Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9703/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MASIELLO ROCCO e , con elezione di domicilio in VIA DAVANZATI 26/B
70027 PALO DEL COLLE Italia presso l'avv. MASIELLO ROCCO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. e , Controparte_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del14/04/2025, che qui si intende richiamato, la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. .
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23/09/2024,
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data
08/06/2023 avente ad oggetto un vibratore a frequenza variabile modello VMA
88 Super, per inadempimento della società venditrice, con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 20.000,00 versata in acconto.
La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio per cui va dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame del compendio documentale prodotto in atti, parte attrice, assolvendo all'obbligo probatorio posto a suo carico, in applicazione del consolidato principio riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione1 che trova applicazione anche nel presente giudizio, risulta provato che:
(i) in data 08/06/2023 le parti stipulavano contratto di compravendita del suddetto macchinario per il prezzo di € 26.840,00 IVA inclusa;
(ii) l'attore versava due acconti per complessivi € 20.000,00 (€ 10.000,00 alla sottoscrizione e € 10.000,00 il 09/08/2023);
(iii) nonostante i pagamenti effettuati, la società venditrice non ha mai consegnato il bene;
(iv) dopo vari solleciti verbali, con PEC del 15/02/2024 l'attore comunicava la volontà di risolvere il contratto;
(v) la società convenuta, con comunicazione del proprio legale del 19/02/2024, indicava come data di consegna "la prima settimana di maggio 2024";
(vi) decorso anche tale termine senza che avvenisse la consegna, con PEC del
14/05/2024 l'attore reiterava la volontà di risolvere il contratto. 1 Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n. 13533). pagina 2 di 4 Come recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34637 del 27 dicembre 2024, in tema di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata tenendo conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili attraverso un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento.
Nel caso di specie, l'inadempimento della società convenuta riguarda l'obbligazione principale del contratto di vendita, ovvero la consegna del bene, come previsto dall'art. 1476 c.c.. La mancata consegna si è protratta per un periodo significativo, nonostante il compratore avesse già versato la maggior parte del prezzo pattuito (€ 20.000,00 su € 26.840,00).
Come stabilito dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1065 del 14 dicembre 2022, il creditore che agisce per la risoluzione deve provare esclusivamente la fonte negoziale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore convenuto l'onere di provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, come detto, l'attrice ha assolto a tale onere, mentre la società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha quindi fornito alcuna prova liberatoria della sua obbligazione. Inoltre, il comportamento dilatorio della convenuta, che ha più volte rinviato la consegna senza mai adempiere, costituisce elemento per dimostrare la gravità dell'inadempimento.
La Cassazione, con ordinanza n. 12820 del 10 maggio 2024, ha ribadito che l'inadempimento dell'obbligazione principale del contratto, quale è la consegna del bene nella compravendita, integra sempre un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014
n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento pagina 3 di 4 successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €.
851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 08/06/2023;
2) Condanna la società convenuta contumace alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna la società convenuta contumace, in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, ed €. 254,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 14/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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