Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 3280/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3280/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. MORLOTTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Cairoli 96
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. MARTELLO Parte_2 C.F._2
PANNO VERONICA, con domicilio eletto presso il suo studio in in Pieve Emanuele, via dei Pini
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i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pieve Emanuele, in data 25/03/1984,
(atto n.6, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984)
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) gli arredi della casa coniugale e gli animali domestici comuni restano di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
3) Il sig. provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie già deliberate al Parte_2 momento del trasferimento della quota di sua proprietà, pari al 50%, della casa coniugale, intendendosi per momento del trasferimento la data di sottoscrizione del presente verbale;
4) Il finanziamento contratto dal marito con GO resterà a esclusivo carico del sig. ; Parte_2
CP_ 5) i gatti , e restano di proprietà della moglie;
CP_2 CP_3
Giudice) alla trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza saranno a carico della sig.ra che si assume Parte_1
l'obbligo di sostenerle integralmente;
7) le parti convengono che a partire dal mese di gennaio 2025 le rate di mutuo granate sull'immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra anche se il contratto dovesse Pt_1 rimanere cointestato;
I coniugi chiedono inoltre che, decorso il termine previsto dall'art. 3, l. 01.12.1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cassazione degli effetti civili del matrimonio.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA
MOGLIE
PREMESSO CHE
a) Il sig. e la sig.ra (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente Parte_2 Parte_1 danno atto di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del bene immobile di seguito specificato.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Pag. 2 di 8 Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Padova, 29, c.f. cittadino italiano, coniugato in regime di comunione C.F._2 legale dei beni, cede e trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...], c.f. cittadina italiana, C.F._1 coniugata in regime di comunione legale dei beni, la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del seguente bene immobile:
in Comune di Vidigulfo (Pv),
nel complesso immobiliare con accesso da Via Padova:
a) appartamento al piano terra di tre locali più servizi, con giardino e annessi vano cantina al piano interrato b) vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano interrato.
Il tutto così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vidigulfo (PV):
- Sezione Urbana A, foglio 3, mappale 1885, subalterno 5, graffato con il mappale 1895, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 123 mq., totale escluse aree scoperte 111 mq., rendita euro 285,34, Via Padova n. 29, piano T-S1;
- Sezione Urbana A, foglio 3, mappale 1880, subalterno 23, categoria C/6, classe 2, consistenza
17 mq., superficie catastale totale 20 mq., rendita euro 34,24, Via Don Pasquale Rovati n. 22, piano S1.
Compete agli immobili in oggetto ed è pertanto compresa nella presente cessione la proporzionale quota di comproprietà sugli spazi ed enti comuni del fabbricato di appartenenza, in conformità alla legge ed al regolamento di condominio, in ragione di 12,775 millesimi per l'appartamento e 1.475 millesimi per il box.
Confini dell'appartamento con giardino, da nord a est in senso orario: mappale 1880; mappale
1894, parti comuni, vano scale, pianerottolo e vano ascensore;
via Padova;
mappale 1889 e ancora mappale 1880.
Confini del vano cantina, da nord a est in senso orario: box sub 21, 22 e 23; parti comuni;
corridoio comune di accesso, cantina del sub 7; parti comuni.
Confini dell'autorimessa, da nord a est in senso orario: corsello box;
corridoio comune;
parti comuni e mappale 1885 sub 5; box sub 22.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
Pag. 3 di 8 La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, d.l.
78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale dell'immobile sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 19.10.2005 , prot. N. PV0161123, allegata al ricorso sub doc. e);
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
e successive modifiche e integrazioni, nonché delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore perito industriale in data 06.07.2018, depositato presso il catasto energetico della Persona_1
Regione Lombardia e registrato al n. 1817600005318, da cui risulta la classe energetica E, EP gl nren 165.70 Kwh/m2 anno, attestato che è stato allegato al ricorso sub doc. “h”.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
Pag. 4 di 8 - che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito, ad eccezione dell'ipoteca volontaria derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario del 28.06.2006, , rep.
n. 52260, racc. n. 11313, redatto dal dott. , notaio in Milano (Mi), in Persona_2 favore di con sede in Bergamo, c.f. , registrata a Controparte_4 P.IVA_1
Milano il 10.07.2006 al n. 11201 e iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 (Mi) in data 11.07.2006 al n. 109289 del Registro Generale e al n. 26470 del Registro Particolare;
- che l'immobile oggetto del trasferimento è pervenuto al cedente in forza della scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 28.06.2006, a rogito dott. , Persona_2
Notaio in Milano (Mi), rep. n. 52259, racc. n. 11312, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano (Mi) il 10.07.2006 al n. 11199 serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, in data 11.07.2006 al n. 109288 del Registro Generale e al n. 57169 del Registro Particolare, con il quale il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1 avevano ottenuto dalla di cui erano soci, l'assegnazione, Controparte_5 in parti uguali, comuni ed indivise, della porzione immobiliare in questione, realizzata su area concessa in proprietà ai sensi dell'art. 35 della l. 865/1971; la parte acquirente è già nel materiale possesso dell'immobile in quanto comproprietaria;
- di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative al bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di trasferimento ed in particolare: che l'unità immobiliare di cui si tratta è parte del complesso immobiliare realizzato in base alla concessione edilizia
Pag. 5 di 8 rilasciata dal Comune di Vidigulfo in data 18.06.2003, pratica edilizia n. 06/2003, prot. n.
3862/CE 06-2003 e successive Denunce di Inizio Attività in variante ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 22 e 23, presentate al Comune di Vidigulfo in data 13.06.2005 protocollo n. 4189, in data
27.07.2005 protocollo n. 5431, in data 20.10.2005 protocollo 7201 e in data 16.01.2006 protocollo n. 292; che successivamente non sono state apportate modifiche all'immobile; che l'unità immobiliare risulta conforme ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare l'unità immobiliare stessa a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità; che, all'ultimazione del fabbricato, è stata inoltrata al comune di Vidigulfo in data 11.5.2006 prot. n. 3158 la richiesta di certificato di agibilità.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito è pari ad euro 94.067,32 (novantaquattromilazerosessantasette/32).
Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 [...]
nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui Parte_2 all'art. 29 comma 1-bis della Legge n. 52/1985.
Le parti dichiarano di non volere impugnare la sentenza che sarà pronunciata sulle condizioni concordate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati all'udienza del 14.01.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Pag. 6 di 8 Le parti hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III comma c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Pieve Emanuele il giorno 25/03/1984, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.6, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
Pag. 7 di 8 2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 14.11.2024, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio
a cura dell'ausiliario Avv. Cristina Bellomi.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 5.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
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