Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
In materia di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 41, comma primo, lett. d), della legge Regione Veneto 20 marzo 1990 n. 19, nel prevedere la "decadenza dall'assegnazione" anche nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 (salva la speciale disciplina di cui alla lett. e) del medesimo art. 41 e all'art. 42 relativamente al superamento dei limiti di reddito), contempla in realtà un'ipotesi di caducazione del rapporto privatistico di locazione costituito dall'atto di assegnazione e non dell'assegnazione medesima e si riferisce anche ai rapporti già in atto alla data di entrata in vigore della norma, senza che possano ritenersi non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla previsione da parte di una legge regionale di cause di decadenza ulteriori rispetto a quelle poste dalla legge statale (cfr. Corte cost. n. 727/1988) e operative anche su rapporti già in atto, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 117 e 3 Cost. (Fattispecie relativa a decadenza per sopravvenuto acquisto della proprietà di altro alloggio idoneo nell'ambito della regione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. ssa Laura MILANI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Pier Vettor Grimani di VE;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini 34 , presso l'avv. Nicolò Paoletti , che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv.ti Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino;
- controricorrente -
e nei confronti di ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di VE
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 2315 in data 7.10.96 del Tribunale di VE resa in grado d'appello;
Uditi gli avv. Coglitore (per delega) per il ricorrente e Nicolò Paoletti per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sost.Proc.Gen. dr. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A OM IO, assegnatario da circa venti anni di alloggio IACP sito nel Comune di VE Castello, con atto 29.12.92 del Comune di VE veniva comunicata la decadenza dell'assegnazione essendo stata accertata la sua proprietà, nel Comune di S.CH al Tagliamento, di altro alloggio adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare ed ubicato nell'ambito della Regione. La decadenza veniva pronunciata ai sensi degli artt. 2 lett. c) e 41 lett. d) della legge della Regione Veneto 20.3.90 n. 19. Avverso tale provvedimento il OM proponeva opposizione il 19.2.93 innanzi al Pretore di VE ed ai sensi dell'art. 11 DPR 1035/72 prospettando la erroneità ed illiceità della decadenza. Affermava, al proposito, che il provvedimento impugnato, non firmato, non poteva attribuirsi ad uno o ad altro organo;
rilevava che l'assegnazione era stata fatta circa venti anni prima del provvedimento e che la nuova legge regionale non poteva imporre requisiti non previsti al tempo dell'assegnazione (data nella quale era dall'art. 2 lett. c DPR 1035/72 esclusa la sola possidenza di alloggi nell'ambito comunale);
deduceva l'incostituzionalità di alcuna diversa previsione;
contestava comunque l'adeguatezza del cennato alloggio in proprietà, intestato ad esso opponente solo per ragioni di garanzia. Costituitosi il Comune e ritualmente evocata in giudizio l'ATER di VE (già IACP di VE), il Pretore adito, con sentenza 31- 8-95 rigettava il ricorso e la pronunzia veniva interamente confermata con sentenza 7.10.96 dal Tribunale di VE, adito con appello del OM.
Nella motivazione della pronunzia, il Tribunale affermava:
che in ordine alla questione della sottoscrizione del provvedimento, l'appellante non aveva addotto censure alla condivisibile motivazione pretorile di irrilevanza delle ragioni di intestazione dell'atto; che sulla questione dell'adeguatezza dell'appartamento in proprietà era chiaro che il nucleo familiare del OM, ridotto a 4 persone, era chiaramente ben ospitabile nella casa di S.CH (della quale forniva precisa descrizione);che la norma regionale sopravvenuta regolava il rapporto scaturito dall'assegnazione, disponendo, con massima ragionevolezza, che il permanere dell'assegnazione restasse condizionato negativamente dalla sopravvenuta possidenza di specifiche proprietà immobiliari. Per la cassazione di tale sentenza, not. il 22.1.1997, ha proposto ricorso il OM, con atto del 21.3.97 e fondato su due motivi. Si è costituito il Comune con atto del 30.4.97. Non si è costituita l'ATER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il OM denunzia il commesso vizio di motivazione, osservando: A) che andava riproposta la disattesa censura della decisione di primo grado, non essendo sufficiente ad individuare la provenienza dell'atto l'uso di carta intestata al Comune;
B) che la legge statale all'epoca dell'assegnazione non prevedeva ipotesi di revoca per sopravvenuto venir meno del requisito di cui all'art. 2 lett. c) del DPR 1035/72; C) che la legge della Regione Veneto 19/90 prevedeva la decadenza per sopravvenuta perdita dell'impossidenza in ambito regionale, ma tale previsione doveva interpretarsi come applicabile ai soli rapporti di assegnazione insorti in presenza dello stesso requisito, pena la violazione degli artt. 117 e 3 Cost.; D) che, in concreto, l'immobile era solo formalmente intestato al OM ed era comunque destinato al nucleo familiare della figlia. Con il secondo motivo, infine, il OM denunzia vizio di motivazione sulla pretesa "adeguatezza" dell'alloggio, rilevando che il Tribunale aveva omesso di considerare quale fosse il suo nucleo familiare effettivo e quale la reale metratura abitabile dell'alloggio. Ritiene il Collegio che le due doglianze siano da respingere.
Quanto al primo motivo, si osserva:
Sub. A). Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, dopo aver dato atto in narrativa della decisione pretorile di disattendere il rilievo del OM( di nullità dell'atto di revoca per indistinguibilità del sottoscrittore) sull'assunto che la riferibilità fosse desumibile dalla intestazione della lettera all'Assessore competente, riferisce sinteticamente la censura dell'appellante relativa alla insufficienza della predetta "intestazione" e, puramente e semplicemente, la respinge con formula omnicomprensiva ("L'appello è infondato")di implicito rinvio adesivo alle ragioni della pronunzia pretorile. Il motivo di ricorso sul punto è per più versi inammissibile posto che, da un canto, ipotizza che il Tribunale abbia ritenuto non proposte censure su tale questione (quando invece di esse il Tribunale ha dato diligentemente atto) e, dall'altro canto, contraddittoriamente, afferma che tali censure siano state implicitamente disattese ed avverso tale reiezione propone doglianza di carenza di motivazione. In realtà, avendo il Tribunale ben esaminato il motivo e rigettato lo stesso con l'adesione implicita al riportato "decisum" pretorile, la censura si sarebbe dovuta sostanziare nella denunzia di un preciso errore di diritto e non risolvere nel mero, incomprensibile, richiamo alle proprie ragioni disattese in prime cure e nella generica invocazione, a sostegno, della costante "giurisprudenza amministrativa". Sub. B). La censura afferente la mancata previsione del sopravvenuto venir meno del requisito di cui all'art.
2-c) del DPR 1035/72 tra le ipotesi di revoca dell'assegnazione ai sensi del successivo art. 17, appare sotto duplice profilo del tutto fuor di segno. In primo luogo è stato più volte affermato da questa Corte, che la norma di cui al cit. art.
2 -c) deve essere interpretata nel senso che il requisito ivi previsto alla data del bando debba permanere durante tutto il rapporto di assegnazione e sino alla cessione in proprietà dell'alloggio, e che pertanto la revoca ben debba intendersi come diretta a far valere un fatto caducativo del rapporto privatistico di locazione (S.U. 4908/97 e 159/91 e Cass. 4257/97- 10377/93- 8319/93), e che, quindi, essa possa aver luogo anche al di fuori dello schema procedimentale di cui agli artt. 15, 16 e 17. In secondo luogo, quand'anche nella legge statale non vi fosse stato posto per una previsione di decadenza/revoca per il venir meno di uno dei requisiti di assegnazione dell'alloggio, non da questo sarebbe derivato impedimento a che una successiva legge regionale recasse inequivoca e legittima previsione (e di ciò appresso) introducente, per la prima volta, una siffatta previsione di disciplina del rapporto.
Sub. C). La chiara lettera degli artt. 2 lett.c) e 41 lett. d) della L.R.Veneto 20.3.90 n. 19 indica l'introduzione di una causa di decadenza per il venir meno, la perdita o il difetto del requisito di impossidenza di adeguato alloggio in ambito regionale applicabile a tutti i rapporti in atto, quand'anche insorti in presenza di quella situazione che, all'atto dell'assegnazione, non era ancora considerata "requisito". Da un canto, infatti, il legislatore regionale, in presenza di una situazione di scarsità di risorse abitative pubbliche e di aumento delle risorse private ha ritenuto di sottoporre l'assegnazione (e la successiva cessione in proprietà) alla più rigida e selettiva condizione;
dall'altro canto, con l'introduzione della menzionata causa di decadenza è consapevolmente intervenuto anche sui rapporti in atto (nel mentre da qualsivoglia intervento restavano immuni i relativi atti di assegnazione). Nè, si badi, paiono sussistere a carico della predetta previsione i prospettati dubbi di costituzionalità. Non quello afferente la pretesa violazione dell'art. 117 Cost., avendo già la Corte delle leggi con la richiamata sentenza 727/88 ritenuto ampiamente compreso nella potestà regionale in materia l'intervento di disciplina delle cause di decadenza dall'assegnazione con la previsione di ipotesi nuove rispetto a quelle poste dalla legge statale. Nè quello coinvolgente l'art. 3 Cost., non configurandosi alcuna violazione in tal senso per la sopravvenuta modificazione del quadro normativo( sulle condizioni di mantenimento del rapporto di assegnazione) a carico di un assegnatario che alla sua immodificabilità non aveva maturato alcun diritto.
Sub. D). Quanto alla solo "formale" intestazione al OM dell'appartamento di San CH al Tagliamento, il Tribunale ha respinto il gravame ritenendolo mera reiterazione delle tesi disattese in prime cure (e quindi priva di carattere impugnatorio) e, nel merito, ribadendo la decisione di primo grado in ragione del rilievo "formale" della previsione di decadenza per la titolarità, in ambito regionale, dei diritti reali in discorso.
Orbene, il profilo di censura sul punto è anche per tal verso inammissibile là dove neanche intende la esatta "ratio decidendi" sopra riferita (l'avere la legge regionale individuato condizioni di decadenza fondate sulla mera titolarità giuridica di diritti reali) ed erroneamente afferma che la sentenza d'appello non avrebbe "..detto alcunché".
Venendo, da ultimo, al secondo motivo del ricorso, è agevole rilevare che esso si risolve nella inammissibile censura di fatto delle valutazioni di merito espresse dal Tribunale sulla "adeguatezza" dell'alloggio di San CH al Tagliamento. I Giudici veneziani hanno valutato, con attenzione e adeguata motivazione, sia la consistenza del nucleo familiare del OM sia lo sviluppo dell'alloggio di San CH (del quale hanno meticolosamente descritto i locali) e, ritenuta superflua alcuna ulteriore indagine, sono pervenuti ad un conclusivo giudizio di adeguatezza. E le censure sulla composizione del nucleo familiare del OM (nel quale l'istante vorrebbe ricomprendere anche quello della figlia sposata) o sulla estensione e abitabilità dei locali dell'alloggio, sono, palesemente, non proponibili in sede di legittimità. Respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OM a corrispondere al Comune di VE le spese del giudizio pari a lire 75.000 e gli onorari pari a lire 3.000.000.
Così deciso in Roma, il 19.10.1998.
Depositata in Cancelleria il 16/2/1999.