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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
con pronuncia ai sensi degli artt. 281, terdecies e 281, sexies, c.p.c.,
nel procedimento civile iscritto a ruolo al n.ro 54/2024 di Registro Generale,
avente ad oggetto: accertamento qualifica erede promossa da
Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e per essa in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per procura speciale, datata 23 Luglio 2018 ed autenticata dal notaio di Roma, avente n.ro repertorio 57150 e n.ro raccolta 28911, allegata Persona_1
agli atti del processo quale proprio documento 1;
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bulgarelli del Foro di Verona, in forza di procura speciale, senza data, rilasciata in calce al ricorso introduttivo Avv. Bulgarelli, datato 9
Gennaio 2024, ai sensi dell'ex art. 83, co. I e III, c.p.c. e presente nel fascicolo telematico dell'Ufficio
- ricorrente -
1 contro
, CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Gabriella Arcuno e Paolo Barca, entrambi del Foro
di Asti, per procura speciale resa in data 16 Marzo 2024 ed allegata agli atti
- resistente -
e contro e , Controparte_3 Controparte_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Soffientino del Foro di Asti, in forza di procure speciali rilasciate in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta alle date del 16 Maggio 2024 e 10 Maggio 2024 ed inserite nel fascicolo telematico dell'Ufficio
- resistenti -
Conclusioni della parte ricorrente:
- Nota di precisazione delle conclusioni, Avv. Bulgarelli, del 4 Ottobre 2024: chiede che il
Giudice, visto quanto finora rappresentato ed esposto, rigetti quanto eccepito e concluso da controparte e per l'effetto accolga il ricorso presentato quanto alla domanda principale,
ovvero quanto alla domanda subordinata, nonché in merito alle spese, e le conclusioni ivi rassegnate.
- Ricorso, Avv. Bulgarelli, del 9 Gennaio 2024: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Asti
In via principale 1) Accertare che i resistenti sono unici eredi legittimi del medesimo signor
, nato a [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._1
residente in [...], deceduto il 17 agosto 2017 senza testamento, per la quota di 1/3 (un terzo), in concorso fra loro. 2) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di competenza di trascrivere ex art. 2648 codice civile l'emananda sentenza sulle unità immobiliari oggetto d'ipoteca, contro il defunto ed a favore degli eredi. In via strettamente subordinata al caso di mancato accoglimento della domanda principale:
2 Dichiararsi, ex art. 524 del codice civile, priva d'effetto nei confronti del creditore ricorrente la perdita del diritto di accettare l'eredità all'esito del ricorso ex art. 481 del codice civile e autorizzarlo ad accettare in nome e per conto di essi, in via surrogatoria, l'eredità del defunto sig. al fine di soddisfarsi sui beni ereditari. In ogni caso: Con vittoria di spese Persona_2
e compensi di causa.
Conclusioni della resistente IG.ra : CP_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - nel merito,
in via principale : accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande, respingere integralmente il ricorso con ogni conseguenza di legge, - in via subordinata : qualora venga accolta la domanda principale di parte ricorrente accertare la qualità di erede legittimo di ma solo relativamente alla terza dazione di ipoteca concessa dal de cuius Persona_2
iscritta presso la Conservatoria di Asti il 29.4.2009 e poi il 10.6.2016 Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa e chiedono la distrazione dei compensi non riscossi oltre che degli esposti di cui si dichiarano anticipatori. Anch'Essi eccepiscono in ogni caso il difetto di prova della legittimazione della parte ricorrente difettando in atti la produzione del contratto originario dell'asserito diritto, poi ceduto alla odierna ricorrente.
Conclusioni dei resistenti IGg.ri e : Controparte_3 Controparte_4
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso;
riservata ogni ulteriore consentita produzione o deduzione, anche istruttoria;
in via pregiudiziale - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in comparsa di risposta, la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente società (e Parte_1
per essa la società ; nel merito - rigettare, in quanto infondata Controparte_5
per tutte le ragioni di cui in comparsa di risposta, la domanda formulata dalla società Pt_1
(e per essa la società con la quale è stato chiesto a codesto
[...] Controparte_5
Ill.mo Tribunale di accertare e dichiarare l'esponente unitamente a Controparte_4
e unici eredi legittimi, per la quota di un terzo in Controparte_3 CP_2
3 concorso fra loro, del defunto;
nel merito, in via subordinata - rigettare, in Persona_2
quanto inammissibile/infondata per tutte le ragioni di cui in comparsa di risposta, la domanda formulata in via subordinata dalla società (e per essa la società Parte_1 [...]
con la quale è stato chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di dichiarare, ex Controparte_5
art.524 c.c., priva d'effetto nei confronti della ricorrente la perdita del diritto di accettare l'eredita di , unitamente a e all'esito Controparte_4 Controparte_3 CP_2
del ricorso ex art. 481 c.c. e di autorizzare la ricorrente stessa ad accettare in via surrogatoria,
in nome e per conto dei convenuti, l'eredità del defunto al fine di soddisfarsi Persona_2
sui beni ereditari. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge altresì chiedendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. degli onorari che dichiara non riscossi e delle spese che riferisce essere state da Egli stesso anticipate.
Motivi della decisione
La società a mezzo della propria procuratrice Parte_1 [...]
con ricorso del 9 Gennaio 2024, conveniva avanti al Tribunale di Asti, Controparte_5
secondo le modalità del procedimento semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281,
decies e ss., c.p.c., i IGg.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
per farne accertare la qualifica di eredi del IG. , deceduto in
[...] Persona_2
data 17 Agosto 2017, al fine di poter dar corso alla esecuzione immobiliare nei confronti del compendio immobiliare sul quale, in precedenza, erano state iscritte le ipoteche volontarie concesse, oltre che dai IGg.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
anche dal IG. , a garanzia di un mutuo erogato dalla Cassa di
[...] Persona_2
Risparmio di Asti, in data 23 Aprile 2009, di Euro 500.000,00 alla società
[...]
nonchè anche di un secondo mutuo, Controparte_6
sempre concesso dalla Cassa di Risparmio di Asti, in data 8 Giugno 2016, per un importo di
Euro 235.000,00, alla società Controparte_7
[...]
4
[...] La odierna ricorrente tramite la propria procuratrice speciale Parte_1 [...]
riferiva, infatti, in ragione della intervenuta cessione del credito Controparte_5
da parte della Cassa di Risparmio di Asti, di vantare, oggi, il medesimo diritto inizialmente in capo alla non solo nei confronti dei IGg.ri e Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
quali volontari datori di ipoteca in proprio, ma anche quali soggetti succeduti
[...]
mortis causa all'ulteriore datore di ipoteca IG. , venuto a mancare il 17 Persona_2
Agosto 2017.
Specificava, infatti, la ricorrente che il IG. fosse deceduto senza lasciare Persona_2
testamento e che alcuni dei successibili avessero formulato esplicita rinuncia (la coniuge
IG.ra ed i figli , e , Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
nonchè i figli dei medesimi [nipoti del IG. ]). Persona_2
In ragione delle rinunce dei primi chiamati in linea diretta, il diritto di accettare l'eredità
veniva passato ai diversi, numerosi, chiamati (anche, subordinatamente, per via di rappresentazione) in linea collaterale e la ricorrente formulava actio interrogatoria nei confronti di 22 potenziali chiamati, chiedendo al Tribunale di Asti di fissare un termine per accettare o rinunciare all'eredità, ai sensi dell'art. 481 c.c.
Il Tribunale fissava il termine al 31 Luglio 2023.
Prima dello scadere del suddetto termine alcuni dei chiamati dichiaravano esplicitamente di voler rinunziare all'eredità (i IGg.ri [figlio del IG. Controparte_12 Per_3
fratello premorto del de cuius] ed i IGg.ri e [figli
[...] CP_13 CP_14
del IG. ]), mentre tutti gli altri interrogati, nulla dichiaravano, Controparte_12
conseguentemente perdendo il diritto di accettare l'eredità.
Tuttavia la posizione dei figli del fratello del de cuius, IG. , premorto, e CP_6
cioè degli odierni resistenti, IGg.ri e , secondo la CP_2 CP_3 Controparte_4
ricorrente, doveva intendersi differente rispetto a quella di tutti gli altri chiamati, rimasti silenti, alla richiesta ex art. 481 c.c., poichè i primi (in quanto soci della società di persone
5 debitrice e pertanto amministratori ed illimitatamente responsabili, oltre che comproprietari e codatori di ipoteca per i medesimi beni pro quota caduti in successione) erano, già prima della apertura della successione, anche tuttora permanendovi, nel compossesso dei beni ereditari comprendenti gli immobili sui quali concesse le ipoteche volontarie a garanzia dei mutui
(compendio immobiliare condominiale sito in Asti, Via Giuseppe Ferrero ai n.ri 18 e 20).
Pertanto riteneva che nel difetto di tempestiva rinuncia o di accettazione beneficiata, i resistenti fossero divenuti eredi puri e semplici del IG. , ex art. 485 c.c. ed Persona_2
in ogni caso anche a seguito del compimento di atti che ne avevano determinato la tacita accettazione, ex art. 476 c.c.
Alla stregua delle ragioni evidenziate, al fine di poter dar corso alla esecuzione sui beni soggetti ad ipoteca e necessitando la doverosa trascrizione dell'acquisto ereditario a garanzia della continuità delle trascrizioni, la società ricorrente domandava al Tribunale l'accertamento della qualifica di eredi dei resistenti di cui sopra.
Si costituivano tutti e tre i convenuti, resistendo alle domande della controparte.
In particolare, la IG.ra stimava infondate le ragioni della ricorrente, CP_2
ritenendo sè stessa, come anche il proprio zio, IG. , non obbligati con la Persona_2
creditrice, anche alla luce del fatto che in data 16 Marzo 2000 sia la resistente, IG.ra
[...]
che il IG. , avessero ceduto le proprie quote sociali agli altri CP_2 Persona_2
soci, divenendo pertanto soggetti esterni alla società prima della erogazione dei mutui de quibus, concessi nei succesivi anni 2009 e 2016. Riteneva pertanto doversi limitare il vaglio di ogni questione solo in relazione all'eventuale subentro della stessa, in qualità di erede, nella posizione del proprio zio, IG. . La IG.ra negava tale Persona_2 CP_2
asserito subentro, riferendo di non essere mai stata nel possesso dei beni ereditari e riteneva che, in ogni caso, dovesse intendersi intervenuta la successione ereditaria in capo al IG.
, figlio del IG. , avendo Questi mantenuto per un CP_11 Persona_2
6 certo periodo il possesso dei beni paterni, da ciò derivandone l'esclusione di qualsiasi altro e diverso successibile.
Instava pertanto per il rigetto di ogni richiesta formulata dalla società ricorrente.
Anche i IGg.ri e contestavano le ragioni della Controparte_3 Controparte_4
ricorrente, in primis negando di aver accettato tacitamente l'eredita (476 c.c.) o di esser divenuti eredi per aver mantenuto il possesso dei beni senza domandarne l'inventario (485
c.c.), peraltro ritenendo non esaurito il novero dei successibili interrogati, dalla parte ricorrente, con l'actio esperita ai sensi dell'art. 481 c.p.c.
In ogni caso, i IGg.ri e , eccepivano la carenza Controparte_3 Controparte_4
di legittimazione in capo alla ricorrente, non avendo, Essa, allegato agli atti del processo, gli specifici contratti di cessione del credito dalla originaria creditrice ( alla Parte_2
cessionaria ( , poichè non doveva ritenersi sufficiente la mera produzione Parte_1
dell'estratto di avviso pubblicato in G.U. secondo il dettato dell'art. 58 T.U.B.
Alla udienza del 10 Giugno 2024, la ricorrente domandava un termine per integrazioni istruttorie, opponendosi però tutte le parti resistenti in ragione della ritenuta tardività
processuale.
Il giudice, non autorizzava il deposito nè di memorie, nè di nuova documentazione e chiamava le parti alla data del 7 Ottobre 2024 per la discussione del processo.
In tale sede la ricorrente, avendo nel frattempo versato nel fascicolo informatico "nota di precisazione delel conclusioni" nuovamente instava per la concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, mentre i ricorrenti chiedevano di poter, quanto meno,
prendere visione della memoria versata in atti dalla controparte pur senza autorizzazione.
Il giudice, non autorizzando il deposito di nuove memorie, rinviava la discussione alla data del 4 Novembre 2024, nel corso della quale, la ricorrente esponeva le proprie ragioni e precisava come indicato in epigrafe. Le parti resistenti, oltre al resto, ribadivano la eccezione preliminare relativa al difetto di prova del diritto della parte ricorrente a formulare le richieste,
7 stante l'omessa allegazione nel processo del contratto di cessione relativo ai mutui originari invocati dalla ricorrente, e precisavano le rispettive conclusioni come sopra riportato.
Si ritiene, in prima battuta, di dover valorizzare, condividendola, la questione eccepita dalle resistenti concernente il difetto di prova del diritto della ricorrente a formulare la CP_15
domanda in giudizio.
Infatti il Supremo Collegio di Legittimità, in un recente pronunciamento (Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza, n. 3405 depositata il 6 Febbraio 2024, Presidente dott. Danilo Sestini, Consigliere
Relatore, dott.ssa Stefania Tassone), ha esplicitato, proprio, tale intendimento.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che la cessione dei crediti bancari in blocco Tes_1
debba essere provata mediante la allegazione nel fascicolo dell'Ufficio del contratto di cessione, non essendo sufficiente il solo estratto ex art. 58 T.U.B.: se il debitore ceduto contesta l'esistenza del contratto, diventa determinante la produzione di esso in giudizio, non bastando la sola notificazione di avvenuta cessione, neanche nella ipotesi in cui essa avvenga mediante l'avviso pubblicato in G.U. secondo la previsione dell'art. 58 del D. L.vo n. 385 /
1993. Il giudice, infatti, ha l'onere di verificare ed accertare nel giudizio, le risultanze di fatto complessive e la sola notificazione della avvenuta cessione assume un valore unicamente indiziario (oltre alla citata Cassaz. 3405/2024, vedasi conformi in tal senso: Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
La Cassazione, cioè, non ha ritenuto sufficiente la sola produzione dell'avviso ex art. 58
T.U.B. pubblicato in G.U., chiarendo che la pubblicazione abbia quale unica finalità quella di esentare il cessionario del credito dalla notifica al debitore ceduto, ma che non possa svolgere alcuna funzione probatoria della avvenuta cessione (Cass. Civ., 21821/2023).
Nella ipotesi attuale la ricorrente ha versato nel fascicolo dell'Ufficio soltanto l'avviso pubblicato in G.U. n. 84, parte seconda, del 21 Luglio 2018 (doc. 3 di parte ricorrente), ma non anche il contratto di cessione dei crediti per cui, richiamato l'insegnamento della Corte,
8 non può ritenersi fornita la prova della propria legittimazione sostanziale, da cui deriva, anche alla luce della esplicita e ribadita eccezione dei resistenti, un difetto di prova della titolarità
del diritto a formulare la domanda nel processo.
Alla stregua di quanto sopra argomentato ed acclarato il difetto di prova del diritto in capo alla parte istante, ne deriva l'impossibilità del vaglio, nel merito, delle richieste da essa formulate, sia in via principale che subordinata, con correlativa integrale reiezione odierna delle stesse.
Le spese del processo seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, co. I, c.p.c. e vengono poste a carico della ricorrente così come liquidate in parte dispositiva, ordinandone la distrazione, secondo il dettato dell'art. 93, co. I, c.p.c., a favore degli Avvocati Maria
Gabriella Arcuno e Paolo Barca, per la posizione della IG.ra ed a favore CP_2
dell'Avv. Corrado Soffientino, per le posizioni dei IGg.ri e , CP_3 Controparte_4
congiuntamente valutate stante la sostanziale identità delle difese svolte, Difensori, tutti e tre,
dichiaratisi antistatari, alla udienza del 4 Novembre 2024.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- respinge ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti delle parti resistenti;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della IG.ra
[...]
spese oggi liquidate in Euro 3.500,00, oltre I.v.a. e C.p.a., oltre 15%, quale CP_2
rimborso spese generali, sulle somme imponibili, a titolo di compensi per le difese sostenute,
con distrazione delle suddette spese, ex art. 93, co. I, c.p.c., a favore dei Difensori, Avv.ti
Maria Gabriella Arcuno e Paolo Barca, dichiaratisi anticipatori;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore solidale dei
IGg.ri e , spese riconosciute in complessivi Controparte_3 Controparte_4
Euro 3.850,00, oltre I.v.a. e C.p.a., oltre 15%, quale rimborso spese generali, sulle somme
9 imponibili, a titolo di compensi, distraendo le medesime a favore dell'Avvocato Corrado
Soffientino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Asti, il 13 Febbraio 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
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