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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SESTILI EMANUELE e dell'avv. SCAVO BERNARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA MUZIO CLEMENTI, 51 00193 ROMA presso il difensore avv. SESTILI EMANUELE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Controparte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA, presso il difensore avv. FEDERICI PIERLUIGI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
A 13 di Parte_1 Parte_1
“1. Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto stante
l'incompetenza territoriale del giudice adito in fase monitoria in favore del Tribunale di Roma.
2. Dichiarare non dovute le somme richieste dalla e rigettare tutte le domande Controparte_1
dalla stessa proposte in quanto infondate;
pagina 1 di 10
3. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 17161/2021, (R.g. n. 5734/21), in quanto ingiusto e comunque errato negli importi, per i motivi di cui all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale – nel merito
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per i motivi dedotti in citazione, da parte di
e per l'effetto condannare la stessa Compagnia telefonica al risarcimento del Controparte_1 danno subito dall'Agenzia A 13 di Parte_1
5. Condannare ex art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1
ricevute
6. Con vittoria di spese di lite come per legge”
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- rigettare la presente opposizione, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria, proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 17161/2021 - R.G. n. 35734/2021 di Euro 8.651,43, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 800,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA a C.P.A. emesso a favore di
Pa
e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando Controparte_1
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Parte_1
le suddette somme;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il credito di nella minore o maggiore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'Agenzia A 13 di , in persona Parte_1
del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento della somma così accertata;
- respingere, altresì, le domande riconvenzionali avanzate pretestuosamente da parte opponente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2021, l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17161/2021, RG 35734/2021 emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma complessiva di € 8.651,43, oltre interessi e spese di procedura, per Controparte_1
servizi telefonici resi in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, l' in sostanza affermava: a) Parte_1
di aver sottoscritto in data 26.04.2011, in Roma, per il tramite di Wincom S.r.l., società partner di contratto per la somministrazione della linea fissa, fax e dati per un Controparte_1 corrispettivo totale di € 150,00 al mese, che si aggiungeva ad un preesistente contratto di telefonia mobile stipulato con il medesimo operatore in data 10.01.2011; b) che a ciò seguiva l'emissione da parte di di fatture per importi non rispondenti alle condizioni contrattuali Controparte_1
concordate, che venivano pertanto immediatamente contestate con ricorso innanzi al Corecom Lazio in data 11.01.2012, esitato con un accordo transattivo con cui garantiva il ripristino Controparte_1
delle condizioni contrattuali;
c) che, ricevuta la mail del 29.09.2012 con cui le comunicava CP_1
l'attivazione di ulteriori numeri di rete fissa, mai richiesti, nonchè la definitiva perdita della rete fax in uso all'agenzia, provvedeva ad inviare un celere disconoscimento delle attivazioni, con la richiesta di invio della documentazione contrattuale onde poter sporgere denuncia querela, non ottenendo peraltro alcun riscontro;
d) che in data 22.07.2013 si vedeva nuovamente costretta a ricorrere al Parte_3
richiedendo il ripristino di tutte le condizioni economiche originariamente pattuite nonché la necessaria portabilità della rete adibita a fax, negata da e) che nelle more della fissazione Controparte_1 dell'udienza presso il Comitato Regionale, riceveva nuova proposta commerciale, a seguito della quale trasmetteva la propria volontà di recesso dalla rete fissa, accettando invece le modifiche contrattuali migliorative relative ai numeri di cellulare, attraverso la sottoscrizione di nuovo modulo contrattuale depositato dalla parte opposta nel procedimento monitorio;
f) che anche in seguito a ciò CP_1
emetteva fatture esorbitanti e prontamente contestate per mezzo del servizio clienti;
g) che, a fronte di tali continue violazione delle norme contrattuali, nel mese di gennaio 2016, recedeva dal contratto di fornitura in essere, cui seguiva, per il tramite dell'Agenzia Wincom S.r.l., l'ennesima offerta economica ulteriormente migliorativa rispetto alle precedenti, per il che revocava il recesso in precedenza comunicato;
h) che stante l'invio di fatture abnormi anche per tutto l'anno 2016 e 2017 - contestate ma sempre pagate -, inviava in data 22 marzo 2017 un formale reclamo per la revisione dei costi portati in fattura, che rimaneva senza riscontro alcuno, e quindi presentava in data 15 luglio 2017
pagina 3 di 10 l'ennesima istanza al , richiedendo l'annullamento delle fatturazioni e l'indennizzo per Parte_3 tutti i danni patiti, con esito negativo;
i) che dunque, nell'anno 2019, sottoscriveva con la società un nuovo contratto per la fornitura della rete internet, con la società un nuovo CP_2 CP_3
contratto per la fornitura della rete mobile e con la Società un nuovo contratto per la Parte_4
fornitura della rete fissa, con contestuale recesso dai rapporti ancora intercorrenti con Controparte_1
l) che il 21 dicembre 2020, le veniva richiesto il pagamento delle nr. 10 fatture prodotte in sede
[...]
monitoria, per un importo totale di € 8.356,80, relative ad un periodo di fornitura successivo alla data di recesso, che pertanto provvedeva a contestare, cui seguiva peraltro la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. A fronte di quanto sopra eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e l'improcedibilità dell'azione per omesso tentativo di conciliazione;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1
patito a causa degli inadempimenti contrattuali ed alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente ricevute.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale, per avere l'opponente, con la sottoscrizione del contratto del 26.04.2011, preso visione e specificamente approvato la clausola generale di contratto art 11.2, contenente una deroga convenzionale agli ordinari principi di competenza territoriale, atta ad individuare il Tribunale di Milano quale unico foro chiamato a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il contratto in questo modo stipulato;
rilevava come in ogni caso dovesse affermarsi la competenza territoriale del
Ttribunale adito, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3° c.c, avendo fatto valere in via monitoria un credito nascente da un'obbligazione pecuniaria avente natura certa, liquida ed esigibile così come dimostrato da produzione documentale;
nel merito affermava la regolarità della fatturazione posta a fondamento del ricorso monitorio, rilevando il difetto di prova del recesso della parte opponente dal contratto di telefonia fissa e come l'operazione di portabilità “pura” posta in essere dall'opponente rispetto ad un numero di telefonia fissa ad essa associato abbia comportato il solo passaggio ad altro operatore di tale numero telefonico, e non anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore in uscita. Contestava inoltre l'affermazione di parte opponente circa l'attivazione non richiesta di ulteriori linee fisse, rilevando come l'espressa esclusione nel contratto sottoscritto con di undici numeri fissi ad essa associati evidenziasse la piena consapevolezza Pt_4
della medesima della sussistenza di ulteriori e diverse utenze telefoniche rispetto a quella oggetto di cambio di operatore, in relazione alle quali era stato registrato un traffico nel bimestre dicembre pagina 4 di 10 2019/gennaio 2020, a riprova della sussistenza e persistenza di un contratto di fornitura di telefonia fissa oltre la data del 6.12.2019, da cui è derivata l'emissione delle dieci fatture poste a fondamento del procedimento monitorio. Quanto alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, osservava come non vi fosse prova alcuna della sussistenza di un danno patrimoniale ad essa riconducibile e come l'indebito fatturato fosse già stato oggetto di storno in sede di transazione innanzi al Corecom. Alla luce di quanto sopra chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, nel merito, la sua conferma, oltre al rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti.
In considerazione dell'intempestività della costituzione in giudizio dell'opposta, il Giudice Dott.ssa
Cristina Giannelli, su istanza di parte opponente, rinviava la prima udienza al 29.06.2022, all'esito della quale, ritenuta la necessità di dover decidere in via prioritaria l'eccezione preliminare di improcedibilità ed osservato che il credito azionato in monitorio dalla compagnia telefonica fosse stato oggetto di previe contestazioni da parte dell'opponente, visto l'art. 2 della delibera AGCOM n.
203/2018, dichiarava improcedibile la domanda monitoria intrapresa da per Controparte_1
omesso previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ed assegnava alla medesima il termine di 30 giorni per l'attivazione del procedimento conciliativo dinanzi al CoReCom territorialmente competente, fissando per la prosecuzione del giudizio, al fine di verificare l'intervenuto regolare esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'udienza del 14.12.2022.
In occasione di tale udienza, il procuratore della parte opposta dava atto di aver attivato il procedimento di conciliazione avanti al Corecom in data 7.07.2022, mentre il procuratore di parte opponente contestava l'irritualità dell'istanza depositata senza l'osservanza dei modi previsti dalla legge, ovvero mediante deposito nella piattaforma conciliaweb, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, e chiedendo in subordine un rinvio in attesa dell'esito della conciliazione.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Il Giudice nuovo assegnatario, Dott.ssa Rosa Muscio, assegnava i termini richiesti, riservando all'esito ogni determinazione sulle eccezioni delle parti e fissando udienza al 19.04.2023 ex art. 185 c.p.c per la comparizione delle parti e anche per la decisione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 19.04.2023, il Giudice Dott.ssa Rosa Muscio, riservata al merito ogni decisione in ordine alle questioni preliminari sollevate dalle parti, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, attesa la documentazione versata in atti e la necessità della valutazione complessiva in ordine alla quantificazione dei corrispettivi chiesti da parte convenuta pagina 5 di 10 opposta. Rigettava altresì le istanze istruttorie formulate dalle parti, giudicando la prova per testi richiesta da parte opponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data
13.2.2023, non ammissibile, vertendo quella dedotta per il teste su circostanze Testimone_1
irrilevanti (capitoli a, h, i, l, m, n), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli b,
c, d, e, g, j), su circostanze pacifiche (capitolo c), su circostanze generiche (capitoli f, g, k); quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, b, c, e), su circostanze Testimone_2
generiche (capitoli b, d, e); quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, Testimone_3
b, c, d) e quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, b, d, e), Testimone_4
su circostanze generiche (capitoli b, d), su circostanze valutative (capitolo c) e giudicando la richiesta ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU, avanzate sempre da parte opponente con la sopra indicata memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, non ammissibili, in quanto generiche ed esplorative.
Rinviava quindi la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2024, che veniva tenuta dallo scrivente Giudice Onorario, nel frattempo divenutane assegnataria, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritualmente formulata da parte opponente nel proprio atto introduttivo in relazione a tutti i criteri di radicamento della competenza astrattamente prospettabili con riferimento all'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio ex artt. 19, 20 e 637 cpc (foro del convenuto, forum contractus e forum destinatae solutionis).
A tal fine si osserva come nel ricorso monitorio, abbia affermato la sussistenza Controparte_1
della competenza territoriale del Tribunale di Milano, invocando il combinato disposto dell'art. 20
c.p.c. e 1182 terzo comma c.c..
Quanto al foro del convenuto, costituisce circostanza pacifica che l' ha Parte_1
sede legale in Roma.
Quanto al forum contractus, è altrettanto pacifico che le varie proposte di contratto prodotte in giudizio sono state sottoscritte in Roma, ed ivi evidentemente l'utente ha avuto notizia dell'accettazione del contratto da parte della compagnia telefonica, che peraltro neanche ha affermato che il contratto si sia concluso in altro luogo.
Quanto al forum destinatae solutionis, si osserva che ha dedotto in sede Controparte_1
monitoria la pretesa di pagamento di una somma di denaro costituente corrispettivo della fornitura di servizi di telefonia. Quale titolo negoziale a fondamento della propria pretesa creditoria, ha prodotto un pagina 6 di 10 modulo contrattuale sottoscritto dall'opponente in data 24.05.2013, nel quale non è riportata alcuna tariffa né alcun criterio per la relativa determinazione.
Nel presente giudizio di opposizione, ha prodotto ulteriori moduli contrattuali Controparte_1
sottoscritti in diversi tempi dall'opponente, ma in nessuno di essi sono indicate le tariffe ovvero i criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi cui i medesimi si riferivano, a tacere del fatto che ognuno di essi riguarda solo alcuni dei numeri di utenza indicati nelle fatture azionate e che per alcuni di tali numeri non risulta agli atti neppure un modulo contrattuale che li riguardi. Quanto poi al documento prodotto da titolato “Piani tariffari” (doc. 2 fascicolo opposta), si Controparte_1
osserva che lo stesso non solo non risulta sottoscritto dall'opponente, ma neppure è provato che si riferisca in effetti ad uno dei contratti sottoscritti dall'Agenzia A 13 di a tacere del Parte_1
fatto che in tale documento sia indicato, con riferimento allo stato dell'offerta, come “non sottoscrivibile”. Nessun altro documento prodotto in giudizio reca la certa manifestazione negoziale dell'opponente circa l'accettazione e l'accordo in ordine ad una misura di tariffa ovvero alle modalità di determinazione dei corrispettivi di fornitura dei servizi.
In questo stato di cose, non può non essere richiamata la sentenza n. 17989 del 13.09.2016 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, intervenendo a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto tra diverse sezioni della Corte, ha sancito che l'obbligazione di denaro è portable, cioè da adempiersi al domicilio del creditore, solo ed esclusivamente quando il quantum da pagarsi sia stabilito dalle parti nel titolo, mentre sono querable tutte le altre obbligazioni di pagamento di somma di denaro. Come precisa la sentenza in esame, se si seguisse il diverso orientamento per cui la qualificazione del credito come portabile discenderebbe della mera prospettazione del creditore:
“…non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art.
1182 co. 3 cc esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico…..Si impone, pertanto, una puntualizzazione. Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. …..Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro
pagina 7 di 10 probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 uc cp.” (Cass. civ., SSUU,
13.09.2016 n. 17989).
Secondo tale sentenza, dunque, risultano portabili solo le obbligazioni pecuniarie nelle quali il debitore
è autonomamente in grado di sapere quanto deve pagare, disponendo già (in base al titolo negoziale) di tutti i dati necessari al calcolo del quantum del corrispettivo, senza necessità di attendere la ricezione della quantificazione da parte del creditore: solo in questo caso, come è logico, si verifica mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 cc, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per la decorrenza degli interessi. Ove al contrario, il debitore necessiti di fare ricorso a elementi esterni per dedurre l'ammontare del corrispettivo, quali il riferimento a tariffari, listini e metodi di calcolo rientranti nella esclusiva disponibilità del creditore, allora non possono sussistere quei presupposti di liquidità tali da consentire un pagamento spontaneo al domicilio del creditore, risultando necessario un previo atto determinativo dell'ammontare del credito da parte di quest'ultimo.
In conclusione, l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenerne la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato - come nel caso di specie - la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo.
Come osservato, nel caso in termini, il titolo negoziale prodotto dall'opposta a fondamento delle proprie pretese, ovvero la proposta di abbonamento sottoscritta dall'opponente in data 24.05.2013
(peraltro riguardante unicamente i numeri mobili 3336656321, 3898054561 e 3280777393 e non i numeri fissi cui si riferisce la maggior parte del credito azionato in via monitoria), non contiene alcuna indicazione dei canoni da pagare, delle tariffe unitarie a consumo, né criteri stringenti per determinare i corrispettivi dei servizi.
Pertanto l'obbligazione di pagamento oggetto di pretesa azionata in via monitoria, deve qualificarsi come querable, non trovando di conseguenza applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c. ma bensì il quarto comma del medesimo articolo, da cui discende l'individuazione del forum destinatae solutionis in relazione il domicilio del debitore, che nel caso di specie coincide con il Tribunale di Roma.
costituendosi nel presente giudizio di opposizione, ha invocato a sostegno della Controparte_1
competenza del Tribunale adito, il (diverso) criterio della competenza convenzionale, affermando che l'opponente, prima della sottoscrizione del modulo contrattuale prodotto in sede monitoria, aveva sottoscritto precedente modulo contrattuale costituente proposta di abbonamento, con il quale aveva pagina 8 di 10 accettato specificatamente, attraverso apposita e separata sottoscrizione, la clausola derogativa della competenza ordinaria, contenuta nell'art. 11.2 delle condizioni generali di contratto, rubricata sub
“Foro competente”.
Va peraltro osservato che a tale proposta di abbonamento - che tra l'altro riguardava unicamente il servizio di telefonia mobile relativo all'utenza 898054561 e non già i numeri fissi cui si riferisce la maggior parte del credito azionato in via monitoria -, è sopravvenuta la sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto, mediante sottoscrizione della proposta di abbonamento prodotta dalla Controparte_1
in sede monitoria quale fonte negoziale della propria pretesa creditoria, nel cui modulo sono
[...]
nuovamente approvate specificamente, con sottoscrizione separata, le clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., tra le quali non è però compresa quella richiamata dall'opposta, che non compare nel nuovo contratto sottoscritto dall'opponente.
Non vi è dunque alcuna prova che in relazione al rapporto contrattuale cui le pretese di pagamento azionate si riferiscono, vi sia stata una volontà negoziale derogativa della competenza territoriale manifestata dalla parte opponente, per il che la competenza del Giudice del monitorio va verificata avuto riguardo ai fori previsti dal codice di rito, già sopra delibati.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, tempestivamente e ritualmente sollevata da parte opponente, debba essere accolta, dovendosi pertanto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, posto che il Tribunale competente a conoscere della causa ai sensi dell'art. 637 cpc, deve individuarsi nel Tribunale di Roma, in base a tutti i criteri previsti dagli artt. 19 e 20 cpc, ed essendo di conseguenza impedita la delibazione di ogni altra eccezione di rito e merito, che deve essere rimessa al giudice dichiarato competente.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e s.m., avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'eccezioni di incompetenza per territorio e rimessa ogni altra valutazione al giudice come appresso dichiarato competente
- accoglie l'opposizione svolta da relativamente all'eccezione di Parte_1 Parte_1
incompetenza per territorio del Giudice del procedimento monitorio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 17161/2021, RG 35734/2021 emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di pagina 9 di 10 Milano, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del
Giudice che lo ha emesso;
- dichiara la competenza a conoscere la controversia tra e Agenzia A 13 di Controparte_1
unicamente il Tribunale di Roma;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Agenzia A 13 di Controparte_1
che si liquidano in € 4.227,00 per compenso avvocato, oltre 15% del compenso per Parte_1
rimborso forfetario spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta;
- assegna alla parte interessata il termine di mesi tre, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Roma dichiarato competente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, il 13 Dicembre 2024
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SESTILI EMANUELE e dell'avv. SCAVO BERNARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA MUZIO CLEMENTI, 51 00193 ROMA presso il difensore avv. SESTILI EMANUELE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Controparte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 00195 ROMA, presso il difensore avv. FEDERICI PIERLUIGI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
A 13 di Parte_1 Parte_1
“1. Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto stante
l'incompetenza territoriale del giudice adito in fase monitoria in favore del Tribunale di Roma.
2. Dichiarare non dovute le somme richieste dalla e rigettare tutte le domande Controparte_1
dalla stessa proposte in quanto infondate;
pagina 1 di 10
3. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 17161/2021, (R.g. n. 5734/21), in quanto ingiusto e comunque errato negli importi, per i motivi di cui all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale – nel merito
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per i motivi dedotti in citazione, da parte di
e per l'effetto condannare la stessa Compagnia telefonica al risarcimento del Controparte_1 danno subito dall'Agenzia A 13 di Parte_1
5. Condannare ex art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1
ricevute
6. Con vittoria di spese di lite come per legge”
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- rigettare la presente opposizione, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria, proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 17161/2021 - R.G. n. 35734/2021 di Euro 8.651,43, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 800,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA a C.P.A. emesso a favore di
Pa
e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando Controparte_1
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Parte_1
le suddette somme;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il credito di nella minore o maggiore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'Agenzia A 13 di , in persona Parte_1
del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento della somma così accertata;
- respingere, altresì, le domande riconvenzionali avanzate pretestuosamente da parte opponente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2021, l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17161/2021, RG 35734/2021 emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma complessiva di € 8.651,43, oltre interessi e spese di procedura, per Controparte_1
servizi telefonici resi in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, l' in sostanza affermava: a) Parte_1
di aver sottoscritto in data 26.04.2011, in Roma, per il tramite di Wincom S.r.l., società partner di contratto per la somministrazione della linea fissa, fax e dati per un Controparte_1 corrispettivo totale di € 150,00 al mese, che si aggiungeva ad un preesistente contratto di telefonia mobile stipulato con il medesimo operatore in data 10.01.2011; b) che a ciò seguiva l'emissione da parte di di fatture per importi non rispondenti alle condizioni contrattuali Controparte_1
concordate, che venivano pertanto immediatamente contestate con ricorso innanzi al Corecom Lazio in data 11.01.2012, esitato con un accordo transattivo con cui garantiva il ripristino Controparte_1
delle condizioni contrattuali;
c) che, ricevuta la mail del 29.09.2012 con cui le comunicava CP_1
l'attivazione di ulteriori numeri di rete fissa, mai richiesti, nonchè la definitiva perdita della rete fax in uso all'agenzia, provvedeva ad inviare un celere disconoscimento delle attivazioni, con la richiesta di invio della documentazione contrattuale onde poter sporgere denuncia querela, non ottenendo peraltro alcun riscontro;
d) che in data 22.07.2013 si vedeva nuovamente costretta a ricorrere al Parte_3
richiedendo il ripristino di tutte le condizioni economiche originariamente pattuite nonché la necessaria portabilità della rete adibita a fax, negata da e) che nelle more della fissazione Controparte_1 dell'udienza presso il Comitato Regionale, riceveva nuova proposta commerciale, a seguito della quale trasmetteva la propria volontà di recesso dalla rete fissa, accettando invece le modifiche contrattuali migliorative relative ai numeri di cellulare, attraverso la sottoscrizione di nuovo modulo contrattuale depositato dalla parte opposta nel procedimento monitorio;
f) che anche in seguito a ciò CP_1
emetteva fatture esorbitanti e prontamente contestate per mezzo del servizio clienti;
g) che, a fronte di tali continue violazione delle norme contrattuali, nel mese di gennaio 2016, recedeva dal contratto di fornitura in essere, cui seguiva, per il tramite dell'Agenzia Wincom S.r.l., l'ennesima offerta economica ulteriormente migliorativa rispetto alle precedenti, per il che revocava il recesso in precedenza comunicato;
h) che stante l'invio di fatture abnormi anche per tutto l'anno 2016 e 2017 - contestate ma sempre pagate -, inviava in data 22 marzo 2017 un formale reclamo per la revisione dei costi portati in fattura, che rimaneva senza riscontro alcuno, e quindi presentava in data 15 luglio 2017
pagina 3 di 10 l'ennesima istanza al , richiedendo l'annullamento delle fatturazioni e l'indennizzo per Parte_3 tutti i danni patiti, con esito negativo;
i) che dunque, nell'anno 2019, sottoscriveva con la società un nuovo contratto per la fornitura della rete internet, con la società un nuovo CP_2 CP_3
contratto per la fornitura della rete mobile e con la Società un nuovo contratto per la Parte_4
fornitura della rete fissa, con contestuale recesso dai rapporti ancora intercorrenti con Controparte_1
l) che il 21 dicembre 2020, le veniva richiesto il pagamento delle nr. 10 fatture prodotte in sede
[...]
monitoria, per un importo totale di € 8.356,80, relative ad un periodo di fornitura successivo alla data di recesso, che pertanto provvedeva a contestare, cui seguiva peraltro la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. A fronte di quanto sopra eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e l'improcedibilità dell'azione per omesso tentativo di conciliazione;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1
patito a causa degli inadempimenti contrattuali ed alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente ricevute.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale, per avere l'opponente, con la sottoscrizione del contratto del 26.04.2011, preso visione e specificamente approvato la clausola generale di contratto art 11.2, contenente una deroga convenzionale agli ordinari principi di competenza territoriale, atta ad individuare il Tribunale di Milano quale unico foro chiamato a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il contratto in questo modo stipulato;
rilevava come in ogni caso dovesse affermarsi la competenza territoriale del
Ttribunale adito, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3° c.c, avendo fatto valere in via monitoria un credito nascente da un'obbligazione pecuniaria avente natura certa, liquida ed esigibile così come dimostrato da produzione documentale;
nel merito affermava la regolarità della fatturazione posta a fondamento del ricorso monitorio, rilevando il difetto di prova del recesso della parte opponente dal contratto di telefonia fissa e come l'operazione di portabilità “pura” posta in essere dall'opponente rispetto ad un numero di telefonia fissa ad essa associato abbia comportato il solo passaggio ad altro operatore di tale numero telefonico, e non anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore in uscita. Contestava inoltre l'affermazione di parte opponente circa l'attivazione non richiesta di ulteriori linee fisse, rilevando come l'espressa esclusione nel contratto sottoscritto con di undici numeri fissi ad essa associati evidenziasse la piena consapevolezza Pt_4
della medesima della sussistenza di ulteriori e diverse utenze telefoniche rispetto a quella oggetto di cambio di operatore, in relazione alle quali era stato registrato un traffico nel bimestre dicembre pagina 4 di 10 2019/gennaio 2020, a riprova della sussistenza e persistenza di un contratto di fornitura di telefonia fissa oltre la data del 6.12.2019, da cui è derivata l'emissione delle dieci fatture poste a fondamento del procedimento monitorio. Quanto alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, osservava come non vi fosse prova alcuna della sussistenza di un danno patrimoniale ad essa riconducibile e come l'indebito fatturato fosse già stato oggetto di storno in sede di transazione innanzi al Corecom. Alla luce di quanto sopra chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, nel merito, la sua conferma, oltre al rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti.
In considerazione dell'intempestività della costituzione in giudizio dell'opposta, il Giudice Dott.ssa
Cristina Giannelli, su istanza di parte opponente, rinviava la prima udienza al 29.06.2022, all'esito della quale, ritenuta la necessità di dover decidere in via prioritaria l'eccezione preliminare di improcedibilità ed osservato che il credito azionato in monitorio dalla compagnia telefonica fosse stato oggetto di previe contestazioni da parte dell'opponente, visto l'art. 2 della delibera AGCOM n.
203/2018, dichiarava improcedibile la domanda monitoria intrapresa da per Controparte_1
omesso previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ed assegnava alla medesima il termine di 30 giorni per l'attivazione del procedimento conciliativo dinanzi al CoReCom territorialmente competente, fissando per la prosecuzione del giudizio, al fine di verificare l'intervenuto regolare esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'udienza del 14.12.2022.
In occasione di tale udienza, il procuratore della parte opposta dava atto di aver attivato il procedimento di conciliazione avanti al Corecom in data 7.07.2022, mentre il procuratore di parte opponente contestava l'irritualità dell'istanza depositata senza l'osservanza dei modi previsti dalla legge, ovvero mediante deposito nella piattaforma conciliaweb, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, e chiedendo in subordine un rinvio in attesa dell'esito della conciliazione.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Il Giudice nuovo assegnatario, Dott.ssa Rosa Muscio, assegnava i termini richiesti, riservando all'esito ogni determinazione sulle eccezioni delle parti e fissando udienza al 19.04.2023 ex art. 185 c.p.c per la comparizione delle parti e anche per la decisione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 19.04.2023, il Giudice Dott.ssa Rosa Muscio, riservata al merito ogni decisione in ordine alle questioni preliminari sollevate dalle parti, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, attesa la documentazione versata in atti e la necessità della valutazione complessiva in ordine alla quantificazione dei corrispettivi chiesti da parte convenuta pagina 5 di 10 opposta. Rigettava altresì le istanze istruttorie formulate dalle parti, giudicando la prova per testi richiesta da parte opponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data
13.2.2023, non ammissibile, vertendo quella dedotta per il teste su circostanze Testimone_1
irrilevanti (capitoli a, h, i, l, m, n), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli b,
c, d, e, g, j), su circostanze pacifiche (capitolo c), su circostanze generiche (capitoli f, g, k); quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, b, c, e), su circostanze Testimone_2
generiche (capitoli b, d, e); quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, Testimone_3
b, c, d) e quella dedotta per il teste su circostanze irrilevanti (capitoli a, b, d, e), Testimone_4
su circostanze generiche (capitoli b, d), su circostanze valutative (capitolo c) e giudicando la richiesta ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU, avanzate sempre da parte opponente con la sopra indicata memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, non ammissibili, in quanto generiche ed esplorative.
Rinviava quindi la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2024, che veniva tenuta dallo scrivente Giudice Onorario, nel frattempo divenutane assegnataria, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso deve essere in via preliminare esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritualmente formulata da parte opponente nel proprio atto introduttivo in relazione a tutti i criteri di radicamento della competenza astrattamente prospettabili con riferimento all'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio ex artt. 19, 20 e 637 cpc (foro del convenuto, forum contractus e forum destinatae solutionis).
A tal fine si osserva come nel ricorso monitorio, abbia affermato la sussistenza Controparte_1
della competenza territoriale del Tribunale di Milano, invocando il combinato disposto dell'art. 20
c.p.c. e 1182 terzo comma c.c..
Quanto al foro del convenuto, costituisce circostanza pacifica che l' ha Parte_1
sede legale in Roma.
Quanto al forum contractus, è altrettanto pacifico che le varie proposte di contratto prodotte in giudizio sono state sottoscritte in Roma, ed ivi evidentemente l'utente ha avuto notizia dell'accettazione del contratto da parte della compagnia telefonica, che peraltro neanche ha affermato che il contratto si sia concluso in altro luogo.
Quanto al forum destinatae solutionis, si osserva che ha dedotto in sede Controparte_1
monitoria la pretesa di pagamento di una somma di denaro costituente corrispettivo della fornitura di servizi di telefonia. Quale titolo negoziale a fondamento della propria pretesa creditoria, ha prodotto un pagina 6 di 10 modulo contrattuale sottoscritto dall'opponente in data 24.05.2013, nel quale non è riportata alcuna tariffa né alcun criterio per la relativa determinazione.
Nel presente giudizio di opposizione, ha prodotto ulteriori moduli contrattuali Controparte_1
sottoscritti in diversi tempi dall'opponente, ma in nessuno di essi sono indicate le tariffe ovvero i criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi cui i medesimi si riferivano, a tacere del fatto che ognuno di essi riguarda solo alcuni dei numeri di utenza indicati nelle fatture azionate e che per alcuni di tali numeri non risulta agli atti neppure un modulo contrattuale che li riguardi. Quanto poi al documento prodotto da titolato “Piani tariffari” (doc. 2 fascicolo opposta), si Controparte_1
osserva che lo stesso non solo non risulta sottoscritto dall'opponente, ma neppure è provato che si riferisca in effetti ad uno dei contratti sottoscritti dall'Agenzia A 13 di a tacere del Parte_1
fatto che in tale documento sia indicato, con riferimento allo stato dell'offerta, come “non sottoscrivibile”. Nessun altro documento prodotto in giudizio reca la certa manifestazione negoziale dell'opponente circa l'accettazione e l'accordo in ordine ad una misura di tariffa ovvero alle modalità di determinazione dei corrispettivi di fornitura dei servizi.
In questo stato di cose, non può non essere richiamata la sentenza n. 17989 del 13.09.2016 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, intervenendo a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto tra diverse sezioni della Corte, ha sancito che l'obbligazione di denaro è portable, cioè da adempiersi al domicilio del creditore, solo ed esclusivamente quando il quantum da pagarsi sia stabilito dalle parti nel titolo, mentre sono querable tutte le altre obbligazioni di pagamento di somma di denaro. Come precisa la sentenza in esame, se si seguisse il diverso orientamento per cui la qualificazione del credito come portabile discenderebbe della mera prospettazione del creditore:
“…non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art.
1182 co. 3 cc esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico…..Si impone, pertanto, una puntualizzazione. Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. …..Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro
pagina 7 di 10 probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 uc cp.” (Cass. civ., SSUU,
13.09.2016 n. 17989).
Secondo tale sentenza, dunque, risultano portabili solo le obbligazioni pecuniarie nelle quali il debitore
è autonomamente in grado di sapere quanto deve pagare, disponendo già (in base al titolo negoziale) di tutti i dati necessari al calcolo del quantum del corrispettivo, senza necessità di attendere la ricezione della quantificazione da parte del creditore: solo in questo caso, come è logico, si verifica mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 cc, non essendo necessaria la costituzione in mora del debitore per la decorrenza degli interessi. Ove al contrario, il debitore necessiti di fare ricorso a elementi esterni per dedurre l'ammontare del corrispettivo, quali il riferimento a tariffari, listini e metodi di calcolo rientranti nella esclusiva disponibilità del creditore, allora non possono sussistere quei presupposti di liquidità tali da consentire un pagamento spontaneo al domicilio del creditore, risultando necessario un previo atto determinativo dell'ammontare del credito da parte di quest'ultimo.
In conclusione, l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenerne la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato - come nel caso di specie - la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo.
Come osservato, nel caso in termini, il titolo negoziale prodotto dall'opposta a fondamento delle proprie pretese, ovvero la proposta di abbonamento sottoscritta dall'opponente in data 24.05.2013
(peraltro riguardante unicamente i numeri mobili 3336656321, 3898054561 e 3280777393 e non i numeri fissi cui si riferisce la maggior parte del credito azionato in via monitoria), non contiene alcuna indicazione dei canoni da pagare, delle tariffe unitarie a consumo, né criteri stringenti per determinare i corrispettivi dei servizi.
Pertanto l'obbligazione di pagamento oggetto di pretesa azionata in via monitoria, deve qualificarsi come querable, non trovando di conseguenza applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c. ma bensì il quarto comma del medesimo articolo, da cui discende l'individuazione del forum destinatae solutionis in relazione il domicilio del debitore, che nel caso di specie coincide con il Tribunale di Roma.
costituendosi nel presente giudizio di opposizione, ha invocato a sostegno della Controparte_1
competenza del Tribunale adito, il (diverso) criterio della competenza convenzionale, affermando che l'opponente, prima della sottoscrizione del modulo contrattuale prodotto in sede monitoria, aveva sottoscritto precedente modulo contrattuale costituente proposta di abbonamento, con il quale aveva pagina 8 di 10 accettato specificatamente, attraverso apposita e separata sottoscrizione, la clausola derogativa della competenza ordinaria, contenuta nell'art. 11.2 delle condizioni generali di contratto, rubricata sub
“Foro competente”.
Va peraltro osservato che a tale proposta di abbonamento - che tra l'altro riguardava unicamente il servizio di telefonia mobile relativo all'utenza 898054561 e non già i numeri fissi cui si riferisce la maggior parte del credito azionato in via monitoria -, è sopravvenuta la sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto, mediante sottoscrizione della proposta di abbonamento prodotta dalla Controparte_1
in sede monitoria quale fonte negoziale della propria pretesa creditoria, nel cui modulo sono
[...]
nuovamente approvate specificamente, con sottoscrizione separata, le clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., tra le quali non è però compresa quella richiamata dall'opposta, che non compare nel nuovo contratto sottoscritto dall'opponente.
Non vi è dunque alcuna prova che in relazione al rapporto contrattuale cui le pretese di pagamento azionate si riferiscono, vi sia stata una volontà negoziale derogativa della competenza territoriale manifestata dalla parte opponente, per il che la competenza del Giudice del monitorio va verificata avuto riguardo ai fori previsti dal codice di rito, già sopra delibati.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, tempestivamente e ritualmente sollevata da parte opponente, debba essere accolta, dovendosi pertanto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, posto che il Tribunale competente a conoscere della causa ai sensi dell'art. 637 cpc, deve individuarsi nel Tribunale di Roma, in base a tutti i criteri previsti dagli artt. 19 e 20 cpc, ed essendo di conseguenza impedita la delibazione di ogni altra eccezione di rito e merito, che deve essere rimessa al giudice dichiarato competente.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e s.m., avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'eccezioni di incompetenza per territorio e rimessa ogni altra valutazione al giudice come appresso dichiarato competente
- accoglie l'opposizione svolta da relativamente all'eccezione di Parte_1 Parte_1
incompetenza per territorio del Giudice del procedimento monitorio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 17161/2021, RG 35734/2021 emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di pagina 9 di 10 Milano, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del
Giudice che lo ha emesso;
- dichiara la competenza a conoscere la controversia tra e Agenzia A 13 di Controparte_1
unicamente il Tribunale di Roma;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Agenzia A 13 di Controparte_1
che si liquidano in € 4.227,00 per compenso avvocato, oltre 15% del compenso per Parte_1
rimborso forfetario spese generali, oltre CPA e IVA, se dovuta;
- assegna alla parte interessata il termine di mesi tre, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Roma dichiarato competente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, il 13 Dicembre 2024
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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