Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1304
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Sentenza 16 febbraio 1999

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In materia di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 41, comma primo, lett. d), della legge Regione Veneto 20 marzo 1990 n. 19, nel prevedere la "decadenza dall'assegnazione" anche nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 (salva la speciale disciplina di cui alla lett. e) del medesimo art. 41 e all'art. 42 relativamente al superamento dei limiti di reddito), contempla in realtà un'ipotesi di caducazione del rapporto privatistico di locazione costituito dall'atto di assegnazione e non dell'assegnazione medesima e si riferisce anche ai rapporti già in atto alla data di entrata in vigore della norma, senza che possano ritenersi non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla previsione da parte di una legge regionale di cause di decadenza ulteriori rispetto a quelle poste dalla legge statale (cfr. Corte cost. n. 727/1988) e operative anche su rapporti già in atto, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 117 e 3 Cost. (Fattispecie relativa a decadenza per sopravvenuto acquisto della proprietà di altro alloggio idoneo nell'ambito della regione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1304
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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