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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1433, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data 24/10/2023, del
Tribunale di Bari in composizione collegiale,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Olinto R. Valentini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 195 (studio avv.
Gianluca Clary), in virtù di mandato depositato telematicamente unitamente all'atto di citazione in appello,
– appellante –
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Saverio Regano in virtù di procura generale alle liti già allegata in atti del primo grado nonché di quella del 16/10/2018, rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata all'originale della comparsa di costituzione e risposta in appello,
– appellato –
NO NCH É
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
Con provvedimento in data 06/05/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari
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data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni , come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione .
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data 24/10/2023, il Tribunale di Bari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti del con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvedeva , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda;
2) condannava alla rifusione, in favore del Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquidava in €. 1.698,50 per compenso
[...] professionale, oltre ogni accessorio di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.):
«1 – Il ha interposto appello avverso la sentenza n. 508/13, depositata il 16.2.2013, emessa CP_1 dal GdP di Bari in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso i verbali di Parte_1 accertamento e contestazione n. A1312452 e n. A1312474 dell'11.9.2012 elevati nei suoi confronti (in quanto proprietario del motoveicolo Honda tg. DS18176) dalla Polizia Municipale di Bari per la violazione dell'art. 146, comma 3, CdS (poiché “proseguiva la marcia sebbene la segnalazione del semaforo lo vietasse
(proveniente da C.so Vitt. Veneto e diretto a Via San F. D'Assisi)”) e dell'art. 171, commi 1 e 2, CdS
(poiché “alla guida di motociclo trasportava passeggero che non faceva uso di casco protettivo (proveniente da C.so Vitt. Veneto e diretto a Via San F. D'Assisi)”).
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto la falsa ed errata applicazione della legge con riguardo sia alla ritenuta illegittimità della contestazione differita delle infrazioni sia al “ritenuto probabile errore di percezione degli agenti verbalizzanti”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha istato per la Parte_1 reiezione dell'appello e – nella comparsa di costituzione e risposta – ha proposto querela di falso incidentale avverso entrambi i verbali nella parte in cui essi “attestano che il querelante, in data 11.9.2012, si sarebbe trovato a bordo del suo motociclo in Bari via Napoli e avrebbe violato, nell'arco di tre minuti, a bordo del proprio motoveicolo, ben due articoli del codice della strada”.
Autorizzata la presentazione della querela di falso e istruito il relativo procedimento incidentale con produzione documentale e prova testimoniale, all'udienza del 30.5.2023, il giudice istruttore assegnatario
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del fascicolo ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla sola querela di falso, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e ha disposto la sospensione del giudizio di appello.
Nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza le parti potranno domandare la fissazione di apposita udienza per la prosecuzione del giudizio.
2 – La domanda è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Come anticipato, la querela di falso in esame è stata proposta nell'ambito di un giudizio in tema di sanzioni amministrative avente ad oggetto l'accertamento di due violazioni del Codice della Strada.
In particolare, è stato contestato che l'opponente, nella mattinata dell'11.9.2012, si trovasse in Bari, “nei diversi luoghi indicati dai militi che hanno proceduto ad elevare le due contravvenzioni” in quanto: a) “lo stesso si trovava in Bisceglie in compagnia di diverse persone presso la propria villa sita in via La Testa”;
b) “via Napoli, per chi proviene da Palese - Santo Spirito, è a doppio senso di marcia sino all'altezza del semaforo di via Brigata Regina per poi divenire successivamente a senso unico, in particolare, superato il predetto incrocio con via Brigata Regina, in corrispondenza del civico n.270, via Napoli è a senso unico”, ragion per cui “appariva bizzarro che i militi che hanno proceduto all'accertamento abbiano accertato, alle ore 11 e 25, che il ricorrente si sarebbe trovato in corrispondenza di detto civico 270, con a bordo un passeggero senza casco protettivo e poi alle ore 11 e 28, ossia tre minuti dopo, accertare che lo stesso ricorrente si trovava all'altezza dell'incrocio tra via Napoli e via Brigata Regina per attraversare detta via senza rispettare il rosso”; c) “dalle foto allegate si può rilevare che il civico di via Napoli n.270 si trova in corrispondenza dell'incrocio di via Napoli via Brigata Regina appena superato l'incrocio (è uno dei civici dell'I.V.G. di Bari); ebbene non è pensabile che il ricorrente abbia potuto commettere le predette violazioni nell'intervallo di tempo considerato e andando a ritroso nel tempo, ossia prima quella delle 11 e 28, per aver superato il detto incrocio con il rosso e poi quella delle 11 e 25 dopo aver oltrepassato il detto incrocio con un passeggero senza casco protettivo all'altezza del civico 270 di via Napoli”; d) “l'altra circostanza bizzarra è poi quella che vedeva i verbalizzanti asserire che il ricorrente, nel commettere le dette infrazioni, stesse percorrendo Corso Vitt. Veneto in direzione via San Francesco D'Assisi, strade che nulla hanno a che fare con i luoghi delle contestate infrazioni e che la dicono lunga sullo stato di confusione che governava i verbalizzanti alle ore 11 e 25 e alle ore 11 e 28 della domenica 11.9.2012. Infatti Corso Vittorio Veneto è la strada che costeggia il porto e via San Francesco D'Assisi è la strada centrale di Bari in cui confluisce via Napoli, quando termina ad oltre 1 Km dai luoghi delle impugnate contestazioni”.
Pertanto, i verbalizzanti – nell'asserire che abbia in quell'occasione percorso Corso Vittorio Pt_1
Veneto in direzione via San Francesco D'Assisi, commettendo le anzidette infrazioni – avrebbero attestato una circostanza non rispondente al vero.
Infatti, secondo il querelante, il giudice di prime cure avrebbe correttamente negato valore di prova legale ai verbali di accertamento in quanto “gli elementi assunti dagli agenti non erano adeguati e confacenti alla ricostruzione cronologica dei fatti trovandosi il predetto motociclo in altro luogo...”.
In proposito, ha dedotto che “una spiegazione può essere una targa contraffatta, un carattere della targa
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illeggibile, una svista degli agenti”.
In altri termini, a suo dire, gli agenti, i quali erano impegnati a dirigere il traffico, – per un loro errore di percezione o per la presenza di un elemento oggettivo (quale l'illeggibilità della targa) che ha reso la percezione particolarmente complessa – ben potrebbero avere errato nel rilevare e annotare la targa del veicolo sanzionato, che peraltro, al momento dell'accertamento, si trovava in movimento.
Orbene, tanto chiarito, dall'esame degli atti e dei documenti di causa è emerso che: - il veicolo al cui conducente sono state contestate le due anzidette infrazioni, nel momento in cui gli agenti hanno rilevato la violazione delle norme del CdS, era in movimento;
- infatti, l'infrazione non è stata immediatamente contestata (e ciò costituisce circostanza pacifica, oltreché oggetto di una delle doglianze formulate da el giudizio di opposizione), anche perché impedita soprattutto dallo svolgimento concitato degli Pt_1 eventi;
- i verbalizzanti hanno annotato la targa e successivamente hanno proceduto agli accertamenti del caso;
- l'unico dato utilizzato dagli agenti accertatori per l'identificazione del sanzionato è rappresentato dal numero di targa del motoveicolo indicato nei verbali impugnati.
Al riguardo, va rammentato che la Corte di Cassazione - in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - ha ripetutamente affermato il principio di diritto (al quale questo Collegio ritiene di uniformarsi e dare seguito) secondo cui per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - quali, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo
l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009).
La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 12091/2023 e Cass. n.
3785/2017).
In altri termini, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento (ossia quanto verificatosi nel caso in esame), con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del 2006; Cass. n. 16713 del
2009).
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Donde l'ammissibilità della contestazione relativa al numero di targa del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale (Cass. n. 25676 del 2009; Cass. n. 27937 del 2008; Cass. n.
457 del 2006).
Nel caso di specie, come visto e sottolineato, le modalità di accertamento dell'infrazione e la evidenziata circostanza che il veicolo fosse in movimento costituiscono elementi che, secondo le prospettazioni del querelante, incidono sulla corretta lettura e identificazione della targa da parte degli agenti, rendendola non sicura né certa, come, si ribadisce, rimarcato dallo stesso querelante, il quale ha contestato la rispondenza al vero del contenuto dei verbali, adducendo (i) che la lettura della targa ben potrebbe essere stata causata da un errore di percezione e (ii) che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava, unitamente al veicolo di sua proprietà, in un altro comune.
Dai suesposti rilievi discende, quindi, l'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale da Parte_1
3 – La regolamentazione delle spese del presente procedimento di querela di falso (cfr. Cass. N.
15642/2017) segue il criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 37/2018), facendo applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile
a complessità bassa e degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate, ed eccettuando il compenso relativo alla fase istruttoria, che non si è tenuta.».
I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO.
I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta CP_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in riforma della stessa, così provvedere: a) dichiarare la falsità ideologica delle contestazioni opposte nella parte in cui si attestava che il motociclo del querelante si trovava in data
11/09/2012 in Bari alle ore 11 :25 all'altezza di via Napoli n. 270 e alle ore 11:28 all'incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli, con condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
b) in via subordinata e in caso di conferma dell'inammissibilità della querela di falso, condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
c) in via ancora più gradata, compensare le spese di tutti i gradi del giudizio, comprese le spese per contributo unificato e marca diritti forfettari e imposte di registro, da porre a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; d) comunque condannare alla ripetizione della somma, ammontante ad
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€. 2.031,41, versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi a norma dell'art. 1284 comma 4° c.c.
I.B.
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 24/02/2024, si costituiva nel giudizio di appello , in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito deducendo l'infondatezza del gravame. Pertanto, chiedeva a questa
Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni : “1) In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'interposto gravame, per tutti i motivi esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2) Nel merito: accertare
e dichiarare l'infondatezza dell'interposto gravame e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. In ogni caso, con condanna alla integrale rifusione delle competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, parametrate alle tabelle previste per le cause di valore indeterminabile .”.
I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI BARI interveniva nel processo con nota in data
19/03/2024.
I.B.
4. Con provvedimento in data 06/05/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni , come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione .
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À DELL'APPELL O PER VIO LAZIONE D EL L'ART. 342
C.P.C.
II.A.
1. Il ha proposto eccezione di inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
II.A.
2. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte1, non è fondata.
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II.A.
3. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett.
a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte, come nel caso in esame, successivamente al 28/02/20232] recita: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate
e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente,
l'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n.
149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28/02/20233], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}.
II.A.
4. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”4.
II.A.
5. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata5.
II.A.
6. Ciò chiarito, la Corte osserva che nell'atto di Parte_1 appello, ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità è quello concernente il merito, ossia la fondatezza o no delle argomentazioni formulate dall'appellante).
II.A.
7. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa.
II.B. L'ATT O D I APPEL LO.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha enunciato due motivi.
II.B.1. Il primo motivo.
II.B.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto, in buona
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sintesi: che la sentenza impugnata era in contrasto con le pronunce di legittimità secondo cui l'atto pubblico è impugnabile di falso tanto nel caso in cui ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui siano lamentati errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale (Cass., ord. n. 29580/2021; Cass., n. 4141/2023); che le risultanze documentali e testimoniali dimostravano la fondatezza della querela di falso.
II.B.
1.b. Il motivo è infondato.
II.B.
1.b.1. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito:
• che “Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente 'agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti', non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, n é con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello s tato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante.”6;
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• che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fa tto – nella specie la rilevazione del numero di targa di un'auto – non è necessario proporre querela di falso, ma
è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.”7;
• che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbal izzante, purché privi di margini di apprezzamento.”8.
II.B.
1.b.2. Ciò posto, la Corte osserva che il Tribunale di Bari in composizione collegiale, nel dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da si uniformò alla su esposta giurisprudenza di legittimità Parte_1
(originariamente condivisa dallo stesso per vero, nel giudizio di Pt_1 appello instaurato dal avverso la sentenza n. 508/2013 del CP_1
G.d.P. di Bari9), sicché le censure mosse dal al primo capo della Pt_1
sentenza n. 4201/2023 (inammissibilità della querela di falso ) non possono trovare accoglimento.
II.B.
1.c. All'infondatezza della prima censura formulata dall'appellante con il primo motivo di appello non può che conseguire il mancato accoglimento del motivo qui in esame, con consequenziale assorbimento delle residue censure – concernenti il merito della querela di falso – formulate dall'appellante con il medesimo motivo.
II.B.2. Il secondo motivo.
II.B.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione, il ha dedotto: di Pt_1 avere proposto, nel 2012, opposizione a due verbali di accertamento di violazione
3522/1999. 7 così Cass., n. 27937/2008. In senso conforme Cass., n. 25676/2009; Cass., n. 457/2006; Cass., n. 9909/2001. 8 così Cass., ord. n. 30129/2024. 9 v. infra, parag. II.B.2., ove è stata sinteticamente riassunta la vicenda processuale da cui trae origine il presente giudizio di falso.
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del codice della strada redatti da agenti della Polizia Municipale di Bari;
che con sentenza n. 508/2013 l'adìto G.d.P., ritenuta non necessaria la querela di falso
(che egli aveva proposto solo in via incidentale e condizionata ), Pt_1 aveva accolto l'opposizione e per l'effetto annullato i verbali di accertamento impugnati e le sanzioni pecuniaria e accessoria irrogate, compensando per ½ le spese di lite e condannando il alla rifusione del residuo ½; CP_1 che il aveva proposto appello, dinanzi al Tribunale di Bari, CP_1 avverso la sentenza del G.d.P., deducendo tra l'altro, con il 2° motivo, che il
G.d.P. aveva errato poiché nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa era ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non erano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non era suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre era riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussist evano limiti di prova e che era diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti;
che egli costituitosi Pt_1 nel giudizio di appello instaurato dal in via principale aveva CP_1 dedotto l'assoluta infondatezza dell'impugnazione (invocandone il rigetto) e
(solo) in via subordinata aveva proposto querela di falso, nell'eventualità che il
Tribunale l'avesse ritenuta necessaria;
che il Tribunale di Bari, dopo essersi riservato più volte per la decisione, all'udienza di discussione aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso (evidentemente 'recependo', in parte qua, l'appello proposto dal secondo il quale i verbali CP_1 impugnati avevano valore di prova legale contestabile esclusivamente con la querela di falso) e pertanto aveva disposto l'interpello, all'esito del quale egli aveva proposto la querela di falso;
che il Tribunale di Bari, dopo Pt_1 avere ammesso i mezzi di prova ed espletato l'attività istruttoria, all'esito del giudizio, con la sentenza n. 4201/2023, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso e condannato lui alla rifusione, in favore del Pt_1 CP_1 delle spese processuali, osservando che la querela di falso non era
[...]
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necessaria per contestare circostanze oggetto di percezione sensoriale , in quanto tali suscettibili di errore di fatto (come rilevare il numero di targa di un veicolo) ; che del tutto contraddittoriamente, dunque, il Giudice investito dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 508/2013 del G.d.P. CP_1
(Tribunale in composizione monocratica) aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, dichiarata invece inammissibile dal Giudice della querela di falso (Tribunale in composizione collegiale, del quale faceva parte, come relatore ed estensore dell'appellata sentenza n. 4201/2023, il medesimo magistrato che, in qualità di Giudice dell'appello avverso la sentenza n. 508/2013 del G.d.P., aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, sicché non si comprendeva perché quest'ultimo non avesse esposto le ragioni dell'inammissibilità della querela di falso direttamente nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
508/2013 del G.d.P., confermando sul punto la sentenza n. 508/2013 del Giudice di pace); che egli in tale situazione, non era soccombente effettivo, Pt_1 essendosi limitato a proporre la querela di falso che la stessa controparte
( , nell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
508/2013 del Giudice di pace di Bari, aveva dedotto essere necessaria (tanto che egli nel costituirsi in quel giudizio di appello, aveva sostenuto che Pt_1 la querela di falso non era necessaria, proponendola solo in via incidentale e condizionata all'esito dell'esame del merito e della valutazione effettuata da quel
Giudice d'appello); che il Giudice investito dell'appello avverso la sentenza del
G.d.P. aveva riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità della querela di falso, sicché egli era stato 'costretto' a proporla al fine di non incorrere Pt_1 nelle conseguenze che si sarebbero prodotte automaticamente qualora non avesse dato seguito alla querela di falso.
II.B.
2.b. Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
II.B.
2.b.1. Premesso, in via generale, che la declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia domanda giudiziale (dunque anche della querela di falso) determina la soccombenza della parte che abbia proposto la domanda [sicché, una volta confermata la correttezza di tale declaratoria con il rigetto del primo motivo di appello enunciato dal (v. sopra, sub II.B.1.), giammai il Pt_1 CP_1 potrebbe essere ritenuto soccombente nel giudizio di primo grado ed
[...]
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essere condannato alla rifusione , in favore del delle spese Pt_1 processuali relative a tale grado di giudizio, come infondatamente chiesto dal al punto b) delle conclusioni dell'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio di appello], la Corte osserva che la vicenda, così come sviluppatasi in concreto, porta a ritenere non condivisibile la condanna del alla Pt_1 rifusione, in favore del delle spese del primo grado di CP_1 giudizio.
II.B.
2.b.2. La proposizione della querela di falso in corso di causa presuppone, come è noto, che il Giudice interpelli la parte che ha prodotto il documento (e cioè chieda formalmente a tale parte se intenda valersene in giudizio), che la parte interpellata risponda affermativamente e che il Giudice, ritenuto rilevante il documento, autorizzi la presentazione della querela di falso ed adotti gli opportuni provvedimenti (v. art. 222 c.p.c.).
Dagli atti prodotti emerge quanto segue:
▪ con sentenza n. 508/2013 il G.d.P. di Bari, pronunciandosi sull'opposizione proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
10/12/2012, avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (precisamente degli artt. 146 comma 3° e 171 commi 1° e 2° del D.Lg.
n. 285/1992) redatti dai VV.UU. del aveva accolto CP_1
l'opposizione, osservando: in via preliminare, che vi era difetto di motivazione circa l'effettiva impossibilità dei pubblici ufficiali di procedere a contestazione immediata delle infrazioni imputate al nel Pt_1 merito, che la responsabilità del non era sufficientemente Pt_1 provata;
▪ il aveva proposto al Tribunale di Bari (in composizione CP_1 monocratica) appello avverso la predetta sentenza , deducendo, tra l'altro, che il G.d.P. aveva erroneamente negato valore di prova legale ai verbali di accertamento, contestabili solo con la querela di falso;
▪ il costituitosi nel giudizio di appello (proc. n. 10608/2013 R.G. Pt_1
Trib. Bari), aveva dedotto l'assoluta infondatezza dell'impugnazione proposta dal evidenziando che la querela di falso non CP_1 era necessaria;
subordinatamente al mancato accoglimento delle proprie ragioni, aveva proposto querela di falso, qualora ritenuta necessaria dal
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Giudice d'appello (v. comparsa di costituzione del el proc. n. Pt_1
10608/2013 R.G. Trib. Bari);
▪ il Giudice d'appello (Tribunale di Bari in composizione monocratica ) aveva disposto l'interpello del ai sensi dell'art. 222 c.p.c., all'esito Pt_1 del quale il su autorizzazione del Giudice d'appello, aveva Pt_1 proposto la querela di falso.
II.B.
2.b.3. Orbene, da quanto sopra esposto si evince chiaramente che il nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza n. 508/2013 Pt_1 del G.d.P. di Bari (proc. n. 10608/2013 R.G. Trib. Bari), aveva proposto querela di falso in conseguenza, esclusivamente,
del contegno processuale tenuto in quel giudizio dal [il CP_1 quale, con l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 508/2013 del
G.d.P. di Bari, aveva espressamente censurato la decisione impugnata nella parte in cui, negando valore di prova legale all'intero contenuto dei verbali di accertamento redatti dai VV.UU. ( contestabile, a dire del CP_1 solo con la querela di falso), aveva, senza ritenere necessaria la
[...] querela di falso, accolto l'opposizione proposta dal e Pt_1
dei provvedimenti adottati dal Giudice dell'appello [ossia dal Tribunale di
Bari in composizione monocratica, il quale, evidentemente condividendo la censura formulata dal (necessità della querela di falso) , CP_1 non aveva deciso la causa e, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dapprima aveva proceduto ad interpello del (il quale aveva dichiarato di voler Pt_1 valersi in giudizio dei documenti), poi aveva positivamente valutato la rilevanza dei documenti (verbali redatti dai VV.UU. della Polizia Municipale di Bari) ai fini della decisione della controversia ed infine aveva autorizzato la presentazione della querela di falso ].
II.B.
2.b.4. In altri termini, il (il quale, va ribadito, nel giudizio di Pt_1 appello n. 10608/2013 R.G. Trib. Bari in via principale aveva dedotto l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dal – invocando CP_1 conseguentemente il rigetto dell'impugnazione e la totale conferma della sentenza n. 508/2013 del G.d.P. di Bari – e solo subordinatamente, nell'eventualità di mancato accoglimento delle proprie ragioni, aveva proposto querela di falso , qualora ritenuta necessaria dall'adìto Giudice d'appello) si era trovato, per così
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dire, 'costretto' a proporre la querela di falso, essendo del tutto ragionevole ipotizzare che quel Giudice d'appello (Tribunale di Bari in composizione monocratica), in caso contrario, avrebbe sic et simpliciter accolto l'impugnazione proposta dal (proprio per la mancata proposizione, da parte CP_1 del della querela di falso ) e conseguentemente rigettato, in riforma Pt_1 dell'appellata sentenza del G.d.P., l'opposizione proposta dal Pt_1 avverso i verbali di accertamento di violazione del C.d.S. redatti dai VV.UU. di
Bari.
II.B.
2.b.4. I suddetti elementi conducono ad affermare , dunque, che il Giudice della querela di falso (Tribunale di Bari in composizione collegiale ), nel regolare le spese relative al giudizio di primo grado, non condivisibilmente condannò il alla rifusione delle spese processuali in favore del Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., limitandosi ad evidenziare la soccombenza del
[...] querelante in ragione della dichiarata inammissibilità della querela di falso , senza considerare minimamente, anche nell'ottica della corretta applicazione del principio di causalità nell'insorgere della lite, le circostanze davvero 'peculiari'
(si pensi, in primis, alla linea difensiva dell'appellante che CP_1 aveva sostenuto l'indispensabilità della proposizione della querela di falso per contestare i verbali di accertamento redatti dagli agenti della Polizia Municipale ,
e, in secundis, ai provvedimenti adottati dal Giudice dell'appello – Tribunale di
Bari in composizione monocratica – ai sensi dell'art. 222 c.p.c., i quali lasciavano ragionevolmente presumere che quel giudicante condividesse pienamente la linea difensiva del nelle quali la querela di falso era stata proposta CP_1 in via incidentale dal (il quale, si ripete, nel giudizio di appello n. Pt_1
10608/2013 R.G. aveva principaliter contestato la fondatezza dell'appello del
– e quindi contestato anche la tesi della necessità della CP_1 querela di falso sostenuta dal – e solo in via del tutto CP_1 subordinata e condizionata aveva proposto, cautelativamente, la querela di falso).
Invero, l'oggettiva 'particolarità' delle circostanze su dette, pur non legittimando certo la condanna del – parte 'vittoriosa' nel giudizio di falso CP_1
– alla rifusione delle spese del processo di primo grado (tale richiesta, avanzata dal on l'atto di appello, è del tutto infondata, come già evidenziato Pt_1 sub II.B.
2.b.1.), tuttavia giustificava senz'altro la compensazione, per intero,
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delle spese del primo grado di giudizio, essendo gli indicati accadimenti processuali più che sufficienti ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. (è noto, infatti, che la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni costituisce ipotesi che consente al Giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sia nel testo di tale norma modificato dall'art. 45 comma 11° L.
n. 69/2009, sia nel testo di tale norma risultante – successivamente alla modifica operata dall'art. 13 comma 1° D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014 – dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale10).
II.B.
2.c. Alle argomentazioni sopra esposte consegue l'accoglimento, nei limiti sopra precisati, del secondo motivo di appello.
II.C. CONCL US ION I.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, in (parziale) riforma della decisione impugnata (che, nel resto, è confermata) , le spese del giudizio di primo grado sono compensate, per intero, tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2°
c.p.c., con conseguente obbligo dell'avv. Saverio Regano (difensore con procura di dichiaratosi anticipatario, in favore del quale il Giudice CP_1 di primo grado dispose la distrazione delle spese di lite, ex art. 93 c.p.c.) di restituire all'appellante quanto eventualmente da quest'ultimo corrispostogli a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado11.
II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO.
L'esito finale della controversia (il primo motivo di appello si è rivelato infondato;
il secondo motivo di appello si è rivelato fondato solo parzialmente, nei limiti precedentemente specificati) giustifica, anche in considerazione delle
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ragioni poste a fondamento del differente regolamento delle spese del giudizio di primo grado disposto da questa Corte, la compensazione, per intero, (anche) delle spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
II.E. LA DIS POSIZION E D I CU I AL L'ART. 13 C OMM A 1° Q UA TER D EL D.P.R. N. 115/2002.
L'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma
17° della L. n. 228/2012) recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depos ito dello stesso». All'accoglimento anche solo parziale dell'appello consegue, pertanto, l'insussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione12.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1433/2023 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 21/11/2023, nei confronti di in persona del sindaco CP_1
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pro tempore, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA in sede, avverso la sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data
24/10/2023, del Tribunale di Bari in composizione collegiale, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra e dichiarando Parte_1 CP_1
l'avv. Saverio Regano, difensore con procura di CP_1 anticipatario e distrattario, obbligato a restituire a Parte_1 quanto eventualmente da quest'ultimo corrispostogli a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rigetta, nel resto, l'appello e per l'effetto conferma, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata;
3) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato;
4) dà atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 03/06/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MI ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1433/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 2 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo
[artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta in data successiva al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022. 3 v. nota precedente. 4 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. 5 v. Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. 6 così Cass., n. 14038/2005 (tale principio è stato affermato con riferimento a verbale di accertamento nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la Corte suprema ne ha tratto la conseguenza che, sul punto, il verbale costituisse soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse, sulla base delle emergenze processuali e del confronto delle opposte tesi difensive delle parti, ritenuto insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione considerata nella specie incensurabile). In senso conforme Cass., ord. n. 29320/2022; Cass., n. 16713/2009; Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 457/2006; Cass., n. 10 dichiarativa della «illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 11 cfr. Cass., ord. n. 9761/2025, che in motivazione, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass., n. 13736/2004; Cass., n. 17374/2018), ha chiarito, tra l'altro, che il difensore distrattario è titolare di un rapporto instaurato con la parte già soccombente e che l'obbligo di restituzione delle somme pagate, previsto dall'art. 336 c.p.c., non può non incombere a chi abbia ricevuto quelle somme in forza del provvedimento travolto. 12 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1433, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data 24/10/2023, del
Tribunale di Bari in composizione collegiale,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Olinto R. Valentini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 195 (studio avv.
Gianluca Clary), in virtù di mandato depositato telematicamente unitamente all'atto di citazione in appello,
– appellante –
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Saverio Regano in virtù di procura generale alle liti già allegata in atti del primo grado nonché di quella del 16/10/2018, rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata all'originale della comparsa di costituzione e risposta in appello,
– appellato –
NO NCH É
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
Con provvedimento in data 06/05/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari
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data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni , come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione .
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data 24/10/2023, il Tribunale di Bari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti del con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvedeva , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda;
2) condannava alla rifusione, in favore del Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquidava in €. 1.698,50 per compenso
[...] professionale, oltre ogni accessorio di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.):
«1 – Il ha interposto appello avverso la sentenza n. 508/13, depositata il 16.2.2013, emessa CP_1 dal GdP di Bari in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso i verbali di Parte_1 accertamento e contestazione n. A1312452 e n. A1312474 dell'11.9.2012 elevati nei suoi confronti (in quanto proprietario del motoveicolo Honda tg. DS18176) dalla Polizia Municipale di Bari per la violazione dell'art. 146, comma 3, CdS (poiché “proseguiva la marcia sebbene la segnalazione del semaforo lo vietasse
(proveniente da C.so Vitt. Veneto e diretto a Via San F. D'Assisi)”) e dell'art. 171, commi 1 e 2, CdS
(poiché “alla guida di motociclo trasportava passeggero che non faceva uso di casco protettivo (proveniente da C.so Vitt. Veneto e diretto a Via San F. D'Assisi)”).
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto la falsa ed errata applicazione della legge con riguardo sia alla ritenuta illegittimità della contestazione differita delle infrazioni sia al “ritenuto probabile errore di percezione degli agenti verbalizzanti”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha istato per la Parte_1 reiezione dell'appello e – nella comparsa di costituzione e risposta – ha proposto querela di falso incidentale avverso entrambi i verbali nella parte in cui essi “attestano che il querelante, in data 11.9.2012, si sarebbe trovato a bordo del suo motociclo in Bari via Napoli e avrebbe violato, nell'arco di tre minuti, a bordo del proprio motoveicolo, ben due articoli del codice della strada”.
Autorizzata la presentazione della querela di falso e istruito il relativo procedimento incidentale con produzione documentale e prova testimoniale, all'udienza del 30.5.2023, il giudice istruttore assegnatario
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del fascicolo ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla sola querela di falso, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e ha disposto la sospensione del giudizio di appello.
Nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza le parti potranno domandare la fissazione di apposita udienza per la prosecuzione del giudizio.
2 – La domanda è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Come anticipato, la querela di falso in esame è stata proposta nell'ambito di un giudizio in tema di sanzioni amministrative avente ad oggetto l'accertamento di due violazioni del Codice della Strada.
In particolare, è stato contestato che l'opponente, nella mattinata dell'11.9.2012, si trovasse in Bari, “nei diversi luoghi indicati dai militi che hanno proceduto ad elevare le due contravvenzioni” in quanto: a) “lo stesso si trovava in Bisceglie in compagnia di diverse persone presso la propria villa sita in via La Testa”;
b) “via Napoli, per chi proviene da Palese - Santo Spirito, è a doppio senso di marcia sino all'altezza del semaforo di via Brigata Regina per poi divenire successivamente a senso unico, in particolare, superato il predetto incrocio con via Brigata Regina, in corrispondenza del civico n.270, via Napoli è a senso unico”, ragion per cui “appariva bizzarro che i militi che hanno proceduto all'accertamento abbiano accertato, alle ore 11 e 25, che il ricorrente si sarebbe trovato in corrispondenza di detto civico 270, con a bordo un passeggero senza casco protettivo e poi alle ore 11 e 28, ossia tre minuti dopo, accertare che lo stesso ricorrente si trovava all'altezza dell'incrocio tra via Napoli e via Brigata Regina per attraversare detta via senza rispettare il rosso”; c) “dalle foto allegate si può rilevare che il civico di via Napoli n.270 si trova in corrispondenza dell'incrocio di via Napoli via Brigata Regina appena superato l'incrocio (è uno dei civici dell'I.V.G. di Bari); ebbene non è pensabile che il ricorrente abbia potuto commettere le predette violazioni nell'intervallo di tempo considerato e andando a ritroso nel tempo, ossia prima quella delle 11 e 28, per aver superato il detto incrocio con il rosso e poi quella delle 11 e 25 dopo aver oltrepassato il detto incrocio con un passeggero senza casco protettivo all'altezza del civico 270 di via Napoli”; d) “l'altra circostanza bizzarra è poi quella che vedeva i verbalizzanti asserire che il ricorrente, nel commettere le dette infrazioni, stesse percorrendo Corso Vitt. Veneto in direzione via San Francesco D'Assisi, strade che nulla hanno a che fare con i luoghi delle contestate infrazioni e che la dicono lunga sullo stato di confusione che governava i verbalizzanti alle ore 11 e 25 e alle ore 11 e 28 della domenica 11.9.2012. Infatti Corso Vittorio Veneto è la strada che costeggia il porto e via San Francesco D'Assisi è la strada centrale di Bari in cui confluisce via Napoli, quando termina ad oltre 1 Km dai luoghi delle impugnate contestazioni”.
Pertanto, i verbalizzanti – nell'asserire che abbia in quell'occasione percorso Corso Vittorio Pt_1
Veneto in direzione via San Francesco D'Assisi, commettendo le anzidette infrazioni – avrebbero attestato una circostanza non rispondente al vero.
Infatti, secondo il querelante, il giudice di prime cure avrebbe correttamente negato valore di prova legale ai verbali di accertamento in quanto “gli elementi assunti dagli agenti non erano adeguati e confacenti alla ricostruzione cronologica dei fatti trovandosi il predetto motociclo in altro luogo...”.
In proposito, ha dedotto che “una spiegazione può essere una targa contraffatta, un carattere della targa
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illeggibile, una svista degli agenti”.
In altri termini, a suo dire, gli agenti, i quali erano impegnati a dirigere il traffico, – per un loro errore di percezione o per la presenza di un elemento oggettivo (quale l'illeggibilità della targa) che ha reso la percezione particolarmente complessa – ben potrebbero avere errato nel rilevare e annotare la targa del veicolo sanzionato, che peraltro, al momento dell'accertamento, si trovava in movimento.
Orbene, tanto chiarito, dall'esame degli atti e dei documenti di causa è emerso che: - il veicolo al cui conducente sono state contestate le due anzidette infrazioni, nel momento in cui gli agenti hanno rilevato la violazione delle norme del CdS, era in movimento;
- infatti, l'infrazione non è stata immediatamente contestata (e ciò costituisce circostanza pacifica, oltreché oggetto di una delle doglianze formulate da el giudizio di opposizione), anche perché impedita soprattutto dallo svolgimento concitato degli Pt_1 eventi;
- i verbalizzanti hanno annotato la targa e successivamente hanno proceduto agli accertamenti del caso;
- l'unico dato utilizzato dagli agenti accertatori per l'identificazione del sanzionato è rappresentato dal numero di targa del motoveicolo indicato nei verbali impugnati.
Al riguardo, va rammentato che la Corte di Cassazione - in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - ha ripetutamente affermato il principio di diritto (al quale questo Collegio ritiene di uniformarsi e dare seguito) secondo cui per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - quali, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo
l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009).
La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 12091/2023 e Cass. n.
3785/2017).
In altri termini, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento (ossia quanto verificatosi nel caso in esame), con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del 2006; Cass. n. 16713 del
2009).
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Donde l'ammissibilità della contestazione relativa al numero di targa del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale (Cass. n. 25676 del 2009; Cass. n. 27937 del 2008; Cass. n.
457 del 2006).
Nel caso di specie, come visto e sottolineato, le modalità di accertamento dell'infrazione e la evidenziata circostanza che il veicolo fosse in movimento costituiscono elementi che, secondo le prospettazioni del querelante, incidono sulla corretta lettura e identificazione della targa da parte degli agenti, rendendola non sicura né certa, come, si ribadisce, rimarcato dallo stesso querelante, il quale ha contestato la rispondenza al vero del contenuto dei verbali, adducendo (i) che la lettura della targa ben potrebbe essere stata causata da un errore di percezione e (ii) che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava, unitamente al veicolo di sua proprietà, in un altro comune.
Dai suesposti rilievi discende, quindi, l'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale da Parte_1
3 – La regolamentazione delle spese del presente procedimento di querela di falso (cfr. Cass. N.
15642/2017) segue il criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n. 37/2018), facendo applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile
a complessità bassa e degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate, ed eccettuando il compenso relativo alla fase istruttoria, che non si è tenuta.».
I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO.
I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta CP_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in riforma della stessa, così provvedere: a) dichiarare la falsità ideologica delle contestazioni opposte nella parte in cui si attestava che il motociclo del querelante si trovava in data
11/09/2012 in Bari alle ore 11 :25 all'altezza di via Napoli n. 270 e alle ore 11:28 all'incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli, con condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
b) in via subordinata e in caso di conferma dell'inammissibilità della querela di falso, condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
c) in via ancora più gradata, compensare le spese di tutti i gradi del giudizio, comprese le spese per contributo unificato e marca diritti forfettari e imposte di registro, da porre a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; d) comunque condannare alla ripetizione della somma, ammontante ad
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€. 2.031,41, versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi a norma dell'art. 1284 comma 4° c.c.
I.B.
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1 data 24/02/2024, si costituiva nel giudizio di appello , in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito deducendo l'infondatezza del gravame. Pertanto, chiedeva a questa
Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni : “1) In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'interposto gravame, per tutti i motivi esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2) Nel merito: accertare
e dichiarare l'infondatezza dell'interposto gravame e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. In ogni caso, con condanna alla integrale rifusione delle competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, parametrate alle tabelle previste per le cause di valore indeterminabile .”.
I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI BARI interveniva nel processo con nota in data
19/03/2024.
I.B.
4. Con provvedimento in data 06/05/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni , come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione .
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À DELL'APPELL O PER VIO LAZIONE D EL L'ART. 342
C.P.C.
II.A.
1. Il ha proposto eccezione di inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
II.A.
2. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte1, non è fondata.
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II.A.
3. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett.
a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte, come nel caso in esame, successivamente al 28/02/20232] recita: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate
e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente,
l'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n.
149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28/02/20233], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}.
II.A.
4. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”4.
II.A.
5. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata5.
II.A.
6. Ciò chiarito, la Corte osserva che nell'atto di Parte_1 appello, ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità è quello concernente il merito, ossia la fondatezza o no delle argomentazioni formulate dall'appellante).
II.A.
7. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa.
II.B. L'ATT O D I APPEL LO.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha enunciato due motivi.
II.B.1. Il primo motivo.
II.B.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto, in buona
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sintesi: che la sentenza impugnata era in contrasto con le pronunce di legittimità secondo cui l'atto pubblico è impugnabile di falso tanto nel caso in cui ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui siano lamentati errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale (Cass., ord. n. 29580/2021; Cass., n. 4141/2023); che le risultanze documentali e testimoniali dimostravano la fondatezza della querela di falso.
II.B.
1.b. Il motivo è infondato.
II.B.
1.b.1. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito:
• che “Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente 'agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti', non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, n é con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello s tato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante.”6;
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• che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fa tto – nella specie la rilevazione del numero di targa di un'auto – non è necessario proporre querela di falso, ma
è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.”7;
• che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbal izzante, purché privi di margini di apprezzamento.”8.
II.B.
1.b.2. Ciò posto, la Corte osserva che il Tribunale di Bari in composizione collegiale, nel dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da si uniformò alla su esposta giurisprudenza di legittimità Parte_1
(originariamente condivisa dallo stesso per vero, nel giudizio di Pt_1 appello instaurato dal avverso la sentenza n. 508/2013 del CP_1
G.d.P. di Bari9), sicché le censure mosse dal al primo capo della Pt_1
sentenza n. 4201/2023 (inammissibilità della querela di falso ) non possono trovare accoglimento.
II.B.
1.c. All'infondatezza della prima censura formulata dall'appellante con il primo motivo di appello non può che conseguire il mancato accoglimento del motivo qui in esame, con consequenziale assorbimento delle residue censure – concernenti il merito della querela di falso – formulate dall'appellante con il medesimo motivo.
II.B.2. Il secondo motivo.
II.B.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione, il ha dedotto: di Pt_1 avere proposto, nel 2012, opposizione a due verbali di accertamento di violazione
3522/1999. 7 così Cass., n. 27937/2008. In senso conforme Cass., n. 25676/2009; Cass., n. 457/2006; Cass., n. 9909/2001. 8 così Cass., ord. n. 30129/2024. 9 v. infra, parag. II.B.2., ove è stata sinteticamente riassunta la vicenda processuale da cui trae origine il presente giudizio di falso.
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del codice della strada redatti da agenti della Polizia Municipale di Bari;
che con sentenza n. 508/2013 l'adìto G.d.P., ritenuta non necessaria la querela di falso
(che egli aveva proposto solo in via incidentale e condizionata ), Pt_1 aveva accolto l'opposizione e per l'effetto annullato i verbali di accertamento impugnati e le sanzioni pecuniaria e accessoria irrogate, compensando per ½ le spese di lite e condannando il alla rifusione del residuo ½; CP_1 che il aveva proposto appello, dinanzi al Tribunale di Bari, CP_1 avverso la sentenza del G.d.P., deducendo tra l'altro, con il 2° motivo, che il
G.d.P. aveva errato poiché nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa era ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non erano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non era suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre era riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussist evano limiti di prova e che era diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti;
che egli costituitosi Pt_1 nel giudizio di appello instaurato dal in via principale aveva CP_1 dedotto l'assoluta infondatezza dell'impugnazione (invocandone il rigetto) e
(solo) in via subordinata aveva proposto querela di falso, nell'eventualità che il
Tribunale l'avesse ritenuta necessaria;
che il Tribunale di Bari, dopo essersi riservato più volte per la decisione, all'udienza di discussione aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso (evidentemente 'recependo', in parte qua, l'appello proposto dal secondo il quale i verbali CP_1 impugnati avevano valore di prova legale contestabile esclusivamente con la querela di falso) e pertanto aveva disposto l'interpello, all'esito del quale egli aveva proposto la querela di falso;
che il Tribunale di Bari, dopo Pt_1 avere ammesso i mezzi di prova ed espletato l'attività istruttoria, all'esito del giudizio, con la sentenza n. 4201/2023, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso e condannato lui alla rifusione, in favore del Pt_1 CP_1 delle spese processuali, osservando che la querela di falso non era
[...]
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necessaria per contestare circostanze oggetto di percezione sensoriale , in quanto tali suscettibili di errore di fatto (come rilevare il numero di targa di un veicolo) ; che del tutto contraddittoriamente, dunque, il Giudice investito dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 508/2013 del G.d.P. CP_1
(Tribunale in composizione monocratica) aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, dichiarata invece inammissibile dal Giudice della querela di falso (Tribunale in composizione collegiale, del quale faceva parte, come relatore ed estensore dell'appellata sentenza n. 4201/2023, il medesimo magistrato che, in qualità di Giudice dell'appello avverso la sentenza n. 508/2013 del G.d.P., aveva ritenuto ammissibile e rilevante la querela di falso, sicché non si comprendeva perché quest'ultimo non avesse esposto le ragioni dell'inammissibilità della querela di falso direttamente nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
508/2013 del G.d.P., confermando sul punto la sentenza n. 508/2013 del Giudice di pace); che egli in tale situazione, non era soccombente effettivo, Pt_1 essendosi limitato a proporre la querela di falso che la stessa controparte
( , nell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
508/2013 del Giudice di pace di Bari, aveva dedotto essere necessaria (tanto che egli nel costituirsi in quel giudizio di appello, aveva sostenuto che Pt_1 la querela di falso non era necessaria, proponendola solo in via incidentale e condizionata all'esito dell'esame del merito e della valutazione effettuata da quel
Giudice d'appello); che il Giudice investito dell'appello avverso la sentenza del
G.d.P. aveva riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità della querela di falso, sicché egli era stato 'costretto' a proporla al fine di non incorrere Pt_1 nelle conseguenze che si sarebbero prodotte automaticamente qualora non avesse dato seguito alla querela di falso.
II.B.
2.b. Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
II.B.
2.b.1. Premesso, in via generale, che la declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia domanda giudiziale (dunque anche della querela di falso) determina la soccombenza della parte che abbia proposto la domanda [sicché, una volta confermata la correttezza di tale declaratoria con il rigetto del primo motivo di appello enunciato dal (v. sopra, sub II.B.1.), giammai il Pt_1 CP_1 potrebbe essere ritenuto soccombente nel giudizio di primo grado ed
[...]
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essere condannato alla rifusione , in favore del delle spese Pt_1 processuali relative a tale grado di giudizio, come infondatamente chiesto dal al punto b) delle conclusioni dell'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio di appello], la Corte osserva che la vicenda, così come sviluppatasi in concreto, porta a ritenere non condivisibile la condanna del alla Pt_1 rifusione, in favore del delle spese del primo grado di CP_1 giudizio.
II.B.
2.b.2. La proposizione della querela di falso in corso di causa presuppone, come è noto, che il Giudice interpelli la parte che ha prodotto il documento (e cioè chieda formalmente a tale parte se intenda valersene in giudizio), che la parte interpellata risponda affermativamente e che il Giudice, ritenuto rilevante il documento, autorizzi la presentazione della querela di falso ed adotti gli opportuni provvedimenti (v. art. 222 c.p.c.).
Dagli atti prodotti emerge quanto segue:
▪ con sentenza n. 508/2013 il G.d.P. di Bari, pronunciandosi sull'opposizione proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
10/12/2012, avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (precisamente degli artt. 146 comma 3° e 171 commi 1° e 2° del D.Lg.
n. 285/1992) redatti dai VV.UU. del aveva accolto CP_1
l'opposizione, osservando: in via preliminare, che vi era difetto di motivazione circa l'effettiva impossibilità dei pubblici ufficiali di procedere a contestazione immediata delle infrazioni imputate al nel Pt_1 merito, che la responsabilità del non era sufficientemente Pt_1 provata;
▪ il aveva proposto al Tribunale di Bari (in composizione CP_1 monocratica) appello avverso la predetta sentenza , deducendo, tra l'altro, che il G.d.P. aveva erroneamente negato valore di prova legale ai verbali di accertamento, contestabili solo con la querela di falso;
▪ il costituitosi nel giudizio di appello (proc. n. 10608/2013 R.G. Pt_1
Trib. Bari), aveva dedotto l'assoluta infondatezza dell'impugnazione proposta dal evidenziando che la querela di falso non CP_1 era necessaria;
subordinatamente al mancato accoglimento delle proprie ragioni, aveva proposto querela di falso, qualora ritenuta necessaria dal
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Giudice d'appello (v. comparsa di costituzione del el proc. n. Pt_1
10608/2013 R.G. Trib. Bari);
▪ il Giudice d'appello (Tribunale di Bari in composizione monocratica ) aveva disposto l'interpello del ai sensi dell'art. 222 c.p.c., all'esito Pt_1 del quale il su autorizzazione del Giudice d'appello, aveva Pt_1 proposto la querela di falso.
II.B.
2.b.3. Orbene, da quanto sopra esposto si evince chiaramente che il nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza n. 508/2013 Pt_1 del G.d.P. di Bari (proc. n. 10608/2013 R.G. Trib. Bari), aveva proposto querela di falso in conseguenza, esclusivamente,
del contegno processuale tenuto in quel giudizio dal [il CP_1 quale, con l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 508/2013 del
G.d.P. di Bari, aveva espressamente censurato la decisione impugnata nella parte in cui, negando valore di prova legale all'intero contenuto dei verbali di accertamento redatti dai VV.UU. ( contestabile, a dire del CP_1 solo con la querela di falso), aveva, senza ritenere necessaria la
[...] querela di falso, accolto l'opposizione proposta dal e Pt_1
dei provvedimenti adottati dal Giudice dell'appello [ossia dal Tribunale di
Bari in composizione monocratica, il quale, evidentemente condividendo la censura formulata dal (necessità della querela di falso) , CP_1 non aveva deciso la causa e, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dapprima aveva proceduto ad interpello del (il quale aveva dichiarato di voler Pt_1 valersi in giudizio dei documenti), poi aveva positivamente valutato la rilevanza dei documenti (verbali redatti dai VV.UU. della Polizia Municipale di Bari) ai fini della decisione della controversia ed infine aveva autorizzato la presentazione della querela di falso ].
II.B.
2.b.4. In altri termini, il (il quale, va ribadito, nel giudizio di Pt_1 appello n. 10608/2013 R.G. Trib. Bari in via principale aveva dedotto l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dal – invocando CP_1 conseguentemente il rigetto dell'impugnazione e la totale conferma della sentenza n. 508/2013 del G.d.P. di Bari – e solo subordinatamente, nell'eventualità di mancato accoglimento delle proprie ragioni, aveva proposto querela di falso , qualora ritenuta necessaria dall'adìto Giudice d'appello) si era trovato, per così
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dire, 'costretto' a proporre la querela di falso, essendo del tutto ragionevole ipotizzare che quel Giudice d'appello (Tribunale di Bari in composizione monocratica), in caso contrario, avrebbe sic et simpliciter accolto l'impugnazione proposta dal (proprio per la mancata proposizione, da parte CP_1 del della querela di falso ) e conseguentemente rigettato, in riforma Pt_1 dell'appellata sentenza del G.d.P., l'opposizione proposta dal Pt_1 avverso i verbali di accertamento di violazione del C.d.S. redatti dai VV.UU. di
Bari.
II.B.
2.b.4. I suddetti elementi conducono ad affermare , dunque, che il Giudice della querela di falso (Tribunale di Bari in composizione collegiale ), nel regolare le spese relative al giudizio di primo grado, non condivisibilmente condannò il alla rifusione delle spese processuali in favore del Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., limitandosi ad evidenziare la soccombenza del
[...] querelante in ragione della dichiarata inammissibilità della querela di falso , senza considerare minimamente, anche nell'ottica della corretta applicazione del principio di causalità nell'insorgere della lite, le circostanze davvero 'peculiari'
(si pensi, in primis, alla linea difensiva dell'appellante che CP_1 aveva sostenuto l'indispensabilità della proposizione della querela di falso per contestare i verbali di accertamento redatti dagli agenti della Polizia Municipale ,
e, in secundis, ai provvedimenti adottati dal Giudice dell'appello – Tribunale di
Bari in composizione monocratica – ai sensi dell'art. 222 c.p.c., i quali lasciavano ragionevolmente presumere che quel giudicante condividesse pienamente la linea difensiva del nelle quali la querela di falso era stata proposta CP_1 in via incidentale dal (il quale, si ripete, nel giudizio di appello n. Pt_1
10608/2013 R.G. aveva principaliter contestato la fondatezza dell'appello del
– e quindi contestato anche la tesi della necessità della CP_1 querela di falso sostenuta dal – e solo in via del tutto CP_1 subordinata e condizionata aveva proposto, cautelativamente, la querela di falso).
Invero, l'oggettiva 'particolarità' delle circostanze su dette, pur non legittimando certo la condanna del – parte 'vittoriosa' nel giudizio di falso CP_1
– alla rifusione delle spese del processo di primo grado (tale richiesta, avanzata dal on l'atto di appello, è del tutto infondata, come già evidenziato Pt_1 sub II.B.
2.b.1.), tuttavia giustificava senz'altro la compensazione, per intero,
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delle spese del primo grado di giudizio, essendo gli indicati accadimenti processuali più che sufficienti ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. (è noto, infatti, che la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni costituisce ipotesi che consente al Giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sia nel testo di tale norma modificato dall'art. 45 comma 11° L.
n. 69/2009, sia nel testo di tale norma risultante – successivamente alla modifica operata dall'art. 13 comma 1° D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014 – dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale10).
II.B.
2.c. Alle argomentazioni sopra esposte consegue l'accoglimento, nei limiti sopra precisati, del secondo motivo di appello.
II.C. CONCL US ION I.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, in (parziale) riforma della decisione impugnata (che, nel resto, è confermata) , le spese del giudizio di primo grado sono compensate, per intero, tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2°
c.p.c., con conseguente obbligo dell'avv. Saverio Regano (difensore con procura di dichiaratosi anticipatario, in favore del quale il Giudice CP_1 di primo grado dispose la distrazione delle spese di lite, ex art. 93 c.p.c.) di restituire all'appellante quanto eventualmente da quest'ultimo corrispostogli a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado11.
II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO.
L'esito finale della controversia (il primo motivo di appello si è rivelato infondato;
il secondo motivo di appello si è rivelato fondato solo parzialmente, nei limiti precedentemente specificati) giustifica, anche in considerazione delle
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ragioni poste a fondamento del differente regolamento delle spese del giudizio di primo grado disposto da questa Corte, la compensazione, per intero, (anche) delle spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
II.E. LA DIS POSIZION E D I CU I AL L'ART. 13 C OMM A 1° Q UA TER D EL D.P.R. N. 115/2002.
L'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma
17° della L. n. 228/2012) recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depos ito dello stesso». All'accoglimento anche solo parziale dell'appello consegue, pertanto, l'insussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione12.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1433/2023 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 21/11/2023, nei confronti di in persona del sindaco CP_1
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pro tempore, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA in sede, avverso la sentenza n. 4201/2023, pubblicata in data
24/10/2023, del Tribunale di Bari in composizione collegiale, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra e dichiarando Parte_1 CP_1
l'avv. Saverio Regano, difensore con procura di CP_1 anticipatario e distrattario, obbligato a restituire a Parte_1 quanto eventualmente da quest'ultimo corrispostogli a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rigetta, nel resto, l'appello e per l'effetto conferma, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata;
3) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato;
4) dà atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 03/06/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MI ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1433/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 2 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo
[artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta in data successiva al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022. 3 v. nota precedente. 4 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. 5 v. Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. 6 così Cass., n. 14038/2005 (tale principio è stato affermato con riferimento a verbale di accertamento nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la Corte suprema ne ha tratto la conseguenza che, sul punto, il verbale costituisse soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse, sulla base delle emergenze processuali e del confronto delle opposte tesi difensive delle parti, ritenuto insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione considerata nella specie incensurabile). In senso conforme Cass., ord. n. 29320/2022; Cass., n. 16713/2009; Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 457/2006; Cass., n. 10 dichiarativa della «illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 11 cfr. Cass., ord. n. 9761/2025, che in motivazione, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass., n. 13736/2004; Cass., n. 17374/2018), ha chiarito, tra l'altro, che il difensore distrattario è titolare di un rapporto instaurato con la parte già soccombente e che l'obbligo di restituzione delle somme pagate, previsto dall'art. 336 c.p.c., non può non incombere a chi abbia ricevuto quelle somme in forza del provvedimento travolto. 12 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.