TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 2254/2021 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
CF , elettivamente domiciliato, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell' Avv. Vincenzo Iasuozzi in Contrada alla via Nazionale Centro n.7giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Co ( CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta procura in atti con domicilio eletto in Avellino, Corso Vittorio Emanuele n 115, presso e nello studio dell'Avv. Benedetto Accarino
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
sulla premessa di essere creditrice nei confronti di della somma di Parte_1
E 11.319,37 per il mancato pagamento dei ratei del credito revolving e del contratto di finanziamento stipulati con la ha chiesto ed ottenuto dal Parte_2
Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N° 395/2021 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in e Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed ha eccepito, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva.
Contr nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'istruttoria di rito, ivi compresa la mediazione, la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'Art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 N° 69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente dalla suddetta riforma dallo stesso Art. 132 Cpc, la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Si rileva la procedibilità dell'azione in quanto la procedura di mediazione è stata portata a termine anche se con esito negativo.
CP_ La domanda giudiziale per cui è causa trae origine dalla credito vantato da in forza di due contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo stipulato dall'opponente con la società e in relazione Parte_2 al primo contratto per € 4.942,92 credito ceduto dalla Parte_2 all'opposta e su altro contratto di credito al consumo, sempre stipulato con la
, stavolta ceduto prima alla e poi da Parte_2 CP_4 quest'ultima sempre alla società opposta con atto del 19\09\2016 per un saldo di € 6.376,45.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente- debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
CP_ L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della trova accoglimento.
Il Decreto Ingiuntivo opposto proposto, fa riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 19/05/2008 dall'opponente, con Agos Ducato n. 14432899 per l'importo di € 15.500 da restituire in 72 rate mensili dell'importo di € 262,50 ciascuna. Il credito è stato prima ceduto alla e da questa alla Banca IFIS e tanto Controparte_5 assume la parte opposta. pag. 2/5 Parte opponente lamenta che non vi è prova in atti che documenti l'avvenuta cessione del contratto di finanziamento a partire da quello dell'Agos Ducato.
Due sono i temi rilevanti, ovvero il primo sulla domanda giudiziale di chi si assume cessionario del credito millantato e il relativo onere probatorio nel giudizio, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e il secondo in ordine al valore specifico della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in ragione di quanto contenuto nello stesso Testo
Unico Bancario.
Sul primo punto l'atto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. Consegue che la questione dell'esistenza dell'atto di cessione non è rilevabile d'ufficio dal giudice ma rientra nel
“target” degli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore.
Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio della titolarità del credito proprio dell'atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c.
Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo, quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal proposito ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa, né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli
è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione
è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della pag. 3/5 cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
Dunque, in definitiva, si è affermato che l'esistenza del contratto di cessione, ai fini della dimostrazione della titolarità dello specifico credito fatto valere dal cessionario, è essenziale nel giudizio e va allegata dalla parte che si dichiara cessionaria e creditrice.
Quanto al secondo punto l'art. 58 TUB, che al comma 2 si limita a riferire: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
In altre parole, il comma 2 dell'articolo richiamato non individua le modalità con cui si perfeziona la cessione del credito tra cedente e cessionario, la quale, si ribadisce, va provata con l'allegazione del contratto di cessione, bensì esso attribuisce alla pubblicazione in G.U. la funzione propria dell'art. 1264 c.c., rendendo così irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti.
Dunque, si perviene alla conseguenza che ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario non è giammai sufficiente la sola produzione dell'estratto di Gazzetta Ufficiale, la quale risulta essere solamente dimostrativa del rispetto di una forma di pubblicità dichiarativa utile ai fini dell'opponibilità della cessione del credito.
Le peculiarità della normativa speciale bancaria, direttamente connesse alla disciplina della cessione dei crediti, riguardano pertanto le modalità per rendere efficace il trasferimento nei confronti del debitore ceduto e dei terzi, sostituendo alla notifica e all'accettazione da parte del debitore, a mente del richiamato art. 1264 c.c., la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, circostanza che potrebbe essere giustificata non solo dalla normativa bancaria di favore per gli istituti creditizi, ma anche dal fatto che trattandosi di cessione di crediti in blocco, sarebbe eccessivamente onerosa la comunicazione singola a ciascun debitore o terzo.
L'estratto della Gazzetta Ufficiale, ai fini pubblicitari di cui si è detto innanzi, deve recare l'individuazione specifica dei crediti ceduti e non una generica indicazione per classi.
L'opponibilità della cessione può dirsi operante solo nel caso di rispetto di entrambe le forme di pubblicità prescritte dall'art. 58, co. 2, TUB, ovvero oltre alla pubblicazione dell'atto di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, anche l'iscrizione nel Registro delle
Imprese, e tanto nel caso in esame parte opponente non ha fatto.
Le ulteriori eccezioni sono assorbenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo N° 395/2021 messo Parte_1 in favore di così dispone: CP_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N°
395/2021 e lo rende nullo ed inefficace;
pag. 4/5 B) Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_3 complessivi € 5.000,00, di cui 145,50 spese, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
così deciso in Avellino, 18.09.2024.
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 2254/2021 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
CF , elettivamente domiciliato, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell' Avv. Vincenzo Iasuozzi in Contrada alla via Nazionale Centro n.7giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Co ( CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta procura in atti con domicilio eletto in Avellino, Corso Vittorio Emanuele n 115, presso e nello studio dell'Avv. Benedetto Accarino
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
sulla premessa di essere creditrice nei confronti di della somma di Parte_1
E 11.319,37 per il mancato pagamento dei ratei del credito revolving e del contratto di finanziamento stipulati con la ha chiesto ed ottenuto dal Parte_2
Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N° 395/2021 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in e Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed ha eccepito, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva.
Contr nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'istruttoria di rito, ivi compresa la mediazione, la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'Art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 N° 69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente dalla suddetta riforma dallo stesso Art. 132 Cpc, la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Si rileva la procedibilità dell'azione in quanto la procedura di mediazione è stata portata a termine anche se con esito negativo.
CP_ La domanda giudiziale per cui è causa trae origine dalla credito vantato da in forza di due contratto di credito al consumo utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo stipulato dall'opponente con la società e in relazione Parte_2 al primo contratto per € 4.942,92 credito ceduto dalla Parte_2 all'opposta e su altro contratto di credito al consumo, sempre stipulato con la
, stavolta ceduto prima alla e poi da Parte_2 CP_4 quest'ultima sempre alla società opposta con atto del 19\09\2016 per un saldo di € 6.376,45.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente- debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
CP_ L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della trova accoglimento.
Il Decreto Ingiuntivo opposto proposto, fa riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 19/05/2008 dall'opponente, con Agos Ducato n. 14432899 per l'importo di € 15.500 da restituire in 72 rate mensili dell'importo di € 262,50 ciascuna. Il credito è stato prima ceduto alla e da questa alla Banca IFIS e tanto Controparte_5 assume la parte opposta. pag. 2/5 Parte opponente lamenta che non vi è prova in atti che documenti l'avvenuta cessione del contratto di finanziamento a partire da quello dell'Agos Ducato.
Due sono i temi rilevanti, ovvero il primo sulla domanda giudiziale di chi si assume cessionario del credito millantato e il relativo onere probatorio nel giudizio, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e il secondo in ordine al valore specifico della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in ragione di quanto contenuto nello stesso Testo
Unico Bancario.
Sul primo punto l'atto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. Consegue che la questione dell'esistenza dell'atto di cessione non è rilevabile d'ufficio dal giudice ma rientra nel
“target” degli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore.
Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio della titolarità del credito proprio dell'atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c.
Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo, quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal proposito ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa, né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli
è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione
è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della pag. 3/5 cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
Dunque, in definitiva, si è affermato che l'esistenza del contratto di cessione, ai fini della dimostrazione della titolarità dello specifico credito fatto valere dal cessionario, è essenziale nel giudizio e va allegata dalla parte che si dichiara cessionaria e creditrice.
Quanto al secondo punto l'art. 58 TUB, che al comma 2 si limita a riferire: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
In altre parole, il comma 2 dell'articolo richiamato non individua le modalità con cui si perfeziona la cessione del credito tra cedente e cessionario, la quale, si ribadisce, va provata con l'allegazione del contratto di cessione, bensì esso attribuisce alla pubblicazione in G.U. la funzione propria dell'art. 1264 c.c., rendendo così irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti.
Dunque, si perviene alla conseguenza che ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario non è giammai sufficiente la sola produzione dell'estratto di Gazzetta Ufficiale, la quale risulta essere solamente dimostrativa del rispetto di una forma di pubblicità dichiarativa utile ai fini dell'opponibilità della cessione del credito.
Le peculiarità della normativa speciale bancaria, direttamente connesse alla disciplina della cessione dei crediti, riguardano pertanto le modalità per rendere efficace il trasferimento nei confronti del debitore ceduto e dei terzi, sostituendo alla notifica e all'accettazione da parte del debitore, a mente del richiamato art. 1264 c.c., la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, circostanza che potrebbe essere giustificata non solo dalla normativa bancaria di favore per gli istituti creditizi, ma anche dal fatto che trattandosi di cessione di crediti in blocco, sarebbe eccessivamente onerosa la comunicazione singola a ciascun debitore o terzo.
L'estratto della Gazzetta Ufficiale, ai fini pubblicitari di cui si è detto innanzi, deve recare l'individuazione specifica dei crediti ceduti e non una generica indicazione per classi.
L'opponibilità della cessione può dirsi operante solo nel caso di rispetto di entrambe le forme di pubblicità prescritte dall'art. 58, co. 2, TUB, ovvero oltre alla pubblicazione dell'atto di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, anche l'iscrizione nel Registro delle
Imprese, e tanto nel caso in esame parte opponente non ha fatto.
Le ulteriori eccezioni sono assorbenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo N° 395/2021 messo Parte_1 in favore di così dispone: CP_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N°
395/2021 e lo rende nullo ed inefficace;
pag. 4/5 B) Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_3 complessivi € 5.000,00, di cui 145,50 spese, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
così deciso in Avellino, 18.09.2024.
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 5/5