Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 126/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. CECILIA LANCIONI;
Parte_1
- per parte opposta l'avv. LISA PICOZZI. Controparte_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 126/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Lancioni e dall'avv. Vincenzo Pinto del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Lungarno Bruno Buozzi n. 3, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, dall'avv. Lisa Picozzi del Foro di Pistoia ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via Della Costituzione n. 7, giusta procura in atti
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1030/2023 pubblicato il
27/11/2023.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in 05/05/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectiis:
1. In via preliminare:
- rigettare ogni richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1030.2023 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 25.11.2023, pubblicato il successivo 27.11.2023
(n. 2547/2023 R.G), notificato in data 15.12.2023, perché palesemente destituita di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2. Nel merito in via principale:
- in accoglimento della spiegata opposizione, rigettare integralmente le domande tutte proposte da col ricorso per ingiunzione, perché palesemente destituite di Controparte_1
2 R.G. 126/2024 fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1030.2023 emesso dal
Tribunale di Pistoia in data 25.11.2023, pubblicato il successivo 27.11.2023 (n. 2547/2023 R.G), notificato in data 15.12.2023, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
- accertare e dichiarare il credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 312,32, di cui alla fattura n. 387-2A del 16.3.2023, con ogni consequenziale pronuncia;
3. Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata creditrice nei confronti di Controparte_1
in forza (anche) della fattura n. 485 - 2A del 29.03.2023, quantificare l'importo Parte_1 dovuto da nella minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, per Parte_1
tutte le ragioni indicate in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia;
3. Nel merito in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il diritto di ad essere risarcita da Parte_1 Controparte_1
per il danno subito, per le circostanze dedotte in narrativa, nella misura di € 6.000,00 e/o
[...] nella diversa misura che sarà ritenuta congrua dal Tribunale all'esito della presente causa ed anche in via equitativa e disporre la compensazione tra tale importo e l'eventuale credito di
[...]
nei confronti di che sia accertato, in relazione ai fatti di Controparte_1 Parte_1
causa, con ogni consequenziale pronuncia.
4. In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/05/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria istanza ed accezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto N. 1030/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 25.11.2023 all'interno del procedimento monitorio R.G. 2547/2023.
In via principale: per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare l'opposizione della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo N. 1030/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia in data
25.11.2023, emesso all'interno del procedimento monitorio R.G. 2547/2023 R.G.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri di legge”.
3 R.G. 126/2024 ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_1
società ingiunzione di pagamento della somma di € 13.309,64 oltre interessi e Parte_1
spese di procedura, giuste fatture elettroniche n. 387-2A del 16/03/2023 per € 312,32 e n. 485-2A del 29/03/2023 per € 12.997,32-.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente opposizione deducendo che in Parte_1
data 09/1/2023 aveva trasportato il sollevatore modello MERLO P30 telaio 7036139 presso l'officina al fine di essere riparato;
quest'ultima, tuttavia, non solo non Controparte_1
consegnava alla società opponente alcun preventivo e/o ordine lavori contenente l'indicazione delle riparazioni necessarie e dei relativi costi, ma tratteneva il mezzo presso l'officina per quasi tre mesi, riconsegnandolo solo in data 29/03/2023 e in seguito a numerosi solleciti;
ricevuta, quindi, la fattura n. 485-2A del 29/03/2023 per € 12.997,32-, parte opponente ne contestava immediatamente l'importo, ritenuto eccessivo.
Ciò premesso in fatto, ha dedotto la nullità del contratto intercorso con Parte_1 [...] in quanto l'omessa indicazione del prezzo o, comunque, la sua indeterminabilità Controparte_1
costituirebbe mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto;
inoltre, ha dedotto l'insussistenza del credito portato dalla fattura n. 485-2A del 29/03/2023, contestando la debenza della somma ivi indicata sia con riferimento alla effettiva esecuzione delle lavorazioni sia con riferimento al quantum debeatur e ciò soprattutto con riguardo al numero delle ore di manodopera effettuate;
alcuna contestazione, invece, è stata sollevata con riferimento all'importo di € 312,32 portato dalla fattura n. 387-2A del 16/03/2023
Pertanto, alla luce delle difese spiegate, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna della società al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a causa della condotta negoziale tenuta;
difatti, a causa del ritardo nella riconsegna del mezzo, l'opponente avrebbe subito un pregiudizio quantificabile in € 6.000,00-, importo, quest'ultimo, da portare in compensazione con l'eventuale controcredito riconosciuto alla società opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/04/2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato. Controparte_1
4 R.G. 126/2024 In particolare, premettendo che il mezzo ricoverato presso l'officina versava in pessime condizioni e necessitava di interventi di riparazione dell'impianto elettrico, parte opposta ha dedotto di aver informato e aggiornato dello stato di avanzamento dei lavori;
quest'ultima, Parte_1
pertanto, era perfettamente a conoscenza delle ore di lavoro già svolte e non aveva eccepito alcunché con riguardo alle opere già realizzate, autorizzando, piuttosto, le ulteriori lavorazioni ancora necessarie;
contestata, infine, la sussistenza del danno lamentato dall'opponente, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione così come per il rigetto della domanda riconvenzionale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale.
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1030/2023 del 27/11/2023
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
5 R.G. 126/2024 Nel caso di specie, è circostanza pacifica che in data 09/01/2023 trasportava Parte_1 presso l'officina il sollevatore modello MERLO P30-12, telaio 7036139 Controparte_1 affinché quest'ultima provvedesse alla sua riparazione;
in detta occasione, come peraltro confermato dal testimone di parte opponente, sig. alcun preventivo di spesa veniva Testimone_1
richiesto da parte di alla in ordine ai costi delle lavorazioni Parte_1 Controparte_1
da effettuare sul macchinario (cfr. dichiarazione resa dal teste in risposta al Testimone_1 capitolo n. 2 di parte opposta: “
2. D.V.C. lei è a conoscenza del fatto che in data 09.01.2023 la richiedeva un preventivo di spesa alla per la riparazione del sollevatore Pt_1 CP_1 modello MERLO P30,12, telaio 7036139” “No, non è vero”).
Ebbene, in via del tutto preliminare, ritiene questo Tribunale che il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti in causa – quale creditrice opposta e quale Controparte_1 Parte_1
debitrice opponente - debba essere ricondotto al tipo contrattuale dell'appalto di servizi, atteso che il servizio di riparazione risulta effettuato dalla società opposta mediante la propria organizzazione di impresa, avvalendosi di dipendenti e operatori specializzati.
1.1. Tanto premesso, parte opponente eccepisce la nullità strutturale del contratto concluso con in quanto l'omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità Controparte_1
costituirebbero mancanza di uno dei suoi elementi essenziali e, pertanto, determinerebbero nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.-.
L'eccezione è infondata.
Basti qui rilevare l'art. 1957 c.c. in materia di appalto indica espressamente i modi di determinazione della misura del corrispettivo nel caso in cui le parti non l'abbiano indicata né abbiano stabilito il modo di determinarla;
pertanto, è evidente che le parti ben possono aver concluso il contratto tralasciando di occuparsi del prezzo o rimettendosi sul punto ai criteri legalmente previsti, non costituendo il predetto elemento requisito essenziale la cui mancata indicazione determina nullità strutturale del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.-.
1.2. Ferma, dunque, la prova circa la fonte contrattuale del rapporto negoziale intercorso tra le parti, ha eccepito, altresì, l'insussistenza del credito ingiunto in assenza di compiuta Parte_1 prova circa l'effettiva realizzazione di tutte le lavorazioni indicate nella fattura n. 485-2A del
29/03/2023.
L'eccezione è infondata, posto che parte opponente si è limitata a contestare in via del tutto generica ed indeterminata le lavorazioni eseguite, omettendo di indicare quali, tra le opere effettuate, non sarebbero state portate a termine;
peraltro, lo stesso testimone di parte opponente ha confermato che la società non aveva fornito a alcuna Parte_1 Controparte_1
specificazione in ordine alle lavorazioni da effettuare (cfr. verbale dell'udienza del giorno
6 R.G. 126/2024 08/04/2025; “se mi si chiede quali indicazioni mi erano state date dal reparto amministrativo rispondo che mi hanno detto di portare il mezzo a riparare presso l'officina autorizzata, senza ulteriori indicazioni”), circostanza, quest'ultima, confermata anche dal teste il Testimone_2 quale ha dichiarato che di aver “sempre avuto carta bianca sui lavori fatti” (cfr. dichiarazione del teste in risposta al capitolo n. 2 di parte opposta); pertanto, emerge che la società Tes_2
opponente aveva dato incarico a di ripristinare il funzionamento del mezzo Controparte_1 ivi trasportato, effettuando tutte le lavorazioni all'uopo necessarie.
Inoltre, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta è emerso come tra le due società vi fosse un frequente scambio di informazioni – sia via e-mail che via telefono – al fine di dare e ricevere notizie in ordine allo stato dei lavori sul macchinario, alle lavorazioni già effettuate e alle tempistiche per la consegna (cfr. teste in risposta al capitolo n. 3 di parte Testimone_1 opponente: “Lo so perché l'ho chiesto io personalmente, per telefono”; in risposta al cap. n. 5 di parte opponente: “[…] Io chiamavo qualche volta per avere informazioni sulle tempistiche”; teste in risposta al capitolo n. 3 di parte opponente: “Con della Testimone_3 Testimone_1 Pt_1 ci si sentiva almeno un paio di volte a settimana per l'aggiornamento sullo stato dei lavori e la restituzione della macchina è sempre stata richiesta una volta riparata”; in risposta al capitolo n. 4 di parte opponente: “[…] con ci si sentiva più o meno due volte a settimana, quindi lui era Tes_1 perfettamente informato sui movimenti della macchina”; teste in risposta al Testimone_2 capitolo 3 di parte opponente: “Questo non lo so, però so che la chiamava molto spesso per Pt_1 avere informazioni sul mezzo”); pertanto, parte opponente – al corrente del complessivo iter di riparazioni cui era stata sottoposto il sollevatore – ben avrebbe potuto indicare e contestare con esattezza le lavorazioni che – sebbene indicate nella fattura azionata - non sarebbero state effettuate o portate a termine, optando, invece, per una sommaria ed indistinta contestazione.
Infine, preme rilevare che alcun tipo di contestazione è stata sollevata con riferimento all'esito dell'intervento di riparazione effettuato dalla società opposta: è circostanza pacifica che il mezzo sia stato consegnato riparato in data 29/03/2023 e, dunque, risulta che la società opposta abbia correttamente portato a termine l'incarico affidatole;
pertanto, a maggior ragione, non si comprende quali siano state le lavorazioni asseritamente mancanti, atteso che la loro omissione avrebbe presumibilmente impedito il corretto funzionamento del sollevatore, funzionamento che, lo si ribadisce, non è stato in alcun modo oggetto di contestazione.
1.3. Parte opponente contesta, altresì, l'ammontare del credito portato dalla fattura 485-2A del
29/03/2023 con riferimento alla voce inerente le ore di manodopera effettivamente impiegate per le riparazioni.
L'eccezione è fondata.
7 R.G. 126/2024 Parte opposta, difatti, a fronte della specifica contestazione di parte opponente non ha fornito prova di aver effettivamente impiegato un numero pari a 170 ore di manodopera, così come indicato nella fattura n. 485-2A del 29/03/2023.
L'unica indicazione si rinviene nella comunicazione e-mail del 09/03/2023 contenente un riepilogo delle lavorazioni sino ad allora svolte e un totale di ore lavorate pari ad “€ 140,5 + 2 ore di trasporto per cavi” (cfr. doc. 2 di parte opposta). Tuttavia, detta indicazione, peraltro parziale e proveniente dalla stessa parte opposta non risulta riscontrata dall'opponente; difatti, non risulta in atti alcuna comunicazione in risposta alla suddetta e-mail e il testimone pur Testimone_1 riconoscendo come proprio l'indirizzo di posta elettronica cui la stessa era stata inviata, ha dichiarato di non ricordarne il contenuto (“se mi si chiede se io abbia mai visto la e-mail del
09/03/2023 rispondo che non ricordo, riconosco come mio l'indirizzo e-mail ivi indicato”); pertanto, detta comunicazione non può dirsi da sola sufficiente a ritenere dimostrato l'effettivo impiego di personale per il monte ore ivi indicato.
Stante, dunque, il difetto di prova in ordine a tale voce di corrispettivo, l'importo portato dalla fattura n. 485-2A del 29/03/2023 deve essere rideterminato sottraendo la somma di € 5.967,50 – pari al quantum relativo alla manodopera - dall'originario importo di € 12.997,32-, così per €
7.029,82-.
1.4. Incontestato, infine, l'importo di € 312,32 portato dalla fattura n. 387-2A del 16/03/2023 e rideterminato l'importo dovuto per le lavorazioni eseguite sul sollevatore per cui è causa in €
7.029,82-, parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €
7.342,14 oltre interessi legali dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo.
Il parziale accoglimento della spiegata opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo n.
1030/2023 del 27/11/2023 in questa sede opposto;
difatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito della società ingiunta, comporta l'impossibilità di confermare il decreto ingiuntivo che, dunque, va sempre integralmente revocato
(Cass. Civ. n. 21840/2013; Cass. Civ. n. 4436/2014).
Sulla domanda di risarcimento del danno formulata da parte opponente in via riconvenzionale
Parte opponente, in via riconvenzionale, formula domanda di risarcimento dei danni – quantificati in complessivi € 6.000,00 – subiti in conseguenza della condotta negoziale tenuta dalla società
8 R.G. 126/2024 opposta;
quest'ultima, infatti, laddove fosse stata resa edotta dei tempi e dei costi necessari per effettuare le lavorazioni di riparazione del macchinario avrebbe deciso di non intervenire sul mezzo, risultando preferibile optare per l'acquisto di un mezzo completamente nuovo.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante l'assoluto difetto di specifica allegazione e prova in ordine ai pregiudizi lamentati da parte opponente;
sul punto, difatti, quantificato in modo del tutto discrezionale il danno patito in € 6.000,00-, non Parte_1
solo non ha specificato in che cosa si sia sostanziato il pregiudizio dalla stessa lamentato, ma non ha neppure fornito idonea prova a sostegno della propria domanda, risultando a tal fine del tutto superflue le prove dalla stessa articolate in atti.
Sulle spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
Per i residui due terzi (2/3) le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima e liquidate complessivamente secondo i parametri medi di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, per entrambe le fasi monitoria e di opposizione tenuto conto del criterio del decisum (€ 7.342,14), per il giudizio di opposizione ridotto del 30 % il compenso per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per il compenso per la mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1030/2023 del 27/11/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
7.342,14 oltre interessi legali dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); condanna alla refusione dei residui due terzi (2/3) delle spese di lite in favore di Parte_1 Pt_2
9
[...] R.G. 126/2024 iquidate complessivamente come di seguito: Controparte_1
- per la fase monitoria: € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per la presente opposizione: in € 5.889,70 (4.566,70 + € 1.323,00 per spese di mediazione) per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 126/2024