Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1283/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] (avv. Paola Carpi) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Paola Carpi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
25.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 22/11/2005, e Persona_1
in data 01/06/2012; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...]_1
(RA) il 29/04/1981 (C.F. ), e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 17/06/1981 (C.F. , celebrato con rito civile il 18/06/2005 in Ravenna, C.F._2
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.105, parte I, anno 2005;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2
prevalente presso la madre.
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa per quanto attiene le decisioni di maggiore importanza, mentre per le decisioni di carattere ordinario la responsabilità
genitoriale sarà esercitata separatamente.
3) I genitori, al fine di dare piena e completa attuazione al principio di bigenitorialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c., si impegnano ed obbligano reciprocamente a darsi diretta e preventiva comunicazione per tutto quanto attenga le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi congiuntamente tenendo in previa considerazione l'interesse, la capacità e le inclinazioni naturali della minore.
4) La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori i seguenti tempi:
a) a settimane alterne la minore trascorrerà con il padre i fine settimana dal venerdì prima dell'orario di cena sino alla domenica sera prima dell'orario di cena, nonché il mercoledì dall'uscita di scuola riaccompagnando la minore dopo cena presso la madre;
b) nelle settimane nelle quali la minore non trascorrerà il week end con il padre, la stessa trascorrerà
il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con rientro presso l'abitazione della madre dopo l'orario di cena.
5) Le vacanze scolastiche estive saranno equamente suddivise fra i due genitori con la possibilità di prevedere uno o più periodi continuativi. I rispettivi periodi saranno concordati fra le parti entro il
30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato accordo entro il suddetto termine, il periodo di vacanza verrà scelto negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre e comunicato entro il 15
maggio all'altro genitore.
6) Ciascuno dei genitori trascorrerà con la figlia metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il primo periodo (dal 24/12 al 30 dicembre) al secondo periodo (dal 31/12 al 06/01). Tale
modalità verrà attuata a partire dal Natale 2025 e il primo periodo (dal 24/12 al 30/12) sarà di competenza del padre.
7) Le vacanze di Pasqua sono da intendersi coincidenti con le giornate del sabato, domenica di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo e saranno trascorse alternativamente dalla minore con ciascuno dei genitori, quelle del 2025 saranno di competenza della madre.
8) Le parti si impegnano ad offrirsi reciproca disponibilità ad eventuali modifiche ai tempi di visita qualora sia necessario per sopravvenute esigenze di salute e/o di lavoro.
9) Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a garantire la conservazione di rapporti significativi con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) Il padre corrisponderà la somma di € 130,00 mensili a titolo di assegno per il mantenimento di a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, entro il giorno 10 di ogni mese in via Per_2
anticipata, oltre rivalutazione Istat prendendo come base di riferimento la data di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
11) Le spese straordinarie, da intendersi come disciplinate dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale
di Ravenna e il COA nell'anno 2020, che si dovessero rendere necessarie per la minore Per_2
saranno sopportate nella rispettiva misura del 50% dai genitori.
12) I genitori si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre e pertanto il sig. si impegna e si obbliga a sottoscrivere i documenti necessari per Parte_2
l'erogazione dello stesso entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
13) I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti per cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento.
14) I coniugi riconoscono efficacia alle pattuizioni contenute nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
15) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, a seguito dell'esecuzione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del passaporto, così come della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè