Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 34/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato agli indirizzi pec Parte_1
e presso gli avv.ti Massimiliano Ratti Email_1 Email_2
e Noemi Graceffo che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Genova alla via Porta degli Archi n. 10 presso l'avv Anna Collivadino, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio MENCHINI del Foro di Lucca giusta mandato in atti
APPELLATA
Nonché contro
, in persona del curatore e legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, con sede in La Spezia
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza R.G. 2067/2018, emessa dal Tribunale della Spezia in data 8 giugno
2022, pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
" In via principale
Accertare giudizialmente l'importo effettivamente dovuto dal alla Banca e, Pt_1 così, rettificare il prezzo indicato all'art. 2 dell'atto di assegnazione del 6 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1431 c.c..
In subordine
Dichiarare, ai sensi degli artt. 1427 e ss c.c., la nullità totale, o anche solo parziale del contratto di assegnazione, nella parte relativa al prezzo di cui all'art. 2 dell'atto di assegnazione del 6 settembre 2013.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Per l'Appellata:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa, respinta ogni diversa istanza anche istruttoria perché inammissibile e comunque non meritevole di accoglimento,
Dichiarare, anche in prima udienza, ai sensi dell'art. 342 cpc l'inammissibilità dell'interposto gravame per carenza di motivazione specifica e per l'effetto confermare la sentenza n.417/2022 emessa dal Tribunale della Spezia in data 8.6.2022 (rg 2067/2018) ;
Dichiarare, anche in prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, l'inammissibilità dell'interposto gravame per manifesta infondatezza e per l'effetto confermare la sentenza n.417/2022 emessa dal Tribunale della Spezia in data 8.6.2022 (rg 2067/2018);
In ogni caso, c. Rigettare l'appello e le domande con esso spiegate perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 417/2022 emessa del Tribunale della Spezia in data 8 giugno 2022 nel giudizio R.G. 2067/1018, d. Condannare pare appellante a rifondere a parte appellata le spese e le competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio ed il Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
2
[...] deducendo di aver sottoscritto, in qualità di socio della Cooperativa edilizia convenuta, in data
6.09.2013, atto di assegnazione di alloggio di edilizia convenzionata con contestuale atto di accollo della quota parte del mutuo relativo all'immobile oggetto di assegnazione. Deduceva
l'attore che in sede di atto notarile il valore dell'immobile fosse stato indicato correttamente in euro 256.000,00 mentre l'importo del mutuo accollato fosse stato indicato senza tener conto degli acconti già corrisposti dall'assegnatario per euro 175.000,00 (documentati in produzione di parte), e dunque erroneamente in euro 255.035,67 in luogo di euro 81.000,00.
Deduceva l'attore che in fase di esecuzione del contratto le parti per un certo periodo avessero ovviato all'errore mediante rimborso da parte della Cooperativa delle rate di mutuo non dovute, ma che tuttavia, fallita la Cooperativa, fosse necessario porre rimedio all'erronea indicazione dell'importo del mutuo accollato. Eccepiva l'attore che notaio e parti fossero incorsi in un mero errore materiale e/o di calcolo, peraltro facilmente riconoscibile anche da
– che aveva materialmente ricevuto i pagamenti degli acconti, effettuati su conto CP_4
corrente della Cooperativa acceso presso tale istituto di credito - come tale rettificabile ex art
1430 e 1431 c.c.
Solo in subordine, l'attore chiedeva che il contratto di assegnazione ed accollo venisse considerato nullo ex art 1428 c.c. perché affetto da errore ostativo, essendo evidente che una lettura diversa della vicenda avrebbe comportato per la banca un arricchimento senza causa ex art 2041 c.c.
(oggi ) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_4 Controparte_1
Con sentenza n. 417/2022 depositata l'8 giugno 2022 il Tribunale della Spezia rigettava la domanda con la motivazione che, trattandosi nel caso in ispecie di accollo esterno, figura rientrante nello schema negoziale del contratto a favore di terzo, si dovesse applicare la disciplina dell'art 1413 c.c. sicché la circostanza che in fase esecutiva, successivamente alla stipula dell'accollo ed all'adesione al medesimo ad opera di , vi fossero stati CP_4
accordi tra e non potesse avere rilevanza nei confronti della Banca Pt_1 CP_5
che, rispetto a tali rapporti, era rimasta estranea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è costituita Pt_1
, chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza di Controparte_1
primo grado. non si è costituito. Controparte_2
3 All'udienza del 7.09.2023 questa Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_2 ed, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'appellante, ha disposto ex art 210 cpc l'acquisizione di tutti i pagamenti effettuati da ul conto corrente della e Pt_1 CP_2
copia della insinuazione al passivo del da parte della relativamente al CP_2 CP_6
periodo 2012-2017, al fine di verificare l'effettiva decurtazione degli importi corrisposti dal rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.06.2024 , in cui la Pt_1 causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell'art 1367 c.c. (errore materiale dell'atto di accollo) e, comunque, violazione dell'art 1428 c.c (nullità dell'atto di accollo per errore ostativo)”
Il Giudice di prime cure aveva erroneamente considerato la sola fase esecutiva del rapporto, ovvero quella successiva alla stipula dell'atto di accollo, giungendo all'errata conclusione di ritenere insussistente l'errore nell'atto notarile, nonostante gli allegati pagamenti effettuati dal in favore della Cooperativa sul conto corrente della banca ben prima dell'atto di Pt_1
accollo di mutuo: la fattispecie rientrava a pieno titolo in quella dell' “errore di calcolo” di cui all'art 1430 c.c. Il Giudice aveva erroneamente ritenuto vincolante, nonostante l'evidenza, quanto indicato nell'atto notarile , ma in realtà l'atto pubblico ex art 2700 c.c. fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza delle dichiarazioni dalle parti e del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, non estendendo la propria efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi nel medesimo espressi;
per il disposto dell'art 1273 comma 4 c.c., inoltre, l'accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul Pt_1 contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta, e quindi anche a quella attinente vizi patologici, da intendersi, come nel caso de quo, quella attinente al valore dell'accollo. Se è vero, pertanto, che l'adesione della banca all'atto di accollo ha reso irrevocabile l'impegno assunto dall'accollante in suo favore ex art 1411 c.c., per espressa previsione normativa deve riconoscersi in capo a il diritto di far valere le eccezioni fondate sul contratto che ha Pt_1 dato causa all'assunzione, consistenti, nel caso in questione, in un errore di calcolo relativo alle somme dovute dall'attore alla Banca.
4 Né la Banca, peraltro, aveva mai contestato di aver ricevuto le somme documentate dal
Pt_1
In ogni caso erroneamente il Giudice di prime cure aveva escluso la configurabilità dell'errore ostativo ex art 1428 c.c., che ricorre allorquando per distrazione, ignoranza del significato delle parole adoperate o per qualunque altra ragione, il soggetto dichiarante dica una cosa mentre intendeva dirne un'altra: nel caso specifico, l'acquirente voleva accollarsi il mutuo per la quota di spettanza dell'alloggio acquistato, tuttavia tale volontà si era manifestata erroneamente, ed a fronte del costo dell'alloggio pari ad euro 256.000,00 era stato indicato un prezzo di euro 255.035,67 nonostante vi fossero acconti pagati per euro 175.000,00, sicché
l'importo accollato avrebbe dovuto essere non superiore ad euro 81.000,00.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art 342 cpc.
Nel merito, ha contestato la configurabilità dell'errore di calcolo ex art 1430 e 1431 c.c. con richiamo alla disposizione normativa di cui all'art 2700 c.c., sostenendo che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico coprirebbe anche la dichiarazione resa in atti dalle parti secondo cui il prezzo di vendita dell'appartamento e delle sue pertinenze fosse pari ad euro
256.000,00, il corrispettivo pagato sarebbe stato pari ad euro 11.204,33 e l'accollo del mutuo ammontasse ad euro 255.035,67.
Parte appellata ha altresì contestato che non vi sia prova che, anteriormente alla stipula dell'accordo, i versamenti siano stati effettuati dal irettamente in favore della Pt_1 CP_6
a decurtazione del debito derivante dal mutuo. Inoltre, una volta intervenuta la delibera e l'accettazione dell'accollo da parte della banca, l'obbligazione del terzo accollante sarebbe diventata irrevocabile in conformità della disciplina dettata dagli artt 1273 c.c. e 1413 c.c. : la configurazione dell'accollo esterno come contratto a favore di terzi comporta, ai sensi dell'art
1413 c.c. la non proponibilità da parte dell'accollante nei confronti del creditore accollatario delle eccezioni fondate sui rapporti tra promittente e stipulante.
L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art 342 cpc è infondata.
La norma impone alla parte appellante di porre il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando perché queste siano censurabili. Nel caso
5 che ci occupa, l'appello risponde a tutti i requisiti essenziali individuati dalla giurisprudenza di legittimità, consentendo la lettura dell'atto di capire sia quali siano le parti della sentenza da modificare che i motivi di doglianza, che appaiono dunque sufficientemente specificati.
Nel merito, l'appello è fondato.
Dalla lettura della documentazione prodotta dal convenuto contumace, in CP_2 ottemperanza all'ordine di esibizione emesso da questa Corte con ordinanza del 7.09.2023, è risultata confermata la circostanza dedotta – e documentata (doc. 1, 2 3 e 4 produzione
– dall'attore odierno appellante secondo cui, prima della stipula del rogito notarile di Pt_1 assegnazione dell'alloggio individuato ai lotti 38 e 39 e di accollo di mutuo del 6.09.2013, il
Sig. aveva corrisposto in favore della a su c/c acceso presso Banca Pt_1 CP_2
Credit Agricole, a titolo di acconto sul prezzo concordato di euro 256.000,00, la complessiva somma di euro 175.000,00, come da fatture rilasciate dalla e distinte di CP_2
pagamento ritualmente prodotte in adempimento del citato ordine di esibizione. E' pertanto evidente l'errore materiale in cui è incorso il notaio rogante nel momento in cui ha indicato in euro 255.035,67 in luogo di euro 81.000,00 (pari alla differenza tra la quota di mutuo gravante sull'immobile compravenduto e gli acconti già corrisposti) l'importo della quota di mutuo oggetto di accollo da parte dell'acquirente Pt_1
Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie dell'errore materiale, ravvisabile ogni qualvolta il contenuto dell'atto come materialmente redatto non corrisponda nelle espressioni usate (in questo caso nell'importo indicato) alla comune reale volontà delle parti per erronea formulazione redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti.
Priva di pregio è la contestazione secondo cui l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art
2700 c.c. coprirebbe le dichiarazioni sottoscritte dalle parti in ordine all'acconto versato ed all'importo residuo di mutuo oggetto di accollo, atteso che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, delle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma non si estende ai giudizi valutativi eventualmente compiuti dal pubblico ufficiale (ex pluribus Cass 27.04.06 n. 9649).
Neppure rileva che i pagamenti risultino effettuati in favore della Cooperativa e non direttamente della banca – seppure accreditati su conto corrente acceso presso il medesimo
6 istituto di credito oggi appellato – atteso che le causali dei pagamenti e le imputazioni in fattura rendono incontrovertibile che si tratti di pagamenti in acconto al prezzo convenuto per l'assegnazione dell'alloggio di cui è causa.
L'art 1273 comma 4 cpc prevede inoltre espressamente che il terzo accollante possa opporre al creditore che ha aderito alla stipulazione “le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”, e dunque anche l'erronea indicazione dell'importo accollato.
Trattandosi di errore materiale lo stesso ai sensi dell'art 1430 c.c. è rettificabile senza dar luogo ad annullamento del contratto.
Ogni ulteriore censura deve pertanto ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 260.00,00) secondo i valori minimi, in considerazione della scarsa complessità della vicenda, e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: quanto al primo grado per la fase di studio della controversia euro 1.276,00
per la fase introduttiva euro 814,00
per la fase istruttoria euro 2.835,00
per la fase decisoria euro 2.127,00
per un totale di euro 7.052,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello per la fase di studio della controversia euro 1.489,00
per la fase introduttiva euro 956,00
per la fase istruttoria euro 2.163,00
per la fase decisoria euro 2.552,00
per un totale di euro 7.160,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
7 Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 417/2022 emessa dal Tribunale ordinario di La Spezia, pubblicata l'8.06.2022, ed in totale riforma della stessa, accerta in euro 81.000,00 (ottantunomila/00) l'importo oggetto dell'accollo di mutuo quale quota relativa ai lotti 38 e 39 dell'originario mutuo contratto il 17 aprile 2009 da parte di , e per l'effetto rettifica Parte_1 ai sensi dell'art 1431 c.c. l'importo di euro 255.035,67
(duecentocinquantacinquemilatrentacinque/67) indicato all'art 2 dell'atto di assegnazione del 6 settembre 2013 quale quota di mutuo oggetto di accollo da parte dell'assegnatario in euro 81.000,00 (ottantunomila/00).
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio Parte_1 grado che liquida quanto al primo grado in euro 7.052,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, quanto all'appello in euro 7.160,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
3) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 13 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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