TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6234/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Scuderlando n. 100, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tognetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON, Via Dominutti n. 20;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Via San Lucifero n. 95;
e
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Venezia, San Marco n. 63.
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio depositato telematicamente il 11.12.2024. Parte_1
Per , come da comparsa di costituzione e risposta del 7.11.2023. Controparte_1
Per il , come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2023. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 - Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 emessa da , con cui gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.095,88 in base al ruolo 2021/4440, chiedendo che, previa sospensione della cartella medesima, sia accertata e dichiarata la nullità della pretesa creditoria, stante la nullità della notifica della cartella (poiché effettuata a persona diversa dal destinatario, senza l'invio a quest'ultimo di raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica, c.d. CAN) e, in ogni caso, stante la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dal decreto penale di condanna emesso a suo carico dal Tribunale di ON (atto che egli deduce di non aver mai conosciuto in precedenza e di non aver quindi potuto opporre nelle opportune sedi, facendo inoltre presente di aver fine depositato dinanzi al GIP apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 co. 2 c.p.p.);
- l' si è costituita e, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa del , ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione Controparte_2 alle contestazioni concernenti il merito della pretesa (omessa notifica di atti presupposti), poiché opponibili al solo ente impositore;
nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., o comunque la sua infondatezza, con riferimento al lamentato vizio di nullità della notificazione della cartella, atteso che la notifica si è regolarmente perfezionata mediante ritiro da parte di un familiare e che lo stesso opponente riconosce di aver avuto conoscenza della cartella, tanto da produrla in giudizio;
ha evidenziato inoltre che non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella;
ha chiesto infine, in via subordinata per il caso di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata dal rispetto ad ogni possibile pregiudizio;
CP_2
- il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione per l'infondatezza del Controparte_2 motivo attinente alla presunta omessa notifica dell'atto presupposto, e ciò sul rilievo che il decreto penale è definitivo ed efficace, almeno fino a quando non venga revocato dal GIP competente;
- con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. si è dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di chiamata in causa del , in quanto già parte del presente giudizio;
Controparte_2
- in sede di prima udienza le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, avendo l'opponente documentato che, dopo l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini ex art. 175
c.p.p., è stata proposta dinanzi al GIP l'opposizione al decreto penale di condanna;
- la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 12.12.2024;
* * *
pagina 2 di 5 - il primo motivo di opposizione è infondato, in quanto dalla documentazione prodotta e dalle ammissioni dello stesso opponente, risulta che la notifica della cartella di pagamento si è correttamente perfezionata presso la residenza anagrafica di quest'ultimo in ON, Via Scuderlando, precisamente mediante consegna a mani del padre;
- è infatti pacifico che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento qui opposta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973; risulta inoltre dagli atti del giudizio (cfr. attestazione di consegna dell'ufficiale postale, prodotta come doc. 3 da
[...]
) che la raccomandata in questione è stata ritirata in data 21.7.2023 da un familiare Controparte_1 del destinatario;
lo stesso opponente conferma che la consegna della cartella è avvenuta a mani di suo padre, , il quale “solo nei giorni successivi ha consegnato la cartella al figlio” (pag. 1 atto di Persona_1 citazione); la residenza anagrafica dell'opponente al momento di esecuzione della notifica è pacificamente indicato nell'indirizzo di ON, Via Scuderlando, ove risiede anche il padre del medesimo (con evidente irrilevanza, ai fini della validità del procedimento notificatorio, dello stato deteriorato dei reciproci rapporti parentali);
- ciò premesso, la notifica della cartella di pagamento per cui è causa deve intendersi validamente perfezionata per i motivi che seguono: 1) qualora l'agente della riscossione si avvalga della facoltà di notificare la cartella mediante raccomandata con servizio di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R.
602/73, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982 (Cass.
n. 10037 del 10.4.2019); 2) fermo quanto precede, la consegna del piego avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario fa presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (Cass. n. 4160 del 9.2.2022); 3) nella fattispecie, peraltro, il ricorso alla presunzione da ultimo richiamata è superfluo, stante l'ammissione dell'opponente di essere venuto a conoscenza del contenuto della cartella, e considerato quindi che ogni eventuale irregolarità del procedimento notificatorio sarebbe comunque sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c., pacificamente applicabile anche in materia di atti impositivi e/o della riscossione (Cass. n. 11051 del 9.5.2018);
- diversamente, il secondo motivo di opposizione - relativo alla mancata notifica del decreto penale di condanna - è fondato e va accolto, benché per una ragione sopravvenuta all'inizio del presente giudizio, ovvero per il fatto che è stata promossa (ed è attualmente pendente) l'opposizione al decreto penale di condanna, il che ha fatto venir meno il diritto delle parti convenute di agire in via esecutiva sulla base del titolo predetto;
pagina 3 di 5 - l'art. 461 c.p.p. prevede infatti che “nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria … possono proporre opposizione” (comma 1) e che “se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina
l'esecuzione” (comma 5): nel sistema così delineato, dunque, il decreto penale di condanna diviene definitivo allorché, decorsi 15 giorni dalla sua notifica, non sia stata proposta opposizione (ciò che equivale al suo 'passato in giudicato') e, al ricorrere di tale evenienza, acquista automaticamente efficacia esecutiva;
per converso, se nel termine di quindici giorni è stata promossa l'opposizione, essa ha l'effetto di precludere la definitività del decreto e, conseguentemente, di non far sorgere il diritto ad agire in via esecutiva per il recupero coattivo delle somme portate dal decreto stesso;
- orbene, tenuto conto delle coordinate teoriche che precedono oltre che, in punto di fatto, della ricostruzione operata dal GIP del Tribunale di ON nel decreto ex art. 175 co. 2 c.p.p. del 16.11.2023
(depositato dall'Avvocatura dello Stato in questo giudizio con nota del 15.12.2023), si può affermare che: a) il decreto penale di condanna è stato notificato a per compiuta giacenza in data Parte_1
13.11.2020; b) legittimamente, dunque, dopo il decorso di quindici giorni da tale notifica e la constatazione della mancata opposizione, il ha trasmesso gli atti all'agente della riscossione CP_2 per l'iscrizione a ruolo e l'avvio delle opportune iniziative per il recupero coattivo del credito;
c) nonostante la notifica formalmente corretta del decreto penale, il GIP - provvedendo sulla successiva istanza presentata dall'imputato - ha fatto applicazione dei consolidati orientamenti della Cassazione penale in materia e ha accordato la rimessione in termini per proporre opposizione, ritenendo plausibile che egli, per le peculiari circostanze della sua situazione concreta (rapporti conflittuali con il padre e assenza di fatto di una fissa dimora), all'epoca non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto penale;
d) la proposizione dell'opposizione in data 30.11.2023, ancorché tardiva, esplica l'effetto di cui all'art. 461 co. 5 c.p.p. ed inibisce la prosecuzione dell'attività di riscossione nelle more intrapresa sulla base del decreto penale opposto;
e) per effetto dell'opposizione proposta dinanzi al GIP, non sussiste ad oggi il diritto del di agire in via esecutiva sulla base del decreto penale di Controparte_2 condanna posto alla base della cartella di pagamento che forma oggetto della presente opposizione;
- l'accoglimento dell'opposizione per un motivo sopravvenuto in corso di giudizio (presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna e conseguente venir meno del diritto di agire in via esecutiva in base a tale titolo) è circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'opponente e il;
CP_2
- la medesima ragione appena evidenziata, avendo carattere sopravvenuto e assorbente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra pagina 4 di 5 l'opponente e l' (rispetto a quest'ultima va peraltro disattesa Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento alle questioni di carattere sostanziale, essendo tale ente il soggetto giuridico che, quale incaricato della riscossione, ha promosso e coltivato il recupero coattivo del credito e non potendo pertanto l'opponente far altro che chiedere nei suoi confronti l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza della cartella di
[...] Parte_1 pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 notificata in data 21.7.2023 e del sottostante decreto penale di condanna;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
ON, 14.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6234/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Scuderlando n. 100, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tognetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON, Via Dominutti n. 20;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Via San Lucifero n. 95;
e
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Venezia, San Marco n. 63.
