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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 491 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed elettivamente domiciliato a Pescara, Corso
Vittorio Emanuele, n.15, presso e nello studio dell'Avv. Debora Ciampoli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante-
Contro
(già (P.IVA: , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. con sede in Roma (RM) Controparte_3 alla via Giovanni Arrivabene n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Alessio Di Primio (C.F.:
), in virtù di mandato in atti;
C.F._2
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.186/2022, pronunciata il
04.01.2022 e pubblicata il 22.02.2022, nella causa n.884/2017.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto in riforma della sentenza n.186/2022, pronunciata dal Tribunale di Pescara, in persona della
Dott.ssa Valeria Battista, in data 04.01.2022 e pubblicata il 22.02.2022, nella causa n.884/2017, notificata a mezzo PEC in data 12.04.2022:
IN VIA PRINCIPALE
A) accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.186/2022, pronunciata dal Tribunale di Pescara, in persona della Dott.ssa Valeria
Battista, in data 04.01.2022 e pubblicata il 22.02.2022, nella causa n.884/2017, notificata a mezzo
PEC in data 12.04.2022, accogliere tutte le domande originariamente proposte dall'appellante (che di seguito si ritrascrivono), per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte.
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto preliminare di vendita datato 14.02.2014, per le motivazioni di cui in premessa;
2) Accertare e dichiarare che la copia del contratto preliminare di vendita del 14.02.14 allegato al ricorso per ingiunzione del 26.01.17 non è conforme all'originale, con ogni provvedimento conseguenziale;
3) Accertare e dichiarare la nullità del contratto preliminare di vendita del 14.02.14 per le motivazioni di cui in premessa nonché per la mancata stipula della garanzia fideiussoria a favore del promissario acquirente di cui all'art. 2 del D. Lgs 122/2005 e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo N.131/2017 ing.,
N.317/2017 R.G. del Tribunale di Pescara del 31.01.2017, reso provvisoriamente esecutivo con formula del 17.02.2017, adottando ogni altro provvedimento conseguente e, comunque, dare atto che non è dovuta alcuna somma.
B) Condannare la alla restituzione delle somme medio tempore Controparte_2
corrisposte dal Sig. in forza della concessione della provvisoria esecutorietà Parte_1
della sentenza oltre interessi moratori maturati dalla data dei singoli pagamenti al saldo e oltre rivalutazione monetaria.
C) Disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Salvo e riservato ogni altro diritto”.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama la documentale prodotta e si torna ad insistere per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non accolti, ivi compresa la richiesta di rinnovo della CTU.
Per l'appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, contrariis reiectis, nel merito, rigettare la domanda principale e cautelare dell'appellante, nonché rigettare la rinnovazione della CTU inammissibile e perché infondata in fatto ed in diritto ex art. 345 cpc, dichiarando d'ufficio inammissibile ex art. 345 cpc, perché tardivo il documento n. 3 prodotto da controparte mediante l'appello proposto, ivi comprese le domande ed eccezioni nuove ad esso correlate. Con conferma integrale della sentenza di primo grado n. 186/2022 emessa dal Tribunale di Pescara, Dott.ssa
Valeria Battista, nel giudizio iscritto al n. RGC 884/2017 e pubblicata in data 22.02.2022, con l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'esponente nel giudizio di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Pescara, decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo rilasciato in favore di Parte_1 Controparte_2
Co (oggi N.131/2017, N.317/2017 R.G. in data 31.01.2017, reso provvisoriamente esecutivo in data 17.02.17 e notificato in data 22.02.17, unitamente all'atto di precetto del 17.02.2017 contenente l'intimazione a pagare, in favore della società , la Controparte_2 complessiva somma di €.124.885,56= oltre le spese e compensi successivi, IVA e CPA su dette, nonché gli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e spese di registrazione del decreto in corso per €.6.265,00 e tutte le spese successive occorrende nell'eventuale fase di esecuzione, ha pronunciato il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 884/2017 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
-rigetta l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2017 del 31/01/2017 e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2 somma di € 70.000, oltre interessi nella misura di legge maturati dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa dell'opposta;
-condanna, altresì, alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.250,00 per compenso, Controparte_2
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
-pone in via definitiva a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto con onere di provvedere ai relativi conguagli, ove dovuti”. A fondamento della richiesta di D.I. veniva allegata la sottoscrizione da parte del di un Pt_1
contratto preliminare di compravendita, non onorato da parte di quest'ultimo, con conseguente richiesta di pagamento dell'anticipo e della caparra confirmatoria ivi indicate.
Il nel proprio atto di opposizione contestava la pretesa dell'ingiungente, avanzata a suo dire Pt_1
in mala fede, eccependo la nullità del D.I. rilasciato su documentazione non costituente prova scritta del credito, disconoscendo la conformità della copia allegata all'eventuale originale e rappresentando di non aver mai intrattenuto rapporti con la o stipulato con Controparte_2
essa un preliminare di compravendita che comunque, nella copia prodotta, recava solo incomprensibili sigle a lui non riferibili, era privo degli allegati A e B ivi richiamati (da cui si dovrebbe identificare il bene oggetto di promessa di vendita) e non aveva data certa.
Evidenziava come prima dell'invio della richiesta del 29.12.2016 mai alcun sollecito di pagamento era stato a lui rivolto e che alla risposta da lui trasmessa, tramite il proprio Avvocato, la Società promittente venditrice non aveva fornito riscontro.
Eccepiva la nullità del contratto, ove ritenuto a lui riferibile, per omessa prestazione di fideiussione ex artt.3 e 6 del D.Lgs.122/2005, pur richiamata in contratto, da rilasciare entro 180 gg. dalla sottoscrizione del preliminare.
Chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del D.I., concessa in difetto dei relativi presupposti.
La contestava partitamente le allegazioni dell'opponente e previa Controparte_2 produzione dell'originale del contratto preliminare oggetto di contestazione dichiarava la propria intenzione di avvalersene.
La causa atteso il disconoscimento dell'originale da parte dell'opponente e l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proposta da parte dell'opposta, veniva istruita mediante CTU grafologica.
Nella sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Pescara ha ritenuto, per quanto di interesse:
-che la pretesa dell'ingiungente (ridotta in sede di comparsa conclusionale alle sole somme contrattualmente stabilite a titolo di caparra confirmatoria per complessivi €70.000,00 con rinuncia all'ulteriore importo di €50.000,00 previsto a titolo di anticipo, rinuncia valutata ammissibile) trovava fondamento nel contratto preliminare, stipulato in data 14/02/2014, per la compravendita, nel complesso in fase di realizzazione sito nel Comune di Chieti alla Via Arenazze, di un appartamento al piano primo unitamente ad un locale garage;
-che era circostanza pacifica ed incontestata – in quanto ammessa dallo stesso opponente – che alcuna somma era stata da questi versata in adempimento del contratto preliminare, trattandosi di contratto che, a suo dire, non avrebbe mai sottoscritto;
-che la perizia calligrafica eseguita nel corso del giudizio, che aveva ricondotto la sottoscrizione apposta sul contratto oggetto di verifica alla mano del era pienamente condivisibile in quanto Pt_1
fondata su conclusioni logiche e coerenti, avendo il CTU operato le sue valutazioni sulla base di numerosi saggi grafici, analizzati i quali, aveva rilevato una serie di analogie formali e sostanziali costituite: dalla natura grafomotoria;
dall'engramma ossia dalla modalità di ideazione e realizzazione;
dagli aspetti idioscritturali strettamente connessi alle peculiarità del gesto grafico;
dalle modalità differenziate di vergare le lettere e di alternate i patterns grafemici;
dagli elementi formali;
tanto, poi, da aver concluso che “La concomitante presenza di tali elementi, i quali rivestono carattere oggettivo, rendono del tutto improbabile, se non addirittura escludono, una ricostruzione grafica tendente ad un risultato diverso” oltre ad aver precisato che “la presenza contemporanea nelle firme di verifica di molte componenti intrinseche del grafismo del Pt_1
unitamente a quelle relative il range di variabilità dello stesso nella redazione di allografi e dei patterns grafemici costituiscono decisivi elementi a supporto dell'ipotesi che il soggetto considerato abbia certamente vergato le scritture in esame” e pertanto confermato - anche nelle risposte alle osservazioni formulate all'elaborato peritale dal CTP di parte opponente - le conclusioni già rassegnate circa la riconducibilità, con certezza peritale, della sottoscrizione apposta al contratto preliminare alla mano del confutando in modo chiaro, puntuale e rigoroso le Pt_1 argomentazioni svolte dal perito di parte opponente e rappresentando l'inaffidabilità e, dunque,
l'inattendibilità dei metodi grafonomici da quello indicati;
-che quindi, con la sottoscrizione del preliminare, il si era impegnato a corrispondere alla Pt_1
società costruttrice le somme che in sede giudiziaria erano state richieste e la parte creditrice aveva ottemperato il proprio onus probandi fornendo la prova del titolo ed allegando l'inadempimento, mentre di contro, parte opponente – che aveva ammesso di non aver mai corrisposto alcuna somma in virtù del preliminare – non aveva introdotto elementi idonei a paralizzare l'avversa pretesa essendosi, appunto, limitata a meramente asserire di non aver mai sottoscritto alcun preliminare, circostanza, questa, smentita dalle risultanze dell'accertamento peritale;
-che inidonea ad inficiare la validità del contratto preliminare e, dunque, l'efficacia e vincolatività degli obblighi in esso previsti, era l'eccezione di mancato rilascio da parte della società costruttrice della polizza fideiussoria prevista dall'art. 2 del Dlgs. N. 122/2005 potendo essa – per espresso disposto normativo - essere sottoscritta anche in epoca successiva alla conclusione del contratto preliminare purché nelle more non si sia verificata l'insolvenza del costruttore;
-che infatti , nel caso in esame, detta eccezione era espressione di un abuso del diritto posto che alcuna somma contestualmente alla stipula del preliminare era stata versata dal il quale, Pt_1
quindi, non andava garantito da future e presumibili perdite delle somme di denaro corrisposte;
la società costruttrice non era medio tempore divenuta insolvente ed anzi il fatto che la stessa avesse completato il complesso immobiliare de quo ed iniziato la vendita delle singole unità era sintomo della corretta esecuzione degli impegni assunti;
che difettava quindi– a fronte del mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal preliminare –il pregiudizio arrecato all'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame (Cass., Sez. II, 22 novembre 2019 n. 30555), tesa a garantire gli acquirenti di immobili da costruire dal rischio che, nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del definitivo, l'intervenuta situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l'acquisto della proprietà da parte dell'acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo;
-che pertanto, in difetto di versamento di somme, il non doveva essere garantito nelle more Pt_1
della stipula del contratto definitivo dal rischio di perdere alcunchè, specie tenuto conto del fatto che lo stesso aveva chiaramente manifestato la carenza di qualsivoglia interesse alla stipula del definitivo e quindi l'eccezione di nullità ex art. 2 dlgs. N. 122/2005 appariva strumentale, essendo stata sollevata dal promissario acquirente al fine di tentare di paralizzare l'avversa pretesa pur avendo quegli adottato un contegno del tutto incompatibile con la volontà di dare esecuzione al preliminare ed avendo, pertanto esercitato il potere ad essa attribuito da detta norma per perseguire una finalità ben diversa da quella che il legislatore ha inteso proteggere e comunque integrando, quanto meno, un comportamento contrastante con i canoni della buona fede e della solidarietà, avendo lo stesso opponente "piegato" a fini diversi un'azione che il legislatore ha introdotto per proteggere il soggetto debole del rapporto in quanto esponente di una categoria meritevole di particolare tutela nei confronti di una controparte configurata, dal legislatore e quindi in astratto, quale controparte dominante;
-che non poteva, essere oggetto di analisi la questione inerente la presunta risoluzione del contratto preliminare per reciproco inadempimento delle parti non essendo detta domanda stata proposta da alcuna di esse ed avendo prospettato la difesa di parte opponente la relativa questione soltanto in sede di deposito della (seconda) memoria di replica, fermo restando che il contratto preliminare non era mai stato risolto né tantomeno la aveva mai manifestato intenzione di Controparte_2
risolverlo, con conseguente vincolatività degli obblighi da esso derivanti e, dunque, in primis, quello di versare le somme costituenti la caparra;
obblighi al cui adempimento il si era Pt_1
sottratto.;
-che era irrilevante ai fini del decidere la circostanza secondo la quale nulla la società avrebbe potuto pretendere non avendo mai avanzato richieste stragiudiziali di adempimento ed avendo, comunque, taciuto per un lungo lasso di tempo dalla conclusione del contratto prima di intraprendere la presente iniziativa giudiziaria, apparendo evidente , proprio in ragione dei rapporti di collaborazione e conoscenza correnti tra esse parti, che la società costruttrice avesse assunto un comportamento tollerante decidendo di attivarsi allorquando, terminato il complesso immobiliare, si accingeva a stipulare i contratti definitivi con i promissari acquirenti cercando, quindi, di conseguire quanto dovuto in base alle precedenti pattuizioni con gli stessi intercorse, ben potendo le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale differire il versamento della caparra anche ad un momento successivo a quello della conclusione del contratto preliminare senza che il mancato versamento della caparra potesse equipararsi ad un inadempimento o integrare una legittima causa di recesso del contratto (recesso che alcuna parte aveva formalmente inteso esercitare).
-che non poteva trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta con la memoria di replica da ultimo depositata, pur ritenuta ammissibile, non ricorrendo i relativi presupposti legittimanti, ravvisabili in una condotta di grave negligenza o addirittura di malafede processuale della parte.
2. Nel proprio atto di impugnazione il contesta la decisione per i motivi di seguito riassunti: Pt_1
1) INATTENDIBILITÀ E CONTRADDITTORIETA' DELL'ELABORATO CP_4
Con tale motivo, dotandosi del supporto di altra consulenza tecnica di parte, si duole della inattendibilità dei disposti accertamenti peritali, acriticamente recepiti in sentenza, per quanto illogici superficiali e contraddittori.
Lamenta in sintesi:
-che l'esame grafico effettuato dal consulente è stato condotto perlopiù attraverso una visione/considerazione d'indagine grafica basata essenzialmente sulla meccanica dei presupposti grafici impressi sui documenti contestati, tralasciando paradossalmente elementi scrittori di comprovata efficacia probatoria come quelli sostanziali e qualitativi;
-che la consulenza risulta alquanto lacunosa sul piano della contrapposizione tra la metodologia indicata e l'effettivo lavoro svolto;
-che nella descrizione della metodologia sono state omesse alcune indicazioni, così come viene riportato nelle necessarie per ripercorrere le procedure eseguite e verificarne i CP_5 risultati, con grave pregiudizio per l'attendibilità dell'elaborato peritale;
in particolare, non sono state riportate le condizioni e le indicazioni relative alle conoscenze (in senso generale ed in senso stretto), alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali, ai percorsi di studio e le formazioni ed abilitazioni professionali acquisite della relatrice di detta CTU né, come già contestato in primo grado, con le osservazioni a firma del CTP Dott. risultano indicati i Per_1 riferimento metrici ed i parametri tecnici utilizzati per l'acquisizione delle immagini e la relativa riproduzione iconografica dell'elaborato peritale sì da non permettere allo stesso CTP di verificare e/o riprodurre l'esperimento e dunque controllare quanto rilevato dalla CTU.
Inoltre:
-non sono stati indicati, se non in senso generico attraverso la marca e/o il modello, i dovuti riferimenti matricolari degli strumenti tecnici ed informatici attraverso i quali il CTU ha eseguito i rilievi e la redazione.
-non è stato chiarito quale lunghezza d'onda abbia adoperato il tecnico per i rilievi effettuati nel campo I.R., ovvero se ha adoperato un'adeguata illuminazione I.R. ed attraverso quale lunghezza d'onda l'abbia fatto;
- non è stato precisato come siano state riprese le immagini poste in esame sia relativamente alle indagate, sia alle comparative;
- non sono state illustrate le modalità di manipolazione delle immagini proposte in CTU e quali software e/o il relativo “percorso” sia stato usato per la loro elaborazione e definizione;
- non sono stati indicati gli strumenti utilizzati;
a titolo esemplificativo: a pag. 2 della CTU, vengono descritte alcune circostanze nelle quali si apprende un generico uso di attrezzatura per i rilievi delle comparative;
nella data del 9 marzo viene riportato : “……sono state acquisite mediante strumentazione - fotografica, scanner e microscopio digitale……”; nella data del 12 marzo si legge testualmente:” ……., mediante strumentazione, ….; ed infine nella data del 9 aprile non viene riportata alcuna indicazione della strumentazione usata;
-non sono state riportate nella loro interezza le sottoscrizioni riprese, infatti mancano “sezioni” delle stesse con grave pregiudizio su quello che si voleva far “vedere”;
- relativamente all'esame I.R. si è omesso l'accertamento sulle immagini delle X6 ed X7, mentre riguardo alle immagini UV, pag.20 della perizia, si osservano solo 6 delle 7 contestate;
- si è omesso di evidenziare che per le X2, X4, X3 ed X5 la strumento scrittorio è identico, mentre per la X1 sicuramente non è lo stesso, in quanto, a differenza delle altre, non si evidenzia l'evanescente “filo” (lasciato dall'inchiostro della penna sottoposta ad esame IR) che ha impresso, appunto, la penna, peculiarità evidenziata dalla CTU con una freccia rossa, mentre per la X1 questa evidenziazione non c'è;
-non si offrono risposte coerenti nella misura in cui a pag.21 della perizia il CTU afferma: “osserva e verifica porzioni del documento contenente alcune delle firme in verifica: tutti gli inchiostri rispondono ai raggi ir “scomparendo”; detta circostanza non consente tuttavia di affermare che le firme sono state vergate con il medesimo strumento scrittorio”, mentre successivamente a pag.51
(riga 11), il CTU, in “riscontro” alle osservazioni sollevate dal CTP afferma: “Nella Per_1
fattispecie, si tratta di firme (verificande) omogenee ossia vergate nello stesso momento, in calce alle pagine del medesimo documento, con il medesimo tipo di carta e supporto e verosimilmente con l'utilizzo del medesimo strumento scrittorio”.
Con riferimento alle metodologiche di indagine contesta ancora:
- l'erronea descrizione della scala di giudizio in uso possibile nell'ambito della risposta al quesito, secondo organismi scientifici citati, che non è composta da 6 ma da 9 livelli;
-l'omessa considerazione degli elementi che fanno parte del percorso metodologico da dover seguire nello svolgimento del complesso lavoro di consulenza d'Ufficio, pur citati ma, di fatto, non utilizzati nella valutazione della questione delle componenti di incertezza nei lavori che si svolgono
(quantità del campione, qualità del materiale esaminato, complessità delle manoscritte/firme, errore umano);
-la mancata adeguata considerazione delle ipotesi a priori con esposizione solo di quelle generaliste
(“autografia o eterografia”), senza indicazione dei resoconti inerenti la valutazione delle ipotesi a priori, necessari per verificare quale sia stato il percorso e gli elementi che poi effettivamente hanno instradato alla probabilità di attribuzione;
-l'esposizione già nella fase iniziale, destinata a pre-analisi e comparazione, del giudizio finale, con conseguente espressione del proprio pregiudizio;
-l'omessa presa in considerazione di taluni elementi qualitativi e sostanziali imprescindibili per una corretta verifica grafico forense, quali la valutazione e comparazione sull'intensità grafica, ovvero dei segni grafici coattivi, rari e qualitativamente rilevanti, pur a fronte del giudizio di certezza espresso dalla CTU nei confronti delle grafie in indagine, che, essendo materiale scrittorio espresso in modalità di sigla, per sua natura breve e veloce, non è possibile assegnare. Tanto più che nella fattispecie le indagate sono brevi ma molto lente e dunque poco spontanee inoltre, sono costituite da un'asta iniziale, da un ampio e visibile paraffo che avvolge e ingloba il tracciato centrale formato da semplici avvolgimenti grafici, evenienza che avrebbe dovuto far riflettere la Dott.ssa Persona_2
sull'ipotesi d'imitazione, dato che tali caratteristiche “morfologiche” sono evidenti e saltano immediatamente all'occhio ed il costrutto siglo-grafico si presenta facilmente riproducibile per un falsario, mentre più difficoltoso per il falsario è imitare l'assetto grafomotorio (aspetto ritmico personale) e i cosiddetti “gesti fuggitivi” (peculiarità incoercibili posti all'inizio o finale di lettera) che non sono facilmente visibili e pertanto devono essere attentamente valutati durante l'indagine;
-la focalizzazione dell'attenzione del tecnico solo su aspetti morfologici quali l' “asta rinforzata da un gramma distinto che si sovrappone e/o interseca il primo” (pag.39 della CTU), e ancora su
“lettere rappresentate da un tracciato unico con vezione ascendente che origina e culmina sul rigo di base” (pag.41 della ctu) ben visibili e facilmente riproducibili, non tenendo, invece, in debito conto l'insieme del movimento formato della produzione autografa del Sig. che risulta Pt_1 grafomotoriamente non compatibile con quella in verifica, come dimostrato dalla discordanza dei gesti fuggitivi che la CTU ritiene di non segnalare;
-l'omessa presa in considerazione dei principali parametri analitici della scrittura che dovevano essere estrinsecati attraverso una attenta analisi e comparazione, ovvero: le modalità e variabilità di sviluppo ed esecuzione del gesto grafico letterale;
le modalità di gestire ed esprimere il personale stile di scrittura delle diverse forme allofone a livello ideoesecutivo, con particolare riferimento alle dinamiche motorie dei segmenti grafici che strutturano le varie forme letterali;
-la mancata ricerca, secondo ragionamento logico deduttivo, della compatibilità di fondo esprimibile nell'esplicazione di una delle ipotesi a priori segnalate, per poi essere ricercata anche attraverso l'esame dei principali parametri analitici della scrittura, ovvero mediante l'osservazione dello sviluppo del gesto grafico rintracciabile nel quantum grafodinamico di personalizzazione del percorso scrittorio;
-l'assenza di discriminazioni relative al quadro valutativo delle analogie/ differenze, così come del percorso inerente il bilanciamento delle probabilità di autografia/eterografia, pur a fronte dei rilievi critici posti dal CTP e l'omessa considerazione di quegli elementi quali il ritmo, lo sviluppo del movimento di scrittura nello spazio grafico ed il layout d'inquadramento del tracciato e di quei particolari indici grafici insiti nelle masse scrittorie esaminate (pressione grafica, inclinazione letterale, asseto sul rigo di base, spazi letterali, calibro, modalità di apposizione, altezze relative e proporzioni interne, espansione verticale e orizzontale, velocità grafica relativa, complessità e personalizzazione rispetto al modello, chiarezza della composizione allografica e, non per ultimi, agli elementi di dettaglio, oltre che l'omessa verifica, valutazione e comparazione del “quantum” di variabilità espressiva degli elementi grafici che la mano scrivente del Sig. ha Parte_1
possibilità di esprimere e quello che le sottoscrizioni contestate dimostrano.
2) INESISTENZA E NULLITA' CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
DEL 14.02.2014
Con tale motivo si duole del mancato esercizio da parte del giudice del merito, del potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità” (Cass. civile sez. III, 20/04/2007, n.9523). avendo il Tribunale omesso l'accertamento della verità fondando tutte le proprie valutazioni sul fatto imprescindibile che la firma, rectius la sigla, apposta sul preliminare fosse del Pt_1
Deduce inoltre l'omessa pronuncia ec art. 112 c.p.c. e comune l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie essendosi ritenuta fondata la pretesa creditoria della società opposta
[...]
esclusivamente sulla base delle risultanze della CTU che ha valutato certa la CP_2 sottoscrizione del preliminare da parte del senza esaminarsi, come si sarebbe dovuto, tutte le Pt_1
contestazioni sollevate dallo stesso (quella relativa al fatto che la società creditrice aveva richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di un titolo incompleto non essendo stato prodotto nella sua interezza ovvero con gli allegati richiamati nel contratto, prodotti solo all'udienza del 21.04.2017 allorchè si è apprestata a consegnare il titolo in “originale” ; quella relativa al disconoscimento effettuato in tale sede dal facendosi rilevare che sulle stesse Pt_1
planimetrie non vi era alcuna firma;
quella relativa al disconoscimento della copia del contratto preliminare di vendita del 14.02.14 allegato al ricorso per ingiunzione del 26.01.17 per non conformità all'originale, con ogni provvedimento conseguenziale”).
Lamenta inoltre la valutazione dell'asserita sua ammissione di non aver corrisposto alcunchè, per il titolo dedotto nel giudizio monitorio, evidenziando come ciò costituisca né più né meno che la logica conseguenza della propria affermazione di non aver mai stipulato il preliminare, essendo impossibile provare un fatto che non è mai accaduto.
Deduce che invece diversa valutazione ha offerto il primo giudice per giustificare l'omessa richiesta della caparra confirmatoria che, in parte, nel contratto, risultava già versata, mentre pacificamente non vi era stato versamento da parte sua di alcuna caparra e ciò aveva reso improduttivo di effetti giuridici l'atto.
Contesta l'affermazione di insussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto fondata sulla ritenuta “ validità ed efficacia all'attualità o, comunque, sicuramente al momento in cui è stata avanzata la richiesta di decreto ingiuntivo” da cui si desume la ricorrenza degli obblighi vincolanti da esso derivanti e, dunque, in primis, quello di versare le somme costituenti la caparra, ribadendo di aver sempre negato l'esistenza del contatto e precisando che anche nell'assurda ipotesi in cui si volesse valutarne l'esistenza, lo stesso non si è mai perfezionato perché fin dal suo nascere nessuna delle pattuizioni ivi contenute sono state rispettate né sollecitate dalle rispettive parti evidenziando un totale disinteresse delle stesse al perfezionamento della scrittura.
In ragione di tali rilievi sintetizza quindi gli aspetti non esaminati dal primo giudice:
- le firme disconosciute che si presume siano state apposte sul preliminare, sono indecifrabili e non sono idonee ad indicare la persona del sottoscrittore in quanto sono state apposte come sigle anche nell'ultima pagina nella quale la firma viene, solitamente, apposta per esteso. Nell'ultima pagina, tra l'altro, la sigla che si vuole attribuire al è inspiegabilmente apposta anche in fondo al Pt_1
foglio.
- le firme (rectius le sigle) non sono state autenticate;
- la data apposta in calce al documento, in mancanza di autentica, non è certa;
- le planimetrie allegate al contratto alla lettera A e B che non sono state depositate unitamente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, sono prive di sottoscrizione, nonostante all'art.1 del contratto preliminare di vendita si legga: “nella planimetria che sottoscritta dalle PARTI si allega al presente contratto”;
- la garanzia fideiussoria di cui all'art.3 e 6 del D.Lgs.122/2005 non è stata rilasciata, benchè all'art.7 del contratto preliminare si conviene: “Le PARTI concordano che a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente preliminare, ai sensi della disciplina di cui agli artt.3 e 6 del
D.Lgs.122/2005 la rilascerà in favore della parte promittente polizza di primaria CP_6
compagnia assicurativa o di istituto finanziario entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente preliminare”;
- viene dato atto del versamento della caparra confirmatoria di €.20.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, ma detta somma non è stata versata;
- è stato indicato un termine per un versamento ulteriore della caparra confirmatoria ma nessuna somma è stata versata;
- è stato indicato il termine del 20.07.2015 per la consegna della porzione immobiliare da parte della società venditrice che non è stato rispettato, né risulta che la società venditrice si sia attivata per mettere a disposizione l'immobile né che abbia invitato il dinanzi al Notaio per la Pt_1 sottoscrizione dell'atto.
Contesta infine la contraddittoria ed omessa valutazione e/o interpretazione di atti e fatti rilevanti ai fini del giudizio relativamente:
-alla ritenuta malafede nell'aver il sollevato l'eccezione di nullità del contratto per mancata Pt_1
prestazione della fideiussione rilevando la contraddittorietà nella motivazione poiché il Tribunale pur riconoscendo che la garanzia deve essere rilasciata anche nel caso di somme ancora da incassare sino al trasferimento della proprietà ( e che comunque almeno in parte in forza della scrittura preliminare risultavano già versate) contraddice se stesso allorchè rileva l'abuso del diritto ritenendo infondata l'eccezione del Pt_1
-ai rapporti tra le parti ritenuti ricorrenti in difetto di prova di un “ampia collaborazione” tra le parti in causa né ancor meno dei “numerosi solleciti” che la ha detto di Controparte_2
avere fatto, mentre risulta, invece, che la prima e unica richiesta avanzata dalla
[...]
è quella di cui alla nota del 29.12.16, dove è stato richiesto al per la Controparte_2 Pt_1
prima volta, il pagamento della somma di “€.120.000,00= a titolo di acconto e caparra confirmatoria”, riscontrata dal con la nota a firma dell'Avv. Tommaso Ciampoli del Pt_1
12.01.17 (doc.n.2 fascicolo di primo grado) nella quale si contestava la sottoscrizione di alcun preliminare e si chiedeva di fornire, come avrebbe dovuto, la documentazione richiesta e rappresentando come nessuna prova era stata offerta neppure in ordine alla volontà di differire la consegna della somma di €20.000,00 che risultava nel preliminare già ricevuta, con la conseguenza che in ogni caso alcuno degli effetti giuridici del contratto aveva trovato attuazione (compresa l'offerta di fideiussione e la mancata consegna dell'immobile alla scadenza) e pertanto ove riconosciuto esistente esso era da ritenersi risolto di diritto.
3) SPESE DI LITE
Con tale motivo si duole della sua condanna al pagamento per intero delle spese legali nei confronti dell'appellata, nonostante la soccombenza reciproca, essendo stato comunque il decreto ingiuntivo revocato e rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta.
3. Nella sua comparsa di costituzione l'appellata contesta partitamente tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
4. La causa una prima volta trattenuta a decisione e poi rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio sulla possibile nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (facendosi in esso riferimento per l'identificazione della porzione immobiliare promessa in vendita a planimetrie, che incontestatamente non risultano sottoscritte dalle parti ) è stata nuovamente trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 10.09.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni nuovamente rassegnate dalle parti con le note depositate, dietro assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. il primo ridotto a gg. 20.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 Preliminarmente, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle parti, all'esito della rimessione della causa in istruttoria, ritiene questo Collegio giudicante che il contratto preliminare oggetto di giudizio contenga sufficienti elementi per consentire l'individuazione del suo oggetto, anche senza far riferimento alla planimetria, prodotta in primo grado e riprodotta in copia nei documenti in atti nel presente grado di giudizio, priva della sottoscrizione .
Sul punto va considerato infatti che nel testo del contratto sono contenuti tutti quegli elementi che consentono di individuare l'immobile che sarebbe stato oggetto del futuro trasferimento compromesso in vendita, avuto riguardo ai canoni ritenuti all'uopo idonei secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
E' infatti ben vero che all'art.1 del contratto preliminare in contestazione le parti individuano le porzioni immobiliari oggetto della futura cessione facendo riferimento, tra l'altro, per la loro identificazione alla planimetria che, sottoscritta dalle parte, si intende allegata al contratto stesso (e che, senza che sul punto vi sia contrasto, non risulta sottoscritta dal , ma occorre Pt_1
ulteriormente rilevare che nel caso di specie: a) Nello stesso preliminare si offrono i criteri che consentono l'individuazione della porzione facente parte del fabbricato (piano 1 interno 6 per l'appartamento e locale sito al piano seminterrato contraddistinto con il numero G01 per il garage) da costruire su area di cui comunque vengono indicati ubicazione, titolo di provenienza e dati catastali nella premessa del contratto;
b) la planimetria non viene espressamente indicata come facente parte integrante del contratto;
c) essa, sulla base di quanto riportato nello stesso contratto, è conforme al progetto depositato presso il Comune di Chieti ed in forza del quale è stato rilasciato il permesso di costruire n.131 del 3.11.2011 e poi la variante 108 del 9.11.2012 che la parte promittente acquirente dichiara di aver visionato .
Tali elementi consentono di ritenere sussistenti quei minimi elementi caratterizzanti del bene fisico che le parti hanno compromesso in vendita e che ne costituisce l' oggetto.
Si rammenta al riguardo come anche i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(Cass.5536/24), con specifico riferimento al preliminare di vendita immobiliare affermino che“Ai fini della validità del contratto avente ad oggetto immobili, l'identificazione del bene-cosa è indispensabile per la (attuale) determinatezza dell'oggetto del contratto. In mancanza il contratto è, ai sensi dell'art.1418 c.c., nullo. “.Chiarisce peraltro il medesimo arresto che “In termini generali,
l'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale”.
5.2 E' dunque evidente che le parti anche con la sottoscrizione del solo preliminare abbiano avuto di mira il trasferimento di una precisa ed individuata porzione del realizzando fabbricato che risulta descritto nei suoi elementi essenziali, dovendo escludersi a tale fine la necessità di indicare anche la conformazione e metratura dell'appartamento e del garage, comunque rinvenibili dagli elaborati progettuali depositati presso il Comune ai fini del rilascio dei permessi di costruire e che il promissario acquirente dichiara di aver preventivamente visionato .
Tanto chiarito si passa all'esame dei singoli motivi di appello formulati.
Le censure svolte, anche con il supporto di ulteriore consulenza di parte depositata in questo grado di giudizio, da ritenere senz'altro ammissibile alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.5624/22) e, più nello specifico, di quanto già riconosciuto in molteplici precedenti (cfr. Cass.4933/22 secondo cui “La consulenza tecnica di parte è ammissibile anche in appello. La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del Cpc, è ammissibile anche in appello.”) non appaiono idonee a contraddire efficacemente le risultanza della CTU espletata in primo grado e fatta propria dal
Tribunale ai fini del riconoscimento della autografia delle sigle apposte dal nel contratto Pt_1
preliminare prodotto in atti.
La critiche rivolte tanto nell'atto di impugnazione quanto nella CTP prodotta in questo grado di giudizio alla CTU infatti nel contestare approccio metodologico, premesse e conclusioni cui perviene il tecnico officiato, non appaiono di per sé idonee ad indicare, con il supporto di valide argomentazioni e di ulteriori riscontri, un percorso alternativo che porti al riconoscimento della apocrifia delle sottoscrizioni riferite al nell'atto contestato, risolvendosi pertanto in una Pt_1
sterile contestazione delle risultanze emergenti dall'elaborato.
In via preliminare, dandosi atto della circostanza che le osservazioni dell'allora consulente tecnico di parte sono state oggetto di puntuale risposta da parte del CTU, va considerato che secondo consolidato e condiviso principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis
Cass. n. 12195 /24), “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese”.
Non sono peraltro condivisibili le critiche rivolte alla figura professionale del CTU nella misura in cui, senza che alcun rilievo sia stato in precedenza mosso, mirano ad evidenziare la mancata precisazione da parte sua delle competenze di base, delle competenze tecnico professionali, dei percorsi di studio e formazioni ed abilitazioni professionali acquisite.
Tali elementi non appaiono indispensabili ai fini della redazione di una perizia giudiziale, né viene segnalato alcuno specifico profilo di inidonea preparazione teorica o formativa o di mancata iscrizione all'albo dei consulenti del tecnico officiato, idoneo a minare la sua competenza in materia.
Altrettanto è a dirsi con riferimento alle dedotte carenze o incompletezze metodologiche in relazione alle quali, richiamato quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado sul livello di indagine compiuto dal CTU e sull'adeguatezza e completezza dell'elaborato, si osserva ulteriormente quanto appresso.
Con riguardo alle critiche che investono l'acquisizione delle immagini e relativa riproduzione iconografica dell'elaborato peritale poiché priva di riferimenti metrici e dei parametri tecnici utilizzati, le modalità di acquisizione e di osservazione delle immagini sono indicate a pag. 16,17,18
e 19 dell'elaborato.
Con riferimento alla dedotte carenze di indicazione della lunghezza d'onda e del tipo di illuminazione per i rilievi effettuati nel campo R.I. , delle modalità di ripresa delle immagini e della loro manipolazione nonché degli strumenti utilizzati, il CTP nel limitarsi a contestare dette asserite lacune, non ha tuttavia prospettato una propria ricostruzione del materiale in esame secondo le modalità da lui ritenute corrette, idonea a confutare le risultanze degli accertamenti svolti.
Parimenti infondate sono le censure sollevate sulla omissione di rilievi, posto che le firme e le sigle vengono riportate tutte per intero nella parte iniziale dell'elaborato peritale e solo in fase comparativa, come ovvio, vengono individuati i tratti individualizzanti tra alcune delle verificande e tra alcune di queste e alcune delle comparative.
Né il CTP pure in questo caso chiarisce la ragione per la quale tali tratti individualizzanti riscontrati non siano significativi ai fini dell'indagine.
Anche con riferimento allo strumento scrittorio tra le firme in verifica vengono segnalate correttamente le analogie (alcune presenti in tutte, altre solo in alcune tra esse) senza che possa pretendersi che il riscontro delle analogie, rappresentative di alcuni tratti distintivi nell'espressione del gesto grafico investa tutte le firme in verifica, che non possono che essere necessariamente diverse tra loro (l'assunto peraltro che ciascuna firma o sigla non possa mai essere uguale ad altra è confermata dallo stesso CTP).
Non si rileva poi alcuna contraddizione tra quanto affermato dal CTU a pag. 21 ed a pag. 51 dell'elaborato peritale posto che da una parte egli rileva che tutti gli inchiostri rispondono ai raggi
I.R. “scomparendo “ precisando che tuttavia ciò non consente di affermare (con certezza, all'evidenza) che le firme sono state vergate con il medesimo strumento scrittorio, dall'altro, in risposta alle osservazioni critiche del CTP il tecnico officiato esprime tuttavia un mero giudizio di verosimiglianza sull'utilizzo del medesimo strumento scrittorio.
Ancora con riferimento alla scala di giudizio (che il CTP segnala essere parametrata a nove livelli e simmetrici e non a sei, come ritenuto dal CTU) non si può che rilevare come la scala proposta dal
CTP è stata estrapolata da pubblicazione del 2020, ben successiva alla redazione della CTU , né vengono segnalate carenze specifiche nell'utilizzo della scala presa a riferimento dal CTU.
Neppure ricorrono carenze sulle componenti del percorso metodologico utilizzato dal CTU che sono invece indicate sia nella relazione sia nella risposta alle osservazioni del CTP, né la validità delle conclusioni può dirsi minata dalla tecnica espositiva utilizzata, con indicazione delle conclusioni all'inizio del paragrafo, che sono comunque ampiamente giustificate. Da ultimo del tutto inconcludente è la critica rivolta ad giudizio di “certezza peritale” dell'autografia delle sottoscrizione sulla scrittura oggetto di verifica, non impedito, nei limiti che comunque ad essa può attribuirsi, dalla natura dei costrutti grafici in verifica, rappresentati da mere sigle, laddove si riscontrino, come si sono riscontrati, significativi elementi identificativi comuni del gesto scrittorio.
Per il resto non può che farsi integrale riferimento alle risposte offerte dal CTU alle osservazioni critiche già formulate dal CTP della parte oggi appellante nelle pagg. da 47 a 53 dell'elaborato peritale, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte, in cui ha esaurientemente chiarito la bontà del proprio operato, anche con riguardo alle critiche vertenti sulle carenze valutative addebitate.
Ribadendosi infine come alcuna particolare diversa e convincente evidenza, rispetto ai parametri utilizzati dal CTU per il riscontro dell'autografia delle sigle in verifica, sia stato segnalata nella CTP prodotta.
Il che rende superflua la necessità di disporre la rinnovazione dell'accertamento peritale.
5.3 Passando all'esame delle ulteriori contestazioni mosse nel secondo motivo di appello non ricorrono le dedotte carenze motivazionali della sentenza impugnata che ha correttamente esaminato e valutato le emergenze probatorie in atti (ribadendosi al riguardo il consolidato principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito).
Peraltro l'obbligo motivazionale risulta correttamente assolto sulla base degli elementi ritenuti rilevanti (in primo luogo, ovviamente, la riconosciuta autografia della scrittura su cui l'appellata ha fondato la propria pretesa creditoria) che non sono adeguatamente contrastati sulla base delle deduzioni esposte nell'atto di impugnazione, fermo quanto sopra già esposto in punto di validità ed autenticità della scrittura preliminare, tra cui:
- la ritenuta valenza attribuita alla sua affermazione di non aver corrisposta alcunché (da cui non viene tratta alcuna conseguenza in punto di riconoscimento del debito limitandosi il primo giudice ad osservare che l'opponente non ha introdotto elementi idonei a paralizzare l'avversa pretesa essendosi, appunto, limitata a meramente asserire di non aver mai sottoscritto alcun preliminare);
- la valorizzazione di un rapporto tra le parti di cui non era stata data prova, per giustificare l'omesso versamento immediato da parte sua della caparra che pur nel contratto veniva indicata -per la quota di €20.000- come versata (in realtà non è contestata la circostanza che vi fossero non solo rapporti conoscenza con i legali rappresentati di società facenti capo alla famiglia o che CP_3 partecipavano alla realizzazione del progetto edilizio su cui insisteva l'unità oggetto del preliminare ma neanche che egli quale legale rappresentante della abbia partecipato alla Controparte_7
realizzazione dei lavori presso il medesimo cantiere, pur interrompendo successivamente i rapporti con la altra società facente capo alla famiglia evenienza che se da un Controparte_8 CP_3
canto rende superflua l'ammissione della prova orale richiesta sul punto dall'altro correttamente è stata valutata idonea a rendere verosimile che proprio in ragione della conoscenza tra i soggetti interessati, si sia soprasseduto sull'immediato versamento della caparra);
- l'omessa considerazione della pur affermata improduttività di effetti del contratto per non aver trovato questo esecuzione (deduzione di per sé incompatibile con l' efficacia obbligatoria del contratto, che comunque la parte promittente venditrice ha adempiuto sollecitando a sua volta l'adempimento da parte del promittente acquirente);
-il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto per mancato rilascio della fideiussione ed anzi la valorizzazione della proposta eccezione quale elemento da cui desumere la malafede del promittente acquirente nel proporla (sul punto posto che l'eccezione è stata proposta quando l'immobile era stato ormai realizzato dalla promittente venditrice e senza che il promittente acquirente avesse versato alcunché, non si può che convenire con la valutazione effettuata dal giudice di prime cure che è peraltro conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto -cfr. ord. Corte Cass. 3178/23 a tenore della quale “L'azione di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interesse ad agire, se non c'è insolvenza del promittente venditore-.
5.4 Anche l'ultimo motivo relativo al governo delle spese di lite, non può trovare accoglimento.
La sostanziale soccombenza dell'opponente, pur in presenza della revoca del D.I. (dipesa peraltro dalla rinuncia da parte della convenuta opposta a parte della pretesa originariamente avanzata) giustifica il carico integrale delle spese di lite.
Né a diversa valutazione può pervenirsi in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta.
E' ben noto infatti che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., Sez. 6 , Ord.. 9532//2017,; Sez. 6, Ord. 11792//2018; Sez. 6 Ord. 5466/2020).
5.5 Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ad esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza. 5.6 Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n.
18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento di somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
L'Aquila 19.12.2024
Il Consigliere estensore
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono