introdotta con la riforma del diritto di famiglia (art. 31 della legge 19 maggio 1975 n. 151), il legislatore ordinario non ha posto per se stesso il divieto di emanare leggi abolitive dell'indissolubilità del matrimonio (Cass. 7 maggio 1974 n. 1271). Le disposizioni della legge n. 898 del 1970 spiegano i propri effetti anche in relazione ai matrimoni precedentemente celebrati, anche se concordatari (Cass. 7 maggio 1974 n. 1271), in qualunque tempo contratti (Cass. 18 aprile 1974 n. 1059), in applicazione del principio della immediata operatività dello ius superveniens sui rapporti non esauriti (Cass. 12 aprile 1974 n. 1025; Cass. 15 marzo 1975 n. 1008; Cass. 29 maggio 1976 n. 1965), senza che ciò importi l'efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare gli effetti del rapporto matrimoniale in corso senza incidere sul fatto generatore di esso (Cass. 29 maggio 1976 n. 1965). È, poi, manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità delle disposizioni della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo che le stesse, in quanto applicabili ai matrimoni contratti prima della loro entrata in vigore, implicherebbero violazione dell'art. 10, comma 1, cost., secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia perché l'adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ha ad oggetto soltanto le norme di carattere consuetudinario e non anche quelle a carattere pattizio (cfr., per tutte Corte cost. 13 maggio 1987 n. 153) e nella specie non esiste alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale che riconosca l'indissolubilità del matrimonio, sia perché la richiamata legge del 1970 non attiene all'atto costitutivo del matrimonio ed alla sua disciplina, ne' incide sulla sua validità, ma riguarda esclusivamente gli effetti in atto del matrimonio stesso (cfr., per analoghe affermazioni con riferimento alla pretesa violazione del principio di irretroattività sancito dall'art. 25, comma 2, cost., Cass. 28 ottobre 1978 n. 4921). Dalla affermata manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata discende che la sentenza impugnata nella parte in cui, in applicazione della normativa vigente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto anteriormente all'entrata in vigore della più volte citata legge n. 898 del 1970, non merita censura. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio liquidate in £.25.800, oltre a £ 2.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione, il 22 dicembre 1998.