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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
16480/2024 R.G.L. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.01.1952 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Battaglia
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito.
All'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Salvatore Battaglia che si è dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.11.2024, la Sig.ra chiedeva Parte_1
CP_ accertare e dichiarate l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per indebita prestazione di mobilità escludendo nel merito qualsiasi debenza delle somme pretese.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che era intervenuto l'annullamento, in autotutela, del provvedimento amministrativo di indebito.
All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e CP_1
quest'ultimo ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto annullamento del provvedimento di indebito da parte dell' ; CP_1
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di
, esse vanno poste a carico dell' previdenziale e si liquidano come in CP_1 CP_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 25.03.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente