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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5518/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa OS D'RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2020
Promossa da
, legale rapp.te p.t. della Parte_1 Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Guadagno in virtù di procura in
[...] calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Mercato San Severino alla via Vanvitelli, 74,
-opponente-
Contro
, in persona del Direttore Controparte_2 ad interim dott. Controparte_3
-opposta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22/07/2020 , legale rapp.te p.t. della Parte_1
proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. N. 48262 FG, emessa dalla Controparte_2 con la quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 20.000,00 per
[...] asserita violazione dell'art. 1 comma 923 cpv 1 L. 208/15 per aver rinvenuto, all'interno del Ba supporti che consentivano giochi promozionali via Internet. Pt_2
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione contestava la sussistenza del fumus della violazione, per mancanza di qualsiasi elemento a giustificazione del provvedimento, in quanto fa riferimento alla presunta non conformità degli apparecchi alla norma che l'Amministrazione fa solo mostra di applicare, senza alcun concreto accertamento da parte degli operanti. Infatti, riteneva che i verbalizzanti si limitavano a contestare che in detto locale commerciale erano stati rinvenuti apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 comma 6 e nelle disposizioni di legge e amministrative di detta disposizione, pertanto, stante l'assenza di una sufficiente indicazione degli estremi di fatto della violazione è evidente che l'amministrazione non ha assolto all'onere di provare la non conformità delle postazioni alle prescrizioni di legge sulla stessa gravanti, tanto esposto, proponeva ricorso innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir, previa sospensione dell'impugnata ordinanza, inaudita altera parte e, fissata l'udienza di discussione, sospendere la esecuzione della opposta ordinanza ingiunzione, in ossequio al disposto ex art. 22 L. 689/81; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della ordinanza opposta, per difetto di istruttoria, nel merito dichiarare la nullità della impugnata ordinanza, in quanto emessa in palese violazione di legge ed in difetto assoluto del presupposto, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di discussione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 25/03/2021 si costituiva l' Controparte_2 che contestava quanto sostenuto dall'opponente circa la genericità del
[...] verbale di contestazione per essere gli apparecchi in sequestro analiticamente descritti, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, anche perché mancante di elementi a sostegno della medesima concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto, ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza ingiunzione di applicazione delle sanzioni con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita con CTU quindi rinviata per la discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato e/o per sostituzione giudice veniva rinviata per la discussione.
pagina 2 di 4 Alla odierna udienza del 23/10/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Oggetto del giudizio è opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. N. 48262 FG con la quale veniva irrogata all'opponente la sanzione di € 20.000,00 per asserita violazione dell'art. 1 comma 923 cpv 1 L. 208/15 per aver rinvenuto, all'interno del supporti che consentivano giochi promozionali via Internet. Pt_3
Si da atto che in data 19/09/2025 l' ha Controparte_2 depositato Determina di annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della citata ordinanza oggetto di opposizione, Determina emanata in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della ordinanza, come meglio indicata nella Determina, chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A questo proposito si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere
(Cass. Civ. 1048/2000).
Pertanto, alla luce delle su esposte considerazione e della intervenuta sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5518/2020 r.g. tra , legale rapp.te p.t. della Parte_1
–opponente- e Controparte_1 [...]
in persona del Direttore p.t., ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa alla sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione prot. N. 48262/FG del 26/06/2020; pagina 3 di 4 2) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, lì, 23/10/2025
Il GOP
OS D'RO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa OS D'RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2020
Promossa da
, legale rapp.te p.t. della Parte_1 Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Guadagno in virtù di procura in
[...] calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Mercato San Severino alla via Vanvitelli, 74,
-opponente-
Contro
, in persona del Direttore Controparte_2 ad interim dott. Controparte_3
-opposta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22/07/2020 , legale rapp.te p.t. della Parte_1
proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. N. 48262 FG, emessa dalla Controparte_2 con la quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 20.000,00 per
[...] asserita violazione dell'art. 1 comma 923 cpv 1 L. 208/15 per aver rinvenuto, all'interno del Ba supporti che consentivano giochi promozionali via Internet. Pt_2
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione contestava la sussistenza del fumus della violazione, per mancanza di qualsiasi elemento a giustificazione del provvedimento, in quanto fa riferimento alla presunta non conformità degli apparecchi alla norma che l'Amministrazione fa solo mostra di applicare, senza alcun concreto accertamento da parte degli operanti. Infatti, riteneva che i verbalizzanti si limitavano a contestare che in detto locale commerciale erano stati rinvenuti apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 comma 6 e nelle disposizioni di legge e amministrative di detta disposizione, pertanto, stante l'assenza di una sufficiente indicazione degli estremi di fatto della violazione è evidente che l'amministrazione non ha assolto all'onere di provare la non conformità delle postazioni alle prescrizioni di legge sulla stessa gravanti, tanto esposto, proponeva ricorso innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir, previa sospensione dell'impugnata ordinanza, inaudita altera parte e, fissata l'udienza di discussione, sospendere la esecuzione della opposta ordinanza ingiunzione, in ossequio al disposto ex art. 22 L. 689/81; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della ordinanza opposta, per difetto di istruttoria, nel merito dichiarare la nullità della impugnata ordinanza, in quanto emessa in palese violazione di legge ed in difetto assoluto del presupposto, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di discussione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 25/03/2021 si costituiva l' Controparte_2 che contestava quanto sostenuto dall'opponente circa la genericità del
[...] verbale di contestazione per essere gli apparecchi in sequestro analiticamente descritti, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, anche perché mancante di elementi a sostegno della medesima concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto, ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza ingiunzione di applicazione delle sanzioni con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita con CTU quindi rinviata per la discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato e/o per sostituzione giudice veniva rinviata per la discussione.
pagina 2 di 4 Alla odierna udienza del 23/10/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Oggetto del giudizio è opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. N. 48262 FG con la quale veniva irrogata all'opponente la sanzione di € 20.000,00 per asserita violazione dell'art. 1 comma 923 cpv 1 L. 208/15 per aver rinvenuto, all'interno del supporti che consentivano giochi promozionali via Internet. Pt_3
Si da atto che in data 19/09/2025 l' ha Controparte_2 depositato Determina di annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della citata ordinanza oggetto di opposizione, Determina emanata in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della ordinanza, come meglio indicata nella Determina, chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A questo proposito si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere
(Cass. Civ. 1048/2000).
Pertanto, alla luce delle su esposte considerazione e della intervenuta sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5518/2020 r.g. tra , legale rapp.te p.t. della Parte_1
–opponente- e Controparte_1 [...]
in persona del Direttore p.t., ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa alla sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione prot. N. 48262/FG del 26/06/2020; pagina 3 di 4 2) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, lì, 23/10/2025
Il GOP
OS D'RO
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