TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2874/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARROCCO ROSSELLA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971) e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa;
nonché conferma dello status di handicap grave art. 3 co. 3 L. 104/92 riconosciuto nel primo giudizio ATP ex 445 bis c.p.c.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per il riconoscimento della pensione di invalidità civile in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di giugno 2024 a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di parte istante e al rinnovo della consulenza medico legale disposta con Ordinanza del 27.03.2025.
Il ctu dr. , previo esame della documentazione prodotta, ha concluso il suo giudizio Per_1 ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della pensione di invalidità civile che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito alla documentazione esaminata che la Sig.ra sia Parte_1 affetta da: “sindrome ansioso depressiva di grado grave reattiva, in terapia, esiti di artroprotesi anca destra per coxartrosi, coxartrosi sinistra, iperparatiroidismo normocalcemico, ipertensione arteriosa in terapia, ipoacusia bilaterale di grado grave.
Se confrontiamo il quadro clinico documentale attuale con quello emerso in sede di ATP, si può constatare un netto aggravamento della ipoacusia bilaterale, la quale è passata da ipoacusia di grado lieve ad una profonda binaurale asimmetrica.
Sulla base dell'ultimo esame audiometrico agli atti, 12-9-24, prendendo in considerazione la perdita in dB per le frequenze di 500-1000 e 2000 Hz si ottiene una perdita di 240 dB a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro destra e di 275 dB a sinistra che comporta una riduzione della capacità lavorativa del 52% secondo quanto riportato nella tabella dei deficit uditivi allegata al DM del febbraio 1992 questo punto, utilizzando la formula di TH (in quanto trattasi di patologie tra loro coesistenti, poiché non incidono sullo stesso sistema organo funzionale) secondo la seguente equazione: IT= (0,IP1 + 0,IP2) – (0,IP1 x 0,IP2 ) otteniamo una totale e permanente inabilità lavorativa (100%).
Sulla base della documentazione esaminata, tale condizione di invalidità può farsi decorrere dal mese di giugno 2024 (ossia 3 mesi prima rispetto all'esame audiometrico presente in atti).”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, in assenza altresì di contestazione ad opera della controparte.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_2 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...] accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
4. Le spese processuali, della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario di pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa (del 31.05.2021) e del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. ma antecedente al deposito del presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., possono essere compensate per metà, la restante metà –liquidata e distratta come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria – sono CP_ poste a carico l' secondo soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro beneficiare pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 con decorrenza dal mese di giugno 2024;
2) conferma la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie dello status di disabilità grave ex art 3 comma 3, L.n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.5.2021;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere in favore di parte CP_1 ricorrente la restante metà che si liquida in complessivi €1.450,00 oltre spese generale nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
4) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr. come da separato decreto emesso in pari data;
Parte_3
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2874/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARROCCO ROSSELLA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generale alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971) e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa;
nonché conferma dello status di handicap grave art. 3 co. 3 L. 104/92 riconosciuto nel primo giudizio ATP ex 445 bis c.p.c.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per il riconoscimento della pensione di invalidità civile in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di giugno 2024 a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di parte istante e al rinnovo della consulenza medico legale disposta con Ordinanza del 27.03.2025.
Il ctu dr. , previo esame della documentazione prodotta, ha concluso il suo giudizio Per_1 ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della pensione di invalidità civile che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito alla documentazione esaminata che la Sig.ra sia Parte_1 affetta da: “sindrome ansioso depressiva di grado grave reattiva, in terapia, esiti di artroprotesi anca destra per coxartrosi, coxartrosi sinistra, iperparatiroidismo normocalcemico, ipertensione arteriosa in terapia, ipoacusia bilaterale di grado grave.
Se confrontiamo il quadro clinico documentale attuale con quello emerso in sede di ATP, si può constatare un netto aggravamento della ipoacusia bilaterale, la quale è passata da ipoacusia di grado lieve ad una profonda binaurale asimmetrica.
Sulla base dell'ultimo esame audiometrico agli atti, 12-9-24, prendendo in considerazione la perdita in dB per le frequenze di 500-1000 e 2000 Hz si ottiene una perdita di 240 dB a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro destra e di 275 dB a sinistra che comporta una riduzione della capacità lavorativa del 52% secondo quanto riportato nella tabella dei deficit uditivi allegata al DM del febbraio 1992 questo punto, utilizzando la formula di TH (in quanto trattasi di patologie tra loro coesistenti, poiché non incidono sullo stesso sistema organo funzionale) secondo la seguente equazione: IT= (0,IP1 + 0,IP2) – (0,IP1 x 0,IP2 ) otteniamo una totale e permanente inabilità lavorativa (100%).
Sulla base della documentazione esaminata, tale condizione di invalidità può farsi decorrere dal mese di giugno 2024 (ossia 3 mesi prima rispetto all'esame audiometrico presente in atti).”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, in assenza altresì di contestazione ad opera della controparte.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_2 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...] accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
4. Le spese processuali, della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario di pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa (del 31.05.2021) e del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. ma antecedente al deposito del presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., possono essere compensate per metà, la restante metà –liquidata e distratta come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria – sono CP_ poste a carico l' secondo soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro beneficiare pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 con decorrenza dal mese di giugno 2024;
2) conferma la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie dello status di disabilità grave ex art 3 comma 3, L.n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.5.2021;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere in favore di parte CP_1 ricorrente la restante metà che si liquida in complessivi €1.450,00 oltre spese generale nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
4) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr. come da separato decreto emesso in pari data;
Parte_3
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro