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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1212 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'avv. Giulietta Catalano, che lo AR ra a margine al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Rende, alla Via Libertà n. 30, è elettivamente domiciliato appellante
E
(c.f. Controparte_1 ore, P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Roberto Annovazzi per procura alle liti n. 37875 rep. n. 7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente domiciliato in VIA MILANO N. 17, Persona_1 presso CP_1 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Accesso al Fondo di garanzia per la corresponsione del TFR
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… Che la Corte di Appello adita, fissata l'udienza di discussione ex. Art. 435 c.p.c., disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformi la sentenza n. 1026/2023, resa inter partes nel giudizio RG 2565/2021 dal Tribunale di Cosenza, sezione lavoro e previdenza, depositata il 14/06/2023 e non notificata e, in accoglimento del presente ricorso: Accerti e dichiari il diritto del Sig. alla corresponsione, da AR parte del Fondo di Garanz porto maturato in forza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la CP_2 Parte_2 dal 31/12/2015 al 31/12/2017, a fronte dell'in patrimoniali della società datrice di lavoro;
-Condanni l' in persona del CP_1
1 l.r.p.t., a corrispondere al Sig. il TFR maturato in AR forza del rapporto di lavoro i dal CP_2 Parte_2
31/12/2015 al 31/12/2017, per un impor con rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sino alla data di liquidazione delle somme;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi …>>; Per l'appellato: <<… Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla controparte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio…>>; FATTO E DIRITTO
§1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: << Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio l
CP_1 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla corresponsione da parte del Fon garanzia del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con la C-Agency di Cozza Claudio dal 31.12.2015 al 31.12.2017 e la condanna dell al pagamento
CP_1 della somma di € 2826,98 oltre accessori. Rappresentava che , non avendo ricevuto al termine del rapporto di lavoro il TFR, aveva richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 334 del 2018; che a seguito della notifica del precetto aveva proceduto al pignoramento mobiliare che si concludeva con esito negativo;
che non potendo incardinare un pignoramento immobiliare poiché i beni erano stati concessi a garanzia di un mutuo ipotecario, aveva presentato all domanda di
CP_1 intervento al Fondo di Garanzia ma che detta domanda a rigettata. Deducendo l'illegittimità del comportamento dell'istituto, concludeva come sopra. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso>>.
CP_1
§2 Il Tribunale rigetta il ricorso perché <<… non risulta dimostrata da parte del ricorrente la non applicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, circostanza questa che…può essere provata mediante l'esibizione di copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento. Tale decreto nella specie non è stato prodotto né il ricorrente ha dato prova della sussistenza delle circostanze fattuali … che lo avrebbero esonerato dalla esibizione del decreto del Tribunale. Consegue, da quanto appena detto, che non avendo parte ricorrente dato prova della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro, la domanda volta ad ottenere la condanna dell al pagamento del TFR non può CP_1 essere accolta essendo rimasto dimostrato i upposto di accesso al Fondo di garanzia>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dal sig. , che ne lamenta l'erroneità per Pt_1 avere il Tribunale trascurato di consider e l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24/01/2018, mentre la domanda al Fondo di Garanzia è stata presentata in data 03/12/2019 (all. 5 fasc. I° grado), ossia CP_1
a distanz ltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, sicché
2 vi erano ragioni ostative di carattere oggettivo che dimostrano l'inoperatività delle procedure concorsuali nei confronti dell'imprenditore. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello è fondato alla stregua dei condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27467 del 20/11/2017): <<Ai fini della tutela prevista dalla l. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva>>. Tale pronuncia riguarda proprio il caso specifico del decorso del termine annuale dalla cessazione di attività di impresa, ostativo alla declaratoria di Liquidazione Giudiziale (in base al CCII, d. l.vo 14/2019, non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale). Solo apparentemente di segno contrario è la pronuncia successiva, Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018, secondo cui <<In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del Tribunale fallimentare CP_1 della non fallibilità dell'impre e, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992>>. È infatti evidente la diversità del caso sotteso a quest'ultima pronuncia rispetto a quello qui in esame: lì, infatti, il lavoratore aveva omesso di chiedere il fallimento ritenendo che l'esiguità del credito sarebbe stata di ostacolo alla declaratoria dello stesso e la Corte ha pertanto affermato che la verifica in questione deve essere fatta in sede prefallimentare e deve constare dal decreto del Tribunale. Nella prima ipotesi, dunque, si è di fronte ad un dato temporale certo ed obiettivo, nell'altro (la consistenza dell'esposizione debitoria) si tratta di un dato che può emergere solo da una valutazione complessiva della situazione dell'impresa, di esclusiva competenza del Tribunale. Non rileva, dunque, come vorrebbe l la colpevole inerzia del lavoratore CP_1 che, a suo dire, cessato il rapporto nel , avrebbe dovuto subito attivarsi per chiedere il fallimento;
infatti, il lavoratore ha prontamente agito con decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento del TFR e l'ha ottenuto nel 2018 (il decreto ingiuntivo è datato 13 giugno 2018); poi ha esperito la procedura esecutiva che l'ha lasciato insoddisfatto;
l'anno dalla cessazione dell'impresa è coinciso con il lasso temporale necessario per il lavoratore per poter compiere
3 tutte le attività che, in caso di esito infruttuoso, gli avrebbero poi consentito l'accesso al fondo di garanzia.
§5 Quanto alla insufficienza delle garanzie patrimoniali, dal verbale di pignoramento mobiliare del 5 ottobre 2018 risulta che i beni sottoposti a pignoramento, in realtà, erano stati già assoggettati a precedente pignoramento e il debitore ne aveva conservato la disponibilità in comodato;
dal medesimo verbale emerge (per averlo il suddetto dichiarato all'ufficiale giudiziario procedente) che i beni immobili del debitore sono gravati da ipoteca per mutuo. Ne discende che non risponde al vero quanto afferma l nella memoria CP_1 costitutiva in appello, secondo cui il pignoramento mobilia n sarebbe stato negativo, perché erano stati rinvenuti beni per il valore di euro 1280,00 (che comunque sarebbero stati insufficienti al soddisfacimento del credito). Quanto alla scelta del lavoratore di non procedere a pignoramento immobiliare per esistenza di ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore, si tratta di comportamento legittimo, perché l'onere gravante sul medesimo non può andare oltre i limiti dell'esperimento di una procedura fruttuosa e ragionevole:
<L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione CP_1 dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro mpiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione>> (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020).
§6 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso della condanna dell' CP_1 presso cui è istituito il fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297/1982, a pag
4 euro 2.826,98, importo coincidente con il TFR AR ntivo ottenuto dal sig. a carico dell'ex datore Pt_1 di lavoro – peraltro non specificamente contestato d CP_1
Sul dovuto andranno altresì liquidati i soli interess ali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo, stante il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992 – atteso che la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo-previdenziale (cfr. in tal senso, Cass. S.L., ordinanza n. 6480/2015). Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, con ricorso in data 13 dicembre 2023, avverso la sentenza del
[...] senza, giudice del lavoro, n. 1026/2023 resa in data 14 giugno 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna l' a CP_1 pagare a euro 2.826,98, per il titolo di in AR motivazione, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida CP_1 in euro 1312 er il primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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