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio depositato telematicamente il 11.12.2024. Parte_1
Per , come da comparsa di costituzione e risposta del 7.11.2023. Controparte_1
Per il , come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2023. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 - Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 emessa da , con cui gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.095,88 in base al ruolo 2021/4440, chiedendo che, previa sospensione della cartella medesima, sia accertata e dichiarata la nullità della pretesa creditoria, stante la nullità della notifica della cartella (poiché effettuata a persona diversa dal destinatario, senza l'invio a quest'ultimo di raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica, c.d. CAN) e, in ogni caso, stante la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dal decreto penale di condanna emesso a suo carico dal Tribunale di ON (atto che egli deduce di non aver mai conosciuto in precedenza e di non aver quindi potuto opporre nelle opportune sedi, facendo inoltre presente di aver fine depositato dinanzi al GIP apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 co. 2 c.p.p.);
- l' si è costituita e, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa del , ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione Controparte_2 alle contestazioni concernenti il merito della pretesa (omessa notifica di atti presupposti), poiché opponibili al solo ente impositore;
nel merito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., o comunque la sua infondatezza, con riferimento al lamentato vizio di nullità della notificazione della cartella, atteso che la notifica si è regolarmente perfezionata mediante ritiro da parte di un familiare e che lo stesso opponente riconosce di aver avuto conoscenza della cartella, tanto da produrla in giudizio;
ha evidenziato inoltre che non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella;
ha chiesto infine, in via subordinata per il caso di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata dal rispetto ad ogni possibile pregiudizio;
CP_2
- il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione per l'infondatezza del Controparte_2 motivo attinente alla presunta omessa notifica dell'atto presupposto, e ciò sul rilievo che il decreto penale è definitivo ed efficace, almeno fino a quando non venga revocato dal GIP competente;
- con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. si è dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di chiamata in causa del , in quanto già parte del presente giudizio;
Controparte_2
- in sede di prima udienza le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, avendo l'opponente documentato che, dopo l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini ex art. 175
c.p.p., è stata proposta dinanzi al GIP l'opposizione al decreto penale di condanna;
- la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 12.12.2024;
* * *
pagina 2 di 5 - il primo motivo di opposizione è infondato, in quanto dalla documentazione prodotta e dalle ammissioni dello stesso opponente, risulta che la notifica della cartella di pagamento si è correttamente perfezionata presso la residenza anagrafica di quest'ultimo in ON, Via Scuderlando, precisamente mediante consegna a mani del padre;
- è infatti pacifico che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento qui opposta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973; risulta inoltre dagli atti del giudizio (cfr. attestazione di consegna dell'ufficiale postale, prodotta come doc. 3 da
[...]
) che la raccomandata in questione è stata ritirata in data 21.7.2023 da un familiare Controparte_1 del destinatario;
lo stesso opponente conferma che la consegna della cartella è avvenuta a mani di suo padre, , il quale “solo nei giorni successivi ha consegnato la cartella al figlio” (pag. 1 atto di Persona_1 citazione); la residenza anagrafica dell'opponente al momento di esecuzione della notifica è pacificamente indicato nell'indirizzo di ON, Via Scuderlando, ove risiede anche il padre del medesimo (con evidente irrilevanza, ai fini della validità del procedimento notificatorio, dello stato deteriorato dei reciproci rapporti parentali);
- ciò premesso, la notifica della cartella di pagamento per cui è causa deve intendersi validamente perfezionata per i motivi che seguono: 1) qualora l'agente della riscossione si avvalga della facoltà di notificare la cartella mediante raccomandata con servizio di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R.
602/73, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982 (Cass.
n. 10037 del 10.4.2019); 2) fermo quanto precede, la consegna del piego avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario fa presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (Cass. n. 4160 del 9.2.2022); 3) nella fattispecie, peraltro, il ricorso alla presunzione da ultimo richiamata è superfluo, stante l'ammissione dell'opponente di essere venuto a conoscenza del contenuto della cartella, e considerato quindi che ogni eventuale irregolarità del procedimento notificatorio sarebbe comunque sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c., pacificamente applicabile anche in materia di atti impositivi e/o della riscossione (Cass. n. 11051 del 9.5.2018);
- diversamente, il secondo motivo di opposizione - relativo alla mancata notifica del decreto penale di condanna - è fondato e va accolto, benché per una ragione sopravvenuta all'inizio del presente giudizio, ovvero per il fatto che è stata promossa (ed è attualmente pendente) l'opposizione al decreto penale di condanna, il che ha fatto venir meno il diritto delle parti convenute di agire in via esecutiva sulla base del titolo predetto;
pagina 3 di 5 - l'art. 461 c.p.p. prevede infatti che “nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria … possono proporre opposizione” (comma 1) e che “se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina
l'esecuzione” (comma 5): nel sistema così delineato, dunque, il decreto penale di condanna diviene definitivo allorché, decorsi 15 giorni dalla sua notifica, non sia stata proposta opposizione (ciò che equivale al suo 'passato in giudicato') e, al ricorrere di tale evenienza, acquista automaticamente efficacia esecutiva;
per converso, se nel termine di quindici giorni è stata promossa l'opposizione, essa ha l'effetto di precludere la definitività del decreto e, conseguentemente, di non far sorgere il diritto ad agire in via esecutiva per il recupero coattivo delle somme portate dal decreto stesso;
- orbene, tenuto conto delle coordinate teoriche che precedono oltre che, in punto di fatto, della ricostruzione operata dal GIP del Tribunale di ON nel decreto ex art. 175 co. 2 c.p.p. del 16.11.2023
(depositato dall'Avvocatura dello Stato in questo giudizio con nota del 15.12.2023), si può affermare che: a) il decreto penale di condanna è stato notificato a per compiuta giacenza in data Parte_1
13.11.2020; b) legittimamente, dunque, dopo il decorso di quindici giorni da tale notifica e la constatazione della mancata opposizione, il ha trasmesso gli atti all'agente della riscossione CP_2 per l'iscrizione a ruolo e l'avvio delle opportune iniziative per il recupero coattivo del credito;
c) nonostante la notifica formalmente corretta del decreto penale, il GIP - provvedendo sulla successiva istanza presentata dall'imputato - ha fatto applicazione dei consolidati orientamenti della Cassazione penale in materia e ha accordato la rimessione in termini per proporre opposizione, ritenendo plausibile che egli, per le peculiari circostanze della sua situazione concreta (rapporti conflittuali con il padre e assenza di fatto di una fissa dimora), all'epoca non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto penale;
d) la proposizione dell'opposizione in data 30.11.2023, ancorché tardiva, esplica l'effetto di cui all'art. 461 co. 5 c.p.p. ed inibisce la prosecuzione dell'attività di riscossione nelle more intrapresa sulla base del decreto penale opposto;
e) per effetto dell'opposizione proposta dinanzi al GIP, non sussiste ad oggi il diritto del di agire in via esecutiva sulla base del decreto penale di Controparte_2 condanna posto alla base della cartella di pagamento che forma oggetto della presente opposizione;
- l'accoglimento dell'opposizione per un motivo sopravvenuto in corso di giudizio (presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna e conseguente venir meno del diritto di agire in via esecutiva in base a tale titolo) è circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'opponente e il;
CP_2
- la medesima ragione appena evidenziata, avendo carattere sopravvenuto e assorbente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra pagina 4 di 5 l'opponente e l' (rispetto a quest'ultima va peraltro disattesa Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento alle questioni di carattere sostanziale, essendo tale ente il soggetto giuridico che, quale incaricato della riscossione, ha promosso e coltivato il recupero coattivo del credito e non potendo pertanto l'opponente far altro che chiedere nei suoi confronti l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza della cartella di
[...] Parte_1 pagamento n. 122 2021 00168807 88 000 notificata in data 21.7.2023 e del sottostante decreto penale di condanna;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
ON, 14.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 5 di 5