Articolo 2233 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 quaterArticolo 2197 sexies
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9 ottobre 2010
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18 aprile 2013
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26 febbraio 2014
Art. 2233.
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ((sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016))
1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8))
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90 , COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29 . (22)

--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia".
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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