Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 289/2020 R.G. vertente fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Barbuzzi e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Ines RA, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Milano via
Cappuccini n. 4, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Griesi Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Emanuele Brunetti ed elettivamente domiciliata nel di loro studio in Venosa PZ C.so
Vittorio Emanuele II 21, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 30.1.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far data dal 16.10.2017 al 14.2.2018 in assenza di contratto e da questa data al 23.12.2019, con contratto a tempo indeterminato part time per 20 ore settimanali e 6 ore di straordinario settimanale, e inquadramento di impiegata addetta alle pratiche notarili e segretaria IV livello CCNL Studi professionali;
premesso lo svolgimento dei compiti propri della qualifica di assunzione, deduceva di aver svolto su direttive della resistente, notaio,
23/12/19, tuttavia per problemi tecnici del sistema informativo SAS (piattaforma adottata per gli adempimenti post stipula), la ricorrente riusciva a completare e caricare solo due adempimenti. Il successivo 23 dicembre 2019 nel mentre aveva iniziato a lavorare sulla pratica , veniva aggredita verbalmente dalla resistente che le intimava di Per_1
abbandonare lo studio, non ravvisandone il motivo aveva continuato a lavorare fino a quando la resistente irrompeva nella sua stanza e con toni alterati la “cacciava” dallo Studio, così licenziandola oralmente. Lasciato il posto di lavoro tramite legale, impugnava il licenziamento, mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
Seguiva in data 31/12/19 riscontro della resistente con azione disciplinare per insubordinazione e mancanza di rispetto; omesso inserimento della clausola di conformità catastale nella redazione di atti di trasferimento immobiliari con numero di repertorio 887 e
896 del 2019; omesso inserimento della clausola di lettura ovvero di dispensa dalla lettura degli allegati nella redazione dell'atto notarile con repertorio n. 902/2019; errori materiali
e/o omissioni di dati anagrafici e catastali nella redazione dell'atto notarile n. repertorio
904/19; consegna al cliente di copia non autenticata né registrata di atto notarile, e confermando nettamente la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La ricorrente notificava proprie controdeduzioni ex art. 7 St. Lavoratori respingendo le accuse che contestava nel merito, mettendo ancora una volta a disposizione del notaio la propria prestazione lavorativa. Il procedimento disciplinare terminava con la comminazione della sanzione del richiamo scritto, come da missiva ricevuta il 15/01/20.
Provvedeva a impugnare la sanzione per nullità e/o inesistenza in quanto applicata in assenza di potere disciplinare in capo al datore, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro in data 23/12/19, di cui nuovamente formulava impugnativa. Con raccomandata del 22/01/20 la ricorrente veniva invitata a riprendere l'attività lavorativa e con successiva raccomandata
(spedita il 23/12/20 alle ore 8.50 e) la resistente comunicava alla il licenziamento Pt_1 disciplinare per giusta causa, con effetto immediato. il 28/01/20 provvedeva a impugnare il licenziamento e, contestualmente richiedeva la corresponsione della indennità sostitutiva della reintegra e quella risarcitoria nella misura prevista dall'art. 2 d.lgd 23/2015, oltre indennità di preavviso, TFR e competenze di fine rapporto, riservandosi ogni azione per la tutela dei propri diritti. In data 29/01/20 il datore di lavoro corrispondeva l'importo netto di € 1.752,00= (€
2.463,15= lordi), a titolo competenze di fine rapporto.
Deduceva altresì lo svolgimento di mansioni superiori al profilo di inquadramento, nella specie quelle del III livello super del CCNL Studi Professionali (area giuridica).
Ritenuta l'inefficacia/invalidità del licenziamento orale in data 23-12-2019 e di quello per mancanza di giusta causa del 21.1.2020, adiva il Tribunale e chiedeva al giudice di accertare l'illegittimità dei licenziamenti, accertare lo svolgimento di mansioni corrispondenti al III livello Super CCNL, accertare la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 23.12.1019 e condannare la parte datoriale al pagamento in favore della ricorrente, delle differenze retributive per le mansioni svolte pari a euro 10.951,00 e a euro 615,73 per TFR, al pagamento dell'indennità sostitutive della reintegra pari a euro 16.091,10 (15 mensilità), all'indennità risarcitoria per TFR pari a euro 5.633,00 (5 mensilità) e all'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 991,40; in via subordinata chiedeva dichiararsi infondato il richiamo disciplinare e verbale e accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa e condannare la resistente all'indennità risarcitoria di 2 mensilità; con vittoria di spese, compensi e oneri accessori.
Si costituiva la resistente e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La resistente rilevava, in via preliminare l'infondatezza delle rivendicate mansioni superiori avendo la ricorrente svolto sempre le stesse mansioni di assunzione corrispondenti a quelle di inquadramento contrattuale;
contestava nel merito quanto argomentato nel ricorso introduttivo evidenziando che nessun licenziamento orale era stato adottato bensì il solo licenziamento per giusta causa seguito al procedimento disciplinare relativo alla mancata prestazione lavorativa della ricorrente nonostante gi espressi inviti rivoltile a proseguire il rapporto di lavoro;
deduceva che n data 23.12.2019 era stata la ricorrente ad assumere nei suoi confronti comportamenti irrispettosi, che a seguito di carteggio intercorso in data 23 e 27 dicembre 2019 è dato evincersi l'insussistenza del licenziamento orale alla missiva in data
29.12.2019 nella quale la ricorrente afferma di non aver compreso se era stata licenziata o meno missiva non allegata dalla ricorrente agli atti di causa, che in data 31.12.2019 la ricorrente aveva telefonato all'avv. amica di entrambe le parti in causa, al fine di Per_2 mediare tra le due per la situazione venutasi a creare e che di seguito la ricorrente aveva inviato la missiva del 31.12.2019 con la quale riteneva di aver chiarito l'accaduto richiedendo di soprassedere all'adozione di provvedimenti disciplinari;
evidenziava di aver corrisposto alla ricorrente il 9.1.2020 lo stipendio e in data 10.1.2020 di aver irrogato la sanzione del
“richiamo” alla dipendente, sanzione contestata dalla ricorrente in quanto riteneva il rapporto di lavoro cessato il 23.12.2019. mancata giustificazione degli addebiti di cui alla lettera di contestazione del 3.6.2023, la correttezza della contestazione in quanto nella lettera vengono esplicitati con particolari i vari addebiti, e nel merito deduceva la legittimità del licenziamento e la infondatezza delle argomentazioni e conclusioni avversarie, anche sfornite di adeguato supporto probatorio con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Seguivano note di replica e di risposta e all'esito dell'udienza di comparizione delle parti il giudice formulava proposta di conciliazione della lite rispetto alla quale le parti intendevano interloquire per diverso tempo con rinvii delle udienze per consentire l'accordo che tuttavia, non veniva raggiunto, a seguito di reciproche proposte, accettazioni e mancato perfezionamento.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della copiosa produzione documentale e prova per testi, e all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle note ex art. 127 ter cpc delle parti, con ulteriori richieste istruttorie ed eccezioni decise in verbale di causa, viene pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Premessi i fatti di causa come in premessa, le questioni vanno affrontate e risolte partendo dalla lettera di contestazione in data 23 dicembre 2019 inviata dalla al notaio Pt_1
con la quale si contestava la condotta datoriale di aggressione verbale e CP_1
allontanamento dal posto di lavoro e contestuale disponibilità a riprendere immediatamente l'attività lavorativa. A detta missiva rispondeva la resistente con nota del 27 dicembre 2019 con la quale si precisava di non aver intimato alcun licenziamento ma attesa la discussione accesa e l'atteggiamento della lavoratrice era stata ritenuta “non proficua” la prestazione lavorativa per quel giorno, da qui l'allontanamento dal posto di lavoro. Seguivano contestazioni di condotte irrispettose e in particolare, errori materiali posti in essere nella compilazione di modelli standard di trasferimenti immobiliari (nel dettaglio indicati), di condotte non autorizzate (consegna di atti a terzi), errori nella predisposizione di minute di atti. Parte datoriale richiedeva così giustificazioni comunicando che “tale stato di cose rende intollerabile la prosecuzione del apporto di lavoro”.
Seguiva in data 29 dicembre la missiva della ricorrente per il tramite del legale, con la quale si faceva seguito alla precedente mail del 23 dicembre affermando di non aver avuto riscontro alla stessa per cui “non è dato comprendere se intende o meno proseguire il rapporto di lavoro con la sig.ra , ribadendo la disponibilità a riprendere Parte_1
l'attività lavorativa.
In data 31 dicembre 2019 la ricorrente riscontrava la lettera di contestazione disciplinare contestando l'addebito di insubordinazione, e mancanza di rispetto;
contestava nel merito l'aver omesso di lavorare sugli atti notarili a causa di problemi tecnici riuscendo ad evadere solo due atti. Contestava nell'accadimento e nella condotta i fatti del giorno 23 dicembre;
pur ammettendo la commissione di errori nell'attività lavorativa precisava che si trattava di eventi isolati e numericamente esigui, tanto da non ledere l'impegno e la dedizione al lavoro mostrata nel tempo, e, da ultimo, riconosceva che l'unico caso in cui aveva consegnato un atto a terzi si era risolto mediante recupero tempestivo dell'atto senza alcun rischio correlato per lo studio. Concludeva confidando nella non adozione di provvedimenti disciplinari e per la disponibilità a riprendere servizio.
Il 10 gennaio 2020 la resistente a definizione del procedimento disciplinare ritenendo non congrue le giustificazioni addotte, comminava la sanzione del rimprovero scritto, con invito a svolgere il lavoro con diligenza adempiere alle direttive impartite e a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.
Con mail del 13 gennaio 2020 la lavoratrice impugnava la sanzione in quanto le contestazioni e la sanzioni erano state adottate dalla resistente in mancanza di potere disciplinare in quanto successive alla cessazione del rapporto di lavoro in data 23 dicembre
2019, ritenendo così che in quella data sia stato comminato alla lavoratrice un licenziamento orale. Riteneva la ricorrente che tale forma era confermata dal comportamento tenuto dalla resistente che avrebbe dovuto invece sospenderla per l'assenza dal lavoro. Con la stessa nota dichiarava decaduta l'offerta di ripresa del lavoro in quanto il rapporto era cessato in data 23 dicembre 2019 con il licenziamento orale. Il 14 gennaio seguente il notaio riscontrava la lettera di contestazione ribadendo che nessun licenziamento era stato irrogato alla lavoratrice che veniva invitata a riprender l'attività lavorativa. Il 23 gennaio 2020 veniva formalizzato il licenziamento per giusta causa (la mancata presentazione sul posto di lavoro nonostante gli inviti precedenti.
Detto licenziamento veniva impugnato con missiva via pec in data 28 gennaio 2020 contestando la giusta causa addotta e richiamando l'intervenuto licenziamento orale.
Questi i fatti nel loro sviluppo cronologico e documentale.
Orbene occorre innanzitutto verificare se ricorre o meno l'ipotesi del licenziamento orale per i differenti effetti che tale accertamento può determinare a catena sui rimanenti oggetti del ricorso. L'accertamento è negativo attesa la mancanza adi prova fornita da parte ricorrente.
Si rileva innanzitutto che nel caso in cui il lavoratore deduce di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c..
La giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che affinché un licenziamento orale sia dichiarato inefficace, è necessaria la prova che la risoluzione del rapporto di lavoro sia attribuibile alla volontà del datore di lavoro e non alla mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. In caso di incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta, applicando la regola sull'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c. (vds Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26558).
In specie, in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide infatti tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. Nel caso che occupa la lavoratrice deduce soltanto la discussione che sarebbe avvenuta, secondo la versione di parte, in data 23 gennaio 2019 con la “cacciata” dal posto di lavoro da parte della resistente e tuttavia nessuna prova offre a dimostrazione della volontà espulsiva che, anzi, le missive a riscontro di quelle del notaio evidenziano oltre ogni dubbio come la stessa lavoratrice non ritenesse risolto il rapporto di lavoro, offrendo la sua prestazione , fornendo poi le giustificazioni alla contestazione disciplinare, auspicando la non adozione di sanzioni e la possibile ripresa dell'attività lavorativa, salvo poi a contestare la legittimazione della parte datoriale ad attivare il procedimento disciplinare e la successiva sanzione perché il rapporto di lavoro si era già risolto per licenziamento orale in data 23 dicembre 2019. E allora la ricorrente avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non è stato impugnato sin da subito il licenziamento orale e invece ha ritenuto di scrivere, rispondere, con numerose missive come se il rapporto fosse ancora in essere e perché non è stato rifiutato il pagamento dello stipendio di gennaio 2020, corrisposto regolarmente dal datore di lavoro. E del resto pate datoriale sin dalla prima nota smentisce che ci sia stato alcun licenziamento invitando la lavoratrice a riprendere servizio. Invero a parte la generica disponibilità della lavoratrice nelle missive sopra indicate, non é dato rinvenire un atto concreto da parte sua in tale determinazione, avendo le chiavi dello studio in suo possesso e quindi nella possibilità di rientrare al lavoro in qualunque momento. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è, infatti, atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Dunque, chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Nell'ambito del giudizio di impugnazione di licenziamento, in tema di riparto dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., grava sul lavoratore-ricorrente la prova dei fatti costituitivi dei diritti azionati e, pertanto, nell'ipotesi di impugnativa di licenziamento orale, la dimostrazione, oltre che dell'interruzione del rapporto di lavoro, della circostanza che la risoluzione sia ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, gravando, invece, sulla controparte datoriale, l'onere di eccepire e provare eventuali fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
In caso di licenziamento orale, l'onere probatorio gravante sul lavoratore circa l'estromissione dal rapporto non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. Infatti, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione espressione alla quale va attribuito un significato normativo sussumendola nella nozione giuridica di licenziamento e, quindi, nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. (vds Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2019, n. 13195).
La mancanza di licenziamento orale rende legittima evidentemente il procedimento disciplinare e la sanzione adottata all'esito, atteso che risultano rispettati i termini e le modalità della contestazione degli addebiti e sul punto nessuna prova ha fornito la ricorrente in questa sede a sostegno delle proprie giustificazioni.
A questo punto si tratta di verificare la legittimità del licenziamento per giusta causa: posto che la motivazione del licenziamento deve rispondere alla finalità di consentire il controllo della non arbitrarietà del provvedimento, e che vi è corrispondenza con i fatti addebitati, era onere del lavoratore dimostrare che il licenziamento ha una causale diversa da quella enunciata nella motivazione e di provare che il licenziamento è dovuto a ragioni ritorsive o discriminatorie, prova evidentemente mancata. La misura irrogata del licenziamento risulta corrispondente ai fati e alla condotte contestati secondo le previsioni del CCNL.
L'impugnazione del licenziamento per giusta causa, l'assenza prolungata ingiustificata dal posto di lavoro, non è fondata;
per stabilire in concreto l'esistenza o meno della giusta causa, occorre valutare la gravità dei fatti contestati al lavoratore in relazione alla loro portata, alle circostanze di fatto e all'intensità dell'elemento intenzionale, nonché occorre guardare alla proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Orbene è di tutta evidenza che l'abbandono del posto di lavoro, il mancato rientro al lavoro senza addurre valide motivazioni, il manifestare per iscritto la disponibilità a riprendere l'attività lavorativa non seguita da comportamenti concreti in tal senso, (la ricorrente è rimasta in possesso delle chiavi dello studio fino a dopo il licenziamento per giusta causa, sicchè era nelle condizioni di ripresentarsi al lavoro e rendere la prestazione lavorativa), l'aver percepito regolarmente il trattamento stipendiale, sono tutti elementi rappresentativi della volontà di interrompere il lavoro ponendo in essere contestazioni invero rivelatesi inconsistenti e strumentali, con lesione del rapporto di fiducia e di collaborazione che in uno studio professionale devono considerarsi imprescindibili. I ripetuti inviti a riprendere l'attività lavorativa rimasti sostanzialmente ignorati dalla ricorrente, rappresentano la gravita della condotta e quindi la proporzionalità della sanzione massima.
Resta ora da esaminare la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori: come è agevole verificare, in ogni caso, sulla base della documentazione in atti e all'esito della prova testimoniale, il livello attribuito e quello superiore rivendicato presentano profili differenziali inerenti diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente la natura delle attività espletate che nella categoria posseduta dalla ricorrente sono unicamente operative e mai di autonomia e responsabilità, peraltro trattandosi di mansioni correlate all'attività notarile che, evidentemente, richiede specifiche e complesse conoscenze giuridiche che l ricorrente non possiede, essendo titolare di diploma di laurea in scienze dell'educazione (vds teste
RA) .
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni;
Ciò posto, in tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, ne indica solo genericamente il profilo, e nonostante la elencazione dei compiti svolti e di conteggi che non è dato conoscere in base a quale livello e qualifica siano stati effettuati, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di funzioni diverse (di piena autonomia e ampi spazi di manovra), dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti ex art. 24 CCNL “Appartengono al livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base delle istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e sistemi informatici. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione degli atti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti giurisprudenziali;
Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto;
Responsabile della gestione del repertorio;
Contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni: controllo delle imposte e delle tasse da riscuotere – pratiche di assunzione e tenuta libri paga – gestione contabile e amministrativa dello studio (prima nota
e fatturazione, incassi e versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti con le banche) – controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici uffici (Agenzia delle Entrate,
Agenzie del Territorio, Camere di Commercio) successivamente all'invio telematico degli atti
(Adempimento Unico e Fedra) – Cura della Cassa Cambiali.
In ogni caso, nulla deduceva e provava nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione del ricorrente, non erano mai venuti meno.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento. Sul punto, però,
l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva. Infatti, i testi di parte ricorrente (RA
– madre della ricorrente, – baby sitter del figlio, e ) si sono limitati a Tes_1 Tes_2
confermare capitoli di prova aventi ad oggetto la mera elencazione delle attività invero genericamente indicate, svolte dalla ricorrente, ma per averne ricevuto notizia dalla stessa ricorrente (la RA e la ) e in altro caso ( ) conferma dello svolgimento Tes_1 Tes_2
dell'attività tipica di segreteria ,mentre per la redazione dell'atto di interesse si rapportava sempre e solo con il notaio. Alcuna prova è stata offerta sull'elemento caratterizzante la categoria rivendicata né sul meramente affermato requisito della prevalenza, né sull'autonomia; a parte ogni valutazione sul narrato dei testi e legati alla Tes_3 Tes_1
ricorrente da rapporti familiari, evidentemente non del tutto terzi e neutri rispetto ai fatti atteso le rivendicazioni della ricorrente, gli stessi – a parte le circostanze e sulle quali non sanno riferire nello specifico- confermano di conoscere l'orario di apertura e chiusura dello studio per il riferito della ricorrente, di non conoscere tuttavia se ciò era imposto da qualcuno o se per sua iniziativa, se si trattava di orario di lavoro normale o di straordinario, ecc. non conoscono l'inquadramento né se le sue mansioni fossero corrispondenti o meno al profilo di assunzione. I testi di parte resistente e ), l'una amica della ricorrente e della Per_2 Per_3
resistente, fautrice della conoscenza tra le due proprio per il lavoro di segretaria presso lo studio notarile, non apportano elementi di conoscenza utili alla tesi della ricorrente, anzi precisando di essersi rivolti alla solo per la predisposizione della documentazione Pt_1
necessaria di volta in volta per gli atti da redigere per i quali si interfacciavano esclusivamente con il notaio. La teste riferiva di essere stata contattata dalla ricorrente il 31.12.2019 Per_2
perché a suo dire aveva lasciato lo studio dopo aver litigato con il notaio.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente. In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo che andasse oltre la natura operativa, raggiungendo la caratterizzazione propria della categoria domandata, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dalla ricorrente esemplificativi di attività caratterizzata da elevate conoscenze, complessità delle problematiche, relazioni organizzative tra impiegati, autonomia e responsabilità. Dall'istruttoria svolta ne consegue anzi che le mansioni del ricorrente sembrano proprio quelle della categoria di inquadramento.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
orbene, la ricorrente ha genericamente indicato il “livello” di inquadramento cui ritiene di aver diritto, con riferimento alla fonte normativa e/o la contrattazione collettiva nazionale di categoria che ritiene applicabile alla fattispecie.
La sopra rilevata carenza probatoria, si registra anche sul piano del requisito della prevalenza,
e comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sulla ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
Per la stessa carenza probatoria non è fondata la rivendicazione delle differenze retributive per straordinari e TFR e la messagistica whattsapp prodotta da entrambe le parti consente di apprezzare un rapporto tra datore di lavoro e lavoratrice improntato a correttezza e disponibilità, alle richieste di lavoro pomeridiano, prefestivo o improvviso, la lavoratrice manifestava la sua indisponibilità per concomitanti esigenze familiari, senza alcuna conseguenza.
Per tutti i motivi rappresentati, il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, D.M. 37 del
2018 e D.M. 147 del 2022, in considerazione dell'oggetto, del valore, delle fasi della causa, e dell'attività in concreto spiegata dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 30.1.2020, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida complessivamente in € 4.629,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla