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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 230/2023 R.G., pendente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nonché con ordinanza del 28.3.2025, Controparte_1 CP_2
questa Corte così disponeva: “Dichiara nulla la notifica del ricorso in riassunzione operata dagli appellanti nei confronti degli eredi di
[...]
; Persona_1
letto l'art. 291 c.p.c. assegna agli appellanti termine perentorio fino al
30.5.2025 per la notifica ai suddetti eredi del ricorso in riassunzione e di copia della presente ordinanza;
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di prosieguo, da intendersi fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino alle ore 09.30 del giorno 13.6.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
11.6.2025, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
premettevano di avere ottemperato alla predetta ordinanza e che i chiamati all'eredità di , costituendosi, dichiaravano Persona_1
di avere rinunciato all'eredità. Tanto premesso gli appellanti concludevano riportandosi alla comparsa conclusionale ritualmente depositata in data 26/02/2025, con la quale aveva concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette - riformata la Sentenza n. 10862/2022 pubbl. il
06/12/2022, giudizio rgn. 85893/13, emanata dal Tribunale di Napoli – XII Sez. Civ., G.O. Dott. Alfonso Tinto, notificata in data 09/12/2022, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che, nella fattispecie in esame, la mera costituzione dei fondi patrimoniali non è sufficiente a legittimare
l'esperimento dell'azione revocatoria atteso che l'interesse ad agire dell'istituto di credito viene in evidenza tutte le volte in cui si realizza effettivamente un eventus damni cioè solo quando, nel concreto, la destinazione di beni al fondo patrimoniale determini concretamente il vincolo di impignorabilità degli stessi;
2) Accertare e dichiarare quindi che la costituzione dei due fondi patrimoniali in questione non ha alcun carattere lesivo rispetto alle pretese creditorie delle Banche atteso che esse potevano agire direttamente in via esecutiva (come accaduto per BNL) non operando il vincolo di impignorabilità nel caso di specie in cui i debiti sono stati contratti per il soddisfacimento di bisogni della famiglia, circostanza nota alle stesse Banche che hanno stipulato le fideiussioni di cui si discute oltre ad aver fornito credito alla società garantita di cui i garanti risultavano soci;
3) Accertare e dichiarare dunque l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione revocatoria intrapresa dalla cui è succeduta la CP_3
per carenza di interesse ad agire e difetto di eventus damni;
CP_2
4) Accertare e dichiarare dunque confermare l'inammissibilità e
l'improcedibilità dell'azione revocatoria intrapresa dalla interventrice cui è succeduta la per carenza Controparte_4 Controparte_1
pag. 2/27 di interesse ad agire, per difetto di eventus damni ed altresì perchè sprovvista della prova del credito e in ogni caso proposta elasso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge;
5) Per l'effetto rigettare, per le argomentazioni di cui alla parte motiva, la domanda revocatoria esperita dalla cui è succeduta la CP_3 [...]
nonché confermare il rigetto della domanda revocatoria esperita CP_2
dalla interventrice cui è succeduta la Controparte_4 [...]
e comunque ogni eventuale ed ulteriore domanda Controparte_1
proposta dai due istituti di credito collegata alla principale;
6) Condannare l'appellata in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come da DM 55/2014 ed integrazioni ex DM 147/2022 con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipo;
7) Condannare l'appellata in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come da DM 55/2014 ed integrazioni ex
DM 147/2022 con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipo;
8) In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, tenendo in ogni caso ferma la condanna della di cui al punto Controparte_1
precedente, condannare solidalmente i convenuti Parte_1
, e al pagamento Parte_2 Persona_1 Parte_3
nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, CP_2
pag. 3/27 quale società succeduta alla delle Controparte_5
spese e compensi del solo primo grado di giudizio da liquidarsi in €
1.470,00 per spese e per le fasi effettivamente svoltesi (ossia solo studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria) in € 7.458,00 per compensi oltre oneri di legge, e compensare sempre nei confronti della nei confronti della sola le spese ed i compensi del grado di CP_2
appello”;
nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.5.2025,
(già , quale mandataria di CP_6 CP_7 [...]
così concludeva: “Si conclude pertanto per il rigetto Controparte_1
dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
la nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in CP_2
data 5.6.2025, così concludeva: “.. chiede che la causa venga decisa e che in via preliminare venga dichiarato inammissibile l'appello, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in virtù della sua manifesta infondatezza e nel merito il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. nonché al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.”.
Nella comparsa di costituzione depositata il 6.6.2025, Parte_3
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
concludevano chiedendo che questa Corte volesse:
[...]
“disporre: - l'estromissione dal presente giudizio dei sig.ri Parte_3
, nella sola qualità di erede, ,
[...] Controparte_8 [...]
e per intervenuta rinuncia CP_9 Controparte_10
pag. 4/27 all'eredità e conseguente carenza di legittimazione passiva;
-dichiarare che nulla è dovuto dalle parti estromesse a titolo di spese processuali, - disporre ogni provvedimento opportuno”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NT Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 5/27
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 230/2023, avverso la sentenza n. 10862/2022 del 06/12/2022, pronunziata dal Tribunale di
Napoli, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
01/12/1960 ), nata a C.F._2 Parte_3
Sant'Antimo (NA) il 04/03/1961 ( ), C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Ulderico Nigro
( e dall'Avv. NT TA C.F._4
( presso lo studio dei quali sono elettivamente C.F._5
domiciliati in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres n. 28;
APPELLANTI
E
(C.F.: . IVA , in persona CP_6 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore con poteri di firma, giusta procura del 1.2.2023, a rogito Notaio Dott. di Velletri, Repertorio n. Persona_2
78217 Raccolta n. 29319, quale mandataria di Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele
[...] P.IVA_3
Nappi (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
studio dello stesso in Napoli, alla Via Alcide de Gasperi n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
pag. 6/27 APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA n. , rappresentata Controparte_11 P.IVA_4
da (P.IVA n. , in forza di Controparte_12 P.IVA_5
procura speciale del 9/05/2019 a rogito del Notaio Per_3
di Milano (Rep.140485-Racc. ), quale mandataria di
[...] P.IVA_6
(P.IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_7
Marco Torelli (C.F. del Foro di Salerno e con C.F._7
quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Costanzella Calenda n.10, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
, (C.F. C.F._9 Controparte_10
), rappresentati e difesi dall'Avv. NT C.F._10
Cappuccio (C.F. ), giusta procura in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione;
CHIAMATI ALL'EREDITA' DI UMBERTO DI MATTEO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 7/27 Con citazione, notificata in data 4.9.2013, la Controparte_5
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata
[...]
di Frattamaggiore, , Parte_1 Parte_2 Per_1
e deducendo che: era creditrice della
[...] Parte_3
per la complessiva somma di euro 563.985,91, Parte_4
risultante da affidamenti concessi su diversi conti tenuti presso la sua filiale di Frattamaggiore;
in data 30.9.2010 e Parte_1 [...]
prestavano fideiussione per le obbligazioni assunte Persona_1
dalla fino alla concorrenza della somma di euro Parte_4
600.000,00; eseguiti controlli sul patrimonio immobiliare dei garanti, essa istante veniva a conoscenza del fatto che, con atto del 18/01/2012 per notar di Aversa (rер. 95985 гасс. 19559 Persona_4
trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2° il 09\02\2012 al n. reg. gen. 6141 n. part. 4958), e , Parte_1 Parte_2
coniugi in regime di separazione dei beni, costituivano un fondo patrimoniale su diverse unità immobiliari, tutte facenti parte del fabbricato sito in Sant'Antimo alla Via A. Meucci, 12 e che Per_1
e anch'essi coniugi in regime di
[...] Parte_3
separazione dei beni, con atto del 16\11\2011 per notar Per_5
(rep. 3753 racc. 1734 trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
RRII di Napoli 2° il 18\11\2011 al n. reg. gen. 46774 n. part. 33039) costituivano un fondo patrimoniale su vari beni immobili;
il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e Parte_1 Parte_2
aveva ad oggetto le seguenti parti del fabbricato sito in Sant'Antimo alla Via A. Meucci, 12: appartamento posto al primo piano, di 9 vani catastali, confinante con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo pag. 8/27 altri, individuato in catasto al fg. 3 p.lla 542 sub. 8, p. 1, cat. A/2, cl. 6, vani 9 RC E. 766,94; diritti pari ad 1/2 indiviso su due locali terranei, rispettivamente di circa mq. 89 e mq. 99, confinanti nel loro insieme con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo altri, individuati in catasto al fg. 3 p.lla 542 sub 6, P.T. cat. C/2, cl. 3, mq. 89, RC E. 197,65; e sub 7, P.T., cat. C/2, cl. 2, mq. 99, RC E. 184,06; diritti pari ad 1/2 indiviso sul lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato, della superficie complessiva di mq. 142, confinante con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo altri, individuato in catasto al fg. 3 palla 542 sub
5, p. 3 lastrico solare mq. 142; il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e aveva ad oggetto i Persona_1 Parte_3
seguenti beni: appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via NT Meucci, 12, riportato nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sant'Antimo al fg. 3 p.lla 542, sub.
9 Via NT Meucci, 12, piano 2, categoria A/2, classe 6, vani 9, rendita E. 766,94; quota pari ad 1/2 del diritto di piena proprietà del deposito posto al piano terra di mq. 89, avente accesso dalla Via F.
Gioia, dal cortile e dal vano scale, confinante con deposito subalterno 7, con cortile, con vano scale e con la Via F. Gioia, salvo altri e diversi, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di di Sant'Antimo al fg.
3 p.lla 542, sub 6, Via NT Meucci, 12, piano T, cat. C/2, classe 3, mq. 89 rendita E. 197,65; deposito posto al piano terra di mq. 99, avente accesso dalla Via F. Gioia e dal cortile, confinante con cortile, con deposito subalterno 6 e con la Via F. Gioia, salvo altri e diversi, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sant'Antimo al fg. 3
pag. 9/27 p.lla 542 sub 7, Via NT Meucci, 12, piano T, categ. C/2, classe 2, mq. 99, rendita E. 184,06.
Tanto premesso, la chiedeva, allegando la Controparte_5
sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria rispetto agli atti di costituzione dei fondi patrimoniali posti in essere dai convenuti, la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati, con conseguente ordine di eseguire l'annotazione della sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari.
I convenuti, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e all'udienza del 16.1.2014, dichiaratane la contumacia, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 26.6.2014.
A tale udienza, il G.U. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2016 e, poi, al 29.6.2017.
Nelle more, interveniva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 26.5.2017, la la quale deduceva di Controparte_4
vantare anch'essa un credito di euro 1.107.528,07 nei confronti della a garanzia del quale avevano prestato Parte_4
fideiussioni omnibus e specifiche e Parte_1 Per_1
fino alla concorrenza delle somme di euro 1.397.500,00 e di
[...]
euro 300.000,00. L' chiedeva, pertanto, volersi dichiarare CP
l'inefficacia, anche nei suoi confronti, degli atti di costituzione dei fondi patrimoniali posti in essere dai convenuti.
pag. 10/27 A seguito dell'intervento spiegato dall si costituivano, con CP
comparsa depositata in data 28.6.2017, , Parte_1 Parte_2
e eccependo la
[...] Persona_1 Parte_3
prescrizione della domanda proposta contro di essi da e, CP
rispetto alla domanda proposta dalla , la Controparte_5
nullità dell'atto di citazione per un preteso vizio della vocatio in ius.
Con comparsa del 4.3.2019, si costituiva la deducendo di CP_2
essersi resa cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5
nei confronti della per effetto del
[...] Parte_4
contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 24/07/2018.
Con comparsa del 17.2.2021, si costituiva, altresì, la
[...]
deducendo di essersi resa cessionaria, tra gli altri, Controparte_1
del credito vantato da nei confronti della in CP Parte_4
forza di un'operazione di cartolarizzazione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. Parte Seconda n.93, l'8/8/2017.
All'udienza del 22.2.2021, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
Quindi, il Tribunale di Napoli definiva il giudizio, pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie la domanda cosi come proposta da parte attrice e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della in persona del CP_2
suo legale rappresentante, società succeduta alla Controparte_5
del Fondo Patrimoniale del 16 novembre 2011 a rogito del
[...]
pag. 11/27 Notaio, dott. costituito dai sig.ri e Persona_5 Persona_1
, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 Parte_3
al n. 33039 R.P. e al n. 46774 R.G. il 18 novembre 2011 e del Fondo
Patrimoniale del 13 gennaio 2012 a rogito del Notaio, dott.
[...]
, costituito dai sig.ri e , Per_4 Parte_1 Parte_2
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 al n. 4958 R.P. e al n.
6141 R.G. il 9 febbraio 2012; 2) Per l'effetto ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 2, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione della sentenza di accoglimento del presente giudizio, a margine della trascrizione della domanda di revocatoria nonché a margine di ciascun atto di costituzione del fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c.; 3) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'intervenuta ora Controparte_4 Controparte_1
nonché tutte le domande ed eccezioni sollevate dai convenuti avverso tale domanda;
4) Condanna solidalmente i convenuti , Parte_1
, e al pagamento Parte_2 Persona_1 Parte_3
nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, CP_2
quale società succeduta alla delle Controparte_5
spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 1.470,00 per spese ed
€ 29.193,00 per compensi oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
5) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essi notificata in data 09 dicembre 2022 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325
pag. 12/27 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
interponevano appello, con atto tempestivamente Parte_3
notificato in data 09 gennaio 2023, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludevano nei termini dinanzi trascritti.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito ne sollecitava l'integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 15.09.2023, la Corte dichiarava l'interruzione del processo, stante il documentato decesso dell'appellante Per_1
[...]
Il giudizio veniva riassunto, da , e Parte_1 Parte_2
con ricorso del 13.12.2023 notificato, unitamente Parte_3
al decreto che disponeva la comparizione delle parti mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 23.2.2024, alla
[...]
e alla in data 16 gennaio 2024, Controparte_1 CP_2
nonché collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Per_1
in data 2.2.2024.
[...]
Con ordinanza del 23.2.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti e disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio,
pag. 13/27 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 28.3.2025.
Con successiva ordinanza del 28.3.2025, la Corte dichiarava nulla la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità dell'originario appellante e, Persona_1
contestualmente, assegnava agli appellanti, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., termine per rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione ai predetti chiamati all'eredità.
Effettuata siffatta notifica, si costituivano, con comparsa depositata in data 6.6.2025, , Parte_3 Controparte_8 [...]
, , allegando e documentando CP_9 Controparte_10
di avere, con atto del Notaio registrato a Napoli DP I in Persona_5
data 19 ottobre 2023 al n. 39891, rinunciato all'eredità di Persona_1
e di non essere in possesso dei beni ereditari del de cuius.
[...]
Chiedevano, quindi, che venisse disposta nei loro confronti l'estromissione dal giudizio per intervenuta rinuncia all'eredità e conseguente carenza di legittimazione passiva.
Decorsi i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate e dinanzi trascritte, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dalla
[...]
, a cui era succeduta, per effetto della cessione dei Controparte_5
crediti, la e dichiarava inefficaci, nei confronti della CP_2
predetta interventrice, l'atto pubblico del 16 novembre 2011, con cui pag. 14/27 e costituivano il fondo Persona_1 Parte_3
patrimoniale, e l'atto pubblico del 13 gennaio 2012, con cui Parte_1
e costituivano il fondo patrimoniale, atti
[...] Parte_2
entrambi relativi ad immobili posti nel Comune di Sant'Antimo, dinanzi meglio identificati.
Il primo Giudice riteneva che la costituzione dei fondi patrimoniali, che comportava l'assoggettamento dei beni conferiti al vincolo di destinazione costituito dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia, integrasse un cd. eventus damni, rispetto alla generica garanzia patrimoniale del credito vantato dalla BNL, essendo lo stesso stato contratto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
In particolare, il Tribunale rilevava che i debitori, seppur costituitisi tardivamente, nulla avevano allegato e provato circa la presenza di
“altri beni tali da garantire comunque l'integrale ed incondizionato soddisfacimento dell'ingente credito vantato dal legittimo creditore”.
Il Tribunale dichiarava, invece, inammissibile la domanda proposta dalla cui era succeduta nella titolarità del relativo credito la CP
, poiché l'intervento era stato spiegato Controparte_1
tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Infine, con la sentenza, le spese di lite tra la e i convenuti CP_2
erano regolate secondo il criterio della soccombenza, venendo quantificate in euro 1.470,00 per esborsi ed in euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 15/27 Invece, le spese di lite tra la ed i convenuti Controparte_1
venivano interamente compensate.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, gli istanti lamentavano che il Giudice aveva dichiarato inefficaci gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali, nei confronti della senza verificare la sussistenza, in capo CP_2
all'originaria attrice e poi all'interventrice, dell'interesse ad agire.
Al riguardo deducevano che tale presupposto, la cui mancanza era sempre rilevabile d'ufficio, doveva ritenersi carente poiché i contratti di fideiussione, stipulati da e per Persona_1 Parte_1
garantire l'esposizione debitoria della erano Parte_4
finalizzati a garantire i bisogni delle rispettive famiglie.
Del resto, deducevano gli appellanti, la BNL era a conoscenza che la era la fonte da cui i debitori traevano reddito per Parte_4
sostentare le rispettive famiglie.
Pertanto, secondo la prospettazione degli istanti, tenuto conto della circostanza che il debito verso la BNL era stato contratto per fare fronte ai bisogni della famiglia, non sussisteva l'interesse della banca ad agire ex art. 2901 c.c. per fare dichiarare l'inefficacia degli atti con cui i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale, potendo la creditrice agire direttamente in executivis sui medesimi cespiti.
Peraltro, evidenziavano gli appellanti, la BNL era intervenuta “già da diversi anni nella procedura esecutiva immobiliare R.ES. N. 306/2013 promossa innanzi il Tribunale di Napoli dalla Controparte_13
pag. 16/27 nei confronti della debitrice principale nonché nei Parte_4
confronti dei fideiussori e con Persona_1 Parte_1
conseguente pignoramento dei beni ad essi appartenenti”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio assolutamente consolidato quello a mente del quale nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del Giudice (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 25733/ 2015). Inoltre, la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 2023). Sotto tale profilo è, quindi, innegabile che la costituzione, in fondo patrimoniale, di tutti i beni dei fideiussori integri gli estremi di un atto idoneo a ledere le ragioni della banca, non fosse altro perché, comunque, l'esecuzione diretta sui beni inclusi nel fondo patrimoniale avrebbe potuto legittimare l'opposizione dei debitori esecutati, finalizzata a fare accertare la sussistenza, in capo al creditore, della consapevolezza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
In senso pienamente conforme, del resto, la S.C. ha affermato che “..
L'azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente
l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni,
pag. 17/27 per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell'atto azioni esecutive e cautelari. L'accoglimento della domanda proposta ex art
2901 c.c. produce quindi l'effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l'atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio
(Cass. 25855/2021) .. L'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell'esperimento dell'azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della - pretesa- estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e scientia damni” (cfr. Cass. civ. Sez.
1, Ordinanza n. 34872 del 2023).
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti censuravano la sentenza nella parte in cui, nel condannare essi originari convenuti alla rifusione delle spese di lite nei confronti della aveva applicato i CP_2
compensi tabellari medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato a seguito dell'adozione del DM 147/2022, per ogni singola fase, sebbene quella istruttoria non fosse stata espletata.
pag. 18/27 Al riguardo, gli appellanti sollecitavano una riduzione del quantum debeatur determinato nella misura di euro 29.193,00, a titolo di spese di lite, invocando il riconoscimento del minore importo di euro
15.659,00, ottenuto eliminando i compensi previsti per la fase istruttoria, o quello di euro 7.831,00, ottenuto applicando i compensi minimi.
Deducevano, altresì, che il primo Giudice aveva applicato i compensi tabellari aggiornati con il DM n. 147/2022, sebbene l'attività professionale si fosse esaurita entro il 22.2.2021, quando la causa era stata trattenuta in decisione, mentre il DM n. 147/2002 era entrato in vigore solo successivamente, durante la pendenza del termine per la pronuncia della sentenza, sopraggiunta dopo oltre un anno e mezzo dalla data in cui venivano a scadere i termini per il deposito degli scritti finali.
§ 7.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Nella specie, il Giudice di primo grado ha liquidato le spese, riconoscendo per tutte le fasi processuali i compensi tabellari medi, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00, previsti dal DM n. 55/2014, come aggiornato con il DM n. 147/2022.
Ciò posto, la decisione si rivela erronea, in quanto, ai sensi dell'art. 6 di tale ultimo D.M., “
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si
pag. 19/27 applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Nell'individuare il criterio cui ancorare l'applicazione dei nuovi parametri, rispetto ai giudizi già pendenti, il legislatore ha fatto riferimento, non alla data della pronuncia del Giudice, ma a quella dell'esaurimento della prestazione dell'avvocato.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti, la prestazione professionale del difensore della 1 si era esaurita al più tardi in data 30.4.2021, CP_2
quando veniva depositata la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., ininfluente risultando il fatto che la sentenza impugnata veniva pronunciata in data 5.12.2022, quando, frattanto, era già entrato in vigore, con decorrenza dal 23.10.2022, il D.M. n. 147/2022.
Pertanto, nel liquidare le spese di lite occorre fare applicazione del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato con Decreto 8 marzo 2018, n. 37.
Inoltre, fermo restando che il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta anche in difetto di attività istruttoria (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), appare congruo riconoscere i compensi medi per tutte le fasi e quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria, considerato che, nonostante l'avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non vi è stato il deposito di memorie.
Pertanto, applicando il medesimo scaglione utilizzato dal primo
Giudice, nel quale rientra il credito a tutela del quale la BNL aveva pag. 20/27 proposto la domanda, i compensi per il primo grado di giudizio ascendono a complessivi euro 23.937,00.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo, gli appellanti lamentavano che il primo
Giudice aveva immotivatamente compensato le spese di lite nel rapporto tra essi convenuti e la sebbene Controparte_1
quest'ultima fosse risultata soccombente in relazione alla domanda autonomamente proposta dalla società CP
La difesa degli appellanti deduceva, infatti, che l'azione revocatoria proposta dalla con l'atto di intervento era stata rigettata e CP
che, di conseguenza, la parte soccombente avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, in favore degli originari convenuti, delle spese di lite.
§ 9.
Il motivo è fondato.
Il primo Giudice, nel disporre, peraltro, solo nel dispositivo, la compensazione integrale delle spese processuali tra la , CP_1
successore di e gli originari convenuti, ometteva di indicare CP
la ragione di siffatta statuizione.
Così procedendo, tuttavia, il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 92 co. 2 c.p.c., che, nella formulazione ratione temporis vigente, stabiliva
“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
pag. 21/27 ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Nell'ipotesi in esame, deve escludersi la soccombenza reciproca, non potendosi valorizzare, a tal fine, la circostanza relativa alla tardiva costituzione in giudizio dei convenuti ed alla pretesa decadenza dei medesimi dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione, rispetto all'azione proposta da Infatti, il primo Giudice, nel decidere CP
sull'intervento di ha considerato assorbita la questione della CP
prescrizione sollevata dai convenuti, e ritenuto, con statuizione coperta da giudicato siccome non gravata da appello incidentale, inammissibile l'azione revocatoria per essere la suddetta banca intervenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, nemmeno soccorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, alla luce del rilievo, pure operato dal Tribunale, a mente del quale ben avrebbe potuto agire con azione autonoma, piuttosto che CP
intervenire in un giudizio nel quale, essendo già decorsi i termini ex art. 183 c.p.c., essa non poteva più fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Ne segue che, non ricorrendo alcuna valida ragione per derogare al principio di soccombenza, debba, quale successore nel diritto CP_1
controverso ed interventore volontario in primo grado, essere condannata alla rifusione, in favore degli odierni appellanti, delle spese processuali di quel grado di giudizio.
pag. 22/27 La liquidazione di tali spese deve essere operata a norma del D.M. n.
55/2014, come aggiornato con il citato D.M. n. 37/2018, alla luce dei rilievi già svolti in relazione al secondo motivo.
Poiché il credito, a tutela del quale ha agito in primo grado CP
ammontava ad euro 932.719,42, in forza della sentenza n. 7149/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.07.2018, (cfr. comparsa di costituzione di , pag. 10), si deve applicare lo scaglione relativo CP_1
alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00.
Ciò posto, considerato che la costituzione, in primo grado, da parte degli odierni appellanti avveniva solo dopo che la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata in concreto, appare equo riconoscere per tutte le fasi processuali i compensi tabellari minimi del predetto scaglione.
Ne segue che, nel rapporto tra gli odierni appellanti e la , le spese CP_1
di lite del primo grado vadano determinate in complessivi euro
16.481,00, con distrazione in favore degli avvocati Ulderico Nigro e
NT TA dichiaratisi antistatari.
§ 10.
Venendo alle spese del grado di appello, nel rapporto tra gli appellanti e , le stesse seguono la soccombenza dei primi, tenuto conto del CP_2
fatto che l'esito del giudizio è risultato interamente favorevole all'odierna appellata, nonostante il parziale accoglimento del secondo motivo di appello.
pag. 23/27 Atteso che con l'appello, rivolto contro , è stata sottoposta a CP_2
censura la sentenza nella sua interezza, inclusa, quindi, la parte relativa alla fondatezza della domanda, le spese processuali vanno liquidate, nella misura di cui al dispositivo, applicando, secondo il criterio del disputatum, lo stesso scaglione impiegato per il primo grado, di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile.
Tenuto conto dell'attività espletata, si ritiene equo riconoscere i compensi medi per tutte le fasi, inclusa quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto del rigetto della proposta istanza di sospensiva.
Nel rapporto tra gli appellanti e 1, infine, le spese del grado di CP_1
appello, seguono la soccombenza di quest'ultima parte, e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione relativo alle controversie da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, concernente, in ordine a siffatto rapporto processuale, il solo capo relativo alle spese di lite del primo grado. In ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni sottese al terzo motivo di gravame, appare equo riconoscere i compensi minimi per tutte le fasi.
Anche le spese del grado di appello vanno distratte in favore dei procuratori costituiti degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
pag. 24/27 Alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, nel rapporto tra gli appellanti ed i chiamati all'eredità di , deve essere Persona_1
adottata, tenuto conto del fatto che la chiamata in causa di tali soggetti
è stata ordinata da questa Corte al fine di rendere integro il contraddittorio dopo la riassunzione del giudizio.
Inoltre, considerato che i chiamati all'eredità dell'originario appellante,
, hanno, come dinanzi detto, rinunciato all'eredità, Persona_1
la condanna al pagamento delle spese processuali, del primo e del secondo grado, come disposta a carico degli appellanti, non è ad essi estensibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) condanna Parte_1
, , in solido tra di
[...] Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
1.470,00 per esborsi, euro 23.937,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2) condanna
[...]
alla rifusione, in favore degli avvocati Ulderico Controparte_1
Nigro e NT TA, procuratori antistatari, delle spese pag. 25/27 processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
16.481,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di
[...] CP_2
delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in
[...]
euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore degli Controparte_1
avvocati Ulderico Nigro e NT TA, procuratori antistatari, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 27,00 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
pag. 26/27 pag. 27/27
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 230/2023 R.G., pendente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nonché con ordinanza del 28.3.2025, Controparte_1 CP_2
questa Corte così disponeva: “Dichiara nulla la notifica del ricorso in riassunzione operata dagli appellanti nei confronti degli eredi di
[...]
; Persona_1
letto l'art. 291 c.p.c. assegna agli appellanti termine perentorio fino al
30.5.2025 per la notifica ai suddetti eredi del ricorso in riassunzione e di copia della presente ordinanza;
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di prosieguo, da intendersi fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino alle ore 09.30 del giorno 13.6.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
11.6.2025, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
premettevano di avere ottemperato alla predetta ordinanza e che i chiamati all'eredità di , costituendosi, dichiaravano Persona_1
di avere rinunciato all'eredità. Tanto premesso gli appellanti concludevano riportandosi alla comparsa conclusionale ritualmente depositata in data 26/02/2025, con la quale aveva concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette - riformata la Sentenza n. 10862/2022 pubbl. il
06/12/2022, giudizio rgn. 85893/13, emanata dal Tribunale di Napoli – XII Sez. Civ., G.O. Dott. Alfonso Tinto, notificata in data 09/12/2022, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che, nella fattispecie in esame, la mera costituzione dei fondi patrimoniali non è sufficiente a legittimare
l'esperimento dell'azione revocatoria atteso che l'interesse ad agire dell'istituto di credito viene in evidenza tutte le volte in cui si realizza effettivamente un eventus damni cioè solo quando, nel concreto, la destinazione di beni al fondo patrimoniale determini concretamente il vincolo di impignorabilità degli stessi;
2) Accertare e dichiarare quindi che la costituzione dei due fondi patrimoniali in questione non ha alcun carattere lesivo rispetto alle pretese creditorie delle Banche atteso che esse potevano agire direttamente in via esecutiva (come accaduto per BNL) non operando il vincolo di impignorabilità nel caso di specie in cui i debiti sono stati contratti per il soddisfacimento di bisogni della famiglia, circostanza nota alle stesse Banche che hanno stipulato le fideiussioni di cui si discute oltre ad aver fornito credito alla società garantita di cui i garanti risultavano soci;
3) Accertare e dichiarare dunque l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione revocatoria intrapresa dalla cui è succeduta la CP_3
per carenza di interesse ad agire e difetto di eventus damni;
CP_2
4) Accertare e dichiarare dunque confermare l'inammissibilità e
l'improcedibilità dell'azione revocatoria intrapresa dalla interventrice cui è succeduta la per carenza Controparte_4 Controparte_1
pag. 2/27 di interesse ad agire, per difetto di eventus damni ed altresì perchè sprovvista della prova del credito e in ogni caso proposta elasso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge;
5) Per l'effetto rigettare, per le argomentazioni di cui alla parte motiva, la domanda revocatoria esperita dalla cui è succeduta la CP_3 [...]
nonché confermare il rigetto della domanda revocatoria esperita CP_2
dalla interventrice cui è succeduta la Controparte_4 [...]
e comunque ogni eventuale ed ulteriore domanda Controparte_1
proposta dai due istituti di credito collegata alla principale;
6) Condannare l'appellata in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come da DM 55/2014 ed integrazioni ex DM 147/2022 con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipo;
7) Condannare l'appellata in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come da DM 55/2014 ed integrazioni ex
DM 147/2022 con attribuzione in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipo;
8) In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, tenendo in ogni caso ferma la condanna della di cui al punto Controparte_1
precedente, condannare solidalmente i convenuti Parte_1
, e al pagamento Parte_2 Persona_1 Parte_3
nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, CP_2
pag. 3/27 quale società succeduta alla delle Controparte_5
spese e compensi del solo primo grado di giudizio da liquidarsi in €
1.470,00 per spese e per le fasi effettivamente svoltesi (ossia solo studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria) in € 7.458,00 per compensi oltre oneri di legge, e compensare sempre nei confronti della nei confronti della sola le spese ed i compensi del grado di CP_2
appello”;
nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.5.2025,
(già , quale mandataria di CP_6 CP_7 [...]
così concludeva: “Si conclude pertanto per il rigetto Controparte_1
dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
la nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in CP_2
data 5.6.2025, così concludeva: “.. chiede che la causa venga decisa e che in via preliminare venga dichiarato inammissibile l'appello, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in virtù della sua manifesta infondatezza e nel merito il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. nonché al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.”.
Nella comparsa di costituzione depositata il 6.6.2025, Parte_3
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
concludevano chiedendo che questa Corte volesse:
[...]
“disporre: - l'estromissione dal presente giudizio dei sig.ri Parte_3
, nella sola qualità di erede, ,
[...] Controparte_8 [...]
e per intervenuta rinuncia CP_9 Controparte_10
pag. 4/27 all'eredità e conseguente carenza di legittimazione passiva;
-dichiarare che nulla è dovuto dalle parti estromesse a titolo di spese processuali, - disporre ogni provvedimento opportuno”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NT Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 5/27
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 230/2023, avverso la sentenza n. 10862/2022 del 06/12/2022, pronunziata dal Tribunale di
Napoli, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
01/12/1960 ), nata a C.F._2 Parte_3
Sant'Antimo (NA) il 04/03/1961 ( ), C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Ulderico Nigro
( e dall'Avv. NT TA C.F._4
( presso lo studio dei quali sono elettivamente C.F._5
domiciliati in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres n. 28;
APPELLANTI
E
(C.F.: . IVA , in persona CP_6 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore con poteri di firma, giusta procura del 1.2.2023, a rogito Notaio Dott. di Velletri, Repertorio n. Persona_2
78217 Raccolta n. 29319, quale mandataria di Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele
[...] P.IVA_3
Nappi (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
studio dello stesso in Napoli, alla Via Alcide de Gasperi n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
pag. 6/27 APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA n. , rappresentata Controparte_11 P.IVA_4
da (P.IVA n. , in forza di Controparte_12 P.IVA_5
procura speciale del 9/05/2019 a rogito del Notaio Per_3
di Milano (Rep.140485-Racc. ), quale mandataria di
[...] P.IVA_6
(P.IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_7
Marco Torelli (C.F. del Foro di Salerno e con C.F._7
quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Costanzella Calenda n.10, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
, (C.F. C.F._9 Controparte_10
), rappresentati e difesi dall'Avv. NT C.F._10
Cappuccio (C.F. ), giusta procura in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione;
CHIAMATI ALL'EREDITA' DI UMBERTO DI MATTEO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 7/27 Con citazione, notificata in data 4.9.2013, la Controparte_5
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata
[...]
di Frattamaggiore, , Parte_1 Parte_2 Per_1
e deducendo che: era creditrice della
[...] Parte_3
per la complessiva somma di euro 563.985,91, Parte_4
risultante da affidamenti concessi su diversi conti tenuti presso la sua filiale di Frattamaggiore;
in data 30.9.2010 e Parte_1 [...]
prestavano fideiussione per le obbligazioni assunte Persona_1
dalla fino alla concorrenza della somma di euro Parte_4
600.000,00; eseguiti controlli sul patrimonio immobiliare dei garanti, essa istante veniva a conoscenza del fatto che, con atto del 18/01/2012 per notar di Aversa (rер. 95985 гасс. 19559 Persona_4
trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2° il 09\02\2012 al n. reg. gen. 6141 n. part. 4958), e , Parte_1 Parte_2
coniugi in regime di separazione dei beni, costituivano un fondo patrimoniale su diverse unità immobiliari, tutte facenti parte del fabbricato sito in Sant'Antimo alla Via A. Meucci, 12 e che Per_1
e anch'essi coniugi in regime di
[...] Parte_3
separazione dei beni, con atto del 16\11\2011 per notar Per_5
(rep. 3753 racc. 1734 trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
RRII di Napoli 2° il 18\11\2011 al n. reg. gen. 46774 n. part. 33039) costituivano un fondo patrimoniale su vari beni immobili;
il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e Parte_1 Parte_2
aveva ad oggetto le seguenti parti del fabbricato sito in Sant'Antimo alla Via A. Meucci, 12: appartamento posto al primo piano, di 9 vani catastali, confinante con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo pag. 8/27 altri, individuato in catasto al fg. 3 p.lla 542 sub. 8, p. 1, cat. A/2, cl. 6, vani 9 RC E. 766,94; diritti pari ad 1/2 indiviso su due locali terranei, rispettivamente di circa mq. 89 e mq. 99, confinanti nel loro insieme con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo altri, individuati in catasto al fg. 3 p.lla 542 sub 6, P.T. cat. C/2, cl. 3, mq. 89, RC E. 197,65; e sub 7, P.T., cat. C/2, cl. 2, mq. 99, RC E. 184,06; diritti pari ad 1/2 indiviso sul lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato, della superficie complessiva di mq. 142, confinante con cassa scale, detta via e cortile comune, salvo altri, individuato in catasto al fg. 3 palla 542 sub
5, p. 3 lastrico solare mq. 142; il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e aveva ad oggetto i Persona_1 Parte_3
seguenti beni: appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via NT Meucci, 12, riportato nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Sant'Antimo al fg. 3 p.lla 542, sub.
9 Via NT Meucci, 12, piano 2, categoria A/2, classe 6, vani 9, rendita E. 766,94; quota pari ad 1/2 del diritto di piena proprietà del deposito posto al piano terra di mq. 89, avente accesso dalla Via F.
Gioia, dal cortile e dal vano scale, confinante con deposito subalterno 7, con cortile, con vano scale e con la Via F. Gioia, salvo altri e diversi, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di di Sant'Antimo al fg.
3 p.lla 542, sub 6, Via NT Meucci, 12, piano T, cat. C/2, classe 3, mq. 89 rendita E. 197,65; deposito posto al piano terra di mq. 99, avente accesso dalla Via F. Gioia e dal cortile, confinante con cortile, con deposito subalterno 6 e con la Via F. Gioia, salvo altri e diversi, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sant'Antimo al fg. 3
pag. 9/27 p.lla 542 sub 7, Via NT Meucci, 12, piano T, categ. C/2, classe 2, mq. 99, rendita E. 184,06.
Tanto premesso, la chiedeva, allegando la Controparte_5
sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria rispetto agli atti di costituzione dei fondi patrimoniali posti in essere dai convenuti, la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati, con conseguente ordine di eseguire l'annotazione della sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari.
I convenuti, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e all'udienza del 16.1.2014, dichiaratane la contumacia, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 26.6.2014.
A tale udienza, il G.U. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2016 e, poi, al 29.6.2017.
Nelle more, interveniva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 26.5.2017, la la quale deduceva di Controparte_4
vantare anch'essa un credito di euro 1.107.528,07 nei confronti della a garanzia del quale avevano prestato Parte_4
fideiussioni omnibus e specifiche e Parte_1 Per_1
fino alla concorrenza delle somme di euro 1.397.500,00 e di
[...]
euro 300.000,00. L' chiedeva, pertanto, volersi dichiarare CP
l'inefficacia, anche nei suoi confronti, degli atti di costituzione dei fondi patrimoniali posti in essere dai convenuti.
pag. 10/27 A seguito dell'intervento spiegato dall si costituivano, con CP
comparsa depositata in data 28.6.2017, , Parte_1 Parte_2
e eccependo la
[...] Persona_1 Parte_3
prescrizione della domanda proposta contro di essi da e, CP
rispetto alla domanda proposta dalla , la Controparte_5
nullità dell'atto di citazione per un preteso vizio della vocatio in ius.
Con comparsa del 4.3.2019, si costituiva la deducendo di CP_2
essersi resa cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5
nei confronti della per effetto del
[...] Parte_4
contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 24/07/2018.
Con comparsa del 17.2.2021, si costituiva, altresì, la
[...]
deducendo di essersi resa cessionaria, tra gli altri, Controparte_1
del credito vantato da nei confronti della in CP Parte_4
forza di un'operazione di cartolarizzazione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. Parte Seconda n.93, l'8/8/2017.
All'udienza del 22.2.2021, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
Quindi, il Tribunale di Napoli definiva il giudizio, pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie la domanda cosi come proposta da parte attrice e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della in persona del CP_2
suo legale rappresentante, società succeduta alla Controparte_5
del Fondo Patrimoniale del 16 novembre 2011 a rogito del
[...]
pag. 11/27 Notaio, dott. costituito dai sig.ri e Persona_5 Persona_1
, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 Parte_3
al n. 33039 R.P. e al n. 46774 R.G. il 18 novembre 2011 e del Fondo
Patrimoniale del 13 gennaio 2012 a rogito del Notaio, dott.
[...]
, costituito dai sig.ri e , Per_4 Parte_1 Parte_2
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 al n. 4958 R.P. e al n.
6141 R.G. il 9 febbraio 2012; 2) Per l'effetto ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 2, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione della sentenza di accoglimento del presente giudizio, a margine della trascrizione della domanda di revocatoria nonché a margine di ciascun atto di costituzione del fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c.; 3) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'intervenuta ora Controparte_4 Controparte_1
nonché tutte le domande ed eccezioni sollevate dai convenuti avverso tale domanda;
4) Condanna solidalmente i convenuti , Parte_1
, e al pagamento Parte_2 Persona_1 Parte_3
nei confronti della in persona del suo legale rappresentante, CP_2
quale società succeduta alla delle Controparte_5
spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 1.470,00 per spese ed
€ 29.193,00 per compensi oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
5) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essi notificata in data 09 dicembre 2022 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325
pag. 12/27 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
interponevano appello, con atto tempestivamente Parte_3
notificato in data 09 gennaio 2023, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludevano nei termini dinanzi trascritti.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito ne sollecitava l'integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 15.09.2023, la Corte dichiarava l'interruzione del processo, stante il documentato decesso dell'appellante Per_1
[...]
Il giudizio veniva riassunto, da , e Parte_1 Parte_2
con ricorso del 13.12.2023 notificato, unitamente Parte_3
al decreto che disponeva la comparizione delle parti mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 23.2.2024, alla
[...]
e alla in data 16 gennaio 2024, Controparte_1 CP_2
nonché collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Per_1
in data 2.2.2024.
[...]
Con ordinanza del 23.2.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti e disponeva la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio,
pag. 13/27 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 28.3.2025.
Con successiva ordinanza del 28.3.2025, la Corte dichiarava nulla la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità dell'originario appellante e, Persona_1
contestualmente, assegnava agli appellanti, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., termine per rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione ai predetti chiamati all'eredità.
Effettuata siffatta notifica, si costituivano, con comparsa depositata in data 6.6.2025, , Parte_3 Controparte_8 [...]
, , allegando e documentando CP_9 Controparte_10
di avere, con atto del Notaio registrato a Napoli DP I in Persona_5
data 19 ottobre 2023 al n. 39891, rinunciato all'eredità di Persona_1
e di non essere in possesso dei beni ereditari del de cuius.
[...]
Chiedevano, quindi, che venisse disposta nei loro confronti l'estromissione dal giudizio per intervenuta rinuncia all'eredità e conseguente carenza di legittimazione passiva.
Decorsi i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate e dinanzi trascritte, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dalla
[...]
, a cui era succeduta, per effetto della cessione dei Controparte_5
crediti, la e dichiarava inefficaci, nei confronti della CP_2
predetta interventrice, l'atto pubblico del 16 novembre 2011, con cui pag. 14/27 e costituivano il fondo Persona_1 Parte_3
patrimoniale, e l'atto pubblico del 13 gennaio 2012, con cui Parte_1
e costituivano il fondo patrimoniale, atti
[...] Parte_2
entrambi relativi ad immobili posti nel Comune di Sant'Antimo, dinanzi meglio identificati.
Il primo Giudice riteneva che la costituzione dei fondi patrimoniali, che comportava l'assoggettamento dei beni conferiti al vincolo di destinazione costituito dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia, integrasse un cd. eventus damni, rispetto alla generica garanzia patrimoniale del credito vantato dalla BNL, essendo lo stesso stato contratto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
In particolare, il Tribunale rilevava che i debitori, seppur costituitisi tardivamente, nulla avevano allegato e provato circa la presenza di
“altri beni tali da garantire comunque l'integrale ed incondizionato soddisfacimento dell'ingente credito vantato dal legittimo creditore”.
Il Tribunale dichiarava, invece, inammissibile la domanda proposta dalla cui era succeduta nella titolarità del relativo credito la CP
, poiché l'intervento era stato spiegato Controparte_1
tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Infine, con la sentenza, le spese di lite tra la e i convenuti CP_2
erano regolate secondo il criterio della soccombenza, venendo quantificate in euro 1.470,00 per esborsi ed in euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 15/27 Invece, le spese di lite tra la ed i convenuti Controparte_1
venivano interamente compensate.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, gli istanti lamentavano che il Giudice aveva dichiarato inefficaci gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali, nei confronti della senza verificare la sussistenza, in capo CP_2
all'originaria attrice e poi all'interventrice, dell'interesse ad agire.
Al riguardo deducevano che tale presupposto, la cui mancanza era sempre rilevabile d'ufficio, doveva ritenersi carente poiché i contratti di fideiussione, stipulati da e per Persona_1 Parte_1
garantire l'esposizione debitoria della erano Parte_4
finalizzati a garantire i bisogni delle rispettive famiglie.
Del resto, deducevano gli appellanti, la BNL era a conoscenza che la era la fonte da cui i debitori traevano reddito per Parte_4
sostentare le rispettive famiglie.
Pertanto, secondo la prospettazione degli istanti, tenuto conto della circostanza che il debito verso la BNL era stato contratto per fare fronte ai bisogni della famiglia, non sussisteva l'interesse della banca ad agire ex art. 2901 c.c. per fare dichiarare l'inefficacia degli atti con cui i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale, potendo la creditrice agire direttamente in executivis sui medesimi cespiti.
Peraltro, evidenziavano gli appellanti, la BNL era intervenuta “già da diversi anni nella procedura esecutiva immobiliare R.ES. N. 306/2013 promossa innanzi il Tribunale di Napoli dalla Controparte_13
pag. 16/27 nei confronti della debitrice principale nonché nei Parte_4
confronti dei fideiussori e con Persona_1 Parte_1
conseguente pignoramento dei beni ad essi appartenenti”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio assolutamente consolidato quello a mente del quale nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del Giudice (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 25733/ 2015). Inoltre, la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 2023). Sotto tale profilo è, quindi, innegabile che la costituzione, in fondo patrimoniale, di tutti i beni dei fideiussori integri gli estremi di un atto idoneo a ledere le ragioni della banca, non fosse altro perché, comunque, l'esecuzione diretta sui beni inclusi nel fondo patrimoniale avrebbe potuto legittimare l'opposizione dei debitori esecutati, finalizzata a fare accertare la sussistenza, in capo al creditore, della consapevolezza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
In senso pienamente conforme, del resto, la S.C. ha affermato che “..
L'azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente
l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni,
pag. 17/27 per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell'atto azioni esecutive e cautelari. L'accoglimento della domanda proposta ex art
2901 c.c. produce quindi l'effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l'atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio
(Cass. 25855/2021) .. L'effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell'esperimento dell'azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell'interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della - pretesa- estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e scientia damni” (cfr. Cass. civ. Sez.
1, Ordinanza n. 34872 del 2023).
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, gli istanti censuravano la sentenza nella parte in cui, nel condannare essi originari convenuti alla rifusione delle spese di lite nei confronti della aveva applicato i CP_2
compensi tabellari medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato a seguito dell'adozione del DM 147/2022, per ogni singola fase, sebbene quella istruttoria non fosse stata espletata.
pag. 18/27 Al riguardo, gli appellanti sollecitavano una riduzione del quantum debeatur determinato nella misura di euro 29.193,00, a titolo di spese di lite, invocando il riconoscimento del minore importo di euro
15.659,00, ottenuto eliminando i compensi previsti per la fase istruttoria, o quello di euro 7.831,00, ottenuto applicando i compensi minimi.
Deducevano, altresì, che il primo Giudice aveva applicato i compensi tabellari aggiornati con il DM n. 147/2022, sebbene l'attività professionale si fosse esaurita entro il 22.2.2021, quando la causa era stata trattenuta in decisione, mentre il DM n. 147/2002 era entrato in vigore solo successivamente, durante la pendenza del termine per la pronuncia della sentenza, sopraggiunta dopo oltre un anno e mezzo dalla data in cui venivano a scadere i termini per il deposito degli scritti finali.
§ 7.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Nella specie, il Giudice di primo grado ha liquidato le spese, riconoscendo per tutte le fasi processuali i compensi tabellari medi, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00, previsti dal DM n. 55/2014, come aggiornato con il DM n. 147/2022.
Ciò posto, la decisione si rivela erronea, in quanto, ai sensi dell'art. 6 di tale ultimo D.M., “
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si
pag. 19/27 applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Nell'individuare il criterio cui ancorare l'applicazione dei nuovi parametri, rispetto ai giudizi già pendenti, il legislatore ha fatto riferimento, non alla data della pronuncia del Giudice, ma a quella dell'esaurimento della prestazione dell'avvocato.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti, la prestazione professionale del difensore della 1 si era esaurita al più tardi in data 30.4.2021, CP_2
quando veniva depositata la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., ininfluente risultando il fatto che la sentenza impugnata veniva pronunciata in data 5.12.2022, quando, frattanto, era già entrato in vigore, con decorrenza dal 23.10.2022, il D.M. n. 147/2022.
Pertanto, nel liquidare le spese di lite occorre fare applicazione del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato con Decreto 8 marzo 2018, n. 37.
Inoltre, fermo restando che il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta anche in difetto di attività istruttoria (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), appare congruo riconoscere i compensi medi per tutte le fasi e quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria, considerato che, nonostante l'avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non vi è stato il deposito di memorie.
Pertanto, applicando il medesimo scaglione utilizzato dal primo
Giudice, nel quale rientra il credito a tutela del quale la BNL aveva pag. 20/27 proposto la domanda, i compensi per il primo grado di giudizio ascendono a complessivi euro 23.937,00.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo, gli appellanti lamentavano che il primo
Giudice aveva immotivatamente compensato le spese di lite nel rapporto tra essi convenuti e la sebbene Controparte_1
quest'ultima fosse risultata soccombente in relazione alla domanda autonomamente proposta dalla società CP
La difesa degli appellanti deduceva, infatti, che l'azione revocatoria proposta dalla con l'atto di intervento era stata rigettata e CP
che, di conseguenza, la parte soccombente avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, in favore degli originari convenuti, delle spese di lite.
§ 9.
Il motivo è fondato.
Il primo Giudice, nel disporre, peraltro, solo nel dispositivo, la compensazione integrale delle spese processuali tra la , CP_1
successore di e gli originari convenuti, ometteva di indicare CP
la ragione di siffatta statuizione.
Così procedendo, tuttavia, il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 92 co. 2 c.p.c., che, nella formulazione ratione temporis vigente, stabiliva
“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
pag. 21/27 ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Nell'ipotesi in esame, deve escludersi la soccombenza reciproca, non potendosi valorizzare, a tal fine, la circostanza relativa alla tardiva costituzione in giudizio dei convenuti ed alla pretesa decadenza dei medesimi dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione, rispetto all'azione proposta da Infatti, il primo Giudice, nel decidere CP
sull'intervento di ha considerato assorbita la questione della CP
prescrizione sollevata dai convenuti, e ritenuto, con statuizione coperta da giudicato siccome non gravata da appello incidentale, inammissibile l'azione revocatoria per essere la suddetta banca intervenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, nemmeno soccorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, alla luce del rilievo, pure operato dal Tribunale, a mente del quale ben avrebbe potuto agire con azione autonoma, piuttosto che CP
intervenire in un giudizio nel quale, essendo già decorsi i termini ex art. 183 c.p.c., essa non poteva più fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Ne segue che, non ricorrendo alcuna valida ragione per derogare al principio di soccombenza, debba, quale successore nel diritto CP_1
controverso ed interventore volontario in primo grado, essere condannata alla rifusione, in favore degli odierni appellanti, delle spese processuali di quel grado di giudizio.
pag. 22/27 La liquidazione di tali spese deve essere operata a norma del D.M. n.
55/2014, come aggiornato con il citato D.M. n. 37/2018, alla luce dei rilievi già svolti in relazione al secondo motivo.
Poiché il credito, a tutela del quale ha agito in primo grado CP
ammontava ad euro 932.719,42, in forza della sentenza n. 7149/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.07.2018, (cfr. comparsa di costituzione di , pag. 10), si deve applicare lo scaglione relativo CP_1
alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00.
Ciò posto, considerato che la costituzione, in primo grado, da parte degli odierni appellanti avveniva solo dopo che la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata in concreto, appare equo riconoscere per tutte le fasi processuali i compensi tabellari minimi del predetto scaglione.
Ne segue che, nel rapporto tra gli odierni appellanti e la , le spese CP_1
di lite del primo grado vadano determinate in complessivi euro
16.481,00, con distrazione in favore degli avvocati Ulderico Nigro e
NT TA dichiaratisi antistatari.
§ 10.
Venendo alle spese del grado di appello, nel rapporto tra gli appellanti e , le stesse seguono la soccombenza dei primi, tenuto conto del CP_2
fatto che l'esito del giudizio è risultato interamente favorevole all'odierna appellata, nonostante il parziale accoglimento del secondo motivo di appello.
pag. 23/27 Atteso che con l'appello, rivolto contro , è stata sottoposta a CP_2
censura la sentenza nella sua interezza, inclusa, quindi, la parte relativa alla fondatezza della domanda, le spese processuali vanno liquidate, nella misura di cui al dispositivo, applicando, secondo il criterio del disputatum, lo stesso scaglione impiegato per il primo grado, di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile.
Tenuto conto dell'attività espletata, si ritiene equo riconoscere i compensi medi per tutte le fasi, inclusa quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto del rigetto della proposta istanza di sospensiva.
Nel rapporto tra gli appellanti e 1, infine, le spese del grado di CP_1
appello, seguono la soccombenza di quest'ultima parte, e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione relativo alle controversie da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, concernente, in ordine a siffatto rapporto processuale, il solo capo relativo alle spese di lite del primo grado. In ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni sottese al terzo motivo di gravame, appare equo riconoscere i compensi minimi per tutte le fasi.
Anche le spese del grado di appello vanno distratte in favore dei procuratori costituiti degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
pag. 24/27 Alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, nel rapporto tra gli appellanti ed i chiamati all'eredità di , deve essere Persona_1
adottata, tenuto conto del fatto che la chiamata in causa di tali soggetti
è stata ordinata da questa Corte al fine di rendere integro il contraddittorio dopo la riassunzione del giudizio.
Inoltre, considerato che i chiamati all'eredità dell'originario appellante,
, hanno, come dinanzi detto, rinunciato all'eredità, Persona_1
la condanna al pagamento delle spese processuali, del primo e del secondo grado, come disposta a carico degli appellanti, non è ad essi estensibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) condanna Parte_1
, , in solido tra di
[...] Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di delle spese CP_2
processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
1.470,00 per esborsi, euro 23.937,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2) condanna
[...]
alla rifusione, in favore degli avvocati Ulderico Controparte_1
Nigro e NT TA, procuratori antistatari, delle spese pag. 25/27 processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
16.481,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di
[...] CP_2
delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in
[...]
euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore degli Controparte_1
avvocati Ulderico Nigro e NT TA, procuratori antistatari, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 27,00 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
pag. 26/27 pag. 27/27