Sentenza 7 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2019, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente - 7 M4G 2019 SENTENZA L C P, or, sul ricorso proposto da LU UA GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 07/05/2018 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2018, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha: I) confermato la dichiarazione di penale responsabilità di GI UA per il reato di violazione di sigilli aggravato dalla qualità di custode, accertato in data 10 maggio 2010; II) dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti del medesimo per i reati di violazioni edilizie, di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, di lavori abusivi e di omessa denuncia di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, di violazioni in materie di costruzioni in zone sismiche, di cui agli artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e di violazione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004; III) rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e 600 euro di multa;
IV) revocato di ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado, per superamento dei limiti di pena.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Pasquale Davide De Marco, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 163 e 168 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto superati i limiti di pena per la concedibilità della sospensione condizionale della pena. Si premette che l'imputato ha riportato due sole altre condanne: una alla pena di tre anni di reclusione e 600.000 Lire di multa, per il reato di violazione di sigilli commesso il 22 luglio 1990; l'altra, risalente al 1978, relativa alla violazione della legge urbanistica, ed attinente ad una sanzione di dieci giorni di arresto e 600.000 Lire di ammenda. Si osserva, poi, che l'unica condanna a pena sospesa è quella per la contravvenzione del 1978 e che la pena di tre anni di reclusione, inflitta per il reato commesso nel 1990, è stata interamente condonata. Si conclude che, quindi, non sussistevano i presupposti per la revoca di diritto del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. La questione posta nel ricorso è se una precedente condanna a pena condonata possa precludere la concessione condizionale della pena. La questione deve trovare risposta affermativa. Nella giurisprudenza di legittimità, si è espressamente rilevato che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto l'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha tuttavia alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna (cfr. Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080-01). Questo principio, inoltre, trova il suo fondamento nel consolidatissimo insegnamento, confermato anche dalle Sezioni Unite, secondo il quale l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari, con la conseguenza che, qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumulato con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio, è obbligatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa (cfr. Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548- 01, nonché, tra le altre, Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464-01).
3. Una volta precisato che una precedente condanna a pena condonata impedisce la concessione condizionale della pena, se le sanzioni inflitte nelle due pronunce, considerate cumulativamente, superano il limite di concedibilità del beneficio, deve concludersi che la decisione della sentenza impugnata è corretta. Invero, come osservato anche nel ricorso, la condanna a pena condonata è stata irrogata nella misura di tre anni di reclusione, e, quindi, ben al di sopra dei limiti previsti dagli artt. 163 e 164 cod. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deci