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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 10/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2831 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Nicola C.F._1
Fabrizi n.109 is.189 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CARCIONE
ROSETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA V.EMANUELE 100 (UFFICIO CP_1
LEGALE ) MESSINA presso lo studio dell'Avv. AIME CP_2
ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto ricorso giudiziario avverso il provvedimento amministrativo con cui l' ha disposto la cancellazione del suo nominativo CP_1 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014, eccependo l'illegittimità e l'arbitrarietà della decisione adottata dall' . La stessa ha CP_3
sostenuto di aver prestato effettivamente attività lavorativa come bracciante agricola per 102 giornate nel corso dell'anno 2014 alle dipendenze della ditta
Basile Gigante Salvuccio, rivendicando il diritto alla reiscrizione negli elenchi per l'anno in oggetto e al riconoscimento delle connesse prestazioni previdenziali, tra cui l'indennità di disoccupazione agricola e altre prestazioni accessorie previste dalla legge. L' si è costituito ritualmente in giudizio, eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 della Legge 11 marzo 1970, n. 83, e contestando altresì nel merito la fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente. L' ha dedotto che la cancellazione è derivata da CP_3
un accertamento ispettivo, conclusosi con verbale di disconoscimento dell'effettività dei rapporti di lavoro dichiarati dalla ditta.
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che la cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi è stata disposta a seguito delle risultanze ispettive dell' , secondo cui la ditta datrice di lavoro aveva denunciato un CP_1
numero di giornate lavorative sproporzionato rispetto al fabbisogno aziendale, e che, pertanto, i rapporti di lavoro risultavano fittizi. L'elenco dei lavoratori cancellati è stato pubblicato sul sito istituzionale dell' dal 10 marzo al 25 CP_1 marzo 2017. La pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, commi 5 e 6 del
D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, è equiparata a tutti gli effetti a notifica legale del provvedimento amministrativo.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970, n. 83, il termine per proporre impugnazione giudiziaria è stabilito in 120 giorni dalla notificazione del provvedimento. Considerata la pubblicazione conclusasi il 25 marzo 2017, il termine utile per l'instaurazione dell'azione giudiziaria scadeva il 23 luglio 2017.
Il ricorso è stato proposto oltre tale data, rendendolo irrimediabilmente tardivo e, quindi, inammissibile.
In merito alla natura del termine, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che il termine di cui all'art. 22 della L. n. 83/1970 è di carattere sostanziale e perentorio, non soggetto a sospensione, interruzione o proroga, nemmeno per cause di forza maggiore (Cass. civ., sez. lav., n. 5942/2001; Cass. civ., sez. lav., n. 25892/2009). L'omessa proposizione dell'azione entro il suddetto termine comporta la perdita definitiva del diritto alla tutela giudiziaria.
Si richiama, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 2021, con cui
è stata ritenuta costituzionalmente legittima la disciplina dell'art. 38 della L. n.
111/2011 nella parte in cui prevede la notifica mediante pubblicazione sul sito dell' . La Consulta ha evidenziato come tale modalità sia compatibile con i CP_1 principi di conoscibilità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, non configurandosi alcuna lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la questione della decadenza, in quanto assorbente, preclude l'esame del merito della controversia. Non vi è, dunque, spazio per valutazioni istruttorie ulteriori o approfondimenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Si rileva, comunque, che la vicenda giudiziaria in esame si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale particolarmente complesso e in continua evoluzione. La buona fede della ricorrente e la difficoltà interpretativa della normativa applicabile giustificano l'adozione di una decisione equitativa in materia di spese processuali.
Considerata, pertanto, la particolare complessità della questione giuridica trattata, appare equo e ragionevole disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale scelta si fonda su principi di equità e sul riconoscimento dell'incidenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, i quali possono aver determinato un affidamento incolpevole nella legittimità dell'azione proposta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara
INAMMISSIBILE il ricorso proposto da contro l' per intervenuta Parte_1 CP_1 decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22 della L. n. 83/1970; dichiara
ASSORBITE le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente, in quanto non esaminabili per effetto della rilevata decadenza;
e
COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla complessità della materia e alla recente evoluzione giurisprudenziale in punto di diritto.
Così deciso in Patti 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo