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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 3.3.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8792 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Indennità di accompagnamento;
Handicap grave”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. CONDORELLI TOTY;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. BATTIATO MARIA ROSARIA;
Controparte_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, non le ha riconosciuto la ricorrenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento né quelli previsti per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, confermando pertanto il giudizio espresso dalla commissione medica dell' . CP_1
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale. Per l'udienza del 3.3.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, solo parte ricorrente ha depositato note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 ma non per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Doveroso risulta il richiamo alla normativa di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass.
1268/2005).
In ordine alla richiesta di riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di portarice di handicap grave si rammenta che l'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge
104/1992).
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3,
Legge 104/1992).
Pertanto la condizione di handicap assume connotazione di gravità, allorquando la minorazione o le minorazioni riducano l'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo o sulla sfera individuale o sulla sfera relazione della persona.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha così relazionato:
“In base alla documentazione processuale e sanitaria prodotta e acquisita, dall'esito dell'anamnesi
e dell'esame clinico condotto si conclude che la sig.ra , di anni 69, è affetta da: Parte_1
“Deficit staticodinamico in soggetto obeso con poliartrosi diffusa (spondiloartrosi, coxartrosi, gonartrosi). Diabete mellito ID complicato da retinopatia bilaterale e polineuropatia sensitivo- motoria agli arti inferiori, di grado lieve. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”. Dette infermità sono in grado di determinare un cospicuo grado di invalidità e, in considerazione dell'età della ricorrente, il grado percentuale complessivo di invalidità non è più direttamente valutabile per le ripercussioni sull'attività lavorativa, cioè in base ai parametri indicati nelle tabelle del noto DM 5/2/92, ma deve bensì essere riferito alle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” (art. 2 legge 118/71 e s.m.i.). Ebbene, a parere dello scrivente, il grave e documentato quadro clinico funzionale che affligge la periziata determina indubbiamente cospicue e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie di un soggetto di corrispondente età e rende, in atto, la ricorrente invalida con la percentuale massima del 100%, come del resto già riconosciuto dalla commissione
ASL in prima istanza.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta della concessione dell'indennità di accompagnamento va rammentato che tale provvidenza viene riconosciuta ai soggetti ultrasessantacinquenni che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o che non siano in grado di assolvere gli atti quotidiani della vita autonomamente. A tale riguardo, dalla disamina di tutto il carteggio sanitario finora prodotto e da quanto emerso alla verifica del controllo clinico-funzionale effettuato nel corso della presente consulenza, è stato evidenziato che la periziata risulta ancora in possesso di una residua capacità motoria personale, pur minima, che le consente tuttavia di deambulare con l'utilizzo di ausili di svolgere gli atti della sua vita quotidiana. Risulta conclamata, altresì, la sua sufficiente lucidità mentale, l'adeguato orientamento spazio-temporale e l'assenza di gravi deficit psichici o mentali di natura mnesico-cognitiva. Detti elementi escludono, in definitiva, l'ammissione dei requisiti indicati dalla legge per il beneficio economico invocato dell'indennità di accompagnamento.
Tuttavia tali infermità, globalmente considerate, a giudizio dello scrivente determinano un significativo svantaggio sociale, riducendo l'autonomia personale della medesima correlata all'età, con necessità di un intervento assistenziale continuativo e globale, per cui giustificano il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge 104 del 1992, già a decorrere dalla data della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali nessuna delle parti ha allegato elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, che vanno pertanto integralmente percepite.
3. Spese
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi le fasi.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
rigetta per il resto;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 06/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo