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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3431/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3431/2020 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. FARATRO DARIO
Appellato/i
(DECEDUTO) Controparte_1 Avv. IN RI Controparte_2 CP_1 Avv. PANETTA MASSIMILIANO pres. AVV. MARIENI MARCO PERICOLI Controparte_3 Avv.
N. DI EREDE CP_1 CP_4 CP_5 CP_1 Avv. PANETTA MASSIMILIANO pres. AVV. MARIENI MARCO OR FL Avv. PANETTA MASSIMILIANO AVV. MARIENI MARCO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Panetta discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio Parte_1 C.F._1
43, presso lo studio dell'avv. Dario Faratro (C.F. – C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
OR FL (C.F.: ) in proprio e nella qualità di erede di C.F._3 CP_1
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, presso lo studio degli avv.ti
AN Panetta e RC RI che lo rappresentano e difendono
– APPELLATA – E
IN RI (C.F. E (C.F. C.F._4 Controparte_6
), nella qualità di eredi di C.F._5 Controparte_1 elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, presso lo studio degli avv.ti
AN Panetta e RC RI che la rappresentano e difendono pagina 2 di 11 – APPELLATE – E
(C.F. nata a [...], il [...] Controparte_7 C.F._6
– APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 3587/2020, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 19/02/2020 - resa nel procedimento R.G. n. 66802/2016 promosso dagli avvocati e RR IA nei confronti dello stesso e Controparte_1 Parte_1 di . Controparte_7
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, gli Avv.ti e RR IA Controparte_1 convenivano in giudizio i Sig.ri e chiedendo: “Voglia Parte_1 Controparte_7
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione, condannare i convenuti e al pagamento, in solido Controparte_7 Parte_1 tra loro, ed in favore degli istanti creditori in solido tra loro per le prestazioni professionali da essi svolte, degli importi elencati nel menzionato "Atto di intimazione ed invito ad adempiere" che si depositerà con l'iscrizione a ruolo del presente atto, di cui si trascrive a seguente specifica relativa alle quattro cause affrontate: 1) Causa
Contro
Ita/fondiario: € 6.310,25; 2)Causa
contro
CP_8
. € 5371,28; 3) Causa
contro
: € 6.894,05; 4) Causa
[...] Controparte_9
contro
: € 7.228,00; per un totale di € 21.003,58, con Controparte_10 detrazione dell'importo di € 400,00 quale acconto compensi corrisposto dal convenuto e Parte_1 con l'aggiunta del 15% sul totale dei compensi per spese generali più il 4% sull'imponibile per CPA ed il 22% più IVA su imponibile;
ovvero per quel diverso importo anche maggiore che risulterà accertato e riconosciuto, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti azionati dalla loro maturazione o costituzione in mora al soddisfo;
condannare infine i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, compensi e oneri accessori del presente giudizio". A sostegno della loro pretesa creditoria, gli attori assumevano che:
1. Avevano assistito i convenuti in quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contro istituti bancari per posizioni debitorie di due società, la e delle quali gli odierni convenuti erano Controparte_11 Controparte_12 fideiussori.
2. Per tutte le attività prestate, gli attori rimettevano ai convenuti i progetti di notula, mai contestati, dell'importo di € 25.803,58 e questi ultimi, a seguito della ricezione dei prospetti di parcella, chiedevano una dilazione di pagamento che gli veniva concessa dagli Avv.ti 3. In CP_1 pagina 3 di 11 data 19.02.2010 i convenuti si impegnavano a corrispondere, in via solidale, l'importo di € 18.000,00 oltre oneri accessori agli odierni attori mediante versamenti mensili di € 500,00 di cui il primo già versato in data 18.02.2010 ma non provvedevano ai successivi pagamenti concordati. Il Sig. Pt_1
si costituiva in giudizio e, impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
[...] formulava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: - Dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di Negoziazione Assistita obbligatoria;
Nel merito: - Rigettare integralmente le domande attoree formulate nei confronti del sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto ed in diritto: - Con vittoria di spese e compensi di causa”. Assumeva di aver già provveduto al pagamento di quanto da lui dovuto agli Avv.ti tramite la corresponsione della complessiva CP_1 somma di € 5.500,00, mediante singoli pagamenti di € 500,00 ciascuno, di cui uno solo mediante bonifico e i restanti tramite contanti, consegnati direttamente all'Avv. o alla Controparte_1 segretaria del suo studio (doc nn.
1-11 memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c.). Contestava, inoltre, sia la quantificazione dei compensi operata dagli attori, non essendo stata prodotta idonea documentazione attestante l'attività concretamente eseguita sia che l'attività per cui gli odierni attori richiedevano il pagamento dei compensi fosse stata svolta in favore di ben quattro soggetti e non solo dell'Ing. e, più precisamente, che lo stesso sarebbe estraneo a due dei quattro giudizi coltivati Pt_1 dagli attori, (ossia R.G. n. 17/07 e 17767/07) e comunque non obbligato in solido nei confronti degli
Avv.ti bensì pro quota, ossia nei limiti di un quarto. All'udienza del 22.05.2017 la Sig.ra CP_1 non si costituiva, il Giudice ne dichiarava la contumacia e, preso atto Controparte_7 dell'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita, fissava termine per l'esperimento ex art. 3 del D.L. 132/2014. Gli attori, per il tramite del loro procuratore costituito, disconoscevano le firme apposte sulle ricevute di pagamento doc. nn.
5-11 prodotte in atti, riconoscendo il versamento di acconti pari ad € 1.900,00 attestati dai doc. nn. 1-2-3-4, così rideterminando l'importo preteso a saldo. All'udienza del 16.10.2018 il procuratore del sig. Pt_1 non richiedeva la verificazione delle ricevute disconosciute. La causa veniva istruita con la produzione di documenti e all'udienza del 9.07.2019 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, così provvede: - Condanna i convenuti Sig.ri e , in solido, al Parte_1 Controparte_7 pagamento, in favore degli Avv.ti e RR IA, di residui € 16.100, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CA come per legge, al netto degli acconti ricevuti e non contestati e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna i convenuti alla refusione, in favore degli attori, delle pagina 4 di 11 spese di lite che, ex D.M. 37/2018, liquida in € 4.830,00 per compensi e in € 270,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CA, come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello , formulando anche istanza di sospensione ex artt. 283 Parte_1
e 351 c.p.c., ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via preliminare: disporre, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, n. 3587/2020 pubbl. il
19/02/2020, nel giudizio RG n. 66802/2016, ricorrendone tutti i presupposti di Legge. Nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni spiegate dall'ing
, nel giudizio di primo grado e in particolare: “Rigettare integralmente le domande Parte_1 attoree formulate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto.” Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa dei due gradi di giudizio”.
§ 5. – Gli appellati IN MA e n.q. di eredi di , e Controparte_6 Controparte_1
RR IA, in proprio e nella suddetta qualità, costituitisi con comparsa di risposta, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte: 1) in via preliminare respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza non ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.; 2) nel merito confermare la sentenza n. 3587/2020 resa dal giudice di prime cure. In via istruttoria e gradata, si insiste nelle istanze formulate nell'atto di citazione e con le memorie 183 cpc 6 comma secondo termine. Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di cui al D.M. 55/2014 in favore degli antistatari procuratori”.
§ 6. — All'udienza del 22 dicembre 2020, è stato dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla richiesta di inibitoria e, all'udienza del 21 dicembre 2021, è stata dichiarata la contumacia di
. Controparte_7
§ 7. — All'odierna udienza il difensore delle appellate ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa;
il difensore dell'appellante non è comparso.
§ 8. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “motivazione errata rispetto ai presupposti di fatto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Sulla base del contenuto delle predette missive possono ritenersi non contestati sia il conferimento degli incarichi ivi indicati agli Avv.ti CP_1
e RR IA sia l'attività prestata e gli importi richiesti nelle note spese. Con le memorie
[...] ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. gli attori hanno allegato, oltre alle schermate Polisweb dei predetti pagina 5 di 11 giudizi dalle quali è possibile desumere il numero di ruolo, i procuratori costituiti e le attività svolte nonché́ le note spese inviate ai clienti (v. doc. nn. 4, 5 e 6 all. memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice)”.
Deduce l'appellante: “La sentenza di primo grado non rileva quanto emerge con evidenza dalle risultanze processuali, cedendo così alla strategia della difesa che utilizza volutamente CP_1 deduzioni generiche al fine di non chiarire un elemento fattuale fondamentale della vicenda processuale, cioè la circostanza che l'Ing era parte solo di due dei quattro giudizi di cui Parte_1 si richiedono gli onorari. La suddetta circostanza emerge chiaramente dall'esame delle Notule depositate da controparte (doc. 6 del fascicolo di controparte – All.2 fascicolo appello), nelle quali vengono indicate con precisione i soggetti a cui si riferiscono e, in tal modo, si evince come i giudizi
R.G. nn 17/07 e 17767/2007 non vedono l'Ing. quale parte dei giudizi stessi, che vedrebbero Pt_1 invece come parti e . Controparte_12 Controparte_11 Controparte_7
Aggiunge il “Inoltre, è proprio controparte, nelle Memorie di Replica (fascicolo di
Pt_1 controparte – All. 3 fascicolo appello), a dichiarare espressamente che l'Ing non rivestiva il
Pt_1 ruolo di parte in due dei giudizi di cui è causa: “Inoltre si rammenta la sottoscrizione del documento del 19 febbraio del 2010, nel quale l'ing. e la signora nell'elencare esattamente tutte
Pt_1 CP_7 le posizioni di cui alle note spese (e dunque anche le due posizioni nelle quali l'ing. non
Pt_1 rivestiva direttamente il ruolo di parte in causa) si impegnavano a saldarle attraverso versamenti rateali mensili di euro 500,00 con scadenza al giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo
2010 e ciò fino al conseguimento del realizzo della vendita di un immobile da parte della signora
. Peraltro, in giudizio controparte, con la Seconda Memoria ex art. 183 Controparte_7
c.p.c., ha depositato gli Atti di rinuncia, firmati dall'ing , che si riferiscono solo ai due suddetti Pt_1 giudizi, il R.G. 6154/2007 e il R.G. 17670/2007, (doc. 5 del fascicolo di controparte – All.4 fascicolo appello)”.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che il motivo si fonda sulla allegazione di un fatto - ovvero che fosse stato parte solo di due dei quattro giudizi (1. Causa
Contro
Ita/fondiario;
2. Parte_1
Causa contro 3. Causa contro 4. Causa Controparte_8 CP_9 Controparte_9 contro per i quali gli attori chiedevano il pagamento degli Controparte_10 onorari - che non era stato dedotto dal convenuto in primo grado, attuale appellante, né con la comparsa di costituzione e nemmeno con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., ma solo con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. e quindi tardivamente.
E' opportuno ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha precisato: “Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma pagina 6 di 11 anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio” (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, n. 23614 del 22/11/2010).
Va aggiunto che il con l'atto introduttivo e con la memoria allegatoria aveva Pt_1 specificatamente contestato solo il quantum richiesto dagli avvocati sulla base di una CP_1 eccezione di pagamento e non l'an, se non in maniera eccessivamente generica (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4 dove si legge: “Anche nel merito degli importi richiesti se ne contesta la quantificazione, ritenendo che sarà onere della parte attrice provare la fondatezza della propria richiesta, sia in merito all'an che al quantum di quanto asseritamente dovuto”).
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, dalla documentazione allegata dagli attori in primo grado, si evince agevolmente che il fosse consapevole di essere obbligato personalmente, Pt_1 nei confronti dei suddetti professionisti, per tutti e quattro i giudizi patrocinati dai medesimi e non solo nei due in cui compariva come parte.
La circostanza si ricava, in primo luogo, dalla raccomandata del 21 aprile 2009 prodotta in giudizio (cfr. doc. all. sub 1 e 4 alla memoria istruttoria di primo grado di parte attrice), che indica nell'oggetto la società che era parte in tutti e 4 i giudizi patrocinati dagli avvocati CP_12
e della quale il era fideiussore, con la quale il medesimo non solo manifestava CP_1 Pt_1 apprezzamento per l'operato dell'avvocato omettendo qualsiasi contestazione in ordine sia CP_1 all'an che al quantum delle prestazioni svolte, ma formulava altresì una richiesta di dilazione del pagamento che evidenzia come lo stesso riconoscesse l'esistenza di una propria obbligazione nei confronti del professionista (sulla qualificazione della richiesta di rateizzazione quale riconoscimento di debito: cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10327 del 26/04/2017).
La portata di tale riconoscimento risulta ancora più chiaramente dalla missiva del 19 febbraio
2010 che reca la sottoscrizione non disconosciuta di e di , dalla Parte_1 Controparte_7 quale si evince l'esistenza dell'obbligo del unitamente a quello della di soddisfare il Pt_1 CP_7 debito complessivo maturato nei confronti degli avvocati, sia pure entro il limite di € 18.000,00 oltre oneri (cfr. doc. all. sub 3 alla memoria istruttoria di primo grado di parte attrice).
Nel documento in questione, infatti, si legge: “i sottoscritti e Parte_1 Controparte_7
preso atto delle note spese dell'Avv. e dell'Avv. IA RR relative
[...] Controparte_1 alle cause c/ , SA LO IM, e Controparte_10 Controparte_9
CA IN (Italfondiario), e degli sconti ad esse apportati, assumono l'impegno solidale di pagina 7 di 11 corrispondere a saldo delle stesse l'importo complessivo di € 18.000,00 oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20% sulle rispettive)”.
Orbene è quindi evidente che, al di là della formale intestazione di due delle quattro notule a soggetti diversi dal quest'ultimo avesse piena consapevolezza delle attività svolte e, Pt_1 soprattutto, ne avesse riconosciuto l'obbligo di pagamento. Tale circostanza, unitamente all'assenza di contestazioni nei confronti dell'operato professionale degli avv.ti consente di escludere CP_1 qualsiasi erroneità nella ricostruzione effettuata dal primo giudice rispetto ai presupposti di fatto.
§ 8.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “motivazione errata e contraddittoria”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “con le memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. gli attori hanno allegato, oltre (...) anche una comunicazione a firma dei sig.ri e con la Pt_1 CP_7 quale questi ultimi in data 19.02.2010 affermano che preso atto delle note spese dell'Avv. CP_1
e dell'Avv. IA RR relative alle cause / , SA
[...] Controparte_10
LO IM, e CA IN (Italfondiario) e degli sconti ad esse apportati, Controparte_9 assumono l'impegno solidale di corrispondere a saldo delle stesse l'importo complessivo di €
18.000,00 oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20% sulle rispettive fatture )” (v. doc. n.3 all. memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice). In ordine agli effetti di una ricognizione di debito la giurisprudenza ha più volte precisato che “il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2104 del 14 febbraio 2012). Il documento, proveniente direttamente dai convenuti e diretto agli attori, peraltro non oggetto di contestazione dalla controparte, dispensa gli attori dal provare il rapporto fondamentale, il quale si presume esistente sino a prova contraria. Quindi, nonostante non siano state adeguatamente provate da parte attrice le singole attività professionali rese nei quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per conto dei convenuti e, quindi, la congruità degli importi richiesti in atto di citazione nella misura di complessivi € 21.003,58, può comunque ritenersi accertato pagina 8 di 11 il diritto degli attori al pagamento quantomeno della somma di € 18.000,00, oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20%) in quanto oggetto di espresso riconoscimento da parte di entrambi i convenuti. In ragione delle considerazioni sopra esposte, la domanda degli attori può essere accolta nei limiti dell'importo espressamente riconosciuto dai convenuti come dovuto, previa detrazione di quanto già corrisposto dal Sig. a titolo di acconto”. Pt_1
Deduce l'appellante: “la sentenza impugnata, dopo aver affermato che la difesa non CP_1 ha provato l'attività difensiva spiegata nei quattro giudizi di cui chiede il pagamento (“Quindi, nonostante non siano state adeguatamente provate da parte attrice le singole attività professionali rese nei quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per conto dei convenuti e, quindi, la congruità degli importi richiesti in atto di citazione nella misura di complessivi € 21.003,58”) e, per questo motivo, ritiene che non sia dovuta la totale somma richiesta da parte appellata, relativa alle quattro notule depositate pari ad € 25.803,58 (oltre oneri di legge), sostiene che sia dovuta la minore somma di € 18.000,00 (oltre oneri di legge). Infatti, il Giudice di prime cure qualifica il documento in data
19.02.2010, a firma dei sig.ri come una vera e propria ricognizione di debito”. Parte_2
Aggiunge il al riguardo: “la condanna in primo grado dei convenuti si basa proprio ed Pt_1 unicamente sul fatto che la “comunicazione del 19.02.2010” è stata interpretata dal Giudice di prime cure, come una ricognizione di debito. In realtà la suddetta comunicazione non può interpretarsi come una ricognizione di debito per i seguenti motivi: - la ricognizione di debito non è una fonte autonoma di obbligazione ma dispensa solo colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, (“Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale”) e, pertanto, deve essere fatta dal debitore della obbligazione sottostante e avere il medesimo importo della stessa. Nel caso di specie invece l'importo è differente, in quanto frutto di una trattativa tra le parti e i debitori non sono gli stessi dei rapporti sottostanti (“Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona.”), in quanto non riconoscono una propria obbligazione come esistente, ma assumono, in via transattiva, una obbligazione altrui. Il documento in esame quindi non è un documento di ricognizione di una obbligazione esistente, bensì la fonte di una nuova e diversa obbligazione. Infatti, i rapporti obbligatori sottostanti sono quattro, in quanto si tratta di quattro parcelle relative a quattro distinti giudizi e, come suddetto, l'ing è debitore solo relativamente Pt_1
a due rapporti obbligatori, come peraltro, la sig.ra Quindi questa cosiddetta “comunicazione CP_7
pagina 9 di 11 a firma non può essere considerata una ricognizione di debito bensì una transazione Parte_3 come meglio spiegato sopra”.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Si è già detto che con la comunicazione del 19 febbraio 2010, unitamente a Parte_1
, preso atto delle note spese degli avvocati e IA RR relative Controparte_7 CP_1 alle cause promosse nei confronti di SA LO IM, Controparte_10 [...]
e CA IN, nonché degli sconti ad esse apportati, riconoscevano di dover Controparte_9 corrispondere, a saldo delle stesse, l'importo complessivo di euro 18.000,00 oltre oneri.
Detto atto, in quanto dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro, integra, ai sensi dell'art. 1988 c.c., gli estremi della ricognizione di debito.
Ebbene, tenendo presente che il riconoscimento di debito, in base a quanto stabilisce l'art. 1988
c.c., determina una inversione dell'onere della prova, nel senso che non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la ricognizione a dover dimostrare che, in realtà, il debito non sussiste perché il rapporto non è sorto o è invalido oppure si è estinto (cfr. tra molte Cass. Civ., Sez. III, 18/11/2008, n. 27406), è evidente che la documentazione prodotta, esaurisca l'incombente probatorio posto a carico degli avvocati avendo gli stessi dimostrato CP_1
l'esistenza del credito professionale vantato nei confronti del sia pure nei limiti del debito Pt_1 riconosciuto di € 18.000,00 oltre oneri.
A fronte di ciò, gravava pertanto sul l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del Pt_1 rapporto professionale o dell'inesistenza del credito vantato dagli attori in primo grado, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa.
Va aggiunto per completezza che, anche a voler considerare che la citata scrittura del 19 febbraio 2010 non rappresenti una ricognizione di debito, deve ritenersi che la stessa, sostanziandosi nella promessa di adempimento di una obbligazione, costituirebbe comunque una promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., avrebbe gli stessi effetti della prima.
In conclusione, l'appello va respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), applicando i compensi minimi attesa la elementarità della controversia, tenendo conto dell'aumento dovuto per la assistenza di più soggetti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014), nel seguente modo: pagina 10 di 11 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Aumento del 30 % (art. 4, comma 2) € 871,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.777,80
Esse vanno distratte in favore dei procuratori delle appellate dichiaratisi antistatari.
§ 10 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di IN Parte_1
MA e nella qualità di eredi di , e RR IA, in proprio e Controparte_6 Controparte_1 nella suddetta qualità, e di , avverso la sentenza n. 3587/2020, emessa dal Tribunale di CP_7
Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere in favore di AN Panetta e RC RI, avvocati Parte_1 dichiaratisi antistatari di IN MA, e RR IA, le spese di lite che Controparte_6 liquida in complessivi € 3.777,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 8/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3431/2020 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. FARATRO DARIO
Appellato/i
(DECEDUTO) Controparte_1 Avv. IN RI Controparte_2 CP_1 Avv. PANETTA MASSIMILIANO pres. AVV. MARIENI MARCO PERICOLI Controparte_3 Avv.
N. DI EREDE CP_1 CP_4 CP_5 CP_1 Avv. PANETTA MASSIMILIANO pres. AVV. MARIENI MARCO OR FL Avv. PANETTA MASSIMILIANO AVV. MARIENI MARCO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Panetta discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio Parte_1 C.F._1
43, presso lo studio dell'avv. Dario Faratro (C.F. – C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
OR FL (C.F.: ) in proprio e nella qualità di erede di C.F._3 CP_1
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, presso lo studio degli avv.ti
AN Panetta e RC RI che lo rappresentano e difendono
– APPELLATA – E
IN RI (C.F. E (C.F. C.F._4 Controparte_6
), nella qualità di eredi di C.F._5 Controparte_1 elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, presso lo studio degli avv.ti
AN Panetta e RC RI che la rappresentano e difendono pagina 2 di 11 – APPELLATE – E
(C.F. nata a [...], il [...] Controparte_7 C.F._6
– APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 3587/2020, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 19/02/2020 - resa nel procedimento R.G. n. 66802/2016 promosso dagli avvocati e RR IA nei confronti dello stesso e Controparte_1 Parte_1 di . Controparte_7
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, gli Avv.ti e RR IA Controparte_1 convenivano in giudizio i Sig.ri e chiedendo: “Voglia Parte_1 Controparte_7
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione, condannare i convenuti e al pagamento, in solido Controparte_7 Parte_1 tra loro, ed in favore degli istanti creditori in solido tra loro per le prestazioni professionali da essi svolte, degli importi elencati nel menzionato "Atto di intimazione ed invito ad adempiere" che si depositerà con l'iscrizione a ruolo del presente atto, di cui si trascrive a seguente specifica relativa alle quattro cause affrontate: 1) Causa
Contro
Ita/fondiario: € 6.310,25; 2)Causa
contro
CP_8
. € 5371,28; 3) Causa
contro
: € 6.894,05; 4) Causa
[...] Controparte_9
contro
: € 7.228,00; per un totale di € 21.003,58, con Controparte_10 detrazione dell'importo di € 400,00 quale acconto compensi corrisposto dal convenuto e Parte_1 con l'aggiunta del 15% sul totale dei compensi per spese generali più il 4% sull'imponibile per CPA ed il 22% più IVA su imponibile;
ovvero per quel diverso importo anche maggiore che risulterà accertato e riconosciuto, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti azionati dalla loro maturazione o costituzione in mora al soddisfo;
condannare infine i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, compensi e oneri accessori del presente giudizio". A sostegno della loro pretesa creditoria, gli attori assumevano che:
1. Avevano assistito i convenuti in quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contro istituti bancari per posizioni debitorie di due società, la e delle quali gli odierni convenuti erano Controparte_11 Controparte_12 fideiussori.
2. Per tutte le attività prestate, gli attori rimettevano ai convenuti i progetti di notula, mai contestati, dell'importo di € 25.803,58 e questi ultimi, a seguito della ricezione dei prospetti di parcella, chiedevano una dilazione di pagamento che gli veniva concessa dagli Avv.ti 3. In CP_1 pagina 3 di 11 data 19.02.2010 i convenuti si impegnavano a corrispondere, in via solidale, l'importo di € 18.000,00 oltre oneri accessori agli odierni attori mediante versamenti mensili di € 500,00 di cui il primo già versato in data 18.02.2010 ma non provvedevano ai successivi pagamenti concordati. Il Sig. Pt_1
si costituiva in giudizio e, impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
[...] formulava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: - Dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di Negoziazione Assistita obbligatoria;
Nel merito: - Rigettare integralmente le domande attoree formulate nei confronti del sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto ed in diritto: - Con vittoria di spese e compensi di causa”. Assumeva di aver già provveduto al pagamento di quanto da lui dovuto agli Avv.ti tramite la corresponsione della complessiva CP_1 somma di € 5.500,00, mediante singoli pagamenti di € 500,00 ciascuno, di cui uno solo mediante bonifico e i restanti tramite contanti, consegnati direttamente all'Avv. o alla Controparte_1 segretaria del suo studio (doc nn.
1-11 memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c.). Contestava, inoltre, sia la quantificazione dei compensi operata dagli attori, non essendo stata prodotta idonea documentazione attestante l'attività concretamente eseguita sia che l'attività per cui gli odierni attori richiedevano il pagamento dei compensi fosse stata svolta in favore di ben quattro soggetti e non solo dell'Ing. e, più precisamente, che lo stesso sarebbe estraneo a due dei quattro giudizi coltivati Pt_1 dagli attori, (ossia R.G. n. 17/07 e 17767/07) e comunque non obbligato in solido nei confronti degli
Avv.ti bensì pro quota, ossia nei limiti di un quarto. All'udienza del 22.05.2017 la Sig.ra CP_1 non si costituiva, il Giudice ne dichiarava la contumacia e, preso atto Controparte_7 dell'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita, fissava termine per l'esperimento ex art. 3 del D.L. 132/2014. Gli attori, per il tramite del loro procuratore costituito, disconoscevano le firme apposte sulle ricevute di pagamento doc. nn.
5-11 prodotte in atti, riconoscendo il versamento di acconti pari ad € 1.900,00 attestati dai doc. nn. 1-2-3-4, così rideterminando l'importo preteso a saldo. All'udienza del 16.10.2018 il procuratore del sig. Pt_1 non richiedeva la verificazione delle ricevute disconosciute. La causa veniva istruita con la produzione di documenti e all'udienza del 9.07.2019 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, così provvede: - Condanna i convenuti Sig.ri e , in solido, al Parte_1 Controparte_7 pagamento, in favore degli Avv.ti e RR IA, di residui € 16.100, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CA come per legge, al netto degli acconti ricevuti e non contestati e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna i convenuti alla refusione, in favore degli attori, delle pagina 4 di 11 spese di lite che, ex D.M. 37/2018, liquida in € 4.830,00 per compensi e in € 270,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CA, come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello , formulando anche istanza di sospensione ex artt. 283 Parte_1
e 351 c.p.c., ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via preliminare: disporre, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, n. 3587/2020 pubbl. il
19/02/2020, nel giudizio RG n. 66802/2016, ricorrendone tutti i presupposti di Legge. Nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni spiegate dall'ing
, nel giudizio di primo grado e in particolare: “Rigettare integralmente le domande Parte_1 attoree formulate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto.” Con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa dei due gradi di giudizio”.
§ 5. – Gli appellati IN MA e n.q. di eredi di , e Controparte_6 Controparte_1
RR IA, in proprio e nella suddetta qualità, costituitisi con comparsa di risposta, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte: 1) in via preliminare respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza non ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.; 2) nel merito confermare la sentenza n. 3587/2020 resa dal giudice di prime cure. In via istruttoria e gradata, si insiste nelle istanze formulate nell'atto di citazione e con le memorie 183 cpc 6 comma secondo termine. Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di cui al D.M. 55/2014 in favore degli antistatari procuratori”.
§ 6. — All'udienza del 22 dicembre 2020, è stato dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla richiesta di inibitoria e, all'udienza del 21 dicembre 2021, è stata dichiarata la contumacia di
. Controparte_7
§ 7. — All'odierna udienza il difensore delle appellate ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa;
il difensore dell'appellante non è comparso.
§ 8. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “motivazione errata rispetto ai presupposti di fatto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Sulla base del contenuto delle predette missive possono ritenersi non contestati sia il conferimento degli incarichi ivi indicati agli Avv.ti CP_1
e RR IA sia l'attività prestata e gli importi richiesti nelle note spese. Con le memorie
[...] ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. gli attori hanno allegato, oltre alle schermate Polisweb dei predetti pagina 5 di 11 giudizi dalle quali è possibile desumere il numero di ruolo, i procuratori costituiti e le attività svolte nonché́ le note spese inviate ai clienti (v. doc. nn. 4, 5 e 6 all. memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice)”.
Deduce l'appellante: “La sentenza di primo grado non rileva quanto emerge con evidenza dalle risultanze processuali, cedendo così alla strategia della difesa che utilizza volutamente CP_1 deduzioni generiche al fine di non chiarire un elemento fattuale fondamentale della vicenda processuale, cioè la circostanza che l'Ing era parte solo di due dei quattro giudizi di cui Parte_1 si richiedono gli onorari. La suddetta circostanza emerge chiaramente dall'esame delle Notule depositate da controparte (doc. 6 del fascicolo di controparte – All.2 fascicolo appello), nelle quali vengono indicate con precisione i soggetti a cui si riferiscono e, in tal modo, si evince come i giudizi
R.G. nn 17/07 e 17767/2007 non vedono l'Ing. quale parte dei giudizi stessi, che vedrebbero Pt_1 invece come parti e . Controparte_12 Controparte_11 Controparte_7
Aggiunge il “Inoltre, è proprio controparte, nelle Memorie di Replica (fascicolo di
Pt_1 controparte – All. 3 fascicolo appello), a dichiarare espressamente che l'Ing non rivestiva il
Pt_1 ruolo di parte in due dei giudizi di cui è causa: “Inoltre si rammenta la sottoscrizione del documento del 19 febbraio del 2010, nel quale l'ing. e la signora nell'elencare esattamente tutte
Pt_1 CP_7 le posizioni di cui alle note spese (e dunque anche le due posizioni nelle quali l'ing. non
Pt_1 rivestiva direttamente il ruolo di parte in causa) si impegnavano a saldarle attraverso versamenti rateali mensili di euro 500,00 con scadenza al giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo
2010 e ciò fino al conseguimento del realizzo della vendita di un immobile da parte della signora
. Peraltro, in giudizio controparte, con la Seconda Memoria ex art. 183 Controparte_7
c.p.c., ha depositato gli Atti di rinuncia, firmati dall'ing , che si riferiscono solo ai due suddetti Pt_1 giudizi, il R.G. 6154/2007 e il R.G. 17670/2007, (doc. 5 del fascicolo di controparte – All.4 fascicolo appello)”.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che il motivo si fonda sulla allegazione di un fatto - ovvero che fosse stato parte solo di due dei quattro giudizi (1. Causa
Contro
Ita/fondiario;
2. Parte_1
Causa contro 3. Causa contro 4. Causa Controparte_8 CP_9 Controparte_9 contro per i quali gli attori chiedevano il pagamento degli Controparte_10 onorari - che non era stato dedotto dal convenuto in primo grado, attuale appellante, né con la comparsa di costituzione e nemmeno con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., ma solo con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. e quindi tardivamente.
E' opportuno ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha precisato: “Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma pagina 6 di 11 anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio” (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, n. 23614 del 22/11/2010).
Va aggiunto che il con l'atto introduttivo e con la memoria allegatoria aveva Pt_1 specificatamente contestato solo il quantum richiesto dagli avvocati sulla base di una CP_1 eccezione di pagamento e non l'an, se non in maniera eccessivamente generica (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4 dove si legge: “Anche nel merito degli importi richiesti se ne contesta la quantificazione, ritenendo che sarà onere della parte attrice provare la fondatezza della propria richiesta, sia in merito all'an che al quantum di quanto asseritamente dovuto”).
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, dalla documentazione allegata dagli attori in primo grado, si evince agevolmente che il fosse consapevole di essere obbligato personalmente, Pt_1 nei confronti dei suddetti professionisti, per tutti e quattro i giudizi patrocinati dai medesimi e non solo nei due in cui compariva come parte.
La circostanza si ricava, in primo luogo, dalla raccomandata del 21 aprile 2009 prodotta in giudizio (cfr. doc. all. sub 1 e 4 alla memoria istruttoria di primo grado di parte attrice), che indica nell'oggetto la società che era parte in tutti e 4 i giudizi patrocinati dagli avvocati CP_12
e della quale il era fideiussore, con la quale il medesimo non solo manifestava CP_1 Pt_1 apprezzamento per l'operato dell'avvocato omettendo qualsiasi contestazione in ordine sia CP_1 all'an che al quantum delle prestazioni svolte, ma formulava altresì una richiesta di dilazione del pagamento che evidenzia come lo stesso riconoscesse l'esistenza di una propria obbligazione nei confronti del professionista (sulla qualificazione della richiesta di rateizzazione quale riconoscimento di debito: cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10327 del 26/04/2017).
La portata di tale riconoscimento risulta ancora più chiaramente dalla missiva del 19 febbraio
2010 che reca la sottoscrizione non disconosciuta di e di , dalla Parte_1 Controparte_7 quale si evince l'esistenza dell'obbligo del unitamente a quello della di soddisfare il Pt_1 CP_7 debito complessivo maturato nei confronti degli avvocati, sia pure entro il limite di € 18.000,00 oltre oneri (cfr. doc. all. sub 3 alla memoria istruttoria di primo grado di parte attrice).
Nel documento in questione, infatti, si legge: “i sottoscritti e Parte_1 Controparte_7
preso atto delle note spese dell'Avv. e dell'Avv. IA RR relative
[...] Controparte_1 alle cause c/ , SA LO IM, e Controparte_10 Controparte_9
CA IN (Italfondiario), e degli sconti ad esse apportati, assumono l'impegno solidale di pagina 7 di 11 corrispondere a saldo delle stesse l'importo complessivo di € 18.000,00 oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20% sulle rispettive)”.
Orbene è quindi evidente che, al di là della formale intestazione di due delle quattro notule a soggetti diversi dal quest'ultimo avesse piena consapevolezza delle attività svolte e, Pt_1 soprattutto, ne avesse riconosciuto l'obbligo di pagamento. Tale circostanza, unitamente all'assenza di contestazioni nei confronti dell'operato professionale degli avv.ti consente di escludere CP_1 qualsiasi erroneità nella ricostruzione effettuata dal primo giudice rispetto ai presupposti di fatto.
§ 8.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “motivazione errata e contraddittoria”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “con le memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. gli attori hanno allegato, oltre (...) anche una comunicazione a firma dei sig.ri e con la Pt_1 CP_7 quale questi ultimi in data 19.02.2010 affermano che preso atto delle note spese dell'Avv. CP_1
e dell'Avv. IA RR relative alle cause / , SA
[...] Controparte_10
LO IM, e CA IN (Italfondiario) e degli sconti ad esse apportati, Controparte_9 assumono l'impegno solidale di corrispondere a saldo delle stesse l'importo complessivo di €
18.000,00 oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20% sulle rispettive fatture )” (v. doc. n.3 all. memorie ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice). In ordine agli effetti di una ricognizione di debito la giurisprudenza ha più volte precisato che “il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2104 del 14 febbraio 2012). Il documento, proveniente direttamente dai convenuti e diretto agli attori, peraltro non oggetto di contestazione dalla controparte, dispensa gli attori dal provare il rapporto fondamentale, il quale si presume esistente sino a prova contraria. Quindi, nonostante non siano state adeguatamente provate da parte attrice le singole attività professionali rese nei quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per conto dei convenuti e, quindi, la congruità degli importi richiesti in atto di citazione nella misura di complessivi € 21.003,58, può comunque ritenersi accertato pagina 8 di 11 il diritto degli attori al pagamento quantomeno della somma di € 18.000,00, oltre oneri (4% contributi previdenziali e IVA al 20%) in quanto oggetto di espresso riconoscimento da parte di entrambi i convenuti. In ragione delle considerazioni sopra esposte, la domanda degli attori può essere accolta nei limiti dell'importo espressamente riconosciuto dai convenuti come dovuto, previa detrazione di quanto già corrisposto dal Sig. a titolo di acconto”. Pt_1
Deduce l'appellante: “la sentenza impugnata, dopo aver affermato che la difesa non CP_1 ha provato l'attività difensiva spiegata nei quattro giudizi di cui chiede il pagamento (“Quindi, nonostante non siano state adeguatamente provate da parte attrice le singole attività professionali rese nei quattro giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per conto dei convenuti e, quindi, la congruità degli importi richiesti in atto di citazione nella misura di complessivi € 21.003,58”) e, per questo motivo, ritiene che non sia dovuta la totale somma richiesta da parte appellata, relativa alle quattro notule depositate pari ad € 25.803,58 (oltre oneri di legge), sostiene che sia dovuta la minore somma di € 18.000,00 (oltre oneri di legge). Infatti, il Giudice di prime cure qualifica il documento in data
19.02.2010, a firma dei sig.ri come una vera e propria ricognizione di debito”. Parte_2
Aggiunge il al riguardo: “la condanna in primo grado dei convenuti si basa proprio ed Pt_1 unicamente sul fatto che la “comunicazione del 19.02.2010” è stata interpretata dal Giudice di prime cure, come una ricognizione di debito. In realtà la suddetta comunicazione non può interpretarsi come una ricognizione di debito per i seguenti motivi: - la ricognizione di debito non è una fonte autonoma di obbligazione ma dispensa solo colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, (“Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale”) e, pertanto, deve essere fatta dal debitore della obbligazione sottostante e avere il medesimo importo della stessa. Nel caso di specie invece l'importo è differente, in quanto frutto di una trattativa tra le parti e i debitori non sono gli stessi dei rapporti sottostanti (“Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona.”), in quanto non riconoscono una propria obbligazione come esistente, ma assumono, in via transattiva, una obbligazione altrui. Il documento in esame quindi non è un documento di ricognizione di una obbligazione esistente, bensì la fonte di una nuova e diversa obbligazione. Infatti, i rapporti obbligatori sottostanti sono quattro, in quanto si tratta di quattro parcelle relative a quattro distinti giudizi e, come suddetto, l'ing è debitore solo relativamente Pt_1
a due rapporti obbligatori, come peraltro, la sig.ra Quindi questa cosiddetta “comunicazione CP_7
pagina 9 di 11 a firma non può essere considerata una ricognizione di debito bensì una transazione Parte_3 come meglio spiegato sopra”.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Si è già detto che con la comunicazione del 19 febbraio 2010, unitamente a Parte_1
, preso atto delle note spese degli avvocati e IA RR relative Controparte_7 CP_1 alle cause promosse nei confronti di SA LO IM, Controparte_10 [...]
e CA IN, nonché degli sconti ad esse apportati, riconoscevano di dover Controparte_9 corrispondere, a saldo delle stesse, l'importo complessivo di euro 18.000,00 oltre oneri.
Detto atto, in quanto dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro, integra, ai sensi dell'art. 1988 c.c., gli estremi della ricognizione di debito.
Ebbene, tenendo presente che il riconoscimento di debito, in base a quanto stabilisce l'art. 1988
c.c., determina una inversione dell'onere della prova, nel senso che non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la ricognizione a dover dimostrare che, in realtà, il debito non sussiste perché il rapporto non è sorto o è invalido oppure si è estinto (cfr. tra molte Cass. Civ., Sez. III, 18/11/2008, n. 27406), è evidente che la documentazione prodotta, esaurisca l'incombente probatorio posto a carico degli avvocati avendo gli stessi dimostrato CP_1
l'esistenza del credito professionale vantato nei confronti del sia pure nei limiti del debito Pt_1 riconosciuto di € 18.000,00 oltre oneri.
A fronte di ciò, gravava pertanto sul l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del Pt_1 rapporto professionale o dell'inesistenza del credito vantato dagli attori in primo grado, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa.
Va aggiunto per completezza che, anche a voler considerare che la citata scrittura del 19 febbraio 2010 non rappresenti una ricognizione di debito, deve ritenersi che la stessa, sostanziandosi nella promessa di adempimento di una obbligazione, costituirebbe comunque una promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., avrebbe gli stessi effetti della prima.
In conclusione, l'appello va respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), applicando i compensi minimi attesa la elementarità della controversia, tenendo conto dell'aumento dovuto per la assistenza di più soggetti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014), nel seguente modo: pagina 10 di 11 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Aumento del 30 % (art. 4, comma 2) € 871,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.777,80
Esse vanno distratte in favore dei procuratori delle appellate dichiaratisi antistatari.
§ 10 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di IN Parte_1
MA e nella qualità di eredi di , e RR IA, in proprio e Controparte_6 Controparte_1 nella suddetta qualità, e di , avverso la sentenza n. 3587/2020, emessa dal Tribunale di CP_7
Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere in favore di AN Panetta e RC RI, avvocati Parte_1 dichiaratisi antistatari di IN MA, e RR IA, le spese di lite che Controparte_6 liquida in complessivi € 3.777,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 8/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 11 di 11