TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 430/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 430/2020 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Augusta (SR), via Dessiè n. 79, presso lo studio dell'avv. SCUDERI Alessandro e rappresentato e difeso dall'avv. BONANNI Ezio, giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
(C.F: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone
n. 90, presso Ufficio Legale , rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dagli CP_1
avv.ti GALEANO Manlio, MARCEDONE Ivano e TESTA Antonella, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 per Notaio rep. n. 80974/21569; Persona_1
[...]
Controparte_2
, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato
[...]
in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistenti –
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo.
Con ricorso depositato in data 14.02.2020, esponeva di essere figlio di Parte_1 [...]
, dipendente del Polizia di Stato, quale “Guardia Per_2 Controparte_2 di Pubblica Sicurezza”, deceduto in data 04.05.1965 per “causa di servizio” e, in particolare, per essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco che ne aveva causato la morte immediata nel sedare una lite tra privati cittadini, in esecuzione dell'ordine di servizio ricevuto.
Deduceva che, a seguito di tale episodio , il riconosceva a Controparte_2
lo status di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, commi 563 e/o 564 L. n. Persona_2
266/2005 e concedeva ai familiari superstiti (la moglie e i due figli) i benefici assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, l'assegno vitalizio per l'importo di € 258,23, lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, la speciale elargizione ex art. 5, comma 1 della legge n. 206/2004, il beneficio assistenziale della “doppia annualità” del trattamento pensionistico di reversibilità, come da documentazione prodotta in atti.
Rappresentava, altresì, di aver richiesto, con istanza del 22.2.2019, al
[...]
, di liquidare l'assegno Controparte_3 vitalizio nella misura mensile di € 500,00 (in luogo dell'importo riconosciuto di € 258,23) in applicazione dei principi di diritto affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 7761/2017, nonché di riconoscere le ulteriori prestazioni previste dagli artt. 2, 3 e
7 della legge n. 206/2004 in favore delle “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, stante l'equiparazione delle “vittime del dovere” alle “vittime del terrorismo e delle stragi” e, in particolare: i. la rideterminazione della retribuzione pensionabile, incrementata di una quota del
7,5 per cento ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente;
ii. il riconoscimento di un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione;
iii. la ricostituzione della pensione privilegiata di reversibilità e/o la pensione ordinaria maggiorate;
nonché la cosiddetta “clausola d'oro”, ovvero l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 3 agosto 2004 e s.m.
Evidenziava che il convenuto con provvedimento del 12.3.2019 aveva rigettato la CP_2 richiesta di adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio mensile di € 258,23 nella misura di
2 € 500,00 e in data 24.4.2019 aveva rigettavo la domanda del ricorrente volta al riconoscimento delle ulteriori prestazioni di carattere pensionistico.
Aggiungeva di aver reiterato, in data 3.7.2019, le domande di prestazione previdenziale all' CP_1
e al MINISTERO dell'INTERNO e di aver promosso ricorso amministrativo avverso il silenzio diniego dell'Istituto e che l' con provvedimento del 15.01.2020 aveva dichiarato la propria CP_1
incompetenza.
Sulla base di tali premesse fattuali, invocava l'applicabilità delle disposizioni sui benefici assistenziali e previdenziali spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, in attuazione del principio di non discriminazione, come affermato da diverse pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, che avevano riconosciuto il diritto alla suddetta equiparazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' e il CP_1 [...]
al Controparte_2
fine di far accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
“1) all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio mensile di €258,23 di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 in godimento all'importo del medesimo assegno previsto per le Vittime del terrorismo di €500,00, con la liquidazione delle differenze sugli importi dei ratei maturati e maturandi;
2) alla rideterminazione della retribuzione pensionabile incrementandola di una quota del 7,5 per cento ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 2 della legge n. 206 del 3 agosto 2004;
3) all'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 3 agosto 2004;
4) di conseguenza, alla ricostituzione della pensione maggiorata;
5) all'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 3 agosto 2004 e s.m. (la cosiddetta “clausola d'oro” come sostituita dalla legge
21 giugno 2017, n. 96);
3 6) tutti gli importi maturati e dovuti, compresi quelli per differenze, in particolare sui ratei maturati e maturandi dell'assegno vitalizio, dovuto nella misura di €500,00 ed erogato nel minore importo di €258,23”
Con conseguente condanna: i. del ad adeguare i ratei mensili dell'assegno Controparte_2
vitalizio ad €500,00, e a corrispondere, sui ratei maturati e maturandi, le differenze, tra quanto versato (€258,23), e quanto dovuto, e quindi un importo pari a €241,77 per ogni rateo dal dì della maturazione del diritto al dì dell'adeguamento; ii. dell' e del per CP_1 Controparte_2
quanto di sua competenza a riconoscere a parte ricorrente tutti i benefici previdenziali e assistenziali di cui alla domanda amministrativa, “ovvero in subordine a corrispondere al ricorrente tutti i benefici previdenziali di cui allo schema riassuntivo rielaborato dal
[...]
, allegato con il n. 19 (pagine da 2 a 5), e con condanna dell' (ovvero del CP_2 CP_1
per quanto di sua competenza), ad accreditare l'aumento figurativo di 10 Controparte_2 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità contributiva indirettamente e direttamente maturata, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 206/2004, e quindi alla conseguente ricostituzione, riliquidazione ed adeguamento della pensione, medio tempore mature, con tutte le consequenziali statuizioni, oltre interessi;
incrementare la retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ovvero tutto quanto già ulteriormente richiesto nella premessa del presente ricorso, a tutti gli effetti parte integrante delle presenti conclusioni;
al riconoscimento della cosiddetta “clausola d'oro” ovvero l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 3 agosto 2004 e s.m.i. (legge 21 giugno 2017, n. 96), ovvero con l'accoglimento di tutte le domande formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, e in sede amministrativa”.
Con memoria depositata in data 24.09.2020, si costituiva in giudizio l' che eccepiva in via CP_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che ogni determinazione sull'ammontare delle due speciali elargizioni richieste dal ricorrente fosse di competenza esclusiva del in quanto solo l'Ente datore di Lavoro determina il Controparte_2
trattamento pensionistico spettante ai propri dipendenti pubblici.
Nel merito, deduceva che il aveva già equiparato lo specifico assegno Controparte_2
vitalizio attribuito al ricorrente quale figlio di vittima del dovere a quello previsto per il figlio di vittima di atti di terrorismo, tant'è che dal mese di novembre 2008 risulta corrisposta la somma di Euro 1.300,61= comprensiva sia dell'assegno vitalizio che delle due annualità di pensione di
4 reversibilità (anch'essa speciale elargizione) in quanto orfano di padre (ma non in quanto titolare in proprio di un diritto alla pensione di reversibilità). Evidenziava che tale circostanza trovava conferma nella nota del 24/4/2019 con la quale il , all'istanza Controparte_2 dell'interessato del 22/2/2019, ha risposto che nell'ambito della progressiva armonizzazione delle provvidenze previste in favore delle due categorie erano stati già riconosciuti in via amministrativa i due benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 (la speciale elargizione prevista per le vittime del terrorismo ed i due anni di trattamento pensionistico, erogato su base mensile). Con riferimento, quindi, alle pretese di parte ricorrente, come riassunte nel punto 1 delle conclusioni di cui al ricorso, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Quanto alle ulteriori domande spiegate dal ricorrente ne chiedeva il rigetto, trattandosi di benefici previsti dall'art.2 della Legge n.206/2004 , rispetto ai quali nulla dice la Legge n.
244/2007 e non essendo possibile, quindi, operare l'estensione richiesta dal ricorrente.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto alle speciali elargizioni e, in via ulteriormente subordinata, dei ratei differenziali richiesti.
Con memoria depositata in data 25.9.2020 si costituiva il dando atto che Controparte_2
le sole prestazioni non riconosciute al ricorrente sono l'assegno mensile vitalizio per lo stesso importo che sarebbe dovuto quale vittima del terrorismo, “l'incremento della retribuzione pensionabile del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto”; “l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita”; “la pensione privilegiata in reversibilità (DPR 1092/73) e la pensione ordinaria maggiorata” , trattandosi di benefici previsti per le sole Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice di cui alla legge n. 206/2004 e non anche per le vittime del dovere. In particolare,
l'Amministrazione convenuta evidenziava che nessuna norma dispone l'attribuzione dei benefici pensionistici e previdenziali di cui agli artt. 2, 3 comma 1, 4 e 7 della citata legge n. 206/2004 anche alle Vittime della criminalità organizzata e del dovere o categorie equiparate.
Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande di riconoscimento dei benefici pensionistici e previdenziali , essendo questioni di competenza dell'Istituto di Previdenza che provvede sulla base della documentazione e dei dati forniti dall'Ufficio presso il quale il Sig. presta o ha prestato attività lavorativa (con Parte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione).
Eccepiva, infine, la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente atteso il lungo tempo trascorso dal fatto generatore della presunta obbligazione a carico dell'Amministrazione (1965),
e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2020).
5 Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 26.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente magistrato, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La giurisdizione del Tribunale adito.
Ritiene il giudicante che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito su tutte le domande proposte dal ricorrente.
In particolare, sulla domanda di adeguamento dell'importo dello speciale assegno vitalizio è sufficiente richiamare la pronuncia della Cassazione secondo cui “in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art 442 cod proc civ e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 23300 del 16.11.2016).
Quanto alla domanda di riconoscimento degli ulteriori benefici, come previsti dalla normativa in materia di vittime del terrorismo, (rispetto alla quale la difesa del eccepisce la CP_2
giurisdizione della Corte dei Conti ove il ricorrente sia dipendente di una Pubblica
Amministrazione) deve ricordarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e
69 del d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20134 del 22 luglio 2024).
3. Legittimazione passiva.
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
convenuto.
6 Il , infatti, è il soggetto concretamente tenuto a far fronte agli oneri Controparte_2 finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.P.R.
7 luglio 2006, n. 243 che dispone che le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta “alle amministrazioni di appartenenza delle vittime” e che “le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari”.
Inoltre, l'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede che “per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Ne deriva che il soggetto chiamato a contraddire sulle domande del ricorrente è certamente il
, amministrazione di appartenenza di riconosciuto Controparte_2 Persona_2
vittima del dovere (sulla legittimazione a contraddire sulle domande fondate sul riconoscimento dello status di vittima del dovere, v. Corte App. Ancona, sent. n. 330/2023, pubbl. il 10 novembre 2023; nello stesso senso cfr. Trib.Verona, sent. n. 117/2024, pubbl. il 16 febbraio
2024).
Quanto alla dedotta legittimazione passiva del Ministero dell'economia deve evidenziarsi che la citata disposizione si limita a prevedere che “Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze”, con la conseguenza che tale disposizione, ad avviso del giudicante, prevedendo un obbligo di “segnalazione” al CP_2 dell'Economia, non individua tale quale amministrazione deputata alla valutazione e CP_2 definizione della posizione dell'interessato e , quindi, come legittimato passivo dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , deve rilevarsi che è pur vero CP_1
che l'ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di vittima del dovere, per il cui riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza del beneficiario, tuttavia, ferma la legittimazione passiva del con riferimento alla domanda di accertamento da parte Controparte_2 dell'interessato della sussistenza del diritto al riconoscimento dei benefici richiesti, deve ritenersi che la chiamata in giudizio dell' sia giustificata dalla circostanza per cui l' CP_1 CP_1
previdenziale è competente sulle questioni relative ai profili pensionistici contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente e all'invocato riconoscimento dell'aumento figurativo contributivo.
7 4. L'assegno vitalizio di cui all' art. 2 della legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 243/2005.
Il ricorrente, superstite di soggetto riconosciuto vittima del dovere, ha agito in giudizio per ottenere che lo speciale assegno di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dal d.P.R. 243/2006, gli venisse corrisposto nella misura mensile di € 500,00 dalla maturazione del diritto al giorno dell'adeguamento e per ottenere la condanna del al pagamento delle differenze tra quanto versato (€ 258,23) Controparte_2
e quanto dovuto.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
In punto di fatto, risulta provato, oltre che non contestato, che all'odierno ricorrente sia stata riconosciuta la spettanza dell'assegno vitalizio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1 del d. P.R.
n. 243/2006 nell'importo mensile di euro 258,23 (cfr. decreto n. 559/C/4187/SG del 29.12.2006).
E' parimenti provato che il ricorrente, con istanza del 22.2.2019, ha chiesto al CP_2 convenuto di elevare la misura di detto assegno all'importo di euro 500,00, così come previsto dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003 e che tale istanza veniva rigettata.
Fatta tale premessa, occorre rilevare che sulla questione relativa alla determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati è intervenuta la sentenza n. 7761/2017 in cui la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che:
a) con l'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad euro 500,00 mensili e non più ad euro 258,23
(corrispondenti a lire 500.000);
b) il d.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base all'art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005 - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della legge n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad euro 258,23;
c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
8 d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. IV, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto la esclusione delle vittime del dovere ed i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno, equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa ed ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che l'art. 2, commi 105 e s., della legge n.
244 del 2007, ha previsto l'attribuzione agli eredi delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad euro 500,00.
A questo punto, ne deriva implicitamente confermata la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra gli eredi delle vittime del dovere e le vittime del terrorismo e della criminalità.
Per concludere, quindi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 7761/2017, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnatale dall'ordinamento ai sensi dell'art. 384 cod., ha affermato il seguente principio di diritto “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della
Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
Per tutte le considerazioni sin qui esposte, la domanda del ricorrente volta ad accertare il diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 merita accoglimento .
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'assegno nell'importo di € 500,00 mensili e al pagamento delle differenze sui ratei maturati tra quanto versato e quanto dovuto, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute.
Sul punto occorre evidenziare, infatti, che, come correttamente dedotto dal ricorrente, la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; cass. n. 206/99).
E', invece, soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cfr. Cass. civ. ord. n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento.
9 Conseguentemente, nel caso di specie, devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00, maturati dal 01.01.2006 al 22 febbraio 2009, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere in data 22.9.2019 (domanda amministrativa del 22.2.2019).
In conclusione, la domanda va accolta e, previo accertamento del relativo diritto, il
[...]
va condannato alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 2 legge CP_2
407/1998 e art. 4, comma 1, lett. b1) d.P.R. 243/2006 in favore del ricorrente, per l'importo di euro 500,00 per ogni rateo mensile a far data dal 22.2.2009 e, per l'effetto, al pagamento delle differenze maturate tra quanto spettante ed i minori importi erogati a decorrere, sempre, dal
22.2.2009.
1. I benefici di cui alla legge n. 206/2004.
Il ricorrente, quale erede di soggetto riconosciuto vittima del dovere, ha poi richiesto le ulteriori prestazioni previste in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terrorismo, come indicate nella domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' “ovvero del CP_1
per quanto di sua competenza” a corrispondere “tutti i benefici Controparte_2 previdenziali di cui allo schema riassuntivo rielaborato dal ” e prodotto in Controparte_2
allegato al doc. n. 19.
In particolare, il ricorrente ha rivendicato: a) l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente;
b) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonauscita;
c) il riconoscimento della cosiddetta “clausola d'oro” ovvero l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 3 agosto
2004 e s.m.i. (legge 21 giugno 2017, n. 96).
Tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova osservare che la legge n. 206/2004 all'art. 1 primo comma prevede espressamente che le disposizioni in essa contenute si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; all'art. 3 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di
10 tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe direttamente applicabile anche alle vittime del dovere, in considerazione della previsione di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, operata dall'art. 1, comma 562, legge 266/2005.
In realtà, come affermato dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, cui il giudicante ritiene di aderire (cfr. sul punto sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
2771/2024 dell' 11.7.2024, le cui motivazioni vengono interamente condivise e riproposte in questa sede), se è pur vero che tale disposizione espressamente contempli la volontà del legislatore di attuare una progressiva estensione dei medesimi benefici tra le due categorie
(vittime del terrorismo e vittime del dovere), è altrettanto vero però che la stessa disposizione, al comma 565, rimette ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze - entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562 - ai soggetti di cui ai commi 563 (dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati, quali :a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità) e 564 (i militari che abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative), nonché ai loro familiari superstiti.
In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, L. 266/2005, il regolamento è stato emanato con
D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1, comma 1, lettera a), definisce per provvidenze e benefici “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 ha poi specificato, secondo un ordine di corresponsione, le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) richiamando,
11 quanto a quelli previsti dalla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: “1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate di cui all'articolo
6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
Ebbene, la chiara e circostanziata formulazione della disposizione appena richiamata non lascia adito alcuno circa l'individuazione dei benefici estensibili anche alle vittime del dovere, non ravvisandosi tra questi quelli reclamati dall'odierno ricorrente, come indicati in apertura del presente paragrafo.
La mancanza di una espressa previsione legislativa dei benefici richiesti in questa sede dal ricorrente impedisce l'accoglimento della domanda, non ritenendo il Tribunale di condividere, alla luce delle norme di legge e del sopra richiamato regolamento, la tesi prospettata dal ricorrente di una totale equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo (in questi termini anche Tribunale di Tempio
Pausania n. 3/2023 del 18/01/2023; Tribunale Di Pisa n. 162/2022 del 26.9.2022; Tribunale di
Padova n. 327/2024 del 12/08/2024)
Ed infatti, l'art. 1, comma 562, L. 266/2005 enuncia soltanto il fine del legislatore di pervenire ad una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere.
Non si tratta, pertanto, di una estensione completa ed automatica, ma della previsione di una estensione che si attua nel tempo, in base a provvedimenti normativi e, comunque, entro il limite di spesa di cui al predetto comma 562 (in tal senso, Corte d'Appello di Napoli n. 2771/2024 dell'
11.7.2024).
Tale interpretazione trova conferma nella pronuncia della Corte di Cass. Sez. Un. 25.9.2018, n.
22753 che, nel chiarire la portata del principio espresso con la richiamata sentenza n.7761/2017
(“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del 5 terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare
12 l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”.
Tale orientamento è stato poi ribadito dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “L'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore” (v. Cass. n.17491/2023).
Il giudicante, inoltre, non ritiene condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione
e dalle norme europee: si deve infatti rilevare che gli eventi dannosi che costituiscono il presupposto dei benefici assistenziali qui in comparazione sono di natura nettamente diversa e riguardano categorie differenti, posto che la criminalità e il terrorismo possono colpire indiscriminatamente qualunque soggetto, mentre le vittime del dovere sono solo quelle che hanno subito particolari pregiudizi in occasione del lavoro da loro scelto (in questi termini v.
Corte d'Appello di Lecce n. 513/2023 del 14.7.2023). E' rimessa quindi al legislatore nazionale la scelta di stabilire se e in quale modo equiparare i trattamenti assistenziali delle due categorie.
Il Supremo Collegio ha chiarito, poi, che “il sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del
Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una graduale equiparazione di due regimi, ha affermato che "la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" e che solo "la piena omogeneità di regolazione" potrebbe dare àdito a un sospetto di violazione della Cost., art. 3, nell'ipotesi d'ingiustificata disparità di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto).
Piena omogeneità che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversità dei valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime” (v. Cass. n.17941/2023).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte la domanda deve essere rigettata
5. Le spese di lite.
Il parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
13
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.430/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio ex artt. 2 legge 407/1998 e art. 4, comma 1, lett. b1) d.P.R. 243/2006 nell'importo mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione ex lege, a far data dal 22.2.2009;
- condanna il convenuto alla corresponsione in favore del Controparte_2
ricorrente della differenza tra l'importo intero dell'assegno vitalizio pari ad euro 500,00, oltre rivalutazione ex lege, ed il minore importo allo stesso titolo percepito a far data dal 22.2.2009;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 26/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
14