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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10898/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice Dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa promossa da
), con l'Avv.to Domenico Parte_1 C.F._1
Tambasco, con domicilio eletto in Milano, Via Enrico Besana 5
RICORRENTE contro
(già ) , con l'Avv.to Michele Di Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Tommaso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Cesare Michele Fumagalli in Milano, Piazzetta
Guastalla 1
, con l'Avv.to Raffaele Greco, con domicilio eletto in Roma, iale Trastevere CP_3 P.IVA_2
108
RESISTENTI
e con
(C.F. – procedura n° 112/2025 Controparte_4 P.IVA_3 del Tribunale di Milano), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Rispoli, con domicilio telematico
OGGETTO: retribuzione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/09/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_4
, , CP_2 CP_3 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
e
[...] Controparte_7 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. e la di un rapporto di Parte_1 CP_4 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con articolazione oraria full-time ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria, per tutto il periodo lavorativo decorrente dal
30.08.2023 al 15.06.2024, o nel diverso livello di inquadramento di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103 e art. 2099 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 30.08.2023 al 15.06.2024 alle dipendenze della e, conseguentemente, CP_4 condannare la nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come CP_4 modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società e nonché il CP_2 Controparte_8 [...]
in , il in ed Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_5 il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_9 pagamento, in favore del sig. e per i dedotti titoli, della somma lorda di € Parte_1
20.690,14, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 15.06.2024 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a CP_4 favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio, , , CP_2 CP_3 [...]
, Controparte_5 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese
[...] rifuse. rimaneva contumace. CP_4
2 | 3 Per quanto di stretto interesse nel presente giudizio, all'udienza del 25 marzo 2025 il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di . CP_4
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla parte ricorrente nei soli confronti di e (già ), nei CP_3 Controparte_1 CP_2 confronti delle quali erano limitate le domande di condanna.
In data 3/9/2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
e fin dalla successiva udienza del 4/09/2025 il procuratore della parte ricorrente
[...] ne eccepiva il difetto di legittimazione non essendo tale società (della quale per inciso da revocata la contumacia) chiamata in causa.
Tanto detto, le eccezioni di parte ricorrente sono assolutamente fondate.
GIUDIZIALE, in sede di costituzione, nell'eccepire Controparte_4
l'incompetenza funzionale del tribunale del lavoro (senza motivo alcuno, proprio per il fatto che il giudizio non era stato nei suoi confronti riassunto) non ha formulato domande ovvero effettuato un intervento adesivo (peraltro, ove così fosse inteso, assolutamente tardivo e inammissibile).
Soprattutto, appare evidente che tale società risulti inesorabilmente carente di legittimazione passiva proprio per l'assenza di domande formulate nei suoi confronti e non essendo stata nemmeno evocata in giudizio.
Tanto basta per disporre l'estromissione di Controparte_4
.
[...]
Attesa l'assoluta particolarità della vicenda, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
Controparte_4 compensa tra le parti le spese di lite dispone la prosecuzione del giudizio tra le altre parti costituite;
fissa il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 24/9/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
3 | 3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice Dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa promossa da
), con l'Avv.to Domenico Parte_1 C.F._1
Tambasco, con domicilio eletto in Milano, Via Enrico Besana 5
RICORRENTE contro
(già ) , con l'Avv.to Michele Di Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Tommaso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Cesare Michele Fumagalli in Milano, Piazzetta
Guastalla 1
, con l'Avv.to Raffaele Greco, con domicilio eletto in Roma, iale Trastevere CP_3 P.IVA_2
108
RESISTENTI
e con
(C.F. – procedura n° 112/2025 Controparte_4 P.IVA_3 del Tribunale di Milano), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Rispoli, con domicilio telematico
OGGETTO: retribuzione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/09/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_4
, , CP_2 CP_3 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
e
[...] Controparte_7 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. e la di un rapporto di Parte_1 CP_4 lavoro subordinato a tempo indeterminato, con articolazione oraria full-time ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria, per tutto il periodo lavorativo decorrente dal
30.08.2023 al 15.06.2024, o nel diverso livello di inquadramento di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103 e art. 2099 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 30.08.2023 al 15.06.2024 alle dipendenze della e, conseguentemente, CP_4 condannare la nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come CP_4 modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società e nonché il CP_2 Controparte_8 [...]
in , il in ed Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_5 il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_9 pagamento, in favore del sig. e per i dedotti titoli, della somma lorda di € Parte_1
20.690,14, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 15.06.2024 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a CP_4 favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio, , , CP_2 CP_3 [...]
, Controparte_5 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese
[...] rifuse. rimaneva contumace. CP_4
2 | 3 Per quanto di stretto interesse nel presente giudizio, all'udienza del 25 marzo 2025 il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di . CP_4
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla parte ricorrente nei soli confronti di e (già ), nei CP_3 Controparte_1 CP_2 confronti delle quali erano limitate le domande di condanna.
In data 3/9/2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
e fin dalla successiva udienza del 4/09/2025 il procuratore della parte ricorrente
[...] ne eccepiva il difetto di legittimazione non essendo tale società (della quale per inciso da revocata la contumacia) chiamata in causa.
Tanto detto, le eccezioni di parte ricorrente sono assolutamente fondate.
GIUDIZIALE, in sede di costituzione, nell'eccepire Controparte_4
l'incompetenza funzionale del tribunale del lavoro (senza motivo alcuno, proprio per il fatto che il giudizio non era stato nei suoi confronti riassunto) non ha formulato domande ovvero effettuato un intervento adesivo (peraltro, ove così fosse inteso, assolutamente tardivo e inammissibile).
Soprattutto, appare evidente che tale società risulti inesorabilmente carente di legittimazione passiva proprio per l'assenza di domande formulate nei suoi confronti e non essendo stata nemmeno evocata in giudizio.
Tanto basta per disporre l'estromissione di Controparte_4
.
[...]
Attesa l'assoluta particolarità della vicenda, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
Controparte_4 compensa tra le parti le spese di lite dispone la prosecuzione del giudizio tra le altre parti costituite;
fissa il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 24/9/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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