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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
658/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ROSANNA CAMPISI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare in quanto dedotto nelle note per l'udienza del 13/02/2025 e per l'udienza precedente.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA STELLA FAZIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che l'ordinanza di reclamo non ha incidenza nel presente giudizio, poiché non è entrata nel merito dei motivi di opposizione. Si riporta alle note scritte per l'udienza del
13/02/2025, rilevando l'attuale cessata materia del contendere. Chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite vista la soccombenza virtuale.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
L'avv. CAMPISI contesta quanto rappresentato dalla controparte, evidenziando che la materia del contendere è cessata vista la dichiarata improcedibilità dell'esecuzione come sostenuto proprio con l'opposizione che ha dato causa al presente giudizio.
Chiede pertanto la vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
e , nata a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_3 in Sant'Agata di Militello, via Roma n. 29 (CF: ), C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rosanna Campisi presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Stella C.F._4
Fazio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente per OGGETTO: opposizione atti esecutivi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'8 maggio 2020 e Parte_1 Parte_3 Parte_2 introducevano il giudizio di merito dell'opposizione spiegata contro l'ordinanza del
27 settembre 2019, come integrata da provvedimento del 10 febbraio 2020, con cui il
Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo altresì C.T.U. Nella resistenza di , costituitasi con comparsa del 7 settembre 2020, Controparte_1 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 20 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e dopo alcuni differimenti resi necessari per l'organizzazione del ruolo ereditato, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Va dichiarata cessata la materia del contendere giacché la procedura esecutiva n.
783/2014 R.G.E. da cui ha preso le mosse l'ordinanza della cui legittimità in questa sede si dovrebbe discutere è stata medio tempore dichiarata improcedibile con provvedimento del 12 gennaio 2024, confermato dal Collegio nel giudizio n.
117/2024 R.G. che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da CP_1
(v. provvedimenti in atti, ammissibili in quanto sopravvenuti al maturare delle
[...] preclusioni istruttorie).
Infatti, alla luce del provvedimento, che integra pacificamente una ipotesi di estinzione atipica dell'esecuzione per sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, non sussiste più alcun interesse ad accertare la legittimità dell'atto esecutivo specificamente censurato.
Sennonché, l'adozione nelle more del provvedimento estintivo del giudizio avviato ex art. 612 c.p.c. da , consistente nella presa d'atto del G.E. che Controparte_1
l'esecuzione degli obblighi posti dal titolo giudiziale a carico di quest'ultima comportavano la possibilità di di ampliare una parte della costruzione per Pt_1 adeguarsi al dictum del titolo stesso, la circostanza che tali interventi sono stati effettivamente accertati dal CTU nel giudizio esecutivo e l'eventualità che in futuro l'esecuzione possa essere riattivata nel caso di accoglimento del ricorso in appello contro il permesso di costruire costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Ogni altra questione risulta assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 658/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
658/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ROSANNA CAMPISI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare in quanto dedotto nelle note per l'udienza del 13/02/2025 e per l'udienza precedente.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA STELLA FAZIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che l'ordinanza di reclamo non ha incidenza nel presente giudizio, poiché non è entrata nel merito dei motivi di opposizione. Si riporta alle note scritte per l'udienza del
13/02/2025, rilevando l'attuale cessata materia del contendere. Chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite vista la soccombenza virtuale.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
L'avv. CAMPISI contesta quanto rappresentato dalla controparte, evidenziando che la materia del contendere è cessata vista la dichiarata improcedibilità dell'esecuzione come sostenuto proprio con l'opposizione che ha dato causa al presente giudizio.
Chiede pertanto la vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
e , nata a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_3 in Sant'Agata di Militello, via Roma n. 29 (CF: ), C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rosanna Campisi presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Stella C.F._4
Fazio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente per OGGETTO: opposizione atti esecutivi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'8 maggio 2020 e Parte_1 Parte_3 Parte_2 introducevano il giudizio di merito dell'opposizione spiegata contro l'ordinanza del
27 settembre 2019, come integrata da provvedimento del 10 febbraio 2020, con cui il
Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo altresì C.T.U. Nella resistenza di , costituitasi con comparsa del 7 settembre 2020, Controparte_1 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 20 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e dopo alcuni differimenti resi necessari per l'organizzazione del ruolo ereditato, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Va dichiarata cessata la materia del contendere giacché la procedura esecutiva n.
783/2014 R.G.E. da cui ha preso le mosse l'ordinanza della cui legittimità in questa sede si dovrebbe discutere è stata medio tempore dichiarata improcedibile con provvedimento del 12 gennaio 2024, confermato dal Collegio nel giudizio n.
117/2024 R.G. che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da CP_1
(v. provvedimenti in atti, ammissibili in quanto sopravvenuti al maturare delle
[...] preclusioni istruttorie).
Infatti, alla luce del provvedimento, che integra pacificamente una ipotesi di estinzione atipica dell'esecuzione per sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, non sussiste più alcun interesse ad accertare la legittimità dell'atto esecutivo specificamente censurato.
Sennonché, l'adozione nelle more del provvedimento estintivo del giudizio avviato ex art. 612 c.p.c. da , consistente nella presa d'atto del G.E. che Controparte_1
l'esecuzione degli obblighi posti dal titolo giudiziale a carico di quest'ultima comportavano la possibilità di di ampliare una parte della costruzione per Pt_1 adeguarsi al dictum del titolo stesso, la circostanza che tali interventi sono stati effettivamente accertati dal CTU nel giudizio esecutivo e l'eventualità che in futuro l'esecuzione possa essere riattivata nel caso di accoglimento del ricorso in appello contro il permesso di costruire costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Ogni altra questione risulta assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 658/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi