TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Fabiana Parte_1
Bacioterracino, Umberto Schioppo ed Edoardo Tramma ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Orsi 15 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Napoli (ads80030620639; pec: telefax: Email_1
0815525515), presso cui ope legis domiciliano alla Via A.Diaz, n.11;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 dipendente del Parte_1 CP_1 convenuto con contratti a tempo determinato per fronteggiare esigenze stabili e non transitorie dell'amministrazione scolastica, deduceva con articolate argomentazioni l'illegittimità dei contratti a termine per violazione dell'art. 5 del D. lgs. n. 368 del 2001 per avere il datore di lavoro reiterato i contratti senza rispettare i limiti temporali in esso previsti e in ogni caso superando complessivamente il termine di 23 mesi, nonché per violazione della Direttiva
1999/70/CE e dell'annesso accordo quadro anche sotto il profilo della discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
In particolare, venivano indicati e documentati diversi contratti a termine, a partire dall'anno scolastico 2021-2022 fino all'anno scolastico 2024-2025
Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno. CP_3
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
1. Giurisdizione
Va preliminarmente individuata la giurisdizione del giudice ordinario.
E', infatti, assorbente osservare che, nella specie, non viene in discussione una situazione antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, nel corso della quale la pubblica amministrazione compie veri e propri atti di organizzazione finalizzati a valutare la necessità di coprire il posto vacante e la procedura selettiva da applicare ai fini della assunzione del personale, bensì una serie di rapporti di lavoro già stipulati tra le parti e dei quali si discute dalla legittimità dell'apposizione del termine e della loro successione nel tempo.
Giova, al riguardo, premettere che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 63 del D.lgs. n.
165 del 2001 a favore del giudice amministrativo riguarda solo ed esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro.
Le Sezioni Unite della Cassazione, proprio in una vicenda nella quale si discuteva della trasformazione di un rapporto di lavoro pubblico da tempo determinato a tempo indeterminato, hanno statuito che, “in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del g.o. le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 1 comma 520 l. n. 296 del 2006, già in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie del personale ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del
2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un rapporto stabile con la p.a”
(Cass., S.U., n. 16041/2010). Secondo il supremo Collegio, poiché l'art. 63 del D.lgs. 165/2001, “da una parte, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al
(comma 1)” e “dall'altra, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle (comma 4)” - “la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto la tutela di un inte-resse legittimo e l'esercizio del potere pubblico attribuito all'amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto”.
2. L'impugnativa dei contratti a termine
Dopo le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi sentenza CGUE 26-11-
14 nelle cause riunite C -22/13, da C -61/13 a C-63/13 e C -418/13) e della Corte
Costituzionale (vedi sentenza 15.06 2016 n. 187) la problematica è stata di recente riesaminata anche da parte della Corte di Cassazione, con le sentenze dalla n. 22552 (personale ata) e n.
22553 (docenti) alla n. 22558, tutte in data 7.11.2016.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle decisioni citate, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. cpc, alla stregua della ricostruzione del complesso quadro normativo nel quale si colloca la controversia, occorre premettere quanto segue.
La disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un
“corpus” normativo completo e speciale, sicché, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 368 del 2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001.
Va, dunque, rammentato che la legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale, nonché l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con d.lgs. 297 del 1994). Le operazioni di integrazione ed aggiornamento sono state disciplinate nel dettaglio con il D.M.
27.3.2000 n. 23.
La stessa legge, integrando l'art. 400 del T.U., ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.
La legge ha, poi, modificato il regime delle supplenze, e le ha differenziate in tre tipologie
(art. 4):
- le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica.
I commi da 6 a 8 dell'art. 4 stabiliscono, poi, i criteri ai quali dovranno attenersi le norme regolamentari, ed impongono l'utilizzazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee “fino al termine delle attività didattiche”.
Un primo regolamento è stato adottato per il personale docente con D.M. 25.5.2000 n. 201 che, oltre a disciplinare in dettaglio le modalità di individuazione dell'aspirante all'assunzione e di stipulazione del contratto, ha individuato i termini finali delle supplenze (art. 1) ed ha stabilito i criteri di formazione delle graduatorie di circolo e di istituito (art. 5).
Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13.6.2007 n.
131, volto all'adeguamento delle norme regolamentari alla trasformazione, operata dall'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Con tale legge “al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente e ATA nel periodo 2007/2009 e, contestualmente, è stata prevista la anzidetta trasformazione delle graduatorie, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007/2008.
Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi effettuate dalla legge 169/2008, dalla legge 106/2011, di conversione del D.L.
70/2011, dalla legge 128/2013, di conversione del D.L.104/2013, le quali hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni
2011-2013 (art. 9, comma 17, del D.L. n.70/2011) e per gli anni 2014-2016 (art. 15 D.L.
104/2013).
Infine, la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi ( art. 1 c. 95 e sgg.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c.131).
Il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cd. ATA) è ispirato ai medesimi principi sopra sintetizzati, applicati dal T.U. e dalle norme regolamentari ai diversi profili di inquadramento.
La legge n. 297 del 1994 disciplina, agli artt. da 551 a 553, le assunzioni dei responsabili amministrativi (transitati, con decorrenza 1.9.2000, nella figura di “direttore dei servizi generali e amministrativi” ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26 maggio 1999, Comparto scuola, cfr. Cass., n. 20883 del 2011), prevedendo che le stesse debbano avvenire secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, formate ed aggiornate sulla base degli esiti dei concorsi per titoli ed esame da indire con frequenza triennale.
L'art. 554 detta la disciplina delle assunzioni del personale delle qualifiche inferiori (escluse quelle per le quali è consentita l'assunzione “tramite le liste di collocamento previste dalla legge), ed anche in tal caso prevede la formazione di graduatorie permanenti, nelle quali confluiscono i vincitori dei concorsi indetti su base provinciale con frequenza annuale.
In forza del richiamo contenuto nel comma 11 dell'art. 4 della legge 124 del 1999, si applicano al personale ATA le medesime disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento. Il relativo regolamento è stato adottato con D.M. 430 del
13.12.2000 (non applicabile ai responsabili amministrativi).
In sintesi, può dirsi che il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale, in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli.
Ebbene, l'analisi delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la legge n. 124 del 1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed, inoltre, ha considerato, nella disciplina delle proroghe e dei innovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, l'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, ha poi inserito il comma 14 bis nell'art. 4 della legge n. 124 del
1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee “in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni” .
Successivamente, con l'art. 9 c. 18 del D. L. 70 del 2011 il legislatore ha aggiunto il comma
4 bis all'art. 10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, prevedendo espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis.
E' certo innegabile che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, non abbiano efficacia retroattiva;
è nondimeno indiscutibile la potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico.
Ed infatti, dall' art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dall'art. 9 c. 18 del D. L. 70 del 2011, disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché non interferiscono nella amministrazione della giustizia, ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SSUU n.18353/2014) in termini di inapplicabilità del D. Lgs. n.
368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era, comunque, evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
E, d'altra parte, è proprio su questa premessa che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE .
Fatte tali premesse sulla ricostruzione del quadro normativo interno, richiamate la pronuncia della CGUE del 26.11.2014, e altri, e la sentenza 187/2016 della Corte Per_1
Costituzionale, la Corte di Cassazione ha in sintesi affermato i seguenti principi:
a) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE è illegittima – a far tempo dal 10.07.2001 (termine previsto dall'articolo 2 della direttiva citata per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi ad essa) – la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico di diritto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Incidentalmente osserva il giudice che detta norma non presenta profili di contrasto con la giurisprudenza e normativa comunitaria: va ricordato, infatti, che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato è stato ritenuto, dalla CGUE, essere disposto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE sentenze 7 settembre 2006, e , C- Per_2 Per_3
53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_4 Per_5 ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C- Per_6 Per_7
363/13 e C-407/13 - riunite).
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(organico di diritto), deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve ritenersi,
in continuità con i principi affermati Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n.
5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1
L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU Corte di
Cassazione n. 5072 del 2016.
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
3. La fattispecie concreta
Parte ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa quale docente in ragione di diversi contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso.
In primo luogo si osserva che tutti i contratti depositati o sono stipulati per scaglioni temporali solo di alcuni mesi nell'ambito dell'anno scolastico o, comunque, sono stipulati con scadenza al 30 giugno di ciascun anno Analizzando i contratti prodotti dal ricorrente si deve rilevare che gli stessi finiscono non solo per coprire quasi interamente i vari anni scolastici (sino al termine delle attività didattiche) ma non presentano alcuna indicazione circa le specifiche e concrete esigenze che hanno portato alla loro stipulazione.
Si deve dunque rilevare che la parte ricorrente ha lavorato con una continuità e stabilità che appare incompatibile con il concetto di temporaneità dell'esigenza sottesa all'assunzione, dall'altro, il – unico soggetto processuale ad essere a conoscenza delle esigenze CP_1 sottese alle modalità di reclutamento del personale, e soggetto onerato della relativa prova non ha allegato le ragioni effettive del ricorso al contratto a termine e, a maggior ragione, dimostrato che il ricorso alla pluralità di contratti a tempo determinato è avvenuto per ragioni concretamente e meramente sostitutive e non per ovviare ad unaesigenza organizzativa stabile, di insufficienza del numero di insegnanti in organico a fronteggiare le esigenze reali o prevedibili in base ai flussi oggettivi del settore.
Sicché,“a fronte della reiterazione della stipulazione di contratti a termine, in assenza di specificazione delle esigenze effettive e del nesso di causalità tra le stesse ed i tempi dei vari contratti, e della pacifica circostanza che i contratti hanno avuto tutti ad oggetto lo svolgimento della stessa attività, non può che concludersi per l'assenza di prova circa la sussistenza della specifica esigenza di personale sostitutivo a cui la giurisprudenza comunitaria fa riferimento ai fini della corretta osservanza della clausola 5 punto 1 lettera a;
dovendosi, pertanto, ritenere che la reiterazione è intervenuta per il soddisfacimento di esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli”. A ben vedere, la prolungata mancata indizione di concorsi pubblici, favorita dalla creazione nel 1999 delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lvo 297/1994, e l'apposizione di pesanti vincoli finanziari rispetto alle immissioni in ruolo basate su tali graduatorie, hanno impedito allo Stato italiano di assumere docenti e personale ATA a tempo indeterminato nonostante la costante, e non meramente temporanea, esigenza di tale personale in numero superiore rispetto agli organici di diritto, dovendo così ricorrere – abusivamente – allo strumento del contratto a termine per poter garantire il servizio scolastico.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'accertata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, l'ultimo comma dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 porta ad escludere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni.
Nel settore scolastico, inoltre, tale principio è stato ribadito dal già richiamato comma 14 bis dell'art. 4 l. 124/1999 il quale stabilisce che “I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, coma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
Sul punto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 89 del 2003 ha ritenuto legittima la differenziazione di tutela tra dipendente pubblico e privato a fronte di un contratto a termine illegittimo alla luce del principio dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione che, come noto, rappresenta il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento - ed estraneo alla disciplina del lavoro privato. Inoltre, anche la stessa Corte di Giustizia UE è giunta a ritenere la compatibilità dell'esclusione della conversione del contratto a termine illegittimo nel settore pubblico con le previsioni della direttiva n. 70 del 1999, purché si possa applicare “una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”
(cfr., ex multis, Corte Giustizia UE, 3.07.2014 nella causa C-362/13 e la Per_7 giurisprudenza comunitaria ivi riportata ai punti 63 e 64 nonché la stessa sentenza Per_1 al punto 79).
Posto, dunque, che le conseguenze dell'illegittima reiterazione di contratti a termine nel settore del pubblico impiego devono limitarsi a quelle di tipo risarcitorio per essere coerenti con l'impianto costituzionale (cfr. art. 97 Cost. ), in ordine alla quantificazione non vi sono ragioni per discostarsi dalla autorevole e recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione 15 marzo 2016 n. 5072 secondo cui “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma
5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima attribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Nel caso di specie, analizzando i servizi resi dalla ricorrente in base alla documentazione in atti, l'illegittima reiterazione dei contratti a termine è perdurata per quasi 4 anni Ciò posto, e tenuto conto comunque che in assoluto non è vietata la stipula di contratti a termine, appare equo condannare il convenuto al pagamento di 3 mensilità in CP_1 favore della parte ricorrente.
Inoltre, l'indennità in questione non ha natura retributiva e conseguentemente non è soggetta né a rivalutazione monetaria, né alla maggiorazione degli interessi legali per il periodo anteriore alla decisone.
L'accoglimento solo in parte della domanda giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 3 mensilità in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Fabiana Parte_1
Bacioterracino, Umberto Schioppo ed Edoardo Tramma ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Orsi 15 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Napoli (ads80030620639; pec: telefax: Email_1
0815525515), presso cui ope legis domiciliano alla Via A.Diaz, n.11;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 dipendente del Parte_1 CP_1 convenuto con contratti a tempo determinato per fronteggiare esigenze stabili e non transitorie dell'amministrazione scolastica, deduceva con articolate argomentazioni l'illegittimità dei contratti a termine per violazione dell'art. 5 del D. lgs. n. 368 del 2001 per avere il datore di lavoro reiterato i contratti senza rispettare i limiti temporali in esso previsti e in ogni caso superando complessivamente il termine di 23 mesi, nonché per violazione della Direttiva
1999/70/CE e dell'annesso accordo quadro anche sotto il profilo della discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
In particolare, venivano indicati e documentati diversi contratti a termine, a partire dall'anno scolastico 2021-2022 fino all'anno scolastico 2024-2025
Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno. CP_3
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
1. Giurisdizione
Va preliminarmente individuata la giurisdizione del giudice ordinario.
E', infatti, assorbente osservare che, nella specie, non viene in discussione una situazione antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, nel corso della quale la pubblica amministrazione compie veri e propri atti di organizzazione finalizzati a valutare la necessità di coprire il posto vacante e la procedura selettiva da applicare ai fini della assunzione del personale, bensì una serie di rapporti di lavoro già stipulati tra le parti e dei quali si discute dalla legittimità dell'apposizione del termine e della loro successione nel tempo.
Giova, al riguardo, premettere che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 63 del D.lgs. n.
165 del 2001 a favore del giudice amministrativo riguarda solo ed esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro.
Le Sezioni Unite della Cassazione, proprio in una vicenda nella quale si discuteva della trasformazione di un rapporto di lavoro pubblico da tempo determinato a tempo indeterminato, hanno statuito che, “in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del g.o. le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 1 comma 520 l. n. 296 del 2006, già in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie del personale ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del
2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un rapporto stabile con la p.a”
(Cass., S.U., n. 16041/2010). Secondo il supremo Collegio, poiché l'art. 63 del D.lgs. 165/2001, “da una parte, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al
(comma 1)” e “dall'altra, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle (comma 4)” - “la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto la tutela di un inte-resse legittimo e l'esercizio del potere pubblico attribuito all'amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto”.
2. L'impugnativa dei contratti a termine
Dopo le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi sentenza CGUE 26-11-
14 nelle cause riunite C -22/13, da C -61/13 a C-63/13 e C -418/13) e della Corte
Costituzionale (vedi sentenza 15.06 2016 n. 187) la problematica è stata di recente riesaminata anche da parte della Corte di Cassazione, con le sentenze dalla n. 22552 (personale ata) e n.
22553 (docenti) alla n. 22558, tutte in data 7.11.2016.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle decisioni citate, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. cpc, alla stregua della ricostruzione del complesso quadro normativo nel quale si colloca la controversia, occorre premettere quanto segue.
La disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un
“corpus” normativo completo e speciale, sicché, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 368 del 2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001.
Va, dunque, rammentato che la legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale, nonché l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con d.lgs. 297 del 1994). Le operazioni di integrazione ed aggiornamento sono state disciplinate nel dettaglio con il D.M.
27.3.2000 n. 23.
La stessa legge, integrando l'art. 400 del T.U., ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.
La legge ha, poi, modificato il regime delle supplenze, e le ha differenziate in tre tipologie
(art. 4):
- le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica.
I commi da 6 a 8 dell'art. 4 stabiliscono, poi, i criteri ai quali dovranno attenersi le norme regolamentari, ed impongono l'utilizzazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee “fino al termine delle attività didattiche”.
Un primo regolamento è stato adottato per il personale docente con D.M. 25.5.2000 n. 201 che, oltre a disciplinare in dettaglio le modalità di individuazione dell'aspirante all'assunzione e di stipulazione del contratto, ha individuato i termini finali delle supplenze (art. 1) ed ha stabilito i criteri di formazione delle graduatorie di circolo e di istituito (art. 5).
Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13.6.2007 n.
131, volto all'adeguamento delle norme regolamentari alla trasformazione, operata dall'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Con tale legge “al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente e ATA nel periodo 2007/2009 e, contestualmente, è stata prevista la anzidetta trasformazione delle graduatorie, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007/2008.
Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi effettuate dalla legge 169/2008, dalla legge 106/2011, di conversione del D.L.
70/2011, dalla legge 128/2013, di conversione del D.L.104/2013, le quali hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni
2011-2013 (art. 9, comma 17, del D.L. n.70/2011) e per gli anni 2014-2016 (art. 15 D.L.
104/2013).
Infine, la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi ( art. 1 c. 95 e sgg.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c.131).
Il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cd. ATA) è ispirato ai medesimi principi sopra sintetizzati, applicati dal T.U. e dalle norme regolamentari ai diversi profili di inquadramento.
La legge n. 297 del 1994 disciplina, agli artt. da 551 a 553, le assunzioni dei responsabili amministrativi (transitati, con decorrenza 1.9.2000, nella figura di “direttore dei servizi generali e amministrativi” ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26 maggio 1999, Comparto scuola, cfr. Cass., n. 20883 del 2011), prevedendo che le stesse debbano avvenire secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, formate ed aggiornate sulla base degli esiti dei concorsi per titoli ed esame da indire con frequenza triennale.
L'art. 554 detta la disciplina delle assunzioni del personale delle qualifiche inferiori (escluse quelle per le quali è consentita l'assunzione “tramite le liste di collocamento previste dalla legge), ed anche in tal caso prevede la formazione di graduatorie permanenti, nelle quali confluiscono i vincitori dei concorsi indetti su base provinciale con frequenza annuale.
In forza del richiamo contenuto nel comma 11 dell'art. 4 della legge 124 del 1999, si applicano al personale ATA le medesime disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento. Il relativo regolamento è stato adottato con D.M. 430 del
13.12.2000 (non applicabile ai responsabili amministrativi).
In sintesi, può dirsi che il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale, in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli.
Ebbene, l'analisi delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la legge n. 124 del 1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed, inoltre, ha considerato, nella disciplina delle proroghe e dei innovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, l'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, ha poi inserito il comma 14 bis nell'art. 4 della legge n. 124 del
1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee “in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni” .
Successivamente, con l'art. 9 c. 18 del D. L. 70 del 2011 il legislatore ha aggiunto il comma
4 bis all'art. 10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, prevedendo espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis.
E' certo innegabile che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, non abbiano efficacia retroattiva;
è nondimeno indiscutibile la potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico.
Ed infatti, dall' art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dall'art. 9 c. 18 del D. L. 70 del 2011, disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché non interferiscono nella amministrazione della giustizia, ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SSUU n.18353/2014) in termini di inapplicabilità del D. Lgs. n.
368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era, comunque, evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
E, d'altra parte, è proprio su questa premessa che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE .
Fatte tali premesse sulla ricostruzione del quadro normativo interno, richiamate la pronuncia della CGUE del 26.11.2014, e altri, e la sentenza 187/2016 della Corte Per_1
Costituzionale, la Corte di Cassazione ha in sintesi affermato i seguenti principi:
a) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE è illegittima – a far tempo dal 10.07.2001 (termine previsto dall'articolo 2 della direttiva citata per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi ad essa) – la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico di diritto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Incidentalmente osserva il giudice che detta norma non presenta profili di contrasto con la giurisprudenza e normativa comunitaria: va ricordato, infatti, che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato è stato ritenuto, dalla CGUE, essere disposto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE sentenze 7 settembre 2006, e , C- Per_2 Per_3
53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_4 Per_5 ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C- Per_6 Per_7
363/13 e C-407/13 - riunite).
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(organico di diritto), deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve ritenersi,
in continuità con i principi affermati Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n.
5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1
L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU Corte di
Cassazione n. 5072 del 2016.
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
3. La fattispecie concreta
Parte ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa quale docente in ragione di diversi contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso.
In primo luogo si osserva che tutti i contratti depositati o sono stipulati per scaglioni temporali solo di alcuni mesi nell'ambito dell'anno scolastico o, comunque, sono stipulati con scadenza al 30 giugno di ciascun anno Analizzando i contratti prodotti dal ricorrente si deve rilevare che gli stessi finiscono non solo per coprire quasi interamente i vari anni scolastici (sino al termine delle attività didattiche) ma non presentano alcuna indicazione circa le specifiche e concrete esigenze che hanno portato alla loro stipulazione.
Si deve dunque rilevare che la parte ricorrente ha lavorato con una continuità e stabilità che appare incompatibile con il concetto di temporaneità dell'esigenza sottesa all'assunzione, dall'altro, il – unico soggetto processuale ad essere a conoscenza delle esigenze CP_1 sottese alle modalità di reclutamento del personale, e soggetto onerato della relativa prova non ha allegato le ragioni effettive del ricorso al contratto a termine e, a maggior ragione, dimostrato che il ricorso alla pluralità di contratti a tempo determinato è avvenuto per ragioni concretamente e meramente sostitutive e non per ovviare ad unaesigenza organizzativa stabile, di insufficienza del numero di insegnanti in organico a fronteggiare le esigenze reali o prevedibili in base ai flussi oggettivi del settore.
Sicché,“a fronte della reiterazione della stipulazione di contratti a termine, in assenza di specificazione delle esigenze effettive e del nesso di causalità tra le stesse ed i tempi dei vari contratti, e della pacifica circostanza che i contratti hanno avuto tutti ad oggetto lo svolgimento della stessa attività, non può che concludersi per l'assenza di prova circa la sussistenza della specifica esigenza di personale sostitutivo a cui la giurisprudenza comunitaria fa riferimento ai fini della corretta osservanza della clausola 5 punto 1 lettera a;
dovendosi, pertanto, ritenere che la reiterazione è intervenuta per il soddisfacimento di esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli”. A ben vedere, la prolungata mancata indizione di concorsi pubblici, favorita dalla creazione nel 1999 delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lvo 297/1994, e l'apposizione di pesanti vincoli finanziari rispetto alle immissioni in ruolo basate su tali graduatorie, hanno impedito allo Stato italiano di assumere docenti e personale ATA a tempo indeterminato nonostante la costante, e non meramente temporanea, esigenza di tale personale in numero superiore rispetto agli organici di diritto, dovendo così ricorrere – abusivamente – allo strumento del contratto a termine per poter garantire il servizio scolastico.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'accertata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, l'ultimo comma dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 porta ad escludere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni.
Nel settore scolastico, inoltre, tale principio è stato ribadito dal già richiamato comma 14 bis dell'art. 4 l. 124/1999 il quale stabilisce che “I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, coma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
Sul punto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 89 del 2003 ha ritenuto legittima la differenziazione di tutela tra dipendente pubblico e privato a fronte di un contratto a termine illegittimo alla luce del principio dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione che, come noto, rappresenta il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento - ed estraneo alla disciplina del lavoro privato. Inoltre, anche la stessa Corte di Giustizia UE è giunta a ritenere la compatibilità dell'esclusione della conversione del contratto a termine illegittimo nel settore pubblico con le previsioni della direttiva n. 70 del 1999, purché si possa applicare “una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”
(cfr., ex multis, Corte Giustizia UE, 3.07.2014 nella causa C-362/13 e la Per_7 giurisprudenza comunitaria ivi riportata ai punti 63 e 64 nonché la stessa sentenza Per_1 al punto 79).
Posto, dunque, che le conseguenze dell'illegittima reiterazione di contratti a termine nel settore del pubblico impiego devono limitarsi a quelle di tipo risarcitorio per essere coerenti con l'impianto costituzionale (cfr. art. 97 Cost. ), in ordine alla quantificazione non vi sono ragioni per discostarsi dalla autorevole e recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione 15 marzo 2016 n. 5072 secondo cui “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma
5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima attribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Nel caso di specie, analizzando i servizi resi dalla ricorrente in base alla documentazione in atti, l'illegittima reiterazione dei contratti a termine è perdurata per quasi 4 anni Ciò posto, e tenuto conto comunque che in assoluto non è vietata la stipula di contratti a termine, appare equo condannare il convenuto al pagamento di 3 mensilità in CP_1 favore della parte ricorrente.
Inoltre, l'indennità in questione non ha natura retributiva e conseguentemente non è soggetta né a rivalutazione monetaria, né alla maggiorazione degli interessi legali per il periodo anteriore alla decisone.
L'accoglimento solo in parte della domanda giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 3 mensilità in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio