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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416/2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.07.1966 e cod. fisc. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Strangio in Natile Nuovo di Careri
(RC) alla Via Santa Rita snc, dal quale sono rappresentati e difesi per mandato in atti
APPELLANTI
CONTRO
, C.F. , che è subentrata alla Controparte_1 P.IVA_1 [...]
ai sensi della legge n.56 del 07 aprile 2014, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n° 1377/2018 del 08/11/2018.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.07.2012 gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Locri al fine di Controparte_2
vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dalle unità immobiliari di loro esclusiva proprietà
(di cui venivano forniti i dati) quantificati nella somma di €. 178.000,00 a seguito del dissesto idrogeologico (frana) verificatosi in data 29.11.2010.
In particolare gli attori deducevano che il predetto dissesto si era verificato in conseguenza dei lavori di sbancamento resisi necessari per la realizzazione della strada Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea. In particolare l'Ente respingeva ogni addebito anche alla lice delle risultanze della relazione tecnica del settore 13 APQ Infrastrutture la quale, contrariamente alla prospettazione avversa, individuava nelle abbondanti ed eccezionali precipitazioni verificatesi tra il mese di settembre e novembre 2010, la causa dei danni subiti dagli immobili di proprietà degli attori.
Il convenuto Ente evidenziava che in epoca antecedente la frana, proprio in ragione delle peculiari caratteristiche geomorfologiche dell'area interessata dall'evento franoso, erano stati predisposti vincoli di rischio geomorfologico i quali, se fossero stati recepiti in sede di adozione del piano urbanistico avrebbero dovuto impedire l'astratta edificabilità in quella peculiare zona di terreno.
Infine l'Ente convenuto contestava l'ammontare dei danni.
Ammessa ed espletata CTU tecnica la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale delle domande degli attori e la condanna della al pagamento della somma di €. Controparte_2
52.704,73 pari ad 1/3 dei danni quantificati dal ctu oltre spese di giudizio.
2 Avverso la prefata sentenza proponevano appello i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
sostenendo che ha errato il Giudice di prime cure nell'interpretare l'espletata CTU atteso che lo stesso consulente nel quesito “3” (pagine 23 e 24 della CTU) stabilisce che “le cause che hanno condotto al
dissesto, sono da imputare alle condizioni geomorfologiche preesistenti (movimento in atto) ed alle
scarse proprietà fisiche dei terreni nelle coltre superficiale, come fattori predisponenti, mentre le
condizioni meteorologiche risultano il principale ma non esclusivo fattore innescante, infatti lo scavo
di sbancamento, eseguito nell'estate del 2010, ha contribuito con le prime piogge dell'autunno 2010
e poi proseguite nel 2011 all'instabilità a breve termine per aver provocato un detensionamento lungo
il pendio già in frana mentre a lungo termine ha agito sul drenaggio, determinando una variazione
delle pressioni d'acqua interstiziale con conseguenza di incrementare ed accelerare gli spostamenti
per effetto di riduzione delle forze resistenti”.
Lo stesso CTU in definitiva afferma che: “…i movimenti sono in atto a più riprese da oltre un decennio, principalmente per le avverse condizioni pluviometriche, con dissesti del suolo e delle strutture esistenti, e che solo a scavo realizzato hanno manifestato la loro capacità distruttiva provocando spostamenti del manto stradale, fino ad allora coinvolti dalla massa in frana esclusivamente dal lento e continuo movimento verso valle”.
L'errata interpretazione dell'espletata CTU tecnica, ha fatto sì che il Giudice di prime cure abbia ritenuto ricondurre ad un concorso di concause preesistenti (conformazione geomorfologica del terreno) e concomitanti (realizzazione dello scavo di sbancamento prodromico alla realizzazione del tratto stradale unitamente alle piogge) le lesioni riportate dai fabbricati degli Controparte_3
odierni appellanti. Ebbene, il CTU tecnico nella propria relazione (pagina 24) attesta “…che i movimenti dell'intera massa in frana, si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009) vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente
3 evidente nelle frane di seconda generazione, per le quali, si manifestarono picchi di velocità e spostamento nell'intervallo di tempo autunno 2010-inverno 2011”. Considerando, pertanto, che lo scavo di sbancamento è stato eseguito nell'estate 2010, mentre i movimenti dell'intera massa in frana si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009)
vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente evidente nelle frane di seconda generazione,
si può, indubbiamente, affermare che l'Ente appaltante non ha assolutamente valutato accuratamente le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto prima di dare inizio ai lavori di sbancamento realizzati dalla società appaltatrice dei lavori. E' chiara, pertanto,
la totale responsabilità dell'Ente appaltante del verificatosi dissesto idrogeologico (frana) che ha implicato le lesioni riportate dai fabbricati degli odierni appellanti, anche in considerazione del fatto che la stessa , una volta resasi conto che lo scavo eseguito ha contribuito Controparte_2
al decremento delle forse resistenti della massa in frana per l'effetto di un detensionamento a breve termine (fase subito dopo gli scavi della strada), ha provveduto celermente ad eseguire gli interventi di consolidamento per stabilizzare l'evoluzione dei fenomeni.
Concludevano gli appellanti chiedendo la riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Locri n.
1377/2018, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni nella somma di €.105.409,48 (totale danno dato dall'esito dell'espletata CTU tecnica €. 158.114,21 meno
€. 52.704,73 liquidanti nella Sentenza del primo grado del giudizio) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo, e la condanna della
[...]
a pagare l'intera somma liquidata al ctu nel primo grado di giudizio Controparte_1
e le spese di lite del presente grado.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 20.09.2019, la Controparte_1
(subentrata alla ai sensi della legge n. 56 del 07.04.2014), eccependo in Controparte_2
4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito chiedendo il rigetto dell'appello attesa la corretta interpretazione dell'espletata ctu tecnica e la corretta applicazione del concorso di concause preesistenti.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 cpc introdotto dalla legge134 del
2012.
Rileva l'appellata che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla
si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto
5 del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è
funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111
Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce,
sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329 co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo
6 dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame,
che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che,
attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
1) Errata interpretazione della CTU
1.1) Il consulente nel recepire le conclusioni riportate nella Relazione Geologica dal proprio collaboratore tecnico, Geologo Dott. , ha evidenziato che “le cause che hanno condotto al Per_1
7 dissesto sono da imputare alle condizioni geomorfologiche preesistenti (movimento in atto) ed alle
scarse proprietà fisiche dei terreni nella coltre superficiale, come fattori predisponenti, mentre le
condizioni meteorologiche risultano il principale ma non esclusivo fattore innescante, infatti lo scavo
di sbancamento, eseguito nell'estate del 2010, ha contribuito con le prime piogge dell'autunno 2010
e poi proseguite nel 2011 all'instabilità a breve termine”.
Infine il CTU a pag. 26 del proprio elaborato conclude sostenendo che i danni agli immobili degli attori, tenuto conto della relazione del geologo sono conseguenza del “concorso delle seguenti cause:
a) la preesistenza della frana;
b) lo scavo effettuato dalla Provincia di per la Controparte_2
costruzione della strada Bovalino – NA (estate – autunno 2010); c) le intense piogge dell'autunno
– inverno 2010 con manifestazione repentina e distruttiva della frana sui manufatti degli attori”. Alla
luce di quanto sopra dedotto il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato la ctu tecnica in quanto correttamente ha rilevato che “sia le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto (concausa antecedente), sia i lavori di sbancamento realizzati dalla società appaltatrice dei lavori (concausa concomitante) unitamente alle piogge sovrabbondanti del periodo hanno rappresentato eventi concausali costitutivi della catena eziologica che hanno determinato la verificazione dell'unico evento dannoso, rappresentato dalla frana.
2) Errata applicazione di concorso di concause preesistenti
2.1) E' pacifico in atti che lesioni ad alcuni fabbricati ubicati lungo il Viale Aspromonte C/da Stalle
si erano già verificati in epoca antecedente alla consegna dei lavori. In particolare, dalla relazione tecnica prot. n.1392 (allegata alla relazione del Settore 13 A.P.Q. Infrastrutture – Difesa del Suolo e
Salvaguardia delle coste prot. n.326419 del 01.12.2010, allegato n.3 del fascicolo di primo grado di parte appellata) inviata in data 01.03.2010 al Sindaco di Careri dal Geom. Parte_3
Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del predetto Comune, emerge che lo stesso, in
8 occasione del sopralluogo effettuato in pari data, aveva riscontrato lesioni ai muri dei fabbricati di alcune abitazioni cagionate da un movimento franoso con un fronte di circa cinquanta metri verificatosi in occasione delle intense piogge alluvionali abbattutesi sul territorio nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
Tra le predette abitazioni rientra anche quella della Sig.ra sita anch'essa in Persona_2
C.da Stalle a poca distanza dall'immobile della Sig.ra (cfr. nota del Pt_1 [...]
prot. n.355099 del 12.12.2012, allegato Controparte_4
n.4 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Inoltre il Sindaco del areri, con nota CP_5
prot. n.1583 del 09.03.2010, comunicava all'allora Amministrazione Provinciale, alla Regione
Calabria ed alla Prefettura che molti cittadini avevano segnalato di avere riscontrato delle lesioni nei muri dei loro fabbricati e nei terreni sovrastanti, a causa delle intense piogge dei giorni 7 – 8 - e 9
febbraio 2010 e dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale erano state accertate lesioni ad alcuni fabbricati siti in C.da Stalle della Frazione Natile Nuovo e, trasversalmente, sul manto stradale della provinciale che congiunge Natile Nuovo a Platì.
Dalla ctu emerge, altresì che i movimenti dell'intera massa in frana si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009) vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente evidente nelle frane di seconda generazione, per le quali si manifestarono picchi di velocità e spostamento nell'intervallo di tempo autunno 2010 – inverno 2011.
Stando così le cose si deve ritenere che l'Ente non ha valutato accuratamente le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto prima di dare inizio ai lavori, (tant'è che l'Ente ha realizzato un'opera di consolidamento cautelativa in destra rispetto al ciglio stradale, in assenza della quale i danni sarebbero stati maggiori), ciò ha contribuito ad accelerare una situazione che era già in atto (da decenni con incremento di accelerazione a partire dal
9 2009), pertanto, a parere di questa Corte, correttamente il Giudice di prime cure ha quantificato la responsabilità dell'Ente nel concorso all'evento per cui è causa nella misura di 1/3 dell'importo quantificato dal CTU nel proprio elaborato (€. 158.114,00).
Infine, correttamente il Giudice di prime cure ha posto le spese del ctu a carico solidale delle parti.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio, vista la particolare incertezza e difficoltà di accertamento della situazione, si compensano.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
10 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Locri n° 1377/2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza impugnata;
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416/2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.07.1966 e cod. fisc. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Strangio in Natile Nuovo di Careri
(RC) alla Via Santa Rita snc, dal quale sono rappresentati e difesi per mandato in atti
APPELLANTI
CONTRO
, C.F. , che è subentrata alla Controparte_1 P.IVA_1 [...]
ai sensi della legge n.56 del 07 aprile 2014, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n° 1377/2018 del 08/11/2018.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.07.2012 gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Locri al fine di Controparte_2
vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dalle unità immobiliari di loro esclusiva proprietà
(di cui venivano forniti i dati) quantificati nella somma di €. 178.000,00 a seguito del dissesto idrogeologico (frana) verificatosi in data 29.11.2010.
In particolare gli attori deducevano che il predetto dissesto si era verificato in conseguenza dei lavori di sbancamento resisi necessari per la realizzazione della strada Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea. In particolare l'Ente respingeva ogni addebito anche alla lice delle risultanze della relazione tecnica del settore 13 APQ Infrastrutture la quale, contrariamente alla prospettazione avversa, individuava nelle abbondanti ed eccezionali precipitazioni verificatesi tra il mese di settembre e novembre 2010, la causa dei danni subiti dagli immobili di proprietà degli attori.
Il convenuto Ente evidenziava che in epoca antecedente la frana, proprio in ragione delle peculiari caratteristiche geomorfologiche dell'area interessata dall'evento franoso, erano stati predisposti vincoli di rischio geomorfologico i quali, se fossero stati recepiti in sede di adozione del piano urbanistico avrebbero dovuto impedire l'astratta edificabilità in quella peculiare zona di terreno.
Infine l'Ente convenuto contestava l'ammontare dei danni.
Ammessa ed espletata CTU tecnica la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale delle domande degli attori e la condanna della al pagamento della somma di €. Controparte_2
52.704,73 pari ad 1/3 dei danni quantificati dal ctu oltre spese di giudizio.
2 Avverso la prefata sentenza proponevano appello i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
sostenendo che ha errato il Giudice di prime cure nell'interpretare l'espletata CTU atteso che lo stesso consulente nel quesito “3” (pagine 23 e 24 della CTU) stabilisce che “le cause che hanno condotto al
dissesto, sono da imputare alle condizioni geomorfologiche preesistenti (movimento in atto) ed alle
scarse proprietà fisiche dei terreni nelle coltre superficiale, come fattori predisponenti, mentre le
condizioni meteorologiche risultano il principale ma non esclusivo fattore innescante, infatti lo scavo
di sbancamento, eseguito nell'estate del 2010, ha contribuito con le prime piogge dell'autunno 2010
e poi proseguite nel 2011 all'instabilità a breve termine per aver provocato un detensionamento lungo
il pendio già in frana mentre a lungo termine ha agito sul drenaggio, determinando una variazione
delle pressioni d'acqua interstiziale con conseguenza di incrementare ed accelerare gli spostamenti
per effetto di riduzione delle forze resistenti”.
Lo stesso CTU in definitiva afferma che: “…i movimenti sono in atto a più riprese da oltre un decennio, principalmente per le avverse condizioni pluviometriche, con dissesti del suolo e delle strutture esistenti, e che solo a scavo realizzato hanno manifestato la loro capacità distruttiva provocando spostamenti del manto stradale, fino ad allora coinvolti dalla massa in frana esclusivamente dal lento e continuo movimento verso valle”.
L'errata interpretazione dell'espletata CTU tecnica, ha fatto sì che il Giudice di prime cure abbia ritenuto ricondurre ad un concorso di concause preesistenti (conformazione geomorfologica del terreno) e concomitanti (realizzazione dello scavo di sbancamento prodromico alla realizzazione del tratto stradale unitamente alle piogge) le lesioni riportate dai fabbricati degli Controparte_3
odierni appellanti. Ebbene, il CTU tecnico nella propria relazione (pagina 24) attesta “…che i movimenti dell'intera massa in frana, si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009) vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente
3 evidente nelle frane di seconda generazione, per le quali, si manifestarono picchi di velocità e spostamento nell'intervallo di tempo autunno 2010-inverno 2011”. Considerando, pertanto, che lo scavo di sbancamento è stato eseguito nell'estate 2010, mentre i movimenti dell'intera massa in frana si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009)
vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente evidente nelle frane di seconda generazione,
si può, indubbiamente, affermare che l'Ente appaltante non ha assolutamente valutato accuratamente le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto prima di dare inizio ai lavori di sbancamento realizzati dalla società appaltatrice dei lavori. E' chiara, pertanto,
la totale responsabilità dell'Ente appaltante del verificatosi dissesto idrogeologico (frana) che ha implicato le lesioni riportate dai fabbricati degli odierni appellanti, anche in considerazione del fatto che la stessa , una volta resasi conto che lo scavo eseguito ha contribuito Controparte_2
al decremento delle forse resistenti della massa in frana per l'effetto di un detensionamento a breve termine (fase subito dopo gli scavi della strada), ha provveduto celermente ad eseguire gli interventi di consolidamento per stabilizzare l'evoluzione dei fenomeni.
Concludevano gli appellanti chiedendo la riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Locri n.
1377/2018, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni nella somma di €.105.409,48 (totale danno dato dall'esito dell'espletata CTU tecnica €. 158.114,21 meno
€. 52.704,73 liquidanti nella Sentenza del primo grado del giudizio) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo, e la condanna della
[...]
a pagare l'intera somma liquidata al ctu nel primo grado di giudizio Controparte_1
e le spese di lite del presente grado.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 20.09.2019, la Controparte_1
(subentrata alla ai sensi della legge n. 56 del 07.04.2014), eccependo in Controparte_2
4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito chiedendo il rigetto dell'appello attesa la corretta interpretazione dell'espletata ctu tecnica e la corretta applicazione del concorso di concause preesistenti.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 cpc introdotto dalla legge134 del
2012.
Rileva l'appellata che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla
si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto
5 del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è
funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111
Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce,
sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329 co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo
6 dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame,
che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che,
attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
1) Errata interpretazione della CTU
1.1) Il consulente nel recepire le conclusioni riportate nella Relazione Geologica dal proprio collaboratore tecnico, Geologo Dott. , ha evidenziato che “le cause che hanno condotto al Per_1
7 dissesto sono da imputare alle condizioni geomorfologiche preesistenti (movimento in atto) ed alle
scarse proprietà fisiche dei terreni nella coltre superficiale, come fattori predisponenti, mentre le
condizioni meteorologiche risultano il principale ma non esclusivo fattore innescante, infatti lo scavo
di sbancamento, eseguito nell'estate del 2010, ha contribuito con le prime piogge dell'autunno 2010
e poi proseguite nel 2011 all'instabilità a breve termine”.
Infine il CTU a pag. 26 del proprio elaborato conclude sostenendo che i danni agli immobili degli attori, tenuto conto della relazione del geologo sono conseguenza del “concorso delle seguenti cause:
a) la preesistenza della frana;
b) lo scavo effettuato dalla Provincia di per la Controparte_2
costruzione della strada Bovalino – NA (estate – autunno 2010); c) le intense piogge dell'autunno
– inverno 2010 con manifestazione repentina e distruttiva della frana sui manufatti degli attori”. Alla
luce di quanto sopra dedotto il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato la ctu tecnica in quanto correttamente ha rilevato che “sia le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto (concausa antecedente), sia i lavori di sbancamento realizzati dalla società appaltatrice dei lavori (concausa concomitante) unitamente alle piogge sovrabbondanti del periodo hanno rappresentato eventi concausali costitutivi della catena eziologica che hanno determinato la verificazione dell'unico evento dannoso, rappresentato dalla frana.
2) Errata applicazione di concorso di concause preesistenti
2.1) E' pacifico in atti che lesioni ad alcuni fabbricati ubicati lungo il Viale Aspromonte C/da Stalle
si erano già verificati in epoca antecedente alla consegna dei lavori. In particolare, dalla relazione tecnica prot. n.1392 (allegata alla relazione del Settore 13 A.P.Q. Infrastrutture – Difesa del Suolo e
Salvaguardia delle coste prot. n.326419 del 01.12.2010, allegato n.3 del fascicolo di primo grado di parte appellata) inviata in data 01.03.2010 al Sindaco di Careri dal Geom. Parte_3
Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del predetto Comune, emerge che lo stesso, in
8 occasione del sopralluogo effettuato in pari data, aveva riscontrato lesioni ai muri dei fabbricati di alcune abitazioni cagionate da un movimento franoso con un fronte di circa cinquanta metri verificatosi in occasione delle intense piogge alluvionali abbattutesi sul territorio nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
Tra le predette abitazioni rientra anche quella della Sig.ra sita anch'essa in Persona_2
C.da Stalle a poca distanza dall'immobile della Sig.ra (cfr. nota del Pt_1 [...]
prot. n.355099 del 12.12.2012, allegato Controparte_4
n.4 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Inoltre il Sindaco del areri, con nota CP_5
prot. n.1583 del 09.03.2010, comunicava all'allora Amministrazione Provinciale, alla Regione
Calabria ed alla Prefettura che molti cittadini avevano segnalato di avere riscontrato delle lesioni nei muri dei loro fabbricati e nei terreni sovrastanti, a causa delle intense piogge dei giorni 7 – 8 - e 9
febbraio 2010 e dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale erano state accertate lesioni ad alcuni fabbricati siti in C.da Stalle della Frazione Natile Nuovo e, trasversalmente, sul manto stradale della provinciale che congiunge Natile Nuovo a Platì.
Dalla ctu emerge, altresì che i movimenti dell'intera massa in frana si sono attivati a più riprese da oltre un decennio mentre in tempi più recenti (a partire dall'anno 2009) vi è stato un incremento di accelerazione particolarmente evidente nelle frane di seconda generazione, per le quali si manifestarono picchi di velocità e spostamento nell'intervallo di tempo autunno 2010 – inverno 2011.
Stando così le cose si deve ritenere che l'Ente non ha valutato accuratamente le condizioni geomorfologiche preesistenti e connaturate all'area interessata dal dissesto prima di dare inizio ai lavori, (tant'è che l'Ente ha realizzato un'opera di consolidamento cautelativa in destra rispetto al ciglio stradale, in assenza della quale i danni sarebbero stati maggiori), ciò ha contribuito ad accelerare una situazione che era già in atto (da decenni con incremento di accelerazione a partire dal
9 2009), pertanto, a parere di questa Corte, correttamente il Giudice di prime cure ha quantificato la responsabilità dell'Ente nel concorso all'evento per cui è causa nella misura di 1/3 dell'importo quantificato dal CTU nel proprio elaborato (€. 158.114,00).
Infine, correttamente il Giudice di prime cure ha posto le spese del ctu a carico solidale delle parti.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente grado di giudizio, vista la particolare incertezza e difficoltà di accertamento della situazione, si compensano.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
10 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Locri n° 1377/2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza impugnata;
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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