Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Neva Guccione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Modica in via San Francesco D'Assisi n. 39, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 2013, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 03.12.2011); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso il figlio;
2. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Il figlio minore resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la madre nella casa sita in Modica, alla via San Francesco D'Assisi n. 39.
4. Al fine di garantire un rapporto continuo e solido con entrambi i genitori, il IGnor Pt_2
, tenuto conto che per motivi di lavoro rimane per lunghi periodi (di tre o sei mesi) lontano
[...] da casa, quando fa ritorno a Modica, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, senza limiti di giorni e orari, previo accordo con l'altro genitore, fermo restando le eIGenze scolastiche e ricreative del minore, nel rispetto della sua volontà. E comunque, al fine di evitare problematiche, dall'uscita di scuola e sino alle 20:30 per almeno tre giorni a settimana oltre ai fine settimana alternati con possibilità di pernotto infrasettimanali.
5. Se il IG. dovesse cambiare lavoro con la possibilità di vivere stabilmente a , il Pt_2 Pt_3 diritto di visita verrà così regolamentato: durante l'anno scolastico, il padre potrà avere con sé il figlio due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola e sino alle 20:30 con possibilità di pernotto almeno un giorno infrasettimanale;
inoltre il figlio trascorrerà con il padre i fine settimana alternativamente alla madre, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alla domenica alle ore 21:00.
Le parti, per garantire la massima presenza dei genitori e la frequentazione del figlio, potranno concordare un calendario diverso in base alle eIGenze dello stesso.
6. Durante le vacanze invernali natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la notte di San Silvestro o il Capodanno, la domenica o il lunedì dell'Angelo.
7. Durante le vacanze estive, compatibilmente con le ferie godute dai genitori, il figlio trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di giugno.
8. Inoltre, il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile starà mezza giornata con ciascun genitore;
fermo restando che entrambi i genitori potranno partecipare alla festa organizzata per lui.
9. La casa coniugale sita in Modica, alla via San Francesco D'Assisi n. 39, concessa in locazione, rimarrà assegnata alla IG.ra , comprensiva di mobili, arredi e suppellettili, nella Parte_4 qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore.
10. Tenuto conto che il lavoro del IGnor lo costringe per molti mesi lontano da Modica, i mesi Pt_2 in cui egli farà rientro a Modica potrà pernottare per un tempo non superiore a giorni 60 consecutivi, nella casa coniugale, e ciò sino a quando il IGnor non troverà un'altra stabile sistemazione Pt_2
o uno dei due ricorrenti intraprenderà una stabile relazione sentimentale.
11. Sino a quando la casa di via San Francesco D'Assisi sarà adibita a casa familiare, la IGnora
si impegna a pagarne il canone di locazione e i tributi relativi al suddetto immobile. Parte_1
12. Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza non appena troverà una Pt_2 sistemazione stabile.
13. Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel Pt_2 Parte_1 mantenimento della moglie e del figlio la somma complessiva di € 1.500,00 mensili, di cui €. 200,00 per la moglie, ed € 1.000,00 per il figlio, ed €. 300,00 a titolo di contributo per il canone di locazione.
14. Durante i mesi in cui il IGnor sarà disoccupato e non riceverà incarichi di sorta, egli Pt_2 verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 della moglie e del figlio la somma complessiva di € 600,00 (€. 200,00 per la moglie ed €.400,00 per il figlio).
15. L'onere di mantenimento è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
16. I suddetti pagamenti saranno corrisposti dal IGnor alla IGnora , su carta Pt_2 Parte_1 postepay evolution alla stessa intestata, contraddistinta dal seguente codice iban:
[...].
17. I coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore del figlio. Per evitare contrasti nascenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti richiamano in questo atto le linee guida sul mantenimento per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del CNF del 29/11/2017.
18. L'assegno Unico e Universale per il figlio a carico sarà percepito nella misura del 100% dal genitore collocatario IGnora (e ciò sino a quando il svolga tale lavoro che lo Parte_4 Pt_2 costringe a vivere fuori).
19. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente le decisioni di rilievo e logistiche riguardanti il figlio.
20. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio.
21. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato come sopra ogni rapporto economico tra loro esistente.
22. Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.
23. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti;
che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole e non contrarie a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio c oncordatario a in data 06.06.2013, matrimonio Pt_3
trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno
2013; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Pt_3
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti