Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2021, proposto da
AD IZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Tognon, Giorgio Roman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Este, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione 7;
nei confronti
Parco Regionale dei Colli Euganei, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 31655 del 10/08/2021 del Dirigente, ing. Andrea Chiorboli, dell'Area III (Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale e Ambiente) del Comune di Este di comunicazione di improcedibilità, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica n. 495/2021, riferimento prot. 25238 del 24/06/2021, notificato al ricorrente a mezzo del messo comunale in data 10/08/2021, avente ad oggetto l'“Accertamento di conformità per straordinaria manutenzione in assenza di titolo di porzione di fabbricato esistente posto al piano terra" (localizzazione dell'intervento in Comune di Este, Via Principe Umberto n. 10/A) e contestuale rigetto della pratica e sua archiviazione con esito negativo; e di tutti gli atti presupposti, connessi, preparatori e consequenziali ivi compresa l'eventuale relazione tecnica dell'indicato Responsabile dell'Istruttoria, non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Este;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il Sig. CH AD ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 31655 del 10/08/2021 di comunicazione di improcedibilità della segnalazione certificata di inizio attività (pratica n. 495/2021) presentata dal ricorrente per la sanatoria di un locale ad uso magazzino di 4,96 mq di superficie e 12,70 di volume realizzato in ampliamento di un preesistente negozio sito nel centro storico del Comune di Este.
2. Il gravame è affidato alla denuncia di tre articolate doglianze con cui si deduce:
“ I) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Irragionevole richiamo alla motivazione del precedente provvedimento prot. n. 3357/2019 di diniego di P.d.C. in sanatoria.
II) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) e lett. e).6 del DPR 380; erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria. Omesso inquadramento dell’intervento nella fattispecie della manutenzione straordinaria ed omessa considerazione del carattere pertinenziale “urbanistico” dell’intervento in questione.
III) Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, omissione delle garanzie partecipative, violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 6 L. 241/1990, dell’art. 20 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 97 Cost.; difetto di motivazione per omesso soccorso istruttorio” .
3. Il Comune di Este, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti nel fascicolo del procedimento e una memoria in cui ha contestato nel merito le censure ex adverso svolte e ha concluso per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
4. Parte ricorrente ha replicato con memoria, in cui contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito le parti hanno depositato documenti e memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedendone l’accoglimento.
6. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
7.1. Con la seconda doglianza, che va esaminata in via prioritaria per ragioni logiche, il ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe correttamente inquadrato l’intervento nella fattispecie della manutenzione straordinaria, ovvero quale opera/modifica necessaria per rinnovare e sostituire un preesistente manufatto, nonché per integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione della volumetria complessiva dell’edificio e mutamenti delle destinazioni d’uso.
L’assunto è privo di pregio giuridico, tenuto conto del fatto che l’intervento in esame era già stato oggetto di una precedente richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 2018, respinta con provvedimento poi impugnato dal ricorrente, che ha successivamente rinunciato al ricorso (R.G. n. 389/2019).
Lo stesso ricorrente, nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui innanzi, aveva qualificato l’intervento de quo come un “nuovo” intervento, mentre la nuova SCIA del 2021 non ha fornito alcun elemento che potesse giustificare la riqualificazione dello stesso come “ manutenzione straordinaria ”.
La giurisprudenza ha chiarito che un intervento non può essere qualificato come “ manutenzione straordinaria ” ove non sia possibile accertare con sicurezza l’originaria consistenza planivolumetrica del manufatto, non essendo sufficienti al riguardo meri elementi presuntivi, e che è onere del proprietario provare la preesistenza e le caratteristiche originarie del manufatto.
Nel caso di specie, tali requisiti risultano totalmente carenti, atteso che la relazione tecnica allegata alla SCIA, pur pretendendo di qualificare l’intervento come di “ manutenzione straordinaria ”, non fornisce alcun elemento in ordine alla conformazione originaria ed alla volumetria e datazione della presunta preesistenza (che è collocata negli anni 2000 – 2001), appalesandosi peraltro contraddittoria con quanto affermato nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 2018 dove invece si attestava che il magazzino oggetto di regolarizzazione era stato realizzato in data 02.01.2018 e costituiva un intervento di ampliamento del manufatto precedente.
Nella nuova SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 24.06.2021 ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 veniva infatti rappresentato che:
- la sanatoria riguarda un intervento realizzato in data 2000 in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della segnalazione;
- non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi;
- la tipologia di intervento richiesto va inquadrata come “ accertamento di conformità per straordinaria manutenzione in assenza di titolo di porzione di fabbricato esistente posto al piano terra ” (cfr. punto 1.5. della relazione tecnica di asseverazione).
Anche la dichiarazione del tecnico in ordine alla impossibilità di reperire i titoli abilitativi, essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi, risulta non veritiera atteso che il Comune ha documentato che l’immobile è stato interessato nel tempo da vari interventi (richiesta di autorizzazione edilizia n. 3622/2435 del 26.3.1970 per un intervento di restauro dell’immobile; condono edilizio presentato in data 29.12.1986 con prot. n. 16332; DIA presentata in data 19.7.1999 per la realizzazione di opere interne; domanda di permesso di costruire in sanatoria del 5.7.2018).
Privo di pregio è l’assunto secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare il carattere asseritamente pertinenziale anche in senso urbanistico/edilizio del magazzino, atteso che nel caso di specie si è al cospetto non già di un volume pertinenziale ma di un ampliamento realizzato sine titulo in diretto prolungamento dell’edificio principale che ha determinato un incremento volumetrico dello stesso.
Ne consegue pertanto che l’intervento non è riconducibile alla categoria della “ manutenzione straordinaria ”, che presuppone l’invarianza dei volumi e delle superfici utili dell’immobile interessato dall’intervento, ma a quella della “ nuova costruzione ” di cui alla lett. e.1) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n 380/2001.
Cosicchè appare inconferente anche il richiamo alla disciplina relativa agli interventi pertinenziali, in quanto secondo la giurisprudenza “ l’ampliamento di un fabbricato preesistente non può essere considerato pertinenza, diventando parte dell’edificio di cui completa, una volta realizzato, la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio medesimo ” (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 3 maggio 2019, n. 1220; Tar Umbria, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 81; Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 aprile 2015, n. 4975).
7.2. Alla luce delle superiori considerazioni va respinto anche il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, nella sua parte motiva, ha richiamato le motivazioni poste alla base del precedente provvedimento di diniego di sanatoria malgrado la SCIA avesse qualificato diversamente l’intervento.
Come è stato ampiamente illustrato, l’abuso oggetto delle due richieste di sanatoria è esattamente lo stesso e la diversa qualificazione dell’intervento abusivo di cui alla SCIA appare rappresentare piuttosto un mero espediente elusivo del precedente diniego i cui effetti si sono ormai consolidati.
Con il primo provvedimento di diniego, il Comune aveva statuito che la sanatoria non fosse accoglibile per il contrasto (sotto diversi profili) con la normativa urbanistica vigente. Tali ragioni sono estensibili anche alla successiva determinazione di improcedibilità della SCIA oggetto del presente gravame.
7.3. Da ultimo va respinta anche la terza censura con cui parte ricorrente postula l’illegittimità del provvedimento per mancata attivazione da parte del Comune del soccorso istruttorio, atteso che questo istituto è applicabile quando si tratta di integrare carenze documentali di natura formale, ma non può essere richiamato per sopperire, come nel caso di specie, a carenze sostanziali o strutturali della domanda.
Ad ogni modo trattandosi di un provvedimento vincolato, trova applicazione nel caso in esame la previsione normativa di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/90 nella parte in cui stabilisce che “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (Tar Lazio, sez. IV-ter, 8.11.2023, n. 16569).
8. In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l’infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va pertanto respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Este delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO