Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6164 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Capri, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza TAR Campania Napoli n. 4072/2025, notificata in data 27.05.2025, resa su ricorso
N.R.G. 521/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 12 novembre 2025 e depositato il 14 novembre 2025, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 4072 del 2025 di questo Tar, notificata in data 27.05.2025, relativamente alla condanna al pagamento delle spese legali;
- parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso in ottemperanza, in quanto, in data 19 novembre 2025, il comune intimato ha provveduto al pagamento di quanto dovuto tramite bonifico, come da documentazione depositata agli atti, ma ha insistito per la condanna alle spese del comune sulla base del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso in ottemperanza vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo il comune provveduto al pagamento di quanto dovuto per le spese legali riconosciute con la sentenza azionata;
Ritenuto che le spese del presente giudizio in ottemperanza vadano compensate, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, salva restituzione da parte del comune intimato del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva restituzione da parte del comune intimato del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | NO SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.