Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4910/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Felli Maria Rita Parte_1 Parte_2 giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
2/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Piglio ( FR ) il Per_ 28/7/01; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 10/8/02 ), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e ( il 4/2/08 ); che Per_2 nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte
b) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto la sig.ra in cerca di Pt_1 occupazione lavorativa;
c) la casa familiare di Piglio, Via Castellano n. 29, di proprietà della sig.ra Parte_1
è assegnata alla stessa che continuerà ad abitarvi con i figli;
d) il figlio (16 anni) che frequenta Persona_3 il primo anno della scuola superiore ( Istituto Tecnico Industriale ITIS Morosini di Ferentino) è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
e)
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dello stesso;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza. f) attesa l'età del minore (16 anni) il sig. edrà e terrà con sè il figlio Pt_2 secondo modalità e tempi che entrambi concorderanno di volta in volta tenuto conto delle rispettive esigenze Per lavorative e scolastiche. g) la figlia (20 anni) [ rectius 22, n.d. G.est. ] ha conseguito l'attestato di
“operatore di attività di tatuaggio” presso la scuola Training Academy di Genzano di Roma ed è in cerca di occupazione lavorativa;
h) Il sig. verserà alla signora la somma mensile di Parte_2 Parte_1
€ 400,00 (quattrocento,00 euro) quale contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 ciascuno) comprensivo di tutte le spese ordinarie indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Frosinone per dodici mensilità, da far pervenire in contanti o con bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT del suindicato mese di ogni anno;
i) Il sig. provvederà, altresì, al versamento in favore della moglie, dell'importo di Parte_2
€ 1.430,00 in 28 rate mensili di € 50,00 ciascuna ( l'ultima di € 80,00) da versarsi entro il 25 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024, quale rimborso della somma pagata dalla sig.ra a seguito della Pt_1 notifica dell'avviso di addebito n 3472023000131887000 emesso da Agenzia delle Entrate in data 24.11.2023.
l) Il sig. si obbliga a sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, Pt_2 ludico, sportivo ecc.) dei figli secondo quanto previsto in proposito dal Protocollo di Intesa stilato dal Tribunale di Frosinone il 17.12.2017, di cui le parti hanno preso visione. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e-mail o messaggi whatsapp nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra erranno Pt_1 rimborsate dal sig. in contanti o a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il giorno 10 del Pt_2 mese appena successivo, unitamente all'assegno di mantenimento, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra invierà allo stesso sul Pt_1 proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio whatsApp. m) l'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_2 integralmente dalla sig.ra come qualunque bonus famiglia venisse riconosciuto in futuro;
n) I Parte_1 coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato aperto presso la Unicredit di Piglio verrà chiuso entro il mese di dicembre 2024 o) i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, con o senza iscrizione del figlio minore”.
Col decreto del 16/11/24 il Giudice rel., dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 7/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c..
Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 2/1/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza dell'8/1/25, rimetteva la causa al
Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate in ricorso, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne ( nonché peraltro anche della loro Per_2
Per_ figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ).
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni congiunte, sopratrascritte, di cui al loro ricorso;
Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piglio ( FR ) in relazione all'Atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 2001, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00; c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )