Articolo 1 della Legge 8 aprile 1988, n. 108
Versione
9 aprile 1988
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 , recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 ".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le commissioni provinciali previste dall' articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 , restano costituite fino al 31 dicembre 1988".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2) , 3) , 4) e 5) , del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 , ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtu' di titoli di conciliazione giudiziale".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si applicano nei comuni di cui all' articolo 13-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 ".
L'articolo 5 e' soppresso.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 aprile 1988
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