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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4879/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss, L. 681\1981, vertente
tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Lorè (Cod. Fisc. ) presso il cui stu- C.F._2
1
dio è elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere della Vittoria n. 11, in virtù di procura alle liti in atti appellante/ricorrente
e
(Cod. Fisc. /P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante il Sindaco p.t., domiciliato con il difensore costituito in primo grado, Agente di P.M. presso la sede dell'Ente in Marcianise CP_2
(CE) alla Via Roma n.1 appellato/resistente contumace
Nonché
(C.F. , in persona del lega- Controparte_3 P.IVA_2 le rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 appellata/resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello e note di precisazione delle con- clusioni per l'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Il ricorrente ha premesso di aver spiegato ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.
n.150/2011 opposizione alla cartella di pagamento n. 09720230138336323 formata dalla - ai fini della esazione della Controparte_4 sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale di accertamento di viola- zione del c.d.s. n.27354/G/20 elevato dal e asseritamen- Controparte_1 te inadempiuto dall'esponente - e così incardinato innanzi al giudice di pace di
Santa AR Capua Vetere il relativo giudizio, rubricato al n.R.G. 5903/2023. Il ricorrente ha, nello specifico, censurato l'illegittimità dell'atto opposto, esso essendo stato adottato in forza di un titolo mai notificatogli perché rimesso in suo favore in violazione dell'art. 140 c.p.c. e, segnatamente, in carenza dell'inoltro dell'avviso di deposito previsto dalla norma, circostanza appurata in sede di accesso agli atti amministrativi.
2
Il ricorrente, pertanto, in primo grado ha concluso per l'annullamento della
[...]
esattoriale de qua con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di Pt_2 lite. L'istante ha, così, dedotto che con sentenza n. 1779/2024 il giudice di pace di Santa AR Capua Vetere pur accogliendo in toto l'opposizione previa de- claratoria di illegittimità della cartella impugnata, aveva statuito inopinatamen- te la condanna dei resistenti alla refusione del solo contributo unificato
“…Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_4 in solido al pagamento delle spese di lite limitatamente al solo contributo uni- ficato pari ad € 43,00 con attribuzione al difensore antistatario”. Dunque,
l'istante ha dedotto di aver proposto gravame avverso detta sentenza chieden- done parzialmente la riforma censurando l'omessa condanna al pagamento del- le spese di lite (rectius condanna alla refusione del solo contributo unificato), ciò in chiaro dispregio degli artt. 92 e 132 c.p.c. e 3 e 11 Costituzione.
L e il resistenti, invece, non si sono costituti in CP_5 Controparte_1 giudizio restando pertanto contumaci nonostante la regolarità del procedimento di notificazione pec. Così, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2025, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha aggiornato l'udienza al 16.10.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
Considerazioni preliminari e in diritto
Preliminarmente, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazio- ne, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, passando al vaglio della censura della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 92 e segg. c.p.c. sollevata dall'istante, si osserva che costitui- sce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese pro- cessuali (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice può procedere alla com- pensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reci- proca ovvero se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente in-
3
dicate nella motivazione.
L'art. 92 c.p.c. è stato, infatti, novellato dapprima con legge n. 263/05 che aveva richiesto che i giusti motivi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”
e, ancora più recentemente, per i giudizi civili instaurati successivamente al
4.7.2009, dalla legge 69/09 che prevede tale possibilità solo ove “vi è soccom- benza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensa- zione delle spese necessiti, comunque, di una motivazione idonea a sostenerla, motivazione che può risultare, anche indirettamente ma pur sempre in modo
“chiaro ed inequivoco”, dal complesso argomentativo sviluppato dal giudice a sostegno della statuizione di merito (in tal senso cfr. Cass. SS.UU. n. 15559/03,
Cass. n. 58/04, Cass. n. 23993/07 e più recentemente Cass. SS.UU. n. 20598/08
e n. 20599/08).
Ed ancora, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del
2009 - "ratione temporis" applicabile - nei casi in cui difetti la reciproca soc- combenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiet- tiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e ver- sandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezio- nalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrisponda- no le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. sentenza Cass. n.
15495 del 16.05.2022).
Nella medesima traccia giurisprudenziale si pone, inoltre, l'orientamento per cui il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di sostanziale compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente in- dicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Ordinan- za n. 1950 del 24/01/2022).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare quindi se la compensazione delle spese di lite e, nello specifico, degli onorari di giudizio sia stata operata in presenza delle ragioni di "gravità ed eccezionalità"
4
normativamente previste;
il giudice, è tenuto, infatti ad indicare rigorosamente ed esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed ec- cezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cfr. ex multis Cass. 26847/23).
Ciò posto, in punto di diritto non può essere trascurato come, nel caso de quo, il primo giudice non ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata in quanto, pur accogliendo integralmente l'opposizione spiegata dall'istante sul rilievo per cui “Nel caso di specie manca del tutto la prova della spedizione dell'avviso di ricevimento” non ha motivato rigorosamente la refu- sione del solo contributo unificato e, dunque, la compensazione degli onorari di giudizio, tanto più nel caso di specie in cui il giudizio di primo grado è stato in- trodotto già nel vigore della legge del 2009. In tale situazione non si giustifica in alcun modo la compensazione degli onorari di giudizio in danno della parte che
è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di rigorosa ed esplicita moti- vazione, ha giustamente invocato l'applicazione del principio di soccombenza.
Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sareb- be meramente formale, in quanto le spese processuali che sono in tal modo poste a carico, per la propria parte, del ricorrente nonostante sia risultato vittorioso, superano, senza dubbio, quelle relative all'ingiunzione di pagamento impugnata.
La censura mossa dal ricorrente alla sentenza di primo grado è, pertanto, merite- vole di accoglimento.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla condan- na alle spese in favore dell'odierno istante.
Per completezza, in ordine all'omessa prova della notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata, sul tema va osservato che si è affermata in giurisprudenza, con orientamento consolidato, una responsabilità solidale fra amministrazione (ente impositore) ed esattore.
Difatti, per la Cassazione, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazio- ne ed esattore. Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spe- se di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del con- cessionario della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente. La Cassazione ha, infatti, enucleato tale principio di diritto: “An- che quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente
5
vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccomben- za, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pa- gamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, pro- prio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs.
n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”. (Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018)
In conclusione, entrambi i resistenti/appellati - e - Controparte_1 CP_5 vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente . Parte_1
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del e dell Controparte_1 Controparte_4
;
[...]
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Santa AR Capua Vetere n. 1779/2024 depositata in data 15.07.2024, condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio che vengono liquidate in euro 346,00 per compensi pro- fessionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe
Lorè dichiaratosi anticipatario;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio che vengono liquidate in euro 91,50 per spese ed euro 662,00 per com- pensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lorè dichiaratosi anticipatario.
Santa AR Capua Vetere, 28.10.2025
Il Giudice
6
dott.ssa
AR EL ET
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss, L. 681\1981, vertente
tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Lorè (Cod. Fisc. ) presso il cui stu- C.F._2
1
dio è elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere della Vittoria n. 11, in virtù di procura alle liti in atti appellante/ricorrente
e
(Cod. Fisc. /P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante il Sindaco p.t., domiciliato con il difensore costituito in primo grado, Agente di P.M. presso la sede dell'Ente in Marcianise CP_2
(CE) alla Via Roma n.1 appellato/resistente contumace
Nonché
(C.F. , in persona del lega- Controparte_3 P.IVA_2 le rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 appellata/resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello e note di precisazione delle con- clusioni per l'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Il ricorrente ha premesso di aver spiegato ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.
n.150/2011 opposizione alla cartella di pagamento n. 09720230138336323 formata dalla - ai fini della esazione della Controparte_4 sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale di accertamento di viola- zione del c.d.s. n.27354/G/20 elevato dal e asseritamen- Controparte_1 te inadempiuto dall'esponente - e così incardinato innanzi al giudice di pace di
Santa AR Capua Vetere il relativo giudizio, rubricato al n.R.G. 5903/2023. Il ricorrente ha, nello specifico, censurato l'illegittimità dell'atto opposto, esso essendo stato adottato in forza di un titolo mai notificatogli perché rimesso in suo favore in violazione dell'art. 140 c.p.c. e, segnatamente, in carenza dell'inoltro dell'avviso di deposito previsto dalla norma, circostanza appurata in sede di accesso agli atti amministrativi.
2
Il ricorrente, pertanto, in primo grado ha concluso per l'annullamento della
[...]
esattoriale de qua con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di Pt_2 lite. L'istante ha, così, dedotto che con sentenza n. 1779/2024 il giudice di pace di Santa AR Capua Vetere pur accogliendo in toto l'opposizione previa de- claratoria di illegittimità della cartella impugnata, aveva statuito inopinatamen- te la condanna dei resistenti alla refusione del solo contributo unificato
“…Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_4 in solido al pagamento delle spese di lite limitatamente al solo contributo uni- ficato pari ad € 43,00 con attribuzione al difensore antistatario”. Dunque,
l'istante ha dedotto di aver proposto gravame avverso detta sentenza chieden- done parzialmente la riforma censurando l'omessa condanna al pagamento del- le spese di lite (rectius condanna alla refusione del solo contributo unificato), ciò in chiaro dispregio degli artt. 92 e 132 c.p.c. e 3 e 11 Costituzione.
L e il resistenti, invece, non si sono costituti in CP_5 Controparte_1 giudizio restando pertanto contumaci nonostante la regolarità del procedimento di notificazione pec. Così, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2025, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha aggiornato l'udienza al 16.10.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
Considerazioni preliminari e in diritto
Preliminarmente, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazio- ne, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, passando al vaglio della censura della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 92 e segg. c.p.c. sollevata dall'istante, si osserva che costitui- sce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo il quale la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese pro- cessuali (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.).
A fronte di tale principio generale, tuttavia, il giudice può procedere alla com- pensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reci- proca ovvero se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente in-
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dicate nella motivazione.
L'art. 92 c.p.c. è stato, infatti, novellato dapprima con legge n. 263/05 che aveva richiesto che i giusti motivi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”
e, ancora più recentemente, per i giudizi civili instaurati successivamente al
4.7.2009, dalla legge 69/09 che prevede tale possibilità solo ove “vi è soccom- benza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la compensa- zione delle spese necessiti, comunque, di una motivazione idonea a sostenerla, motivazione che può risultare, anche indirettamente ma pur sempre in modo
“chiaro ed inequivoco”, dal complesso argomentativo sviluppato dal giudice a sostegno della statuizione di merito (in tal senso cfr. Cass. SS.UU. n. 15559/03,
Cass. n. 58/04, Cass. n. 23993/07 e più recentemente Cass. SS.UU. n. 20598/08
e n. 20599/08).
Ed ancora, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del
2009 - "ratione temporis" applicabile - nei casi in cui difetti la reciproca soc- combenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiet- tiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e ver- sandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezio- nalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrisponda- no le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. sentenza Cass. n.
15495 del 16.05.2022).
Nella medesima traccia giurisprudenziale si pone, inoltre, l'orientamento per cui il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di sostanziale compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente in- dicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Ordinan- za n. 1950 del 24/01/2022).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare quindi se la compensazione delle spese di lite e, nello specifico, degli onorari di giudizio sia stata operata in presenza delle ragioni di "gravità ed eccezionalità"
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normativamente previste;
il giudice, è tenuto, infatti ad indicare rigorosamente ed esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed ec- cezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cfr. ex multis Cass. 26847/23).
Ciò posto, in punto di diritto non può essere trascurato come, nel caso de quo, il primo giudice non ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata in quanto, pur accogliendo integralmente l'opposizione spiegata dall'istante sul rilievo per cui “Nel caso di specie manca del tutto la prova della spedizione dell'avviso di ricevimento” non ha motivato rigorosamente la refu- sione del solo contributo unificato e, dunque, la compensazione degli onorari di giudizio, tanto più nel caso di specie in cui il giudizio di primo grado è stato in- trodotto già nel vigore della legge del 2009. In tale situazione non si giustifica in alcun modo la compensazione degli onorari di giudizio in danno della parte che
è risultata totalmente vittoriosa e che, in mancanza di rigorosa ed esplicita moti- vazione, ha giustamente invocato l'applicazione del principio di soccombenza.
Diversamente opinando, infatti, la giustizia dell'accoglimento del ricorso sareb- be meramente formale, in quanto le spese processuali che sono in tal modo poste a carico, per la propria parte, del ricorrente nonostante sia risultato vittorioso, superano, senza dubbio, quelle relative all'ingiunzione di pagamento impugnata.
La censura mossa dal ricorrente alla sentenza di primo grado è, pertanto, merite- vole di accoglimento.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata nella parte relativa alla condan- na alle spese in favore dell'odierno istante.
Per completezza, in ordine all'omessa prova della notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata, sul tema va osservato che si è affermata in giurisprudenza, con orientamento consolidato, una responsabilità solidale fra amministrazione (ente impositore) ed esattore.
Difatti, per la Cassazione, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazio- ne ed esattore. Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spe- se di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del con- cessionario della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente. La Cassazione ha, infatti, enucleato tale principio di diritto: “An- che quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto,
l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente
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vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccomben- za, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pa- gamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, pro- prio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs.
n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”. (Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018)
In conclusione, entrambi i resistenti/appellati - e - Controparte_1 CP_5 vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente . Parte_1
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del e dell Controparte_1 Controparte_4
;
[...]
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Santa AR Capua Vetere n. 1779/2024 depositata in data 15.07.2024, condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio che vengono liquidate in euro 346,00 per compensi pro- fessionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe
Lorè dichiaratosi anticipatario;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio che vengono liquidate in euro 91,50 per spese ed euro 662,00 per com- pensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lorè dichiaratosi anticipatario.
Santa AR Capua Vetere, 28.10.2025
Il Giudice
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dott.ssa
AR EL ET
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