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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 2910/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
IA ET Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
AN RI RE GO Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2910/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Simone Parte_1 P.IVA_1
Stefanelli, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellante - E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
BR RO e GI SI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
- appellata- Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore della ed a carico della per Controparte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 55.602,00, quest'ultima presentava rituale opposizione.
In particolare a fondamento del credito società deduceva di aver raggiunto un Pt_1 Contr accordo con la in base al quale la prima avrebbe riprotetto i clienti in overbooking Contr della seconda per un corrispettivo uguale al pagamento che avrebbe percepito dai clienti finali. Tale pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante l'emissione di una prima fattura in acconto pari a € 20 o € 40 a camera (a seconda se prima o dopo il 2011) ed una seconda fattura a saldo del prezzo. Contr Con l'opposizione contestava di aver raggiunto un accordo di riprotezione con la alle condizioni descritte da quest'ultima. Pt_1 Contr In particolare, negava che vi fosse un accordo basato sull'emissione di due fatture (una in acconto e l'altra a saldo), e che l'accordo si fondava per il pagamento a saldo di soli € 20 o € 40 per notte. Deduceva altresì che nulla doveva a avendo Pt_1 definito ogni rapporto e avendo già pagato nel 2012 ogni somma dovuta. Inoltre, richiedeva in via riconvenzionale il pagamento di somme ancora dovute dalla Pt_1 ad essa. Il Tribunale di Roma riteneva che la documentazione versata in atti dalla opposta non Contr fosse sufficiente a provare: a) di aver ricevuto da la richiesta di riprotezione per i clienti per i quali la aveva emesso le fatture allegate al ricorso per decreto Pt_1 Contr ingiuntivo;
b) di aver evaso la richiesta di riprotezione asseritamente richiesta da c) l'accordo circa il corrispettivo per la riprotezione, in quanto la documentazione risultava inconferente in parte perché si riferiva a soggetti estranei al giudizio e in parte perché si riferiva ad un periodo in cui gli assetti societari erano differenti, pertanto non era possibile giungere alla determinazione circa l'effettiva esistenza dell'accordo su un importo determinato. Altresì, circa la domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure riteneva che anche la stessa non aveva supporto probatorio in relazione alle somme reclamate. Sulla base di ciò, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20026/2018, accoglieva la domanda principale della e revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto n. 24996/2014; respingendo ogni altra domanda delle parti e ponendo definitivamente a carico della opposta le spese della fase monitoria.
2.Il procedimento di secondo grado.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo in Parte_1 sintesi: 1) Errata, illogica e contradditoria motivazione in merito al rapporto contrattuale in essere tra le parti, ovvero sull'oggetto del giudizio e sull'erronea valutazione delle risultanze documentali in atti, in riferimento alle condizioni dell'accordo Contr di riprotezione concluso tra i due fratelli per e In Pt_2 Pt_1 particolare, sostiene l'appellante che vendere una camera con annessi servizi Contr aggiuntivi a € 20 o 40 a notte, come sostenuto da genera una perdita certa per compresa tra € 66,11 ed € 86,11 (differenza tra il costo vivo della Pt_1 stanza pari ad € 106,11, comprensivo dei costi fissi e dei costi variabili, e Contr l'importo di € 20 o 40 dedotto da per il servizio in esame), mentre lasciarla libera/vuota genera una minor perdita per pari ad € 50,63, ovvero i soli Pt_1 costi fissi;
ciò conferma che sarebbe stato più conveniente per (come Pt_1 qualsiasi struttura ricettiva) lasciare la camera libera/vuota piuttosto che affittarla a € 20,00 o € 40,00, importi questi compresivi dei servizi aggiuntivi quali la colazione (pari almeno a € 15,00 a persona), della tassa di soggiorno (pari ad € 4,00 a persona) e anche dell'IVA (cfr. già docc. nn. da 16 a 25 e da 48 a 50). Inoltre, sottolinea che le strutture ricettive limitrofe alla comparente (zona turistica Via Veneto) applicavano all'epoca in bassa stagione il prezzo minimo di € 80,00 per camera a notte senza servizi aggiuntivi (quali colazione, ecc.).
2) Errata, illogica e contradditoria motivazione in merito alla debenza delle somme ingiunte, ovvero, sul corrispettivo ancora dovuto sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo per le prestazioni rese, precisando che GST non ha mai contestato la parte di credito azionato relativo alle fatture di acconto non saldate, e risultando documentalmente provati i singoli servizi di riprotezione resi da
(cfr. già docc. nn. 31 e 45), GST sarebbe certamente debitrice Pt_1 quantomeno di quanto dovuto a tale titolo di acconto pari ad € 8.535,00. 3) Fondatezza della domanda di merito avanzata nel giudizio di primo grado. L'appellante ha quindi così concluso “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame riformare integralmente l'impugnata sentenza n 20026/18 resa dal tribunale di Roma in data 10/10/2018, in persona del Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale della sezione XI, e pubblicata il successivo 19/10/2018, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, voglia per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) Nel merito, accertare e dichiarare quanto in premessa e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dall'opponente (oggi appellata) poiché integralmente infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 24996/14- R.G. n 64999/14 emesso in forma provvisoriamente esecutiva da Tribunale di Roma in data 26/10/2014; b) invia subordinata, accertare e dichiarare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della domanda creditoria, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Roma, Via Piemonte n. 63 al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma Parte_1 complessiva di € 55.602,92 oltre interessi di mora maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta provata e/o di giustizia anche semmai ricorrendo all'applicazione dell'art. 1474 c.c. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno e necessario dalla Corte d'appello adita, si insite nell'accoglimento delle istanze istruttorie articolate sia in prova diretta in sede di II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. sia in prova contraria in sede di III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (prova per testi, ordine di esibizione e CTU ove ritenuto opportuno e necessario).” Si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile e/o infondato ex art. 342 c.p.c., nel merito istando per la conferma in parte qua della sentenza impugnata, alla luce del fatto che nessuno dei documenti depositati dall'appellante risulta in grado di dimostrare l'effettiva esecuzione dei servizi di riprotezione specificamente indicati nelle fatture a corredo del ricorso monitorio, né tantomeno l'esistenza di un accordo in base al quale il corrispettivo per la riprotezione sarebbe stato costituito dall'intero importo della prenotazione. Altresì, la SGT ha depositato appello incidentale in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato rigettando la domanda riconvenzionale, ritenendola sfornita di supporto probatorio. Contr Sostiene l'appellato che sull'esistenza del credito di di 1.560,00 euro non vi è contestazione e pertanto, il Tribunale ha errato nel non riconoscerne l'esistenza e il correlativo obbligo di pagamento in capo a . Pt_1
Per quanto riguarda, invece, la domanda di rimborso degli oneri condominiali Contr sostenuti da la circostanza secondo la quale quattro dei sette assegni emessi da Contr risalgano a un periodo precedente (febbraio-giugno 2009) alla costituzione di
(luglio 2009), secondo l'appellato non ha alcuna rilevanza in quanto «[…] chi Pt_1 subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente […]». Con riguardo, invece, ai restanti tre assegni, per l'importo di 5.365,33 euro, il Tribunale ha ritenuto Contr che essi si riferissero a un debito proprio di nei confronti del , Parte_3 fondando tale decisione sulla dichiarazione resa dall'Amministratore del
[...]
depositata dall'appellante nella sua produzione di primo grado. Parte_4 Contr Sostiene che tale documento è stato disconosciuto e che, anzi, ha prodotto in giudizio la controdichiarazione del medesimo Amministratore, il quale ha confermato di non aver mai preso in visione e firmato il documento allegato da . Pt_1 Contr Dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, 1. dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 20026/2018; 2. accogliere l'appello incidentale e riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando al pagamento della somma Parte_1 complessiva di 17.908,22 euro, di cui 5.560,78 euro a titolo di rimborso di quanto illegittimamente incassato da per effetto della esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo poi revocato, oltre interessi, 1.560,00 euro, per l'attività di riprotezione svolta da in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, 10.787,44 euro per rimborso delle spese
[...] condominiali ordinarie, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, corrisposte da
[...] al condominio di via Boncompagni 47 in cui Controparte_1 Parte_1 esercitava la propria attività. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.N.P.A.F. e IVA di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.” All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
fonda la propria pretesa creditoria sull'emissione di fatture che sostiene essere Pt_1 Contr state emesse in esecuzione di un accordo di riprotezione intercorso con la tuttavia, tale accordo non risulta essere formalizzato per iscritto e la società appellante non ha fornito elementi univoci idonei a dimostrarne i contenuti essenziali dell'accordo (sia in riferimento alla modalità di pagamento, infatti l'appellato contesta l'emissione di due fatture – una in acconto e una a saldo – sia sull'esatta somma che doveva essere corrisposta, per notte, per il servizio di riprotezione alberghiera).
Relativamente all'emissione delle fatture, la Corte ritiene che il Tribunale correttamente si è attenuto all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale costituisce un documento unilaterale del credito e, pertanto, non può di per sé assurgere a piena prova del credito, se non supportata da ulteriori riscontri oggettivi , nello specifico la Suprema Corte ha statuito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.”. (Cass. 19944/23). Il giudice di legittimità ha specificatamente previsto che nel caso di un rapporto contestato tra le parti, esattamente come in questo caso, la fattura non può essere un elemento di prova, ma un mero indizio, infatti “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Ord. n. 34831/2024). Gli altri fatti prospettati dall'appellante risultano essere meri ragionamenti presuntivi: come quello che l'esistenza di un accordo di pagamento per le riprotezioni di € 20,00
o di € 40,00 sarebbe stato in contrasto con i principi cardini del commercio;
oppure che lasciare la camera libera/vuota avrebbe determinato una minore perdita e sarebbe stato decisamente più conveniente lasciarla libera/vuota piuttosto che affittarla a € 20,00 o € 40,00; inoltre, che per un albergo in via Veneto, ove era posizionata la Luxury, la camera aveva un costo minimo a notte di € 80,00. Anche gli altri fatti prospettati dalla , ovvero che il (amministratore Pt_1 Pt_2 della appellante) avrebbe violato la legge Regionale qualora avesse praticato prezzi inferiori a quelli che aveva dichiarato e avrebbe condotto la società verso il fallimento senza alcun vantaggio economico per sé e per gli altri soci, anzi avrebbe realizzato una perdita, sono tutti argomenti deduttivi e non convincenti per ritenere provata la domanda. Ciò perché, così come rilevato, trattandosi di società “commercialmente imparentate”, sarebbe stato possibile che fosse stato concordato un prezzo per la riprotezione minore di quello versato dal cliente finale sia pure se praticato sul mercato. Inoltre, anche la circostanza che le fatture (fermo restando quanto già detto) contenessero i nominativi del “cliente riprotetto” non è una prova dell'effettiva riprotezione, atteso che i documenti non sono redatti su carta intestata, ma soprattutto Contr all'epoca dei fatti, era gestita sia da che da e che, Parte_5 Controparte_4 dunque, che quest'ultimo avesse accesso a tutti i documenti della società e, Contr segnatamente, anche alle fatture emesse da ai propri clienti.
Sulla base di ciò, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal Giudice di primo grado che ha escluso la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova.
Contr L'appello incidentale proposto da deve essere accolto nei limiti che seguono. L'appellante incidentale deduce di essere a propria volta creditore nei confronti della , ma non ha fornito idonea dimostrazione del relativo credito, limitandosi a Pt_1 produrre documentazione priva di efficacia probatoria decisiva. Come correttamente valutato in primo grado, le anticipazioni per oneri condominiali - in totale 7 assegni - Contr che sostiene di aver pagato per , in parte sono stati emessi prima ancora Pt_1 della costituzione della stessa e per la restante parte, come da dichiarazioni Pt_1 dell'amministratore di condominio Dr. si riferiscono ad un debito proprio Parte_4 Contr di
Risulta, invece, provato il fatto che avesse incassato € 5.560,78 a fronte del Pt_1 procedimento esecutivo n. 788/2015 R.G.E del Tribunale di Roma, Sezione Civile IV bis, a firma del G.E. RI Grazia Giammarinaro. Ne deriva che tale somma, essendo rigettato l'appello principale e dunque confermata la revoca del decreto ingiuntivo, Contr deve essere rimborsata dalla alla Pt_1
Dunque, l'appello principale non può trovare accoglimento, mentre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, va disposta la restituzione della somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo poi successivamente revocato.
Le spese processuali del presente grado vanno poste a carico dell'appellante
[...]
e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi Parte_1 tabellari stante la modesta complessità della controversia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che il valore della causa si colloca nella fascia iniziale del relativo scaglione;
altresì, con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Va dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale nei limiti indicati e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione delle somme percepite pari a € 5.560,78 in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo revocato;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.352.25 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
AN RI RE GO IA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
IA ET Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
AN RI RE GO Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2910/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Simone Parte_1 P.IVA_1
Stefanelli, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellante - E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
BR RO e GI SI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
- appellata- Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore della ed a carico della per Controparte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 55.602,00, quest'ultima presentava rituale opposizione.
In particolare a fondamento del credito società deduceva di aver raggiunto un Pt_1 Contr accordo con la in base al quale la prima avrebbe riprotetto i clienti in overbooking Contr della seconda per un corrispettivo uguale al pagamento che avrebbe percepito dai clienti finali. Tale pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante l'emissione di una prima fattura in acconto pari a € 20 o € 40 a camera (a seconda se prima o dopo il 2011) ed una seconda fattura a saldo del prezzo. Contr Con l'opposizione contestava di aver raggiunto un accordo di riprotezione con la alle condizioni descritte da quest'ultima. Pt_1 Contr In particolare, negava che vi fosse un accordo basato sull'emissione di due fatture (una in acconto e l'altra a saldo), e che l'accordo si fondava per il pagamento a saldo di soli € 20 o € 40 per notte. Deduceva altresì che nulla doveva a avendo Pt_1 definito ogni rapporto e avendo già pagato nel 2012 ogni somma dovuta. Inoltre, richiedeva in via riconvenzionale il pagamento di somme ancora dovute dalla Pt_1 ad essa. Il Tribunale di Roma riteneva che la documentazione versata in atti dalla opposta non Contr fosse sufficiente a provare: a) di aver ricevuto da la richiesta di riprotezione per i clienti per i quali la aveva emesso le fatture allegate al ricorso per decreto Pt_1 Contr ingiuntivo;
b) di aver evaso la richiesta di riprotezione asseritamente richiesta da c) l'accordo circa il corrispettivo per la riprotezione, in quanto la documentazione risultava inconferente in parte perché si riferiva a soggetti estranei al giudizio e in parte perché si riferiva ad un periodo in cui gli assetti societari erano differenti, pertanto non era possibile giungere alla determinazione circa l'effettiva esistenza dell'accordo su un importo determinato. Altresì, circa la domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure riteneva che anche la stessa non aveva supporto probatorio in relazione alle somme reclamate. Sulla base di ciò, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20026/2018, accoglieva la domanda principale della e revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto n. 24996/2014; respingendo ogni altra domanda delle parti e ponendo definitivamente a carico della opposta le spese della fase monitoria.
2.Il procedimento di secondo grado.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo in Parte_1 sintesi: 1) Errata, illogica e contradditoria motivazione in merito al rapporto contrattuale in essere tra le parti, ovvero sull'oggetto del giudizio e sull'erronea valutazione delle risultanze documentali in atti, in riferimento alle condizioni dell'accordo Contr di riprotezione concluso tra i due fratelli per e In Pt_2 Pt_1 particolare, sostiene l'appellante che vendere una camera con annessi servizi Contr aggiuntivi a € 20 o 40 a notte, come sostenuto da genera una perdita certa per compresa tra € 66,11 ed € 86,11 (differenza tra il costo vivo della Pt_1 stanza pari ad € 106,11, comprensivo dei costi fissi e dei costi variabili, e Contr l'importo di € 20 o 40 dedotto da per il servizio in esame), mentre lasciarla libera/vuota genera una minor perdita per pari ad € 50,63, ovvero i soli Pt_1 costi fissi;
ciò conferma che sarebbe stato più conveniente per (come Pt_1 qualsiasi struttura ricettiva) lasciare la camera libera/vuota piuttosto che affittarla a € 20,00 o € 40,00, importi questi compresivi dei servizi aggiuntivi quali la colazione (pari almeno a € 15,00 a persona), della tassa di soggiorno (pari ad € 4,00 a persona) e anche dell'IVA (cfr. già docc. nn. da 16 a 25 e da 48 a 50). Inoltre, sottolinea che le strutture ricettive limitrofe alla comparente (zona turistica Via Veneto) applicavano all'epoca in bassa stagione il prezzo minimo di € 80,00 per camera a notte senza servizi aggiuntivi (quali colazione, ecc.).
2) Errata, illogica e contradditoria motivazione in merito alla debenza delle somme ingiunte, ovvero, sul corrispettivo ancora dovuto sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo per le prestazioni rese, precisando che GST non ha mai contestato la parte di credito azionato relativo alle fatture di acconto non saldate, e risultando documentalmente provati i singoli servizi di riprotezione resi da
(cfr. già docc. nn. 31 e 45), GST sarebbe certamente debitrice Pt_1 quantomeno di quanto dovuto a tale titolo di acconto pari ad € 8.535,00. 3) Fondatezza della domanda di merito avanzata nel giudizio di primo grado. L'appellante ha quindi così concluso “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame riformare integralmente l'impugnata sentenza n 20026/18 resa dal tribunale di Roma in data 10/10/2018, in persona del Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale della sezione XI, e pubblicata il successivo 19/10/2018, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, voglia per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) Nel merito, accertare e dichiarare quanto in premessa e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dall'opponente (oggi appellata) poiché integralmente infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 24996/14- R.G. n 64999/14 emesso in forma provvisoriamente esecutiva da Tribunale di Roma in data 26/10/2014; b) invia subordinata, accertare e dichiarare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della domanda creditoria, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Roma, Via Piemonte n. 63 al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma Parte_1 complessiva di € 55.602,92 oltre interessi di mora maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta provata e/o di giustizia anche semmai ricorrendo all'applicazione dell'art. 1474 c.c. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno e necessario dalla Corte d'appello adita, si insite nell'accoglimento delle istanze istruttorie articolate sia in prova diretta in sede di II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. sia in prova contraria in sede di III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (prova per testi, ordine di esibizione e CTU ove ritenuto opportuno e necessario).” Si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile e/o infondato ex art. 342 c.p.c., nel merito istando per la conferma in parte qua della sentenza impugnata, alla luce del fatto che nessuno dei documenti depositati dall'appellante risulta in grado di dimostrare l'effettiva esecuzione dei servizi di riprotezione specificamente indicati nelle fatture a corredo del ricorso monitorio, né tantomeno l'esistenza di un accordo in base al quale il corrispettivo per la riprotezione sarebbe stato costituito dall'intero importo della prenotazione. Altresì, la SGT ha depositato appello incidentale in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato rigettando la domanda riconvenzionale, ritenendola sfornita di supporto probatorio. Contr Sostiene l'appellato che sull'esistenza del credito di di 1.560,00 euro non vi è contestazione e pertanto, il Tribunale ha errato nel non riconoscerne l'esistenza e il correlativo obbligo di pagamento in capo a . Pt_1
Per quanto riguarda, invece, la domanda di rimborso degli oneri condominiali Contr sostenuti da la circostanza secondo la quale quattro dei sette assegni emessi da Contr risalgano a un periodo precedente (febbraio-giugno 2009) alla costituzione di
(luglio 2009), secondo l'appellato non ha alcuna rilevanza in quanto «[…] chi Pt_1 subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente […]». Con riguardo, invece, ai restanti tre assegni, per l'importo di 5.365,33 euro, il Tribunale ha ritenuto Contr che essi si riferissero a un debito proprio di nei confronti del , Parte_3 fondando tale decisione sulla dichiarazione resa dall'Amministratore del
[...]
depositata dall'appellante nella sua produzione di primo grado. Parte_4 Contr Sostiene che tale documento è stato disconosciuto e che, anzi, ha prodotto in giudizio la controdichiarazione del medesimo Amministratore, il quale ha confermato di non aver mai preso in visione e firmato il documento allegato da . Pt_1 Contr Dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, 1. dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 20026/2018; 2. accogliere l'appello incidentale e riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando al pagamento della somma Parte_1 complessiva di 17.908,22 euro, di cui 5.560,78 euro a titolo di rimborso di quanto illegittimamente incassato da per effetto della esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo poi revocato, oltre interessi, 1.560,00 euro, per l'attività di riprotezione svolta da in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, 10.787,44 euro per rimborso delle spese
[...] condominiali ordinarie, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, corrisposte da
[...] al condominio di via Boncompagni 47 in cui Controparte_1 Parte_1 esercitava la propria attività. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.N.P.A.F. e IVA di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.” All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
fonda la propria pretesa creditoria sull'emissione di fatture che sostiene essere Pt_1 Contr state emesse in esecuzione di un accordo di riprotezione intercorso con la tuttavia, tale accordo non risulta essere formalizzato per iscritto e la società appellante non ha fornito elementi univoci idonei a dimostrarne i contenuti essenziali dell'accordo (sia in riferimento alla modalità di pagamento, infatti l'appellato contesta l'emissione di due fatture – una in acconto e una a saldo – sia sull'esatta somma che doveva essere corrisposta, per notte, per il servizio di riprotezione alberghiera).
Relativamente all'emissione delle fatture, la Corte ritiene che il Tribunale correttamente si è attenuto all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale costituisce un documento unilaterale del credito e, pertanto, non può di per sé assurgere a piena prova del credito, se non supportata da ulteriori riscontri oggettivi , nello specifico la Suprema Corte ha statuito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.”. (Cass. 19944/23). Il giudice di legittimità ha specificatamente previsto che nel caso di un rapporto contestato tra le parti, esattamente come in questo caso, la fattura non può essere un elemento di prova, ma un mero indizio, infatti “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Ord. n. 34831/2024). Gli altri fatti prospettati dall'appellante risultano essere meri ragionamenti presuntivi: come quello che l'esistenza di un accordo di pagamento per le riprotezioni di € 20,00
o di € 40,00 sarebbe stato in contrasto con i principi cardini del commercio;
oppure che lasciare la camera libera/vuota avrebbe determinato una minore perdita e sarebbe stato decisamente più conveniente lasciarla libera/vuota piuttosto che affittarla a € 20,00 o € 40,00; inoltre, che per un albergo in via Veneto, ove era posizionata la Luxury, la camera aveva un costo minimo a notte di € 80,00. Anche gli altri fatti prospettati dalla , ovvero che il (amministratore Pt_1 Pt_2 della appellante) avrebbe violato la legge Regionale qualora avesse praticato prezzi inferiori a quelli che aveva dichiarato e avrebbe condotto la società verso il fallimento senza alcun vantaggio economico per sé e per gli altri soci, anzi avrebbe realizzato una perdita, sono tutti argomenti deduttivi e non convincenti per ritenere provata la domanda. Ciò perché, così come rilevato, trattandosi di società “commercialmente imparentate”, sarebbe stato possibile che fosse stato concordato un prezzo per la riprotezione minore di quello versato dal cliente finale sia pure se praticato sul mercato. Inoltre, anche la circostanza che le fatture (fermo restando quanto già detto) contenessero i nominativi del “cliente riprotetto” non è una prova dell'effettiva riprotezione, atteso che i documenti non sono redatti su carta intestata, ma soprattutto Contr all'epoca dei fatti, era gestita sia da che da e che, Parte_5 Controparte_4 dunque, che quest'ultimo avesse accesso a tutti i documenti della società e, Contr segnatamente, anche alle fatture emesse da ai propri clienti.
Sulla base di ciò, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal Giudice di primo grado che ha escluso la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova.
Contr L'appello incidentale proposto da deve essere accolto nei limiti che seguono. L'appellante incidentale deduce di essere a propria volta creditore nei confronti della , ma non ha fornito idonea dimostrazione del relativo credito, limitandosi a Pt_1 produrre documentazione priva di efficacia probatoria decisiva. Come correttamente valutato in primo grado, le anticipazioni per oneri condominiali - in totale 7 assegni - Contr che sostiene di aver pagato per , in parte sono stati emessi prima ancora Pt_1 della costituzione della stessa e per la restante parte, come da dichiarazioni Pt_1 dell'amministratore di condominio Dr. si riferiscono ad un debito proprio Parte_4 Contr di
Risulta, invece, provato il fatto che avesse incassato € 5.560,78 a fronte del Pt_1 procedimento esecutivo n. 788/2015 R.G.E del Tribunale di Roma, Sezione Civile IV bis, a firma del G.E. RI Grazia Giammarinaro. Ne deriva che tale somma, essendo rigettato l'appello principale e dunque confermata la revoca del decreto ingiuntivo, Contr deve essere rimborsata dalla alla Pt_1
Dunque, l'appello principale non può trovare accoglimento, mentre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, va disposta la restituzione della somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo poi successivamente revocato.
Le spese processuali del presente grado vanno poste a carico dell'appellante
[...]
e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi Parte_1 tabellari stante la modesta complessità della controversia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che il valore della causa si colloca nella fascia iniziale del relativo scaglione;
altresì, con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Va dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale nei limiti indicati e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione delle somme percepite pari a € 5.560,78 in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo revocato;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.352.25 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
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