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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 CodiceFiscale_1
MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in
Via Calatafimi, 1/B; contro
. (P.IVA ), corrente in Ferrara, in via S. Aleramo n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore della medesima, (C.F. Parte_2 C.F._2
), con patrocinio degli Avv.ti CARLA PAOLUCCI e ERMANNO ROSSI, elettivamente
[...] domiciliata presso lo Studio sito in Ferrara, in Via Palestro, 71;
in punto a: risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertarsi e dichiararsi, per i titoli di cui in premessa, la responsabilità del convenuto nella causazione della malattia professionale di cui il ricorrente è portatore e conseguentemente condannarsi
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Ferrara, Via S. Aleramo n.13 a risarcire al signor tutti i danni derivanti dalla malattia Parte_1 professionale de qua, come de-scritti in narrativa, per il complessivo importo di € 20.972,46 già al netto dell'indennizzo ovvero per la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_2 alle spese mediche pari ad € 305,00 ed oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“A) IN VIA PRINCIPALE:, contrariis reiectis, respingersi in toto le domande, anche istruttorie, proposte ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, E accertarsi e dichiararsi che tutti i danni di cui il Parte_3 ricorrente chiede il risarcimento nella presente causa e ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro convenuto sono quantificabili, già al netto della somma liquidata dall' , nell'importo di euro CP_2
pagina 1 di 7 3.163,21, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa, ovvero
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nell'importo di euro 3.410,21, già al netto della somma liquidata dall' , o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di CP_2 causa, in quanto ragguagliati al grado di inabilità lavorativa del 6% riconosciuto dall' sulla CP_2 base delle Tabelle del Tribunale di Milano, o comunque al grado inferiore al 10% richiesto in ricorso che verrà accertato in corso di causa, dichiarandosi altresì in ogni caso non dovuta la personalizzazione in aumento del danno;
B) IN OGNI CASO, NELLA DENEGATA IPOTESI DI SOCCOMBENZA E SALVO GRAVAME, ove la Società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore dovesse Controparte_1 essere ritenuta responsabile o corresponsabile della malattia professionale riconosciuta dall' al CP_2 ricorrente e, per tale motivo, ritenuto dovuto in favore del ricorrente il relativo Parte_1 risarcimento dallo stesso richiesto nel presente giudizio, tenersi indenne l'assicurata CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di quanto detta Società sia tenuta a pagare
[...]
(capitale, interessi e spese) per tutti i danni derivati al predetto ricorrente dalla malattia professionale riconosciuta dall' di cui lo stesso risulta affetto, e di cui la Società resistente sia ritenuta CP_2 civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e conseguentemente dichiararsi tenuta la Compagnia Assicuratrice (Cod. Fisc. e P. IVA ), con Sede legale in Milano, CP_3 P.IVA_2
P.zza Tre Torri n.
3, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza delle garanzie assicurative di cui alla polizza stipulata con ovvero di quella ritenuta pertinente al caso di specie, a Controparte_1 mantenerne indenne e manlevata detta resistente condannando detta Compagnia al Controparte_1 pagamento direttamente in favore del ricorrente , o alternativamente in favore della Parte_1 resistente di quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere. Controparte_1
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 28.03.2023 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine Controparte_1
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 29.03.2013 al 11.03.2020, con la qualifica di operaio con inquadramento nel 3 livello del ccnl settore Metalmeccanica Industria, di avere svolto attività di gommista addetto alla sostituzione e alla convergenza di cerchioni e pneumatici di autoveicoli, motoveicoli e furgoni nella filiale di Ferrara dall'assunzione fino al 01.06.2015, data del trasferimento alla nuova filiale di Rovigo, dove, nonostante la nomina a capo officina, continuava a svolgere le precedenti mansioni.
Affermava il ricorrente che le mansioni svolte nella prima sede (Ferrara) erano varie ed in particolare consistevano nel: (I) movimentare manualmente pneumatici da 15kg a 45 kg;
(II) in periodi di cambio pneumatici (primavera/autunno) trattare anche 100 mezzi al giorno;
(III) rimuovere i pneumatici da sostituire da un mezzo sollevato a 160cm da terra e montare le gomme nuove chinandosi a terra per sollevare lo pneumatico ed inserirlo, ruotando il bacino, negli appositi supporti della ruota;
(IV) a fine pagina 2 di 7 giornata, con l'aiuto di un collega, caricare manualmente i treni di gomme sostituiti su un furgone, raggiungere il deposito a circa 10km di distanza, scaricarli sempre manualmente per sistemarli in colonne da 8 pneumatici riposti uno sopra l'altro; (V) individuare nel deposito, infine, i treni di gomme per il giorno seguente, caricarli manualmente sul furgone per trasportarli fino all'officina dove venivano scaricati pronti per essere utilizzati.
Parimenti nella seconda sede (Rovigo), il ricorrente continuava a svolgere mansioni di gommista con le modalità descritte in precedenza: la movimentazione all'interno del deposito continuava ad essere manuale ed in alcuni casi il prelievo dei pneumatici avveniva “arrampicandosi” sugli scaffali, data l'assenza di strumenti automatizzati.
aggiungeva inoltre che – dopo il riconoscimento della malattia professionale da parte Pt_1 dell' nella misura del 6% - si sottoponeva, il 25.03.2021, a visita medico-legale, all'esito della CP_2 quale il dott. gli diagnosticava una: “discopatia lombare con protusioni multiple. Tale Per_1
patologia è causalmente ricollegabile alla attività lavorativa svolta presso il Esita Controparte_1 un'invalidità permanente (danno biologico) quantificabile nella misura del 10%”.
L'attore si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere la condanna della ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a motivo della malattia professionale sofferta.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che Controparte_1 preliminarmente istava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di dalla quale CP_3
chiedeva di essere indennizzata e manlevata in forza della polizza n. 731712628 con la stessa conclusa,
e nel merito resisteva al ricorso evidenziando che: (I) i pneumatici da movimentare pesavano in media
15-20 kg, fino a un massimo di 23kg; (II) nei periodi di cambio pneumatici (primavera/autunno) solo a
Ferrara l'attività si svolgeva su circa 100 mezzi al giorno, ma in un periodo di cinque mesi complessivi e veniva suddivisa tra 7-8 dipendenti, mentre a Rovigo i mezzi lavorati al giorno erano circa 30 e i dipendenti addetti 3 ; (III) la rimozione dei pneumatici avveniva da un mezzo sollevato ad un altezza variabile, scelta dall'operatore secondo la propria statura, in posizione eretta;
(IV) il peso delle gomme trasferite a fine giornata era compreso tra i 6 e gli 8kg formando colonne di circa 160 cm;
(V) non esistono muletti o ausili che agevolino questo tipo di trasporto.
Per quanto riguardava l'attività svolta a Rovigo, invece, affermava che il Tribunale di Rovigo aveva riconosciuto a il 4° livello CCNL, avendo accertato lo svolgimento anche di attività di Pt_1
carattere amministrativo, oltre che di coordinamento con altri dipendenti, con conseguente sensibile riduzione di quelle proprie di un gommista.
pagina 3 di 7 Aggiungeva la resistente che il contratto con si risolveva, dopo comportamenti non Pt_1
consoni del dipendente, in data 11.03.2020 per effetto di licenziamento disciplinare senza preavviso.
Riteneva infine la convenuta che fosse inesistente il nesso eziologico tra l'attività prestata a favore della e la patologia contratta dall'attore, non potendosi escludere che la stessa Controparte_1
fosse stata originata da altre attività extra lavorative o dalla nuova attività intrapresa da Pt_1
nella UNASANS SRL, dedita prevalentemente alla riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.
Alla prima udienza del 30.05.23 il giudice autorizzava la chiamata in causa di , CP_3
disponendo la comparizione di tutte le parti alla successiva udienza del 14.07.2023, nella quale
[...]
dichiarava però di rinunciare alla chiamata in causa di , avendo CP_1 CP_3
raggiunto con la stessa un accordo.
La causa veniva istruita dapprima mediante CTU medico legale al fine di esperire il tentativo di conciliazione, in seguito – rifiutata la proposta di conciliazione formulata dal Giudice – si ammetteva prova testimoniale, espletata nell'udienza del 18.06.2024.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva discussa – previo deposito di note ex art. 429, comma II c.p.c. – all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, partendo dall'analisi dell'art. 2087 c.c. il quale pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
La Suprema Corte ha più volte ribadito come la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma sorga con la violazione di obblighi imposti o da specifiche norme di legge o anche solo suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche (Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509; Cass. civ. sez. lav. 5 luglio, n. 17668), qualora il datore non abbia violato gli obblighi di comportamento suggeriti dalle conoscenze sperimentate e dalle tecniche del momento o da altre utili norme di riferimento deve essere esclusa una responsabilità a suo carico (Cass. civ. Sez. lavoro, 12/07/2004, n. 12863).
Va però ricordato che, in tema di onere della prova, incombe sul dipendente che lamenti di aver subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare oltre all'esistenza del danno stesso, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra i due elementi.
pagina 4 di 7 Solo se il lavoratore riesca a fornire tale prova sussiste per il datore di lavoro – che voglia evitare una qualche forma di responsabilità - l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, correlato alle modalità del fatto dal quale si pretende far discendere la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (Cassazione, sentenza 20.03.2022, 10115; Cassazione, Sez. lav. 15 ottobre 2014, n. 21825) e ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Il solo provvedimento dell' di riconoscimento della malattia professionale – hanno aggiunto gli CP_2
ermellini - non può assumere, ai fini di una eventuale responsabilità del datore di lavoro, né valenza indiziaria, stante la sua inopponibilità alla società, né valore di fatto notorio, non potendosi giuridicamente individuare come tale (Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, n.7515).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di aver dovuto svolgere dal 2013 al 2020 mansioni caratterizzate da movimentazione manuale dei carichi di peso notevole, postura incongrua, movimenti ripetitivi, inadeguatezza ed insufficienza dei periodi di recupero.
Dalle risultanze della CTU e dall'escussione testimoniale non sembra ravvisarsi una forma di responsabilità della , in merito alla determinazione della malattia lamentata. Controparte_1
L'esame testimoniale non ha dimostrato il superamento del carico massimo consentito per la movimentazione dei pesi, definito in 30kg, per i soggetti di sesso maschile della fascia d'età corrispondente al periziato, come evidenziato nella relazione del CTU dott. Per_2
Infatti, non appare dimostrato con esattezza se il peso di gomme e cerchioni spostati manualmente abbia superato quello consentito, se , ex dipendente della convenuta, riferisce: “le CP_4
gomme vuote non pesano molto, ma con il cerchione pesano di più, anche a seconda delle macchine
[…] anche se non conosco esattamente i pesi, posso dire che le gomme dei SUV o di furgoni, che trattavamo in officina, possono a mio avviso raggiungere anche il peso di 45kg”, ammettendo però che il numero di mezzi pesanti trattati era esiguo o addirittura inesistente (“tutti i giorni capitava di trattare camper, SUV, anche autocarri, a volte in un giorno di questi ne capitavano due, a volte nessuno”),
, anch'egli ex dipendente della convenuta, non conferma il peso limitandosi a riferire Testimone_1
“non so dire esattamente il peso dei pneumatici, per lo più operavamo su utilitarie, camper e furgoncini non li vedevamo tutti i giorni, i SUV erano con le auto, un misto”, mentre ES
, dipendente della convenuta, addetto all'officina si spinge ad azzardare “per gomme e
[...]
pagina 5 di 7 cerchioni da quanto so io arrivano a 25kg, […], anche per SUV e camper, la variazione di peso è minima”.
Va evidenziato, inoltre, come lo stesso DVR aziendale vieti di sollevare carichi oltre i 30kg per i soggetti di sesso maschile, ed ancora come non risulti confermato dall'escussione testimoniale nemmeno che i mezzi trattati nei periodi di cambio stagionale fossero un centinaio, come contenuto nel ricorso: il teste riferisce infatti “nei periodi di cambio gomme stagionali facevamo anche 30/40 CP_4
treni al giorno, per un paio di mesi, negli altri periodi circa la metà. In officina a Ferrara eravamo quattro, facevamo il lavoro insieme, a Rovigo a volte in tre a volte i due, a volte in quattro, a seconda del lavoro da fare”, aggiunge “in primavera ed autunno erano parecchi i mezzi Testimone_1 lavorati, non ricordo il numero preciso. Facevamo anche quattro o cinque macchine in un'ora, noi tre addetti all'officina, comunque il lavoro si faceva sempre in coppia”, anche non Persona_3 smentisce che “nel cambio stagionale delle gomme si lavoravano circa 30 mezzi al giorno. Erano per lo più automobili, c'erano talvolta furgoni”, così come conferma che “a Testimone_2
Rovigo nei periodi di cambio stagionale lavoravamo una trentina di mezzi, dipendeva dalla giornata di lavoro quanti camper, SUV e furgoncini ci fossero”,
Emerge dalle parole dei testimoni che gran parte delle attività avvenissero manualmente:
- afferma “usavamo i carrelli per spostare pneumatici e cerchioni, manualmente CP_4 veniva effettuato il montaggio del pneumatico sul mezzo”, conferma “quando Testimone_1
tiravamo giù le gomme dalle macchine e quando le montavamo operavamo manualmente, dal magazzino le spostavamo con un carrello, dal magazzino le prendavamo a mano”, nonché
[...] asserisce che “lo spostamento di pneumatici e cerchioni dal carrello al mezzo su cui Per_3
andavano montati avveniva manualmente e lo stesso per i pneumatici smontati da portare in magazzino” – ma ciò che non ha trovato adeguata dimostrazione nel giudizio è se e come siano stati superati i limiti ponderali consentiti, considerando anche che il teste ha precisato che per lo più Tes_1
l'officina operava su utilitarie e SUV, mentre camper e furgoncini non c'erano tutti i giorni.
In ogni caso, l'istruttoria condotta non ha confermato che proprio il lavoro prestato a favore della sia stato da solo sufficiente per determinare lo stato patologico del ricorrente, Controparte_1
non solo perché questo dipende da una eziologia multifattoriale, ma anche perché il ricorrente risulta avere svolto diverse attività nel corso della propria vita lavorativa.
Lo stesso CTU ritiene “sussistere il nesso di causa con l'attività lavorativa svolta lungo tutto l'arco dell'attività e non solo in rapporto con le mansioni svolte presso la ” CP_1
L'insorgenza della malattia può essere datata al 2020, con la comparsa di algoparestesie, come allegato dal ricorrente, mentre prima di tale data, il ricorrente aveva lavorato per la convenuta dal 2013, ma pagina 6 di 7 ancor prima di lavorare alla il periziato aveva svolto per 25 anni “mansioni a CP_1 maggiore o minore rischio di provocare una accelerazione dei fenomeni osteocondritici”, come appurato dal dott. in sede di esame diretto del periziando. Per_2
Infine, dall'istruttoria svolta non si può concludere che ci sia stata una violazione delle disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte della , relativa e coerente con la malattia CP_1
professionale riconosciuta e indennizzata in ambito . Lo stesso DVR aziendale, adottato proprio CP_2 nel 2013 (docc. 6 e 6 bis all. memoria), dava atto dell'adozione di misure di sicurezza con riferimento al montaggio/smontaggio pneumatici e dunque alla necessità di stazionamento eretto, consistenti nella possibilità di effettuare pause e di alternare le mansioni in modo da variare la posizione, mentre con riferimento alla movimentazione manuale dei carichi, lo stesso DVR evidenziava che era posto il divieto di sollevare carichi superiori a 30 kg per gli uomini e che comunque il rischio connesso a tali attività era “accettabile”, ovvero paragonabile a quello al quale era esposta la popolazione generale.
Conclusivamente, deve affermarsi che mentre parte ricorrente ha dimostrato adeguatamente nel presente giudizio la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'ambiente medesimo e la malattia, parte convenuta ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sicché il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda processuale, e il pregresso riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore pubblico, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 164/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , corrente in Ferrara, CP_1 Parte_2
in via S. Aleramo n. 13, ogni diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 CodiceFiscale_1
MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in
Via Calatafimi, 1/B; contro
. (P.IVA ), corrente in Ferrara, in via S. Aleramo n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore della medesima, (C.F. Parte_2 C.F._2
), con patrocinio degli Avv.ti CARLA PAOLUCCI e ERMANNO ROSSI, elettivamente
[...] domiciliata presso lo Studio sito in Ferrara, in Via Palestro, 71;
in punto a: risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertarsi e dichiararsi, per i titoli di cui in premessa, la responsabilità del convenuto nella causazione della malattia professionale di cui il ricorrente è portatore e conseguentemente condannarsi
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Ferrara, Via S. Aleramo n.13 a risarcire al signor tutti i danni derivanti dalla malattia Parte_1 professionale de qua, come de-scritti in narrativa, per il complessivo importo di € 20.972,46 già al netto dell'indennizzo ovvero per la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_2 alle spese mediche pari ad € 305,00 ed oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“A) IN VIA PRINCIPALE:, contrariis reiectis, respingersi in toto le domande, anche istruttorie, proposte ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, E accertarsi e dichiararsi che tutti i danni di cui il Parte_3 ricorrente chiede il risarcimento nella presente causa e ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro convenuto sono quantificabili, già al netto della somma liquidata dall' , nell'importo di euro CP_2
pagina 1 di 7 3.163,21, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa, ovvero
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nell'importo di euro 3.410,21, già al netto della somma liquidata dall' , o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di CP_2 causa, in quanto ragguagliati al grado di inabilità lavorativa del 6% riconosciuto dall' sulla CP_2 base delle Tabelle del Tribunale di Milano, o comunque al grado inferiore al 10% richiesto in ricorso che verrà accertato in corso di causa, dichiarandosi altresì in ogni caso non dovuta la personalizzazione in aumento del danno;
B) IN OGNI CASO, NELLA DENEGATA IPOTESI DI SOCCOMBENZA E SALVO GRAVAME, ove la Società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore dovesse Controparte_1 essere ritenuta responsabile o corresponsabile della malattia professionale riconosciuta dall' al CP_2 ricorrente e, per tale motivo, ritenuto dovuto in favore del ricorrente il relativo Parte_1 risarcimento dallo stesso richiesto nel presente giudizio, tenersi indenne l'assicurata CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di quanto detta Società sia tenuta a pagare
[...]
(capitale, interessi e spese) per tutti i danni derivati al predetto ricorrente dalla malattia professionale riconosciuta dall' di cui lo stesso risulta affetto, e di cui la Società resistente sia ritenuta CP_2 civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e conseguentemente dichiararsi tenuta la Compagnia Assicuratrice (Cod. Fisc. e P. IVA ), con Sede legale in Milano, CP_3 P.IVA_2
P.zza Tre Torri n.
3, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza delle garanzie assicurative di cui alla polizza stipulata con ovvero di quella ritenuta pertinente al caso di specie, a Controparte_1 mantenerne indenne e manlevata detta resistente condannando detta Compagnia al Controparte_1 pagamento direttamente in favore del ricorrente , o alternativamente in favore della Parte_1 resistente di quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere. Controparte_1
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 28.03.2023 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine Controparte_1
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 29.03.2013 al 11.03.2020, con la qualifica di operaio con inquadramento nel 3 livello del ccnl settore Metalmeccanica Industria, di avere svolto attività di gommista addetto alla sostituzione e alla convergenza di cerchioni e pneumatici di autoveicoli, motoveicoli e furgoni nella filiale di Ferrara dall'assunzione fino al 01.06.2015, data del trasferimento alla nuova filiale di Rovigo, dove, nonostante la nomina a capo officina, continuava a svolgere le precedenti mansioni.
Affermava il ricorrente che le mansioni svolte nella prima sede (Ferrara) erano varie ed in particolare consistevano nel: (I) movimentare manualmente pneumatici da 15kg a 45 kg;
(II) in periodi di cambio pneumatici (primavera/autunno) trattare anche 100 mezzi al giorno;
(III) rimuovere i pneumatici da sostituire da un mezzo sollevato a 160cm da terra e montare le gomme nuove chinandosi a terra per sollevare lo pneumatico ed inserirlo, ruotando il bacino, negli appositi supporti della ruota;
(IV) a fine pagina 2 di 7 giornata, con l'aiuto di un collega, caricare manualmente i treni di gomme sostituiti su un furgone, raggiungere il deposito a circa 10km di distanza, scaricarli sempre manualmente per sistemarli in colonne da 8 pneumatici riposti uno sopra l'altro; (V) individuare nel deposito, infine, i treni di gomme per il giorno seguente, caricarli manualmente sul furgone per trasportarli fino all'officina dove venivano scaricati pronti per essere utilizzati.
Parimenti nella seconda sede (Rovigo), il ricorrente continuava a svolgere mansioni di gommista con le modalità descritte in precedenza: la movimentazione all'interno del deposito continuava ad essere manuale ed in alcuni casi il prelievo dei pneumatici avveniva “arrampicandosi” sugli scaffali, data l'assenza di strumenti automatizzati.
aggiungeva inoltre che – dopo il riconoscimento della malattia professionale da parte Pt_1 dell' nella misura del 6% - si sottoponeva, il 25.03.2021, a visita medico-legale, all'esito della CP_2 quale il dott. gli diagnosticava una: “discopatia lombare con protusioni multiple. Tale Per_1
patologia è causalmente ricollegabile alla attività lavorativa svolta presso il Esita Controparte_1 un'invalidità permanente (danno biologico) quantificabile nella misura del 10%”.
L'attore si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere la condanna della ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a motivo della malattia professionale sofferta.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentata, che Controparte_1 preliminarmente istava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di dalla quale CP_3
chiedeva di essere indennizzata e manlevata in forza della polizza n. 731712628 con la stessa conclusa,
e nel merito resisteva al ricorso evidenziando che: (I) i pneumatici da movimentare pesavano in media
15-20 kg, fino a un massimo di 23kg; (II) nei periodi di cambio pneumatici (primavera/autunno) solo a
Ferrara l'attività si svolgeva su circa 100 mezzi al giorno, ma in un periodo di cinque mesi complessivi e veniva suddivisa tra 7-8 dipendenti, mentre a Rovigo i mezzi lavorati al giorno erano circa 30 e i dipendenti addetti 3 ; (III) la rimozione dei pneumatici avveniva da un mezzo sollevato ad un altezza variabile, scelta dall'operatore secondo la propria statura, in posizione eretta;
(IV) il peso delle gomme trasferite a fine giornata era compreso tra i 6 e gli 8kg formando colonne di circa 160 cm;
(V) non esistono muletti o ausili che agevolino questo tipo di trasporto.
Per quanto riguardava l'attività svolta a Rovigo, invece, affermava che il Tribunale di Rovigo aveva riconosciuto a il 4° livello CCNL, avendo accertato lo svolgimento anche di attività di Pt_1
carattere amministrativo, oltre che di coordinamento con altri dipendenti, con conseguente sensibile riduzione di quelle proprie di un gommista.
pagina 3 di 7 Aggiungeva la resistente che il contratto con si risolveva, dopo comportamenti non Pt_1
consoni del dipendente, in data 11.03.2020 per effetto di licenziamento disciplinare senza preavviso.
Riteneva infine la convenuta che fosse inesistente il nesso eziologico tra l'attività prestata a favore della e la patologia contratta dall'attore, non potendosi escludere che la stessa Controparte_1
fosse stata originata da altre attività extra lavorative o dalla nuova attività intrapresa da Pt_1
nella UNASANS SRL, dedita prevalentemente alla riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.
Alla prima udienza del 30.05.23 il giudice autorizzava la chiamata in causa di , CP_3
disponendo la comparizione di tutte le parti alla successiva udienza del 14.07.2023, nella quale
[...]
dichiarava però di rinunciare alla chiamata in causa di , avendo CP_1 CP_3
raggiunto con la stessa un accordo.
La causa veniva istruita dapprima mediante CTU medico legale al fine di esperire il tentativo di conciliazione, in seguito – rifiutata la proposta di conciliazione formulata dal Giudice – si ammetteva prova testimoniale, espletata nell'udienza del 18.06.2024.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva discussa – previo deposito di note ex art. 429, comma II c.p.c. – all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, partendo dall'analisi dell'art. 2087 c.c. il quale pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica…” dei prestatori di lavoro.
La Suprema Corte ha più volte ribadito come la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma sorga con la violazione di obblighi imposti o da specifiche norme di legge o anche solo suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche (Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509; Cass. civ. sez. lav. 5 luglio, n. 17668), qualora il datore non abbia violato gli obblighi di comportamento suggeriti dalle conoscenze sperimentate e dalle tecniche del momento o da altre utili norme di riferimento deve essere esclusa una responsabilità a suo carico (Cass. civ. Sez. lavoro, 12/07/2004, n. 12863).
Va però ricordato che, in tema di onere della prova, incombe sul dipendente che lamenti di aver subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare oltre all'esistenza del danno stesso, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra i due elementi.
pagina 4 di 7 Solo se il lavoratore riesca a fornire tale prova sussiste per il datore di lavoro – che voglia evitare una qualche forma di responsabilità - l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, correlato alle modalità del fatto dal quale si pretende far discendere la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (Cassazione, sentenza 20.03.2022, 10115; Cassazione, Sez. lav. 15 ottobre 2014, n. 21825) e ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Il solo provvedimento dell' di riconoscimento della malattia professionale – hanno aggiunto gli CP_2
ermellini - non può assumere, ai fini di una eventuale responsabilità del datore di lavoro, né valenza indiziaria, stante la sua inopponibilità alla società, né valore di fatto notorio, non potendosi giuridicamente individuare come tale (Cassazione civile sez. lav., 17/03/2021, n.7515).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato di aver dovuto svolgere dal 2013 al 2020 mansioni caratterizzate da movimentazione manuale dei carichi di peso notevole, postura incongrua, movimenti ripetitivi, inadeguatezza ed insufficienza dei periodi di recupero.
Dalle risultanze della CTU e dall'escussione testimoniale non sembra ravvisarsi una forma di responsabilità della , in merito alla determinazione della malattia lamentata. Controparte_1
L'esame testimoniale non ha dimostrato il superamento del carico massimo consentito per la movimentazione dei pesi, definito in 30kg, per i soggetti di sesso maschile della fascia d'età corrispondente al periziato, come evidenziato nella relazione del CTU dott. Per_2
Infatti, non appare dimostrato con esattezza se il peso di gomme e cerchioni spostati manualmente abbia superato quello consentito, se , ex dipendente della convenuta, riferisce: “le CP_4
gomme vuote non pesano molto, ma con il cerchione pesano di più, anche a seconda delle macchine
[…] anche se non conosco esattamente i pesi, posso dire che le gomme dei SUV o di furgoni, che trattavamo in officina, possono a mio avviso raggiungere anche il peso di 45kg”, ammettendo però che il numero di mezzi pesanti trattati era esiguo o addirittura inesistente (“tutti i giorni capitava di trattare camper, SUV, anche autocarri, a volte in un giorno di questi ne capitavano due, a volte nessuno”),
, anch'egli ex dipendente della convenuta, non conferma il peso limitandosi a riferire Testimone_1
“non so dire esattamente il peso dei pneumatici, per lo più operavamo su utilitarie, camper e furgoncini non li vedevamo tutti i giorni, i SUV erano con le auto, un misto”, mentre ES
, dipendente della convenuta, addetto all'officina si spinge ad azzardare “per gomme e
[...]
pagina 5 di 7 cerchioni da quanto so io arrivano a 25kg, […], anche per SUV e camper, la variazione di peso è minima”.
Va evidenziato, inoltre, come lo stesso DVR aziendale vieti di sollevare carichi oltre i 30kg per i soggetti di sesso maschile, ed ancora come non risulti confermato dall'escussione testimoniale nemmeno che i mezzi trattati nei periodi di cambio stagionale fossero un centinaio, come contenuto nel ricorso: il teste riferisce infatti “nei periodi di cambio gomme stagionali facevamo anche 30/40 CP_4
treni al giorno, per un paio di mesi, negli altri periodi circa la metà. In officina a Ferrara eravamo quattro, facevamo il lavoro insieme, a Rovigo a volte in tre a volte i due, a volte in quattro, a seconda del lavoro da fare”, aggiunge “in primavera ed autunno erano parecchi i mezzi Testimone_1 lavorati, non ricordo il numero preciso. Facevamo anche quattro o cinque macchine in un'ora, noi tre addetti all'officina, comunque il lavoro si faceva sempre in coppia”, anche non Persona_3 smentisce che “nel cambio stagionale delle gomme si lavoravano circa 30 mezzi al giorno. Erano per lo più automobili, c'erano talvolta furgoni”, così come conferma che “a Testimone_2
Rovigo nei periodi di cambio stagionale lavoravamo una trentina di mezzi, dipendeva dalla giornata di lavoro quanti camper, SUV e furgoncini ci fossero”,
Emerge dalle parole dei testimoni che gran parte delle attività avvenissero manualmente:
- afferma “usavamo i carrelli per spostare pneumatici e cerchioni, manualmente CP_4 veniva effettuato il montaggio del pneumatico sul mezzo”, conferma “quando Testimone_1
tiravamo giù le gomme dalle macchine e quando le montavamo operavamo manualmente, dal magazzino le spostavamo con un carrello, dal magazzino le prendavamo a mano”, nonché
[...] asserisce che “lo spostamento di pneumatici e cerchioni dal carrello al mezzo su cui Per_3
andavano montati avveniva manualmente e lo stesso per i pneumatici smontati da portare in magazzino” – ma ciò che non ha trovato adeguata dimostrazione nel giudizio è se e come siano stati superati i limiti ponderali consentiti, considerando anche che il teste ha precisato che per lo più Tes_1
l'officina operava su utilitarie e SUV, mentre camper e furgoncini non c'erano tutti i giorni.
In ogni caso, l'istruttoria condotta non ha confermato che proprio il lavoro prestato a favore della sia stato da solo sufficiente per determinare lo stato patologico del ricorrente, Controparte_1
non solo perché questo dipende da una eziologia multifattoriale, ma anche perché il ricorrente risulta avere svolto diverse attività nel corso della propria vita lavorativa.
Lo stesso CTU ritiene “sussistere il nesso di causa con l'attività lavorativa svolta lungo tutto l'arco dell'attività e non solo in rapporto con le mansioni svolte presso la ” CP_1
L'insorgenza della malattia può essere datata al 2020, con la comparsa di algoparestesie, come allegato dal ricorrente, mentre prima di tale data, il ricorrente aveva lavorato per la convenuta dal 2013, ma pagina 6 di 7 ancor prima di lavorare alla il periziato aveva svolto per 25 anni “mansioni a CP_1 maggiore o minore rischio di provocare una accelerazione dei fenomeni osteocondritici”, come appurato dal dott. in sede di esame diretto del periziando. Per_2
Infine, dall'istruttoria svolta non si può concludere che ci sia stata una violazione delle disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte della , relativa e coerente con la malattia CP_1
professionale riconosciuta e indennizzata in ambito . Lo stesso DVR aziendale, adottato proprio CP_2 nel 2013 (docc. 6 e 6 bis all. memoria), dava atto dell'adozione di misure di sicurezza con riferimento al montaggio/smontaggio pneumatici e dunque alla necessità di stazionamento eretto, consistenti nella possibilità di effettuare pause e di alternare le mansioni in modo da variare la posizione, mentre con riferimento alla movimentazione manuale dei carichi, lo stesso DVR evidenziava che era posto il divieto di sollevare carichi superiori a 30 kg per gli uomini e che comunque il rischio connesso a tali attività era “accettabile”, ovvero paragonabile a quello al quale era esposta la popolazione generale.
Conclusivamente, deve affermarsi che mentre parte ricorrente ha dimostrato adeguatamente nel presente giudizio la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'ambiente medesimo e la malattia, parte convenuta ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sicché il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda processuale, e il pregresso riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore pubblico, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese per CTU vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 164/2023 RG, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , corrente in Ferrara, CP_1 Parte_2
in via S. Aleramo n. 13, ogni diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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