Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n°830/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 830 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di
Giorgio per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Gioia per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 23 settembre
2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e scritti difensivi ivi richiamati, nonché come scritti conclusionali ritualmente depositati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Rappresentava che in sede di separazione, pronunciata con addebito a suo carico, il tribunale aveva previsto un contributo al mantenimento a suo carico e in favore della moglie e dei figli e già Per_1 Per_2 maggiorenni all'epoca, pari a € 750,00 mensili (€ 300,00 per il coniuge ed
€ 450,00 per i figli), e aveva assegnato la casa coniugale, sita in Corleone, via Francesco Crispi n. 223, piani secondo e terzo, di sua proprietà, alla moglie, che ivi continuava a vivere con i due figli maggiorenni.
Esponeva che le circostanze di fatto sottese alla pronuncia di separazione erano mutate, e che fossero venuti meno i presupposti dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie, la quale svolgeva l'attività irregolare di badante, ma anche nei confronti dei figli, in particolare del figlio (nato a [...] il [...]), il quale era da Per_1 molti anni fuori corso all'università e non si adoperava nella ricerca di un impiego.
Esponeva, altresì, che seppure fossero stati assegnati alla moglie i piani secondo e terzo della casa coniugale, la stessa insieme ai figli, in realtà, abitava soltanto il secondo piano, essendo il piano terzo del tutto inutilizzato.
Sulla scorta delle circostanze così come rappresentate, chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento mensile di € 225,00 a titolo di mantenimento della sola figlia maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente;
in subordine, disporre a suo carico un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 300,00, di cui €
100,00 a titolo di mantenimento per la moglie, ed € 200,00 per i due figli maggiorenni ed chiedeva, altresì, l'assegnazione del Per_1 Per_2 piano terzo dell'immobile sito in Corleone, via Francesco Crispi n. 223, già di sua proprietà.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Si costituiva in giudizio la quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti siccome offerta dal ricorrente, rilevando che le circostanze esistenti all'epoca della separazione non erano mutate e, anzi, erano peggiorate.
Deducendo di essersi integralmente dedicata alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli e di non aver mai svolto attività lavorativa, chiedeva la conferma dell'assegno previsto in suo favore, pari a € 300,00 mensili.
Precisava che ormai prossimo alla laurea, era andato fuori Per_1 corso a causa delle gravi condotte perpetrate dal padre nei confronti della madre, condotte già valutate anche in sede penale, ove era pure Per_1 stato chiamato a testimoniare, aggravando il suo già precario equilibrio psicologico.
Quanto alla chiesta assegnazione del piano terzo dell'immobile, qualificato come casa coniugale in sede di separazione, ne chiedeva il rigetto, tenuto conto che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di separazione.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la conferma di tutte le statuizioni assunte in sede di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 22 settembre 2020, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione giudiziale pronunciata tra le parti, fatta eccezione per la revoca dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della figlia delle parti e a carico del padre, pari a € 225,00 mensili, tenuto conto dello Per_2 stato di occupazione lavorativa della stessa. Indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con sentenza non definitiva del 18.5.2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 12.8.1981; con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice per l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti.
Sentita la resistente in sede di interpello (verbale d'udienza dell'11.11.2021), il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle
3 conclusioni all'udienza del 7.7.2022, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 23.9.2024, ove veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che le uniche questioni oggi al vaglio del Collegio sono quelle relative all'assegno divorzile in favore della resistente, all'assegno di mantenimento in favore del figlio già maggiorenne, Per_1
e all'assegnazione della casa coniugale.
Ciò posto, venendo all'esame delle domande di contenuto patrimoniale va, preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge
6 marzo 1987 n. 74, l'assegno di divorzio ha sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte del comma 6 dell'art. 5 L. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
4 Il tenore di vita nel corso del matrimonio, dunque, non costituisce più elemento essenziale su cui fondare il giudizio relativo alla necessità dell'assegno divorzile.
Il concetto di «mezzi», per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislatore, viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi, ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attraverso la loro alienazione, di soddisfare i bisogni del coniuge.
Per quanto attiene, poi, al concetto di «adeguatezza» impiegato dal legislatore, esso va inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalla
Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (cfr., ex multis, Cass.n°14231/2018).
L'individuazione della concreta misura dell'assegno deve avvenire alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., 18287/18, tenendo conto, in particolare, che il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito.
5 Nel caso di specie, dalle allegazioni e dalla produzione documentale offerta dalle parti, è emersa la sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra gli ex coniugi tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Per quanto riguarda la situazione reddituale del ricorrente Parte_1
, oggi di anni 71, risulta che questi sia allo stato pensionato. Dalla
[...] documentazione reddituale prodotta più recente, risalente all'anno 2018, parrebbe aver percepito un reddito annuo da lavoro di circa € 5.200,00; risulta, altresì, proprietario di un terreno e di numerosi fabbricati.
Per ciò che attiene alla posizione della resistente, quest'ultima, oggi di anni 61, ha allegato di non svolgere né di aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non percepire alcun reddito.
Ora, ritiene il Tribunale che tali e tante circostanze militino per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente nella misura di € 200,00 mensili, tenuto conto dell'età raggiunta dalla stessa, delle conseguenti difficoltà a fare ingresso nel mercato del lavoro, nonché dell'apporto dalla stessa offerto alla famiglia in costanza di matrimonio, matrimonio celebrato nel 1981.
Per ciò che attiene al mantenimento del figlio (nato il Per_1
20.6.1987), oggi di anni 37, ritiene il Collegio che nessun contributo in favore di quest'ultimo possa essere posto a carico del padre.
Ciò sulla scorta di più indici, in primis l'età ormai raggiunta dallo stesso, nonché, più in generale, in virtù del principio di autoresponsabilità.
Invero, “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente,
i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro […]Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di
6 mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr., da ultimo, Cass. n.
38366/2021).
Peraltro, la circostanza che abbia intrapreso gli studi Per_1 universitari presso il corso di laurea triennale di Infermieristica già dall'anno 2013 e che, ad oggi, non pare abbia conseguito il diploma di laurea depone in favore della revoca di qualsivoglia mantenimento nei suoi confronti, non essendo state neppure allegate, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la lunghissima durata degli studi (oltre dieci anni), in ogni caso non terminati.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, deve essere escluso qualsivoglia obbligo di mantenimento in capo al resistente in favore del figlio essendo incontestato tra le parti che Per_1 Per_2 pure maggiorenne, abbia ormai trovato la propria indipendenza economica e si sia trasferita altrove.
Quanto alla casa coniugale, di proprietà del ricorrente e assegnata alla resistente in sede di separazione, il Collegio rileva e osserva quanto segue.
È bene premettere che la c.d. “casa coniugale” è stata definita quale
“ambiente domestico” costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost., sentenza
308/2008).
Sicché, trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale (v. artt. 29, 30 e 31 Cost.), e solo ciò fonda una
(temporanea) "funzionalizzazione" dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e sviluppo dei figli, potendo così essere la "casa familiare" assegnata al genitore con cui convivono i figli.
Ne discende, dunque, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in
7 assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole). In questi termini si è da sempre pronunciata la cristallizzata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 12 aprile 2011, n. 8361;
Cass. 5 settembre 2008, n. 22394; Cass. 2000 n. 9073).
Indi, eguale tutela non può essere riconosciuta al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti.
Ora, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, già disposta in sede di separazione, per la dirimente circostanza per la quale i figli delle parti e già maggiorenni all'epoca della separazione, non Per_1 Per_2 risultano più beneficiari di alcun assegno di mantenimento.
Pertanto, nulla deve statuirsi in merito alla casa coniugale, che resta nella libera disponibilità delle parti.
***
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone che versi a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 21 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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