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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217/2021 R.G. promossa da
(p.iva: in persona del legale rappr. p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
( , Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
( ), (
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
, ( ), C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Samantha Garretto;
appellanti contro
con socio unico e per essa la mandataria delegata CP_1 Controparte_2
a ciò da Controparte_3
appellata contumace
e per essa la mandataria delegata a ciò Controparte_4 Controparte_2
da rappr. e difesa dall'avv. Tito Monterosso. Controparte_3
appellata
All'udienza del 4.4.2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2810/2016 del 5.7.2016 il Tribunale di Catania intimava a in qualità di debitrice principale, nonchè a , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
fideiussori e nei limiti della garanzia prestata, il pagamento, in favore del BA
RE soc. coop., della somma di €.151.950,36 - oltre interessi convenzionali di mora dal 23.3.2016 e spese - in essa ricompresi: a) €.120.269,33 per saldo debitore al 23.3.2016 del c/c affidato n. 2224/193, aperto il 4.5.2009 (decurtata la somma di
€.2.259,76 applicata per “indennità di sconfinamento” e “corrispettivo disponibilità creditizia”); b) €.31.681,03, per saldo debitorio del mutuo chirografario concesso il
25.1.2011, di originari €.70.000,00
Con atto di citazione notificato il 16.9.2016, gli intimati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendo:
i) con riferimento al rapporto di c/c n. 2224-193 e relativo affidamento n. 227: a) la nullità dei contratti per mancanza forma scritta, siccome privi della sottoscrizione della banca (punto 1 dell'atto di opposizione); b) la nullità delle clausole che disciplinano il tasso d'interesse debitore, “laddove applicate in violazione della l.
n.108/1996 e finanche in violazione dei suindicati contratti” ed altresì “essendo applicati gli interessi relativi al contratto di conto corrente anche alle rate” del mutuo chirografario (punto 1); c) la nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto (punti 3 e 4);
ii) con riferimento al contratto di mutuo, la nullità delle clausole concernenti il tasso d'interesse debitorio, in quanto: a) prevedevano l'addebito delle rate sul conto corrente, per tal modo determinando un'illegittima duplicazione del credito per interessi, con applicazione di tassi usurari;
b) prevedevano l'applicazione di un piano di ammortamento - cd. alla francese - secondo il metodo composto e quindi di carattere anatocistico e comunque indeterminato;
c) prevedevano un tasso debitorio annuo (pari al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di 3,250 punti percentuali), indeterminato e comunque nullo, siccome frutto di manipolazione in violazione del divieto legislativo di intese anticoncorrenziali (punto 2);
2 iii) la nullità, ovvero l'inefficacia, delle fideiussioni, per violazione dell'obbligo della banca opposta, nei confronti dei fideiussori, di informazioni sull'andamento del rapporto garantito (punto 5).
Gli opponenti, col medesimo atto, altresì chiedevano - ed ottenevano - di essere autorizzati alla chiamata in giudizio di quale garante del Controparte_5
rapporto di finanziamento del 25.11.2011, per essere manlevati di tutte le somme in tesi dovute alla banca.
Nonostante rituale notifica (presso il difensore costituito nella fase monitoria) dell'atto di citazione in opposizione, l'opposto NT
non si costituiva nel giudizio di opposizione.
Si costituiva nella qualità di cessionaria del credito, tramite la Controparte_7
mandataria a ciò delegata da , resistendo Controparte_2 Controparte_3
all'opposizione.
La terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda di manleva.
Nel prosieguo del giudizio, con comparsa depositata il 2.4.2020, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale nuova cessionaria del credito e Controparte_4
successore a titolo particolare di e per essa la procuratrice Controparte_7 [...]
delegata a ciò da CP_2 Controparte_3
Per quanto qui ancora d'interesse, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.10.2020, nonché con la comparsa conclusionale, i fideiussori opponenti eccepivano la nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l.
n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di in quanto Parte_1
riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Con la comparsa conclusionale, gli opponenti eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione passiva di (e delle sue mandatarie), assumendo non Controparte_7
emergere l'iscrizione della stessa nell'elenco delle società veicolo, né dimostrata la sequenza delle cessioni che ne hanno comportato la titolarità del credito, ovvero che esso rientrasse tra quelli oggetto della cessione.
3 Con sentenza n. 339/2021 pubblicata il 22.1.2021, l'adito tribunale rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta.
Evidenziava il primo giudice a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, la quale aveva, invece, documentato di essere subentrata nella titolarità dei crediti vantati dal BA RE nei confronti degli opponenti;
ii) l'inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust formulata da parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in quanto in alcun modo collegata o connessa a domande tempestivamente e ritualmente proposte e per questo motivo non rilevante ai fini della decisione;
iii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione degli obblighi informativi sull'andamento del rapporto garantito, essendo onere dei garanti, ai sensi dell'art.5 della lettera di fideiussione, di tenersi informati della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della società; iv) l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti di c/c e affidamento per mancanza di forma scritta, essendo valido il contratto pur sprovvisto della sottoscrizione del funzionario della banca, ed avendo l'interveniente versato in atti i contratti sottoscritti dal debitore principale, con allegate le condizioni generali di contratto, nei quali risultano pattuite tutte le condizioni inerenti tasso di interesse, spese, commissioni e capitalizzazione trimestrale degli interessi;
v) la legittima pattuizione degli interessi, nei detti contratti, anche con riferimento al rispetto dell'art. 1283 c.c., essendovi espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità; vi) la genericità dell'eccezione concernente l'asserita usurarietà dei tassi d'interesse, non avendo la parte specificato in quali trimestri e misura ciò sarebbe avvenuto;
vii) la legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto, peraltro soggetta a tasso soglia usurario separato;
4 viii) l'insussistenza di alcun fenomeno di anatocismo riguardo al mutuo, ciò sia in relazione all'addebito delle rate sul conto corrente, sia avuto riguardo al piano di ammortamento alla francese.
Impugnavano la sentenza gli opponenti, con atto notificato in data 21.7.2021 a e per essa alle sue mandatarie, presso il difensore costituito in Controparte_4
primo grado.
Posta la causa in decisione, con ordinanza depositata il 30.10.2014 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NT
, nonché dell'interveniente volontario , e per essa le
[...] CP_7
mandatarie e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza collegiale del 4.4.2025 i procuratori costituiti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione attiva, ex art.100 c.p.c. e art.58 t.u.b., di della mandataria e della mandataria Controparte_7 Controparte_3
di quest'ultima nonché della cessionaria Controparte_2 Controparte_4
Con un secondo motivo, gli appellanti lamentano l'errore del giudice di prime cure laddove ha ritenuto valide le fideiussioni azionate;
assumono, al riguardo, la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.2 comma 2, lett.
a) L. n.287/1990 ed agli artt.33 e segg. D.Lgs. n.206/05, nonché in relazione agli artt.1939 e 1956 c.c.
Con un terzo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità, per mancanza di sottoscrizione della banca, dei contratti di conto corrente n.2224-
193 del 4/5/2009 e affidamento n.227 del 30/6/2009, nonché delle clausole relative al tasso di interesse debitore, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla c.m.s.
5 Col quarto motivo si assume l'errore del giudice per aver escluso la nullità del contratto di mutuo del 25/1/2011, sia in relazione all'eccepito anatocismo, sia in relazione all'indeterminatezza e, in ogni caso, alla violazione della legge n. 287/1990 della clausola di determinazione del tasso di interesse secondo il cd. indice Euribor.
2.) Tali, in sintesi, le ragioni di impugnazione, va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa di , concernente l'inammissibilità CP_4
dell'appello in esame, per avere gli appellanti omesso di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del , disposta NT
dalla Corte con ordinanza depositata il 30.10.2014, comunicata il 4.11.2024, nel termine all'uopo assegnato (trenta giorni dalla comunicazione).
Al riguardo, va, anzitutto, ribadita la qualità di litisconsorte necessario rivestita, nel presente giudizio, dalla banca intimante il decreto ingiuntivo, originaria titolare del credito azionato, (della quale non è mai stata NT
disposta l'estromissione in primo grado), qualità, peraltro, contraddittoriamente contestata, nelle note conclusionali, dalla parte appellante, dal momento che essa censura, pure, la legittimità a contraddire delle cessionarie e CP_7 CP_4
, sicchè, a seguirne il ragionamento, non è dato comprendere chi debba essere,
[...]
in assunto, la parte legittimata passiva in appello.
È vero, piuttosto, che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e
l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro,
a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” (Cass. n. 1535/10, n. 15905/18).
6 Deve poi darsi atto che, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione (avvenuta il 4.11.2024), la difesa di parte appellante ha provveduto a notificare l'atto integrativo, in data 3.12.2024, presso l'avv. Tito Monterosso, erroneamente ritenuto, e qualificato, procuratore costituito, nella fase monitoria, per il BA RE soc. coop.; che, al CP_6
contrario, era rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Gugliotta, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Con successiva pec del 13.12.2024 (quando il termine a tal fine assegnato era ormai scaduto), l'appellante ha quindi provveduto a notificare l'atto di rinnovazione al quale successore universale Controparte_8
di , presso l'indirizzo pec della banca suddetta NT
estratto da . CP_9
Ciò precisato in fatto, deve quindi evidenziarsi, in diritto, che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile
e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che
l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (in termini, Cass. Sez. 2 n. 28298 del 15/10/2021, Cass. Sez. 3 n. 6982 del 11/4/2016). La Suprema Corte ha, poi, in più occasioni, ribadito che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., “ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata
d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica” (Cass. n. 17416/2010).
7 Ed analoghi principi ha espresso il giudice di legittimità anche con riferimento all'ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9541 del 2023, Cass. n. 19218 del 2019), laddove si prospetta la necessità - perché sia concesso un secondo termine per l'integrazione del contraddittorio - che sussistano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c.
Tornando al caso in esame, deve quindi evidenziarsi che la notifica effettuata dall'appellante in data 3.12.2024 al , presso NT
l'avv. Tito Monterosso (erroneamente qualificato quale procuratore costituito, nella fase monitoria), è all'evidenza nulla. Ciò in quanto il predetto avv. Monterosso non ha mai difeso il BA RE (che ha rilasciato la procura al ricorso per decreto ingiuntivo all'avv. Grazia Gugliotta), ed in ogni caso perché l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo produce i suoi effetti solo per la fase monitoria (e quindi, in definitiva, principalmente ai fini della notifica dell'atto di citazione in opposizione), giusta la previsione dell'art. 645, primo comma, c.p.c., sicchè, qualora il creditore opposto resti contumace nel giudizio di opposizione, la sentenza conclusiva di tale giudizio - nonché l'atto di impugnazione della sentenza medesima - è ritualmente notificata a lui personalmente (cfr. Cass. n. 28939/2021).
La seconda notifica, effettuata spontaneamente dalla parte appellante al
[...]
quale successore universale di , è CP_8 NT
invece intervenuta solo in data 13.12.2024, ossia oltre il termine perentorio assegnato dalla Corte per l'integrazione del contraddittorio.
Né l'errata indicazione, nell'intestazione della sentenza impugnata, del BA
RE soc. coop. quale rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso rende l'errore in cui è incorsa la parte appellante “non imputabile”, ciò avuto riguardo al principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass.
S.U. n. 6431 del 11/3/2025) e tenuto conto che l'errata intestazione della sentenza era certamente verificabile dall'esame degli atti.
8 Pertanto, non può ritenersi validamente integrato il contraddittorio nei confronti del BA RE soc. coop., né di quest'ultimo - parte necessaria nel processo - può dichiararsi la contumacia, dovendo, in definitiva, pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c.
Gli appellanti vanno condannati - secondo soccombenza - al rimborso in favore di
- e per essa le mandatarie - delle spese del presente grado, liquidate CP_4
come in dispositivo applicati i parametri minimi del DM n. 147/2022, tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità del l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per essa Controparte_4
la mandataria delegata a ciò da delle Controparte_2 Controparte_3
spese del presente grado, che liquida in €.5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217/2021 R.G. promossa da
(p.iva: in persona del legale rappr. p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
( , Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
( ), (
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
, ( ), C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Samantha Garretto;
appellanti contro
con socio unico e per essa la mandataria delegata CP_1 Controparte_2
a ciò da Controparte_3
appellata contumace
e per essa la mandataria delegata a ciò Controparte_4 Controparte_2
da rappr. e difesa dall'avv. Tito Monterosso. Controparte_3
appellata
All'udienza del 4.4.2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2810/2016 del 5.7.2016 il Tribunale di Catania intimava a in qualità di debitrice principale, nonchè a , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
fideiussori e nei limiti della garanzia prestata, il pagamento, in favore del BA
RE soc. coop., della somma di €.151.950,36 - oltre interessi convenzionali di mora dal 23.3.2016 e spese - in essa ricompresi: a) €.120.269,33 per saldo debitore al 23.3.2016 del c/c affidato n. 2224/193, aperto il 4.5.2009 (decurtata la somma di
€.2.259,76 applicata per “indennità di sconfinamento” e “corrispettivo disponibilità creditizia”); b) €.31.681,03, per saldo debitorio del mutuo chirografario concesso il
25.1.2011, di originari €.70.000,00
Con atto di citazione notificato il 16.9.2016, gli intimati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendo:
i) con riferimento al rapporto di c/c n. 2224-193 e relativo affidamento n. 227: a) la nullità dei contratti per mancanza forma scritta, siccome privi della sottoscrizione della banca (punto 1 dell'atto di opposizione); b) la nullità delle clausole che disciplinano il tasso d'interesse debitore, “laddove applicate in violazione della l.
n.108/1996 e finanche in violazione dei suindicati contratti” ed altresì “essendo applicati gli interessi relativi al contratto di conto corrente anche alle rate” del mutuo chirografario (punto 1); c) la nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto (punti 3 e 4);
ii) con riferimento al contratto di mutuo, la nullità delle clausole concernenti il tasso d'interesse debitorio, in quanto: a) prevedevano l'addebito delle rate sul conto corrente, per tal modo determinando un'illegittima duplicazione del credito per interessi, con applicazione di tassi usurari;
b) prevedevano l'applicazione di un piano di ammortamento - cd. alla francese - secondo il metodo composto e quindi di carattere anatocistico e comunque indeterminato;
c) prevedevano un tasso debitorio annuo (pari al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di 3,250 punti percentuali), indeterminato e comunque nullo, siccome frutto di manipolazione in violazione del divieto legislativo di intese anticoncorrenziali (punto 2);
2 iii) la nullità, ovvero l'inefficacia, delle fideiussioni, per violazione dell'obbligo della banca opposta, nei confronti dei fideiussori, di informazioni sull'andamento del rapporto garantito (punto 5).
Gli opponenti, col medesimo atto, altresì chiedevano - ed ottenevano - di essere autorizzati alla chiamata in giudizio di quale garante del Controparte_5
rapporto di finanziamento del 25.11.2011, per essere manlevati di tutte le somme in tesi dovute alla banca.
Nonostante rituale notifica (presso il difensore costituito nella fase monitoria) dell'atto di citazione in opposizione, l'opposto NT
non si costituiva nel giudizio di opposizione.
Si costituiva nella qualità di cessionaria del credito, tramite la Controparte_7
mandataria a ciò delegata da , resistendo Controparte_2 Controparte_3
all'opposizione.
La terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda di manleva.
Nel prosieguo del giudizio, con comparsa depositata il 2.4.2020, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale nuova cessionaria del credito e Controparte_4
successore a titolo particolare di e per essa la procuratrice Controparte_7 [...]
delegata a ciò da CP_2 Controparte_3
Per quanto qui ancora d'interesse, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.10.2020, nonché con la comparsa conclusionale, i fideiussori opponenti eccepivano la nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l.
n. 287/90, delle fideiussioni da essi prestate in favore di in quanto Parte_1
riproduzione dell'intesa dell'ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Con la comparsa conclusionale, gli opponenti eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione passiva di (e delle sue mandatarie), assumendo non Controparte_7
emergere l'iscrizione della stessa nell'elenco delle società veicolo, né dimostrata la sequenza delle cessioni che ne hanno comportato la titolarità del credito, ovvero che esso rientrasse tra quelli oggetto della cessione.
3 Con sentenza n. 339/2021 pubblicata il 22.1.2021, l'adito tribunale rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta.
Evidenziava il primo giudice a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, la quale aveva, invece, documentato di essere subentrata nella titolarità dei crediti vantati dal BA RE nei confronti degli opponenti;
ii) l'inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust formulata da parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in quanto in alcun modo collegata o connessa a domande tempestivamente e ritualmente proposte e per questo motivo non rilevante ai fini della decisione;
iii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione degli obblighi informativi sull'andamento del rapporto garantito, essendo onere dei garanti, ai sensi dell'art.5 della lettera di fideiussione, di tenersi informati della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della società; iv) l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti di c/c e affidamento per mancanza di forma scritta, essendo valido il contratto pur sprovvisto della sottoscrizione del funzionario della banca, ed avendo l'interveniente versato in atti i contratti sottoscritti dal debitore principale, con allegate le condizioni generali di contratto, nei quali risultano pattuite tutte le condizioni inerenti tasso di interesse, spese, commissioni e capitalizzazione trimestrale degli interessi;
v) la legittima pattuizione degli interessi, nei detti contratti, anche con riferimento al rispetto dell'art. 1283 c.c., essendovi espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità; vi) la genericità dell'eccezione concernente l'asserita usurarietà dei tassi d'interesse, non avendo la parte specificato in quali trimestri e misura ciò sarebbe avvenuto;
vii) la legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto, peraltro soggetta a tasso soglia usurario separato;
4 viii) l'insussistenza di alcun fenomeno di anatocismo riguardo al mutuo, ciò sia in relazione all'addebito delle rate sul conto corrente, sia avuto riguardo al piano di ammortamento alla francese.
Impugnavano la sentenza gli opponenti, con atto notificato in data 21.7.2021 a e per essa alle sue mandatarie, presso il difensore costituito in Controparte_4
primo grado.
Posta la causa in decisione, con ordinanza depositata il 30.10.2014 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NT
, nonché dell'interveniente volontario , e per essa le
[...] CP_7
mandatarie e Controparte_2 Controparte_3
All'udienza collegiale del 4.4.2025 i procuratori costituiti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione attiva, ex art.100 c.p.c. e art.58 t.u.b., di della mandataria e della mandataria Controparte_7 Controparte_3
di quest'ultima nonché della cessionaria Controparte_2 Controparte_4
Con un secondo motivo, gli appellanti lamentano l'errore del giudice di prime cure laddove ha ritenuto valide le fideiussioni azionate;
assumono, al riguardo, la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.2 comma 2, lett.
a) L. n.287/1990 ed agli artt.33 e segg. D.Lgs. n.206/05, nonché in relazione agli artt.1939 e 1956 c.c.
Con un terzo motivo, censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità, per mancanza di sottoscrizione della banca, dei contratti di conto corrente n.2224-
193 del 4/5/2009 e affidamento n.227 del 30/6/2009, nonché delle clausole relative al tasso di interesse debitore, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla c.m.s.
5 Col quarto motivo si assume l'errore del giudice per aver escluso la nullità del contratto di mutuo del 25/1/2011, sia in relazione all'eccepito anatocismo, sia in relazione all'indeterminatezza e, in ogni caso, alla violazione della legge n. 287/1990 della clausola di determinazione del tasso di interesse secondo il cd. indice Euribor.
2.) Tali, in sintesi, le ragioni di impugnazione, va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa di , concernente l'inammissibilità CP_4
dell'appello in esame, per avere gli appellanti omesso di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del , disposta NT
dalla Corte con ordinanza depositata il 30.10.2014, comunicata il 4.11.2024, nel termine all'uopo assegnato (trenta giorni dalla comunicazione).
Al riguardo, va, anzitutto, ribadita la qualità di litisconsorte necessario rivestita, nel presente giudizio, dalla banca intimante il decreto ingiuntivo, originaria titolare del credito azionato, (della quale non è mai stata NT
disposta l'estromissione in primo grado), qualità, peraltro, contraddittoriamente contestata, nelle note conclusionali, dalla parte appellante, dal momento che essa censura, pure, la legittimità a contraddire delle cessionarie e CP_7 CP_4
, sicchè, a seguirne il ragionamento, non è dato comprendere chi debba essere,
[...]
in assunto, la parte legittimata passiva in appello.
È vero, piuttosto, che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e
l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro,
a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” (Cass. n. 1535/10, n. 15905/18).
6 Deve poi darsi atto che, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione (avvenuta il 4.11.2024), la difesa di parte appellante ha provveduto a notificare l'atto integrativo, in data 3.12.2024, presso l'avv. Tito Monterosso, erroneamente ritenuto, e qualificato, procuratore costituito, nella fase monitoria, per il BA RE soc. coop.; che, al CP_6
contrario, era rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Gugliotta, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Con successiva pec del 13.12.2024 (quando il termine a tal fine assegnato era ormai scaduto), l'appellante ha quindi provveduto a notificare l'atto di rinnovazione al quale successore universale Controparte_8
di , presso l'indirizzo pec della banca suddetta NT
estratto da . CP_9
Ciò precisato in fatto, deve quindi evidenziarsi, in diritto, che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile
e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che
l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (in termini, Cass. Sez. 2 n. 28298 del 15/10/2021, Cass. Sez. 3 n. 6982 del 11/4/2016). La Suprema Corte ha, poi, in più occasioni, ribadito che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., “ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata
d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica” (Cass. n. 17416/2010).
7 Ed analoghi principi ha espresso il giudice di legittimità anche con riferimento all'ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9541 del 2023, Cass. n. 19218 del 2019), laddove si prospetta la necessità - perché sia concesso un secondo termine per l'integrazione del contraddittorio - che sussistano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c.
Tornando al caso in esame, deve quindi evidenziarsi che la notifica effettuata dall'appellante in data 3.12.2024 al , presso NT
l'avv. Tito Monterosso (erroneamente qualificato quale procuratore costituito, nella fase monitoria), è all'evidenza nulla. Ciò in quanto il predetto avv. Monterosso non ha mai difeso il BA RE (che ha rilasciato la procura al ricorso per decreto ingiuntivo all'avv. Grazia Gugliotta), ed in ogni caso perché l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo produce i suoi effetti solo per la fase monitoria (e quindi, in definitiva, principalmente ai fini della notifica dell'atto di citazione in opposizione), giusta la previsione dell'art. 645, primo comma, c.p.c., sicchè, qualora il creditore opposto resti contumace nel giudizio di opposizione, la sentenza conclusiva di tale giudizio - nonché l'atto di impugnazione della sentenza medesima - è ritualmente notificata a lui personalmente (cfr. Cass. n. 28939/2021).
La seconda notifica, effettuata spontaneamente dalla parte appellante al
[...]
quale successore universale di , è CP_8 NT
invece intervenuta solo in data 13.12.2024, ossia oltre il termine perentorio assegnato dalla Corte per l'integrazione del contraddittorio.
Né l'errata indicazione, nell'intestazione della sentenza impugnata, del BA
RE soc. coop. quale rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso rende l'errore in cui è incorsa la parte appellante “non imputabile”, ciò avuto riguardo al principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass.
S.U. n. 6431 del 11/3/2025) e tenuto conto che l'errata intestazione della sentenza era certamente verificabile dall'esame degli atti.
8 Pertanto, non può ritenersi validamente integrato il contraddittorio nei confronti del BA RE soc. coop., né di quest'ultimo - parte necessaria nel processo - può dichiararsi la contumacia, dovendo, in definitiva, pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c.
Gli appellanti vanno condannati - secondo soccombenza - al rimborso in favore di
- e per essa le mandatarie - delle spese del presente grado, liquidate CP_4
come in dispositivo applicati i parametri minimi del DM n. 147/2022, tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità del l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per essa Controparte_4
la mandataria delegata a ciò da delle Controparte_2 Controparte_3
spese del presente grado, che liquida in €.5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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