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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RGA 6453/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2453/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA BOTTICELLI, 25 81031 AVERSA presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. COSTANZO LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_2
Madonnina 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BASILICO GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA / proponente appello incidentale condizionato sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Nel merito b) riformare la sentenza appellata e, per l'effetto: In via principale: c) condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante per le causali indicate, per
[...] l'importo pari ad € 212.948,58, oltre a quanto già riconosciuto dal Giudice di Prime cure nella misura di euro 49.612,85, dal quale andrà detratto l'acconto percepito pari ad € 176.000,00, per un totale di € 86.561,43 o nella diversa misura che la Corte riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal
pagina 1 di 9 danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: d) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico della le spese di Pt_1 lite relative al giudizio di primo grado;
In ogni caso e) condannare la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alla rifusione in favore di delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese Parte_2 quelle dell'espletata C.T.U., da distrarsi in favore dell'avv. Luciano Costanzo che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
“Rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, l'impugnazione ex adverso proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7573/2024 emessa il 2.8.2024 e pubblicata il 5.8.2024 dal
Tribunale di Milano, Sez. VII Civile. Dott.ssa Paola Condorelli, nella causa R.G. 11262/2021; - In via incidentale condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione e/o accoglimento – anche parziale
– dell'appello proposto, condannare la stessa al Parte_3 pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 130.000,00=, o sulla somma che verrà ritenuta dovuta in restituzione, dalla data di consegna all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, tassa di registro ed ogni successivo costo e compenso occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il tribunale di Milano, con sentenza n.7573/ 2024, esperita consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto concluso in data 20.2.2019 tra (in Controparte_1 avanti ) e (in avanti per grave inadempimento CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_1 dell'immobiliare committente. Disposta la restituzione dell'acconto all'epoca versato a favore di Pt_1 per l'importo di euro 176.000,00 ( pari ad euro 160.000,00 oltre iva), ha ritenuto parzialmente fondata ConCont la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dall'appaltatrice sicchè, operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito ha condannato a restituire alla Pt_1 committente l'importo di euro 130.000,00 detratte le somme “a titolo di restituzioni e CP_1 risarcimento danni”, condannando rifondere a le spese di lite. CP_5 CP_1
Ha ritenuto le voci di danno diverse da quelle espressamente riconosciute come non provate nell'an e nel quantum, dichiarando assorbita ogni altra domanda.
a proposto appello lamentando : Pt_1
I)“ VIOLAZIONE DELL'ART. 1453 C.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. ERROR IN IUDICANDO”: il giudice di prime cure avrebbe errato nel mancato riconoscimento di voci di danno ulteriori rispetto a quelle accertate in primo grado per complessivi euro 49.612, 85, in particolare avuto riguardo alle voci inerenti il mancato utile, il costo sostenuto per le attività di mediazione, il rimborso delle spese generali infruttifere e la lesione dell'utile consistente nella ritardata percezione dell'utile di impresa;
II)”VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. SULL'ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE SPESE DI
LITE”: il giudice avrebbe condannato ingiustamente alla rifusione delle spese di lite del grado Pt_1
pagina 2 di 9 in quanto la sua domanda era stata accolta integralmente;
l'accoglimento parziale della domanda di vrebbe potuto comportare al più una compensazione delle spese di lite. Pt_1
Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita l'appellata con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale CP_1 condizionato con cui, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni, ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello di in via Pt_1 incidentale subordinata il riconoscimento degli interessi legali sulla somma oggetto di condanna a suo favore di euro 130.000,00 o sulla somma ritenuta dovuta in restituzione, dalla data di consegna all'effettivo soddisfo..
All'udienza del 12.12.2024 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, assegnati i termini per il deposito di memorie, ha rinviato la causa al 6.2.2015 per la discussione e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. In pari data il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. All' udienza del 6.2.2015 le parti hanno discusso e la causa è stata assunta in decisione dal collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
***
1.Nel merito l'appello di parzialmente fondato. Pt_1
Va premesso che è da considerare passata in giudicato la statuizione che investe la risoluzione del contratto per inadempimento della committente . CP_1
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell'appaltatrice il risarcimento del danno nelle Con componenti consistenti nei costi sostenuti per le opere propedeutiche eseguite dalla I quantificate complessivamente dal consulente in € 39.049,87 ( € 27.282,84 per le opere di pulizia e smaltimento rifiuti ordinari, € 8.813,00 per l'installazione del cantiere, €2.954,03 altri costi per opere propedeutiche) nonché le ulteriori “somme a titoli di danno emergente“ consistenti nell'inutile stipula delle polizze assicurative ( euro 4.058,00) e spese tecniche per il protrarsi delle trattative e modifica del contratto nonché il supporto tecnico reso dai consulenti ( euro 2.600,00 doc. 28.15 fasc. appello . Pt_1
Anche il riconoscimento delle voci di danno sopra richiamate deve ritenersi oggetto di statuizione passata in giudicato, non vertendo l'appello incidentale dell'appellata sull'accertamento e CP_1 sulla quantificazione dell'importo oggetto di restituzione.
Per contro il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nell'an e nel quantum altre poste di danno vantate da Pt_1
In particolare l'appellante principale ha censurato la sentenza per il mancato riconoscimento delle spese sostenute per l'attività di mediazione (punto 5 atto di appello), nonché per voci di danno indicate come a) il mancato utile, quantificato nella misura di 108.000 euro (punto 4 appello), b) spese generali pagina 3 di 9 infruttifere per l'importo di euro 24.633,56 (punto 6 appello) e c) lesione dell'utile individuato come la ritardata percezione dell'utile di impresa per euro 37.897,79.
1.1 In ordine alle attività di mediazione l'appellante ha allegato che Controparte_6 avrebbe svolto attività di intermediazione ed assistenza nella fase propedeutica alla conclusione del contratto, e che per tale attività è stato versato un corrispettivo di € 36.600,00. Sono state prodotte due fatture, rispettivamente datate 18.2.2019e 24.5.2019, riportanti quale causale “compensi per consulenza strategica e redazione di contratto Via privata San Basilio”, a cui sono allegati bonifici (doc. n. 28.1 fasc. appello . Non è stato compiutamente allegato in cosa sia consistita l'attività di consulenza o Pt_1 assistenza svolta dalla società per la redazione del contratto, attività tra l'altro contestata dalla controparte, che pure alle trattative e alla redazione del negozio deve avere preso parte. Trattasi pertanto di allegazione generica, inidonea a fondare la titolarità di una prestazione opponibile al committente, in mancanza di supporto probatorio utile a fondare la circostanza che la spesa sia stata sostenuta in necessaria correlazione strumentale al contratto concluso, e successivamente risolto.
1.2.Per quanto attiene le voci di danno da lucro cessante di cui ha lamentato il mancato Pt_1 riconoscimento, trattasi di voci già dedotte in primo grado ( comparsa di costituzione p. 25 e ss1) seppure la voce “ spese generali infruttifere” sia stata diversamente denominata “ fermo cantiere”.
1.2.1.In ordine alla voce di danno “spese generali infruttifere” o“ fermo cantiere”, la stessa appellante ha richiamato la disciplina, nonchè giurisprudenza, in materia di appalti pubblici. Trattasi di posta di danno che viene correlata ad un anomalo andamento o agli effetti della sospensione dei lavori in corso d'opera e che si prospetta in caso di intervenuto successivo completamento dei lavori, e non al caso di risoluzione del contratto (Cass. Cassazione n 14779 del 10.7.2020). Infatti “le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione” (Cass. 24/02/2014, n. 4391; Cass., 2/03/2009, n. 5010; Cass.,
22/12/2011, n. 28429). Esse costituiscono quindi un onere che l'impresa è chiamata a sostenere per 1 Si riporta per comodità: “L'impresa ha altresì subito, in ragione del fermo cantiere protrattosi dalla data fissata per consegna del 2.4.2019 alla data del 4.11.2019 di risoluzione del contratto, maggiori oneri per spese generali infruttifere. Tale voce di danno può essere quantificata, in analogia con i criteri stabiliti in materia di appalti pubblici dal D.M. n. 49/2018, sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 6,5 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione. L'importo è di € 24.633,56 (cfr. relazione tecnica, allegato 28). L'impresa, per il medesimo periodo di sospensione del cantiere, ha diritto altresì alla lesione dell'utile, coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2,comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Il tutto per un importo di € 37.897, Il danno da mancato utile corrisponde, invece, al danno subito per anticipata cessazione del rapporto contrattuale, e che può essere determinato secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in una misura ricompresa tra il 5% e 10% dell'importo contrattuale netto, detratto l'acconto di € 177.000,00 percepito (comprensivo di IVA). Per un importo non inferiore ad € 45250,00. pagina 4 di 9 effetto della attività in corso di svolgimento, inerenti allo stesso impianto del cantiere (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 28404 del 05/11/2024), sicchè la stessa configurazione di tale posta di danno non è rinvenibile nella fattispecie data, in cui i lavori più direttamente afferenti la realizzazione delle opere edilizie non hanno mai avuto inizio, mentre le attività propedeutiche svolte da hanno trovato Pt_1 riconoscimento come statuito in sentenza.
1.2.2 Per quanto attiene il danno da mancato utile la giurisprudenza, nel premettere che nei rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, come l'appalto privato, può configurarsi ai danni dell'appaltatore il pregiudizio da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente, ha affermato che esso “può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità” ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024). Il principio è stato applicato dalla Suprema Corte anche in tema di risoluzione per inadempimento del committente ( Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2023, n. 27690).
Va richiamato, a monte, che il mancato guadagno deve individuarsi nell'utile netto conseguito con la realizzazione dell'opera e non con i ricavi, e cioè nella “differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere”( Cass. civ.,
Sez. II, 17/07/2020, n. 15304). E' stato pertanto affermato con che il mancato guadagno “si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori”
(Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024, n. 9132 del 06/06/2012).
in sede di comparsa di costituzione in primo grado ha allegato di avere patito tale danno ed ha Pt_1 prodotto una relazione (doc. 28 fasc.I grado chiedendo in sede di memoria istruttoria del Pt_1
9.2.2022 lo svolgimento di c.t.u. che non ha trovato accoglimento2,destinata ad accertare, tra le altre,
l'esistenza anche di tale posta, quantificandone l'ammontare ( “Spese Generali, lesione utile e mancato utile € 107.781,35”).
In sede di appello l'appellata ha contestato l'assenza di allegazione della controparte, che nulla avrebbe documentato nel giudizio di primo grado al fine della individuazione e quantificazione del preteso patito 2 La c.t.u. disposta dal giudice ha avuto ad oggetto il seguente quesito: “ C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad estrarre copia di eventuale documentazione presso le competenti P.A.: -accerti se il progetto posto a base del contratto era affetto da errori, vizi e/o omissioni, con particolare riferimento alla descrizione e quantificazione delle opere relative al rifacimento delle fondazioni e del tetto di copertura;
- in caso di risposta positiva al quesito che precede, accerti se gli errori o le omissioni progettuali hanno determinato la necessità di eseguire delle opere in variante necessarie per poter dare corretta esecuzione al contratto, specificandone l'entità e la natura;
- quantifichi l'importo delle opere in variante eventualmente necessarie, sia alla stregua di quanto previsto nel contratto sottoscritto tra le parti, sia alla stregua della corrispondenza intercorsa dalle parti sul punto, dando altresì conto del costo stimato sulla base delle tariffe della CCIA vigenti all'epoca; quantifichi, inoltre, l'importo delle opere propedeutiche eseguite dalla l'installazione del cantiere con baraccamenti, WC, CP_7 recinzioni, pulizia e saggi, anche alla stregua della relazione tecnica di parte e dei documenti versati in atti;
- tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal C.T.U. e delle controproposte delle parti” pagina 5 di 9 danno, più specificatamente escludendo la valenza probatoria della relazione di parte, evocata a sostegno della propria pretesa dall'appellante.
In punto di allegazione deve rilevarsi come sin dalla comparsa di costituzione, abbia dedotto il Pt_1 pregiudizio patito dal mancato avvio dei lavori e dalla mancata percezione dell'utile e chiesto altresì il risarcimento dei costi sostenuti per fare fronte alla commessa.Quanto alle allegazioni probatorie ritenuto di assolvere al proprio onere allegando il contratto e documentazione attestante anche CP_8 una serie di attività utili a consentire di dare avvio ai lavori fatti oggetto di appalto, opere che pacificamente sono state svolte, come riconosciuto anche dal giudice di primo grado relativamente agli interventi di approntamento cantiere.
Non è pertanto possibile inferire che sia stata carente di allegazione il patito danno da mancato guadagno, concretatosi nell'accrescimento patrimoniale pregiudicato, e successivamente impedito, del venire meno della prosecuzione della esecuzione delle opere per la comunicazione di di volere CP_1 interrompere il rapporto contrattuale.
Viene quindi in rilievo più che la carenza di allegazione sull'an, la idoneità e pregnanza delle allegazioni probatorie a supporto della pretesa.
L'appellata ha dedotto che l'appellante non ha “fornito prova ed allegato documenti, quali in primis il progetto delle opere da realizzare ed i relativi computi, l'ammontare dei costi anche in termini di materiali necessari al completamento delle opere, idonei ad identificare e/o paventare una modalità di individuazione e calcolo di un utile netto / mancato guadagno” ( p. 3 comparsa conclusionale).
Trattasi di argomenti non pertinenti ove si consideri in primo luogo che il progetto, per il quale tra l'altro si è resa necessaria variante in ragione della inidoneità originaria, era di competenza della committenza.
Inoltre il contratto ha avuto ad oggetto un appalto a corpo, con una durata di 15 mesi, sicchè non è dato rinvenire, in quanto non esistente, alcun capitolato o computo specifico, diversamente da quanto poi calcolato per la variante che ha costituito oggetto di addendum sul quale le parti non hanno trovato accordo. Il CTU, nel rispetto del perimetro del quesito assegnato, “ha supposto che per ragioni di Pt_1 budget e di opportunità avesse elaborato una stima dei costi e degli utili prima di fare la proposta economica alla base del contratto sottoscritto con (stima che viene operata prima di ogni CP_1 altra iniziativa sulla base delle informazioni che si possono dedurre dal progetto e dal capitolato delle opere”.
Sul punto viene in rilievo che, ai sensi dell'art 2056 c.c., il criterio equitativo costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante.In tema di liquidazione equitativa “mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove per le caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può "restringersi" all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova”( Cass.Sez.3 ordinanza n 13515 del 29.4.2022).
Si è fatto strada il principio secondo cui, in via analogica, sia applicabile anche all'appalto privato quanto oggetto di disciplina in materia di appalto pubblico, sicchè il danno da mancato guadagno possa essere “ quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla
pagina 6 di 9 disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate”(Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024).
Nel caso in esame le opere in senso stretto non hanno avuto avvio, sicchè non è dato individuare “opere parzialmente realizzate” quale componente utile a determinare l'utile netto che avrebbe Pt_1 conseguito ( Sez. 2 - , Ordinanza n. 8038 del 21/03/2023). Trattasi di dato che suggerisce pertanto l'approccio al criterio equitativo in termini più severi, in linea d'altra parte con quanto sin dall'origine richiamato dall'appellante, consistente nella applicazione sul corrispettivo a corpo pattuito, pari ad euro 1.080.000,00, di una percentuale del 5 % del compenso pattuito, al netto dell'iva, percentuale idonea a commisurare in termini equitativi il mancato guadagno ( p.
4.atto di appello;
relazione doc. 28), al lordo dell'acconto percepito, oggetto di obbligazione restitutoria. L'ammontare del danno da mancato utile è pertanto individuabile in via equitativa in euro 54.000,00.
L'appellata committente non ha neppure dedotto che bbia conseguito guadagni sostitutivi (Cass Pt_1 sez. 2 - , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017), anzi, per contro, l'appellante ha affermato di avere rinunciato ad altro appalto aggiudicato dal Comune di Comun Nuovo.
Pertanto, deve riconoscersi a l'ulteriore importo di euro 54.000,00 a titolo di risarcimento del Pt_1 danno per lucro cessante, importo che si aggiunge a quanto già fatto oggetto di riconoscimento in primo grado.
1.2.3 Quanto alla lesione da ritardata percezione dell'utile, trattasi di voce che evoca il pregiudizio da mancato godimento tempestivo della somma percepienda..
In realtà, tale argomento deve essere del tutto disatteso, dato che ha comunque percepito un CP_1 acconto superiore a quanto le spettasse, come si evince dal fatto che la stessa è obbligata a restituire parte di quanto percepito, e dunque nulla può lamentare a tale titolo.
Il parziale accogliento dell'appello principale comporta che la somma che deve restituire a Pt_1
per effetto della intervenuta risoluzione del contratto ammonti ad euro 76.000,00 (130.000,00– Parte_4
54.000,00).
Va in proposito richiamato che la sentenza di primo grado ha individuato l'ammontare della somma oggetto del diritto alla restituzione a favore di , avendo previamente compensato il credito CP_1 consistente nell'acconto versato con quanto oggetto di risarcimento a favore di Pt_1
Il diverso ammontare della somma dovuta da a titolo di risarcimento del danno comporta la CP_1 riduzione dell'ammontare della somma oggetto di condanna restitutoria.
2. Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta l'apprezzamento del motivo di appello incidentale condizionato di , che verte sul riconoscimento degli interessi sul credito oggetto di CP_1 condanna, e che deve essere accolto.
Invero, si richiama il principio consolidato secondo cui se il credito eccepito in compensazione è certo, e liquido ed esigibile, il giudice accerta la compensazione con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti (Cass. civ. S.U. del 5 novembre 2016, n. 23225). Poiché il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto della quantificazione giudiziale, tale credito si pagina 7 di 9 estingue – per la parte compensata - alla data della liquidazione giudiziale. Per la parte residua, non è contestato che abbia percepito l'acconto in buona fede sicchè, ai sensi dell'art 2033 c.c., Pt_1 sull'importo dovuto in restituzione a sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda CP_1 fino al saldo.
3. Quanto al secondo motivo di appello principale, relativo al riparto delle spese, lo stesso deve essere accolto, per le ragioni che seguono, ed anche in considerazione del fatto che il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolazione delle spese di lite.
Come sopra fatto cenno la condanna al pagamento di somme a favore dell'immobiliare è pronuncia restitutoria conseguente la dichiarazione di risoluzione del contratto tra le parti, mentre la stessa committente è stata condannata al risarcimento del danno in favore di quale conseguenza Pt_1 dell'accertato inadempimento colpevole. La statuizione a favore di è pertanto soltanto l'effetto CP_1 della compensazione operata tra quanto oggetto di obbligazione restitutoria a carico di ed il Pt_1 diritto in capo alla medesima al risarcimento per il danno da risoluzione per causa imputabile alla controparte, quale parte che ha visto accolte le domande da lei stessa svolte in via riconvenzionale.
, pertanto, è parte sostanzialmente soccombente, e questo fin dal primo grado, essendo stata CP_1 dichiarata la risoluzione del contratto per suo inadempimento colpevole, a cui è conseguita la condanna al risarcimento del danno a favore di Pt_1
5. Stante quindi che in sede di appello ha visto accolte altre voci di credito risarcitorio ulteriore, Pt_1
l'esito complessivo della lite la vede vittoriosa, seppure la pretesa azionata sia stata riconosciuta in termini minori rispetto a quanto oggetto di richiesta, sicchè deve essere condannata alla CP_1 rifusione alla controparte della maggior parte delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di due terzi delle stesse, mentre il fatto che la parte stessa non si sia offerta di restituire la parte in eccesso rispetto all'acconto percepito, nonché l'ammontare della pretesa in termini apprezzabilmente superiori a quanto riconosciuto, consente di compensare il residuo terzo, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
Resta ferma la statuizione del primo grado quanto al carico delle spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n.7573/ 2024, pubblicata in data 5.8.2024, così provvede:
1) condanna a restituire in Parte_1 favore di il minore importo di euro 76.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 2) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e condanna
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_1
i restanti due terzi delle stesse, che determina per l'intero in euro 14.103,00 per il primo grado
[...] di giudizio, oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, ed in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Luciano Costanzo dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in Milano il 12.2.2025.
Il consigliere
Roberta Nunnari
La presidente
Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2453/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in VIA BOTTICELLI, 25 81031 AVERSA presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. COSTANZO LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_2
Madonnina 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BASILICO GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA / proponente appello incidentale condizionato sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Nel merito b) riformare la sentenza appellata e, per l'effetto: In via principale: c) condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante per le causali indicate, per
[...] l'importo pari ad € 212.948,58, oltre a quanto già riconosciuto dal Giudice di Prime cure nella misura di euro 49.612,85, dal quale andrà detratto l'acconto percepito pari ad € 176.000,00, per un totale di € 86.561,43 o nella diversa misura che la Corte riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal
pagina 1 di 9 danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: d) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico della le spese di Pt_1 lite relative al giudizio di primo grado;
In ogni caso e) condannare la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alla rifusione in favore di delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese Parte_2 quelle dell'espletata C.T.U., da distrarsi in favore dell'avv. Luciano Costanzo che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
“Rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, l'impugnazione ex adverso proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7573/2024 emessa il 2.8.2024 e pubblicata il 5.8.2024 dal
Tribunale di Milano, Sez. VII Civile. Dott.ssa Paola Condorelli, nella causa R.G. 11262/2021; - In via incidentale condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione e/o accoglimento – anche parziale
– dell'appello proposto, condannare la stessa al Parte_3 pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 130.000,00=, o sulla somma che verrà ritenuta dovuta in restituzione, dalla data di consegna all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, tassa di registro ed ogni successivo costo e compenso occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il tribunale di Milano, con sentenza n.7573/ 2024, esperita consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto concluso in data 20.2.2019 tra (in Controparte_1 avanti ) e (in avanti per grave inadempimento CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_1 dell'immobiliare committente. Disposta la restituzione dell'acconto all'epoca versato a favore di Pt_1 per l'importo di euro 176.000,00 ( pari ad euro 160.000,00 oltre iva), ha ritenuto parzialmente fondata ConCont la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dall'appaltatrice sicchè, operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito ha condannato a restituire alla Pt_1 committente l'importo di euro 130.000,00 detratte le somme “a titolo di restituzioni e CP_1 risarcimento danni”, condannando rifondere a le spese di lite. CP_5 CP_1
Ha ritenuto le voci di danno diverse da quelle espressamente riconosciute come non provate nell'an e nel quantum, dichiarando assorbita ogni altra domanda.
a proposto appello lamentando : Pt_1
I)“ VIOLAZIONE DELL'ART. 1453 C.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. ERROR IN IUDICANDO”: il giudice di prime cure avrebbe errato nel mancato riconoscimento di voci di danno ulteriori rispetto a quelle accertate in primo grado per complessivi euro 49.612, 85, in particolare avuto riguardo alle voci inerenti il mancato utile, il costo sostenuto per le attività di mediazione, il rimborso delle spese generali infruttifere e la lesione dell'utile consistente nella ritardata percezione dell'utile di impresa;
II)”VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. SULL'ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE SPESE DI
LITE”: il giudice avrebbe condannato ingiustamente alla rifusione delle spese di lite del grado Pt_1
pagina 2 di 9 in quanto la sua domanda era stata accolta integralmente;
l'accoglimento parziale della domanda di vrebbe potuto comportare al più una compensazione delle spese di lite. Pt_1
Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita l'appellata con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale CP_1 condizionato con cui, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni, ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello di in via Pt_1 incidentale subordinata il riconoscimento degli interessi legali sulla somma oggetto di condanna a suo favore di euro 130.000,00 o sulla somma ritenuta dovuta in restituzione, dalla data di consegna all'effettivo soddisfo..
All'udienza del 12.12.2024 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, assegnati i termini per il deposito di memorie, ha rinviato la causa al 6.2.2015 per la discussione e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. In pari data il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. All' udienza del 6.2.2015 le parti hanno discusso e la causa è stata assunta in decisione dal collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
***
1.Nel merito l'appello di parzialmente fondato. Pt_1
Va premesso che è da considerare passata in giudicato la statuizione che investe la risoluzione del contratto per inadempimento della committente . CP_1
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell'appaltatrice il risarcimento del danno nelle Con componenti consistenti nei costi sostenuti per le opere propedeutiche eseguite dalla I quantificate complessivamente dal consulente in € 39.049,87 ( € 27.282,84 per le opere di pulizia e smaltimento rifiuti ordinari, € 8.813,00 per l'installazione del cantiere, €2.954,03 altri costi per opere propedeutiche) nonché le ulteriori “somme a titoli di danno emergente“ consistenti nell'inutile stipula delle polizze assicurative ( euro 4.058,00) e spese tecniche per il protrarsi delle trattative e modifica del contratto nonché il supporto tecnico reso dai consulenti ( euro 2.600,00 doc. 28.15 fasc. appello . Pt_1
Anche il riconoscimento delle voci di danno sopra richiamate deve ritenersi oggetto di statuizione passata in giudicato, non vertendo l'appello incidentale dell'appellata sull'accertamento e CP_1 sulla quantificazione dell'importo oggetto di restituzione.
Per contro il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nell'an e nel quantum altre poste di danno vantate da Pt_1
In particolare l'appellante principale ha censurato la sentenza per il mancato riconoscimento delle spese sostenute per l'attività di mediazione (punto 5 atto di appello), nonché per voci di danno indicate come a) il mancato utile, quantificato nella misura di 108.000 euro (punto 4 appello), b) spese generali pagina 3 di 9 infruttifere per l'importo di euro 24.633,56 (punto 6 appello) e c) lesione dell'utile individuato come la ritardata percezione dell'utile di impresa per euro 37.897,79.
1.1 In ordine alle attività di mediazione l'appellante ha allegato che Controparte_6 avrebbe svolto attività di intermediazione ed assistenza nella fase propedeutica alla conclusione del contratto, e che per tale attività è stato versato un corrispettivo di € 36.600,00. Sono state prodotte due fatture, rispettivamente datate 18.2.2019e 24.5.2019, riportanti quale causale “compensi per consulenza strategica e redazione di contratto Via privata San Basilio”, a cui sono allegati bonifici (doc. n. 28.1 fasc. appello . Non è stato compiutamente allegato in cosa sia consistita l'attività di consulenza o Pt_1 assistenza svolta dalla società per la redazione del contratto, attività tra l'altro contestata dalla controparte, che pure alle trattative e alla redazione del negozio deve avere preso parte. Trattasi pertanto di allegazione generica, inidonea a fondare la titolarità di una prestazione opponibile al committente, in mancanza di supporto probatorio utile a fondare la circostanza che la spesa sia stata sostenuta in necessaria correlazione strumentale al contratto concluso, e successivamente risolto.
1.2.Per quanto attiene le voci di danno da lucro cessante di cui ha lamentato il mancato Pt_1 riconoscimento, trattasi di voci già dedotte in primo grado ( comparsa di costituzione p. 25 e ss1) seppure la voce “ spese generali infruttifere” sia stata diversamente denominata “ fermo cantiere”.
1.2.1.In ordine alla voce di danno “spese generali infruttifere” o“ fermo cantiere”, la stessa appellante ha richiamato la disciplina, nonchè giurisprudenza, in materia di appalti pubblici. Trattasi di posta di danno che viene correlata ad un anomalo andamento o agli effetti della sospensione dei lavori in corso d'opera e che si prospetta in caso di intervenuto successivo completamento dei lavori, e non al caso di risoluzione del contratto (Cass. Cassazione n 14779 del 10.7.2020). Infatti “le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione” (Cass. 24/02/2014, n. 4391; Cass., 2/03/2009, n. 5010; Cass.,
22/12/2011, n. 28429). Esse costituiscono quindi un onere che l'impresa è chiamata a sostenere per 1 Si riporta per comodità: “L'impresa ha altresì subito, in ragione del fermo cantiere protrattosi dalla data fissata per consegna del 2.4.2019 alla data del 4.11.2019 di risoluzione del contratto, maggiori oneri per spese generali infruttifere. Tale voce di danno può essere quantificata, in analogia con i criteri stabiliti in materia di appalti pubblici dal D.M. n. 49/2018, sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 6,5 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione. L'importo è di € 24.633,56 (cfr. relazione tecnica, allegato 28). L'impresa, per il medesimo periodo di sospensione del cantiere, ha diritto altresì alla lesione dell'utile, coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2,comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Il tutto per un importo di € 37.897, Il danno da mancato utile corrisponde, invece, al danno subito per anticipata cessazione del rapporto contrattuale, e che può essere determinato secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in una misura ricompresa tra il 5% e 10% dell'importo contrattuale netto, detratto l'acconto di € 177.000,00 percepito (comprensivo di IVA). Per un importo non inferiore ad € 45250,00. pagina 4 di 9 effetto della attività in corso di svolgimento, inerenti allo stesso impianto del cantiere (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 28404 del 05/11/2024), sicchè la stessa configurazione di tale posta di danno non è rinvenibile nella fattispecie data, in cui i lavori più direttamente afferenti la realizzazione delle opere edilizie non hanno mai avuto inizio, mentre le attività propedeutiche svolte da hanno trovato Pt_1 riconoscimento come statuito in sentenza.
1.2.2 Per quanto attiene il danno da mancato utile la giurisprudenza, nel premettere che nei rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, come l'appalto privato, può configurarsi ai danni dell'appaltatore il pregiudizio da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente, ha affermato che esso “può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità” ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024). Il principio è stato applicato dalla Suprema Corte anche in tema di risoluzione per inadempimento del committente ( Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2023, n. 27690).
Va richiamato, a monte, che il mancato guadagno deve individuarsi nell'utile netto conseguito con la realizzazione dell'opera e non con i ricavi, e cioè nella “differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere”( Cass. civ.,
Sez. II, 17/07/2020, n. 15304). E' stato pertanto affermato con che il mancato guadagno “si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori”
(Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024, n. 9132 del 06/06/2012).
in sede di comparsa di costituzione in primo grado ha allegato di avere patito tale danno ed ha Pt_1 prodotto una relazione (doc. 28 fasc.I grado chiedendo in sede di memoria istruttoria del Pt_1
9.2.2022 lo svolgimento di c.t.u. che non ha trovato accoglimento2,destinata ad accertare, tra le altre,
l'esistenza anche di tale posta, quantificandone l'ammontare ( “Spese Generali, lesione utile e mancato utile € 107.781,35”).
In sede di appello l'appellata ha contestato l'assenza di allegazione della controparte, che nulla avrebbe documentato nel giudizio di primo grado al fine della individuazione e quantificazione del preteso patito 2 La c.t.u. disposta dal giudice ha avuto ad oggetto il seguente quesito: “ C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad estrarre copia di eventuale documentazione presso le competenti P.A.: -accerti se il progetto posto a base del contratto era affetto da errori, vizi e/o omissioni, con particolare riferimento alla descrizione e quantificazione delle opere relative al rifacimento delle fondazioni e del tetto di copertura;
- in caso di risposta positiva al quesito che precede, accerti se gli errori o le omissioni progettuali hanno determinato la necessità di eseguire delle opere in variante necessarie per poter dare corretta esecuzione al contratto, specificandone l'entità e la natura;
- quantifichi l'importo delle opere in variante eventualmente necessarie, sia alla stregua di quanto previsto nel contratto sottoscritto tra le parti, sia alla stregua della corrispondenza intercorsa dalle parti sul punto, dando altresì conto del costo stimato sulla base delle tariffe della CCIA vigenti all'epoca; quantifichi, inoltre, l'importo delle opere propedeutiche eseguite dalla l'installazione del cantiere con baraccamenti, WC, CP_7 recinzioni, pulizia e saggi, anche alla stregua della relazione tecnica di parte e dei documenti versati in atti;
- tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal C.T.U. e delle controproposte delle parti” pagina 5 di 9 danno, più specificatamente escludendo la valenza probatoria della relazione di parte, evocata a sostegno della propria pretesa dall'appellante.
In punto di allegazione deve rilevarsi come sin dalla comparsa di costituzione, abbia dedotto il Pt_1 pregiudizio patito dal mancato avvio dei lavori e dalla mancata percezione dell'utile e chiesto altresì il risarcimento dei costi sostenuti per fare fronte alla commessa.Quanto alle allegazioni probatorie ritenuto di assolvere al proprio onere allegando il contratto e documentazione attestante anche CP_8 una serie di attività utili a consentire di dare avvio ai lavori fatti oggetto di appalto, opere che pacificamente sono state svolte, come riconosciuto anche dal giudice di primo grado relativamente agli interventi di approntamento cantiere.
Non è pertanto possibile inferire che sia stata carente di allegazione il patito danno da mancato guadagno, concretatosi nell'accrescimento patrimoniale pregiudicato, e successivamente impedito, del venire meno della prosecuzione della esecuzione delle opere per la comunicazione di di volere CP_1 interrompere il rapporto contrattuale.
Viene quindi in rilievo più che la carenza di allegazione sull'an, la idoneità e pregnanza delle allegazioni probatorie a supporto della pretesa.
L'appellata ha dedotto che l'appellante non ha “fornito prova ed allegato documenti, quali in primis il progetto delle opere da realizzare ed i relativi computi, l'ammontare dei costi anche in termini di materiali necessari al completamento delle opere, idonei ad identificare e/o paventare una modalità di individuazione e calcolo di un utile netto / mancato guadagno” ( p. 3 comparsa conclusionale).
Trattasi di argomenti non pertinenti ove si consideri in primo luogo che il progetto, per il quale tra l'altro si è resa necessaria variante in ragione della inidoneità originaria, era di competenza della committenza.
Inoltre il contratto ha avuto ad oggetto un appalto a corpo, con una durata di 15 mesi, sicchè non è dato rinvenire, in quanto non esistente, alcun capitolato o computo specifico, diversamente da quanto poi calcolato per la variante che ha costituito oggetto di addendum sul quale le parti non hanno trovato accordo. Il CTU, nel rispetto del perimetro del quesito assegnato, “ha supposto che per ragioni di Pt_1 budget e di opportunità avesse elaborato una stima dei costi e degli utili prima di fare la proposta economica alla base del contratto sottoscritto con (stima che viene operata prima di ogni CP_1 altra iniziativa sulla base delle informazioni che si possono dedurre dal progetto e dal capitolato delle opere”.
Sul punto viene in rilievo che, ai sensi dell'art 2056 c.c., il criterio equitativo costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante.In tema di liquidazione equitativa “mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove per le caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può "restringersi" all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova”( Cass.Sez.3 ordinanza n 13515 del 29.4.2022).
Si è fatto strada il principio secondo cui, in via analogica, sia applicabile anche all'appalto privato quanto oggetto di disciplina in materia di appalto pubblico, sicchè il danno da mancato guadagno possa essere “ quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla
pagina 6 di 9 disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate”(Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024).
Nel caso in esame le opere in senso stretto non hanno avuto avvio, sicchè non è dato individuare “opere parzialmente realizzate” quale componente utile a determinare l'utile netto che avrebbe Pt_1 conseguito ( Sez. 2 - , Ordinanza n. 8038 del 21/03/2023). Trattasi di dato che suggerisce pertanto l'approccio al criterio equitativo in termini più severi, in linea d'altra parte con quanto sin dall'origine richiamato dall'appellante, consistente nella applicazione sul corrispettivo a corpo pattuito, pari ad euro 1.080.000,00, di una percentuale del 5 % del compenso pattuito, al netto dell'iva, percentuale idonea a commisurare in termini equitativi il mancato guadagno ( p.
4.atto di appello;
relazione doc. 28), al lordo dell'acconto percepito, oggetto di obbligazione restitutoria. L'ammontare del danno da mancato utile è pertanto individuabile in via equitativa in euro 54.000,00.
L'appellata committente non ha neppure dedotto che bbia conseguito guadagni sostitutivi (Cass Pt_1 sez. 2 - , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017), anzi, per contro, l'appellante ha affermato di avere rinunciato ad altro appalto aggiudicato dal Comune di Comun Nuovo.
Pertanto, deve riconoscersi a l'ulteriore importo di euro 54.000,00 a titolo di risarcimento del Pt_1 danno per lucro cessante, importo che si aggiunge a quanto già fatto oggetto di riconoscimento in primo grado.
1.2.3 Quanto alla lesione da ritardata percezione dell'utile, trattasi di voce che evoca il pregiudizio da mancato godimento tempestivo della somma percepienda..
In realtà, tale argomento deve essere del tutto disatteso, dato che ha comunque percepito un CP_1 acconto superiore a quanto le spettasse, come si evince dal fatto che la stessa è obbligata a restituire parte di quanto percepito, e dunque nulla può lamentare a tale titolo.
Il parziale accogliento dell'appello principale comporta che la somma che deve restituire a Pt_1
per effetto della intervenuta risoluzione del contratto ammonti ad euro 76.000,00 (130.000,00– Parte_4
54.000,00).
Va in proposito richiamato che la sentenza di primo grado ha individuato l'ammontare della somma oggetto del diritto alla restituzione a favore di , avendo previamente compensato il credito CP_1 consistente nell'acconto versato con quanto oggetto di risarcimento a favore di Pt_1
Il diverso ammontare della somma dovuta da a titolo di risarcimento del danno comporta la CP_1 riduzione dell'ammontare della somma oggetto di condanna restitutoria.
2. Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta l'apprezzamento del motivo di appello incidentale condizionato di , che verte sul riconoscimento degli interessi sul credito oggetto di CP_1 condanna, e che deve essere accolto.
Invero, si richiama il principio consolidato secondo cui se il credito eccepito in compensazione è certo, e liquido ed esigibile, il giudice accerta la compensazione con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti (Cass. civ. S.U. del 5 novembre 2016, n. 23225). Poiché il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto della quantificazione giudiziale, tale credito si pagina 7 di 9 estingue – per la parte compensata - alla data della liquidazione giudiziale. Per la parte residua, non è contestato che abbia percepito l'acconto in buona fede sicchè, ai sensi dell'art 2033 c.c., Pt_1 sull'importo dovuto in restituzione a sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda CP_1 fino al saldo.
3. Quanto al secondo motivo di appello principale, relativo al riparto delle spese, lo stesso deve essere accolto, per le ragioni che seguono, ed anche in considerazione del fatto che il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolazione delle spese di lite.
Come sopra fatto cenno la condanna al pagamento di somme a favore dell'immobiliare è pronuncia restitutoria conseguente la dichiarazione di risoluzione del contratto tra le parti, mentre la stessa committente è stata condannata al risarcimento del danno in favore di quale conseguenza Pt_1 dell'accertato inadempimento colpevole. La statuizione a favore di è pertanto soltanto l'effetto CP_1 della compensazione operata tra quanto oggetto di obbligazione restitutoria a carico di ed il Pt_1 diritto in capo alla medesima al risarcimento per il danno da risoluzione per causa imputabile alla controparte, quale parte che ha visto accolte le domande da lei stessa svolte in via riconvenzionale.
, pertanto, è parte sostanzialmente soccombente, e questo fin dal primo grado, essendo stata CP_1 dichiarata la risoluzione del contratto per suo inadempimento colpevole, a cui è conseguita la condanna al risarcimento del danno a favore di Pt_1
5. Stante quindi che in sede di appello ha visto accolte altre voci di credito risarcitorio ulteriore, Pt_1
l'esito complessivo della lite la vede vittoriosa, seppure la pretesa azionata sia stata riconosciuta in termini minori rispetto a quanto oggetto di richiesta, sicchè deve essere condannata alla CP_1 rifusione alla controparte della maggior parte delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di due terzi delle stesse, mentre il fatto che la parte stessa non si sia offerta di restituire la parte in eccesso rispetto all'acconto percepito, nonché l'ammontare della pretesa in termini apprezzabilmente superiori a quanto riconosciuto, consente di compensare il residuo terzo, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
Resta ferma la statuizione del primo grado quanto al carico delle spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n.7573/ 2024, pubblicata in data 5.8.2024, così provvede:
1) condanna a restituire in Parte_1 favore di il minore importo di euro 76.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 2) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e condanna
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_1
i restanti due terzi delle stesse, che determina per l'intero in euro 14.103,00 per il primo grado
[...] di giudizio, oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, ed in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Luciano Costanzo dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in Milano il 12.2.2025.
Il consigliere
Roberta Nunnari
La presidente
Anna Mantovani
